Translate

27 febbraio 2026

Sentenza della Cassazione n. 3652 del 2026 in materia di responsabilità civile, in relazione al caso di un soggetto che si è fratturato il piede durante una doccia in palestra, richiede un’analisi approfondita degli aspetti giuridici coinvolti, con particolare attenzione alla nozione di pericolo occulto e alla qualificazione della condotta del soggetto responsabile.

 

 

Sentenza della Cassazione n. 3652 del 2026 in materia di responsabilità civile, in relazione al caso di un soggetto che si è fratturato il piede durante una doccia in palestra, richiede un’analisi approfondita degli aspetti giuridici coinvolti, con particolare attenzione alla nozione di pericolo occulto e alla qualificazione della condotta del soggetto responsabile.

**1. Premessa: disciplina della responsabilità civile e obbligo di tutela**

Secondo l’art. 2043 c.c., chiunque cagiona danno ad altri è tenuto a risarcirlo. La responsabilità si fonda sulla condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato, che abbia violato un obbligo di diligenza, prudenza, e perizia, o una norma di legge o regolamento di sicurezza. Nella fattispecie, l’obbligo di tutela dei clienti di una palestra si configura come un obbligo di custodia e manutenzione dell’ambiente, volto a prevenire rischi e pericoli che possano arrecare danno agli utenti.

**2. La natura del pericolo: pericolo evidente vs. pericolo occulto**

La distinzione tra pericolo evidente e pericolo occulto è fondamentale per determinare l’onere della prova e la responsabilità del soggetto obbligato alla tutela.

- *Pericolo evidente*: quello di cui il soggetto si rende conto, o che è di pubblico dominio, e che può essere evitato con la normale diligenza.

- *Pericolo occulto*: quello di cui il soggetto non è a conoscenza, e che non poteva ragionevolmente scoprire con la normale diligenza, e che quindi impone una particolare attenzione nella gestione ambientale.

Nel caso in esame, si ipotizza che il danno si sia verificato a causa di un pericolo occulto: un eventuale difetto o pericolo non visibile o non ovvio, come per esempio una superficie scivolosa nascosta da acqua o residui di detergente non segnalati.

**3. La sentenza Cassazione n. 3652/2026: principio e ratio decidendi**

La Suprema Corte, nel pronunciarsi sulla responsabilità del gestore della palestra, ha evidenziato come:

- La palestra, in qualità di soggetto responsabile della sicurezza delle strutture, ha l’obbligo di adottare tutte le cautele necessarie per prevenire rischi prevedibili, anche se occultati.

- Se il danno deriva da un pericolo occulto, il gestore può essere ritenuto responsabile qualora non abbia adottato misure idonee a rilevare e rimuovere il rischio, come controlli periodici, adeguate segnalazioni o manutenzione.

- La responsabilità si configura anche in presenza di fatti non immediatamente evidenti, purché il gestore avrebbe dovuto e poteva, con la normale diligenza, prevenirli.

In particolare, la Corte ha affermato che il soggetto danneggiato ha diritto al risarcimento qualora possa dimostrare che il danno è stato causato da un pericolo occulto, e che il gestore della palestra non abbia adottato le misure di sicurezza necessarie per la sua eliminazione o mitigazione.

**4. Applicazione al caso specifico: frattura durante la doccia**

Nel caso di una frattura al piede avvenuta durante una doccia in palestra, la questione si concentra su:

- L’esistenza di un pericolo occulto, come una superficie scivolosa non segnalata o un difetto strutturale del locale bagno/doccia.

- La condotta del gestore, che avrebbe dovuto adottare misure di prevenzione, quali l’installazione di pavimenti antiscivolo, l’uso di segnaletica di avvertimento, controlli periodici, o l’adozione di sistemi di sicurezza come tappetini antiscivolo.

Se si dimostra che la superficie era insidiosa e non adeguatamente segnalata o resa sicura, la responsabilità del gestore si configura come oggettiva o almeno riconducibile alla sua negligenza.

**5. La responsabilità del soggetto danneggiato**

L’utente, soggetto attivo, deve comunque dimostrare il nesso causale tra il pericolo occulto e il danno subito, nonché che il danno era evitabile adottando le cautele di cui sopra.

**6. Conclusioni della sentenza**

La Cassazione ha ribadito che:

- Il risarcimento spetta al soggetto che si frattura il piede in una palestra a causa di un pericolo occulto, qualora si dimostri che il gestore avrebbe dovuto e potuto prevenirlo.

- La presenza di un pericolo occulto, non segnalato né eliminato, configura una responsabilità del gestore, anche in assenza di colpa grave, in virtù dell’obbligo di tutela e di sicurezza nei confronti degli utenti.

- La sentenza ha così rafforzato il principio secondo cui la responsabilità del soggetto tenuto alla sicurezza si estende anche ai rischi non immediatamente percepibili, purché si possa dimostrare che il danno deriva da un pericolo occulto e che il soggetto responsabile non abbia adottato le misure di prevenzione adeguate.

---

**In sintesi:**

La sentenza Cassazione n. 3652/2026 conferma che il soggetto che si ferisce in palestra a causa di un pericolo occulto ha diritto al risarcimento del danno, se si dimostra che il gestore non abbia adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire rischi non evidenti. La responsabilità si fonda sull’obbligo di tutela, che include anche la prevenzione di rischi nascosti, e sulla dimostrazione del nesso causale tra il pericolo occulto e il danno subito.
 

Nessun commento:

Posta un commento