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05 dicembre 2025

Consiglio di Stato 2025 - Il presente giudizio riguarda il ricorso di numerosi sottotenenti della Guardia di Finanza, che avevano impugnato la nota del Comando generale della Guardia di Finanza (prot. n. xxx dell’11 gennaio xx), con cui è stata respinta la loro istanza/diffida del xxx. La richiesta riguardava l’inquadramento nel grado di tenente dopo un anno nel grado di sottotenente e l’inquadramento nel grado di capitano dopo due anni nel grado di tenente.

 

 

Consiglio di Stato 2025 - Il presente giudizio riguarda il ricorso di numerosi sottotenenti della Guardia di Finanza, che avevano impugnato la nota del Comando generale della Guardia di Finanza (prot. n. xxx dell’11 gennaio xx), con cui è stata respinta la loro istanza/diffida del xxx. La richiesta riguardava l’inquadramento nel grado di tenente dopo un anno nel grado di sottotenente e l’inquadramento nel grado di capitano dopo due anni nel grado di tenente.

2. Contesto normativo e rilevanza delle normative applicabili

Gli interessati sostengono che la loro carriera è regolata esclusivamente da disposizioni normative, e contestano che il bando di concorso al quale hanno partecipato e che ha vinto, faccia riferimento in modo generico al decreto legislativo n. 69/2001, il quale contiene le tabelle con le tempistiche dei passaggi tra i vari gradi, ma non disciplina specificamente le loro pretese di accelerazione nelle progressioni di grado.

3. Argomentazioni delle parti

- **Per gli appellanti:** La disciplina del decreto legislativo n. 69/2001, che prevede i tempi di passaggio tra i gradi, non sarebbe applicabile alla loro specifica situazione, o, se applicabile, sarebbe incostituzionale poiché non prevede trattamenti differenziati per i sottufficiali luogotenenti transitanti nei ruoli degli ufficiali, come invece previsto in altri corpi (es. Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato).

- **Per la difesa:** La nota del Comando generale si limita a respingere le istanze sulla base di disposizioni normative esistenti e il bando di concorso, che non disciplina le future progressioni di carriera, né può essere interpretato come un riconoscimento del diritto a un inquadramento più rapido.

4. Interesse attuale e concreto

Gli appellanti sostengono che al momento della presentazione della domanda non vi fosse un interesse “attuale e concreto” a gravare le previsioni normative, poiché tale interesse dipendeva dal superamento di un esame di selezione. In assenza di superamento, l’impugnazione sarebbe stata inutile, evidenziando quindi la mancanza di un interesse sufficiente.

5. Decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello, riforma la sentenza impugnata e annulla la decisione di primo grado. La causa viene rinviata al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) ai sensi dell’art. 105 c.p.a. (Codice del Processo Amministrativo), con l’onere di riassumere la causa.

6. Motivazioni della decisione

- **Accoglimento dell’appello sulle censure di rito:** La decisione indica che ci sono state vizi procedurali che giustificano l’annullamento della sentenza di primo grado.

- **Rimessione al giudice di primo grado:** La causa viene rimessa al T.A.R. per un nuovo esame, con la precisazione che la vicenda è complessa e il procedimento non è ancora concluso.

- **Spese di lite:** Le spese processuali sono compensate tra le parti, considerando la peculiarità della vicenda e il fatto che il processo non si è ancora completato.

7. Disposizione finale (P.Q.M.)

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al T.A.R., ai sensi dell’art. 105 c.p.a.

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**Considerazioni finali:**

- La pronuncia evidenzia l’importanza del quadro normativo e del principio secondo cui le carriere degli ufficiali sono regolate da norme specifiche e normative di legge, e che le richieste di accelerazione devono essere valutate in tale contesto.

- La decisione sottolinea che il bando di concorso, pur richiamando il decreto legislativo n. 69/2001, non può essere interpretato come un riconoscimento automatico di un diritto a progressioni più rapide, e che ogni pretese in tal senso devono essere motivate e fondate su norme espressamente applicabili.

- La rinuncia alla decisione definitiva e il rinvio al giudice di primo grado riflettono la complessità della questione e la necessità di ulteriori accertamenti, nel rispetto del principio di legalità e di tutela del diritto degli interessati.


 

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