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27 febbraio 2026

La sentenza della Cassazione n. 3938 del 2026 si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata in materia di responsabilità da cose in custodia, confermando e precisando i principi applicabili in casi di danni causati da elementi di proprietà pubblica (come le strade comunali) e la relativa attribuzione di responsabilità agli enti pubblici.

 

 

 
La sentenza della Cassazione n. 3938 del 2026 si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata in materia di responsabilità da cose in custodia, confermando e precisando i principi applicabili in casi di danni causati da elementi di proprietà pubblica (come le strade comunali) e la relativa attribuzione di responsabilità agli enti pubblici.

**Fatti di causa**

Nella vicenda oggetto di esame, un ciclista ha subito un incidente a causa di una caditoia (grata di scarico delle acque piovane) posta sulla strada comunale, la quale presentava un'anomala divaricazione di alcune delle barre. Tale difetto strutturale aveva creato una condizione di pericolo, poiché le dimensioni delle barre consentivano di far incastrare le ruote di una bicicletta da corsa, provocando la caduta e i danni al ciclista.

**Principio di responsabilità e norme applicabili**

La Cassazione ha riaffermato il principio che l'ente pubblico, in qualità di custode della strada, risponde dei danni derivanti da cose di sua produzione, gestione o custodia, che si rivelino pericolose a causa di difetti o mancanze di manutenzione, anche se non vi sia una colpa specifica dell’ente.

L’art. 2051 c.c. stabilisce che il proprietario o custode di una cosa è responsabile dei danni causati dalla stessa, salvo che provi il caso fortuito. La responsabilità da cose in custodia si fonda quindi sulla presunzione di colpa dell’ente, che può essere vinta dimostrando l’assenza di un vizio o di una negligente omissione di manutenzione.

**Criteri di imputabilità e verifica del difetto**

Perché sia attribuibile al Comune la responsabilità, occorre dimostrare:

1. **La natura della cosa**: nel caso in esame, la caditoia rappresenta una parte della strada pubblica, sotto la gestione comunale.
2. **Il difetto o il vizio**: la presenza di una divaricazione anomala delle barre, tale da creare un rischio concreto di caduta, costituisce un difetto della cosa.
3. **La relazione causa-effetto**: il difetto deve essere la causa diretta dell’incidente.
4. **L’omissione di manutenzione**: il Comune non ha mantenuto in condizioni di sicurezza la caditoia, consentendo che si formasse il difetto.

La Cassazione ha sottolineato che la responsabilità si configura quando il difetto è stato causato o mantenuto dall’ente pubblico, che aveva l’obbligo di conoscere e porre rimedio alle condizioni di pericolo.

**Valutazione del caso concreto**

Nel caso specifico, la Corte ha evidenziato che:

- La caditoia presentava un difetto strutturale, consistente nella divaricazione di alcune barre.
- Tale difetto era stato causato da un'inefficace manutenzione o da una gestione non diligente della strada da parte del Comune.
- Le dimensioni del difetto favorivano l’incastro delle ruote di biciclette da corsa, rendendo evidente il pericolo.
- La presenza di un vizio costitutivo del manufatto ha determinato la responsabilità dell’ente pubblico.

**Decisione della Cassazione**

La Suprema Corte ha confermato la condanna del Comune, ritenendo che:

- La responsabilità da cose in custodia sussiste in relazione al difetto strutturale della caditoia.
- La condotta omissiva dell’ente, inadempiente nell’effettuare le necessarie verifiche e manutenzioni, integra un caso di responsabilità oggettiva.
- Non si tratta di un caso di forza maggiore o caso fortuito, poiché il difetto poteva e doveva essere evitato con una corretta manutenzione.

**Conseguenze giuridiche**

La sentenza ribadisce che:

- La responsabilità dell’ente pubblico si fonda sulla semplice presenza del difetto, senza necessità di dimostrare colpa specifica.
- La gestione delle strade pubbliche comporta un dovere di diligenza che, in caso di inadempimento, legittima il risarcimento del danno subito dall’utente.
- La prova dell’assenza di responsabilità può essere fornita dimostrando che il difetto era stato rimosso o che l’ente aveva adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza.

**Conclusioni**

La sentenza n. 3938 del 2026 ribadisce con fermezza il principio che l’amministrazione comunale risponde dei danni derivanti da difetti o abusi di gestione delle parti della strada di propria competenza, anche in assenza di colpa, purché si dimostri che il danno sia stato causato da un difetto imputabile a un’omissione di manutenzione o controllo. La responsabilità da cose in custodia si configura quindi come una responsabilità oggettiva, con la conseguente obbligatorietà di risarcimento per l’utente danneggiato.

**Nota di approfondimento**

In casi come quello in esame, la prova principale dell’attore consiste nel dimostrare:

- La presenza del difetto,
- La relazione causale tra difetto e incidente,
- L’elemento di custodia e gestione da parte dell’ente pubblico.

Dall’altra parte, l’ente può tentare di dimostrare di aver adottato tutte le misure di manutenzione e controllo del caso, allegando eventuali prove di interventi di riparazione o di ispezioni effettuate.

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**In sintesi**, la Cassazione ha rafforzato il principio che le pubbliche amministrazioni sono responsabili in via oggettiva per i danni derivanti da cose di loro custodia, in particolare quando si verificano difetti strutturali che costituiscono un pericolo concreto e attuale per gli utenti della strada. 

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