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27 febbraio 2026

Sentenza Cassazione n. 7190/2026 in materia di braccialetto elettronico*

 

 

Sentenza Cassazione n. 7190/2026 in materia di braccialetto elettronico**

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**1. Introduzione alla tematica**

La sentenza della Cassazione n. 7190/2026 affronta il tema dell’applicazione del braccialetto elettronico come misura alternativa alla detenzione in carcere o come strumento di controllo durante gli arresti domiciliari. La questione centrale riguarda l’obbligo o meno di motivare specificamente, nel provvedimento giudiziale, l’adozione di tale misura.

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**2. La normativa di riferimento**

L’istituto del braccialetto elettronico trova la sua disciplina principale nel D.lgs. 30 ottobre 2009, n. 229, che ha recepito la direttiva 2008/115/CE sulla esecuzione delle sanzioni e delle misure di sicurezza, e successive modifiche.

In particolare, l’art. 47-quater del suddetto decreto stabilisce che il giudice può disporre il trattamento e l’applicazione del braccialetto elettronico, anche in sostituzione di altre misure alternative, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e di adeguatezza.

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**3. La questione della motivazione**

Il punto nodale della pronuncia riguarda la necessità o meno che il giudice motivi specificamente l’adozione del braccialetto elettronico come misura necessaria e proporzionata nel provvedimento che dispone gli arresti domiciliari.

Secondo la giurisprudenza consolidata, in materia di misure cautelari e alternative, è fondamentale che il provvedimento motivi adeguatamente le ragioni che giustificano la scelta di una determinata misura, per garantire il rispetto del principio di legalità e di ragionevolezza.

Tuttavia, la Cassazione n. 7190/2026 chiarisce che, nel caso specifico del braccialetto elettronico, non è richiesto che il giudice motivi dettagliatamente ogni aspetto dell’adozione di tale misura, a condizione che rispetti i criteri di proporzionalità, necessità e adeguatezza.

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**4. Motivazione della sentenza**

La decisione si basa sulla considerazione che il braccialetto elettronico, quale strumento di controllo e di tutela della libertà personale, rappresenta una misura tecnicamente e giuridicamente consolidata, la cui applicazione può essere disposta anche in modo implicito, purché il provvedimento che lo dispone contenga almeno una motivazione sintetica delle ragioni di necessità e proporzionalità.

Nel caso di specie, il giudice ha disposto il braccialetto elettronico senza motivare specificamente ogni singolo motivo, ritenendo che l’applicazione di tale misura fosse evidente e coerente con le esigenze del caso concreto, anche in considerazione della gravità del reato e delle condizioni personali dell’imputato.

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**5. Implicazioni pratiche**

La pronuncia della Cassazione n. 7190/2026 ha dunque chiarito che:

- **Non è richiesto un’analisi dettagliata e articolata** per ogni elemento che giustifica l’adozione del braccialetto elettronico;
- **È sufficiente una motivazione sintetica**, che attesti la rispettiva proporzionalità e necessità della misura;
- La mancata motivazione dettagliata **non comporta l’invalidità del provvedimento**, purché siano rispettati i principi di legge e siano evidenti le ragioni di fondo.

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**6. Conclusioni**

In conclusione, la sentenza Cassazione n. 7190/2026 rappresenta un importante orientamento in materia di motivazione delle misure restrittive e di controllo, evidenziando che l’uso del braccialetto elettronico, come misura di tutela della libertà personale e di controllo, può essere disposto con motivazione sintetica, purché siano rispettati i principi di proporzionalità e necessità.

Tale pronuncia si inserisce nel quadro più ampio dell’attenuazione delle formalità e dell’attenzione alla funzionalità delle misure alternative, favorendo un più rapido e concreto accesso alle modalità di controllo elettronico, senza sacrificare i principi fondamentali di tutela dei diritti dell’imputato. 

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