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27 febbraio 2026

Cassazione 2026 - pronuncio della Suprema Corte in materia di progressioni professionali, anzianità di servizio e valutazione del servizio pregresso.

 


 

 

 

Cassazione 2026 - pronuncio della Suprema Corte in materia di progressioni professionali, anzianità di servizio e valutazione del servizio pregresso.

**1. Legittimità delle progressioni interne senza riconoscimento del servizio pregresso**

La pronuncia afferma che le progressioni orizzontali o interne, nelle aziende o enti pubblici e privati, sono legittime anche qualora non tengano conto del servizio prestato presso altri enti o datori di lavoro. Questo principio si fonda sulla considerazione che la progressione di carriera può essere determinata esclusivamente dall’esperienza maturata nel rapporto di lavoro attuale, senza obbligo di riconoscere l’intera anzianità pregressa.

**2. Salvaguardia assoluta dell’anzianità di servizio**

La Corte sottolinea che l’anzianità di servizio deve essere salvaguardata in modo assoluto esclusivamente nei casi in cui il mancato riconoscimento di tale anzianità comporti un peggioramento del trattamento retributivo precedentemente percepito. In altre parole, se il riconoscimento dell’anzianità pregressa avrebbe migliorato le condizioni economiche del lavoratore, allora si impone tale riconoscimento; in caso contrario, l’ente ha maggiore margine di discrezionalità.

**3. Valutazione dell’anzianità di servizio e distinzione tra esperienza professionale e pregressa**

L’ultima affermazione chiarisce che l’anzianità di servizio non può essere utilizzata per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, cioè per avanzamenti automatici o privilegi che derivino esclusivamente dal tempo di servizio complessivo. Tuttavia, il datore di lavoro può valorizzare l’esperienza professionale maturata nelle proprie dipendenze ai fini della progressione di carriera, distinguendola da quella riferibile alla fase pregressa del rapporto di lavoro. Ciò significa che l’esperienza acquisita presso l’ente può essere utilizzata come elemento di valutazione per avanzamenti, ma non come semplice conteggio di anni pregressi.

**4. Implicazioni pratiche**

- La valutazione delle progressioni interne deve basarsi principalmente sull’esperienza maturata nel rapporto attuale, e non necessariamente sulla totalità dell’anzianità pregressa, salvo nei casi in cui il mancato riconoscimento comporti un peggioramento delle condizioni economiche del lavoratore.
- L’ente ha margine di discrezionalità nel valorizzare l’esperienza professionale specifica, tenendo conto delle competenze e delle prestazioni effettivamente acquisite, senza dover riconoscere automaticamente tutta l’anzianità pregressa presso altri enti.
- La distinzione tra anzianità e esperienza professionale è fondamentale: la prima può essere un elemento di diritto, mentre la seconda rappresenta un elemento di valutazione discrezionale, finalizzato a premiare specifiche competenze e capacità.

**Conclusioni**

La pronuncia della Cassazione del 2026 chiarisce che le progressioni interne, sebbene possano non tener conto del servizio pregresso, sono comunque legittime, purché siano valorizzate le competenze specifiche maturate nel rapporto di lavoro attuale. L’anzianità di servizio deve essere tutelata integralmente solo nei casi in cui il suo mancato riconoscimento può determinare un peggioramento delle condizioni economiche del lavoratore. Al contrario, il datore di lavoro può valorizzare l’esperienza professionale specifica ai fini della progressione di carriera, differenziandola dall’anzianità pregressa, e limitando così le pretese di riconoscimento automatico di tutto il servizio pregresso ai fini economici e gerarchici.





 

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