Cassazione 2025 – somme dovute per l’occupazione di fatto di immobili di proprietà dello Stato
1. **Contesto normativo di riferimento**
Il caso riguarda la disciplina applicabile alla riscossione delle somme dovute dall’amministrazione statale per l’occupazione di fatto di immobili di proprietà dello Stato. La normativa di riferimento principale è l’art. 1, comma 274, della legge n. 311 del 2004, che ha modificato e integrato le disposizioni precedenti in materia di recupero crediti delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, si tratta di una deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 21 del d.lgs. n. 46 del 1999, che disciplina le modalità di riscossione coattiva dei crediti delle pubbliche amministrazioni e richiede, di norma, un titolo esecutivo per procedere alla riscossione mediante ruolo.
2. **Disposizioni della legge n. 311/2004 e loro finalità**
L’art. 1, comma 274, della legge n. 311/2004 introduce una disciplina speciale per i crediti relativi all’occupazione di fatto di immobili di proprietà dello Stato. Tale norma prevede che, in presenza di determinate condizioni, la pubblica amministrazione può procedere alla riscossione senza la necessità di un titolo esecutivo immediato, mediante l’iscrizione a ruolo del credito, con la possibilità di rivalutazione monetaria e di interessi legali.
In sostanza, questa disposizione mira a semplificare e accelerare le procedure di riscossione di somme dovute per occupazioni di fatto, riducendo gli oneri procedurali e facilitando l’azione amministrativa per il recupero di crediti di modesta entità o di natura particolarmente urgente.
3. **Deroga alla normativa generale e presupposti**
La norma in questione costituisce una deroga alla disciplina generale dell’art. 21 del d.lgs. n. 46/1999, che richiede, normalmente, un titolo esecutivo formale (ad esempio, un decreto ingiuntivo, una sentenza passata in giudicato, ecc.) per poter procedere alla riscossione mediante ruolo.
La deroga opera in virtù di un meccanismo particolare, che consente all’amministrazione di iscrivere a ruolo un credito anche in assenza di un titolo esecutivo, purché siano rispettate determinate condizioni:
- **Notifica di due richieste di pagamento**: l’amministrazione deve aver inviato almeno due avvisi di pagamento al debitore, dimostrando così la volontà di riscuotere il credito e la volontà di attivare le procedure di recupero.
- **Decorso di almeno novanta giorni dall’ultima richiesta**: deve essere trascorso un termine minimo di novanta giorni dalla ricezione dell’ultima richiesta, periodo che consente al debitore di adempiere spontaneamente o di opporsi alle richieste.
Solo se queste condizioni sono soddisfatte, l’amministrazione può iscrivere il credito a ruolo e procedere alla riscossione, con tutte le caratteristiche di rivalutazione monetaria e interessi legali previste.
4. **Implicazioni pratiche e tutela del debitore**
La normativa mira a bilanciare l’esigenza di efficacia nella riscossione dei crediti pubblici con la tutela dei diritti del debitore. La possibilità di procedere senza un titolo esecutivo, purché siano rispettate le condizioni sopra indicate, permette all’amministrazione di agire con procedure più snelle e meno onerose, riducendo i tempi e i costi.
Tuttavia, la norma impone anche garanzie per il debitore, che deve ricevere almeno due richieste di pagamento e avere un adeguato periodo di attesa (novanta giorni), al fine di consentire eventuali impugnative o il pagamento spontaneo.
5. **Conclusioni**
La sentenza della Cassazione chiarisce e conferma la portata innovativa della normativa di cui all’art. 1, comma 274, della legge n. 311/2004, che consente all’amministrazione di procedere alla riscossione di somme dovute per occupazioni di fatto di immobili pubblici mediante iscrizione a ruolo, anche in assenza di un titolo esecutivo, purché siano rispettate le condizioni di notifica di due richieste di pagamento e il decorso di almeno novanta giorni dall’ultima richiesta.
Tale disciplina rappresenta un’applicazione concreta di una deroga alla normativa generale, finalizzata a semplificare e accelerare le procedure di recupero crediti pubblici, mantenendo comunque un equilibrio tra efficienza amministrativa e tutela dei diritti dei debitori.
28833C2025
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Cassazione 2025 – somme dovute per l’occupazione di fatto di immobili di proprietà dello Stato
1. **Contesto normativo di riferimento**
Il caso riguarda la disciplina applicabile alla riscossione delle somme dovute dall’amministrazione statale per l’occupazione di fatto di immobili di proprietà dello Stato. La normativa di riferimento principale è l’art. 1, comma 274, della legge n. 311 del 2004, che ha modificato e integrato le disposizioni precedenti in materia di recupero crediti delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, si tratta di una deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 21 del d.lgs. n. 46 del 1999, che disciplina le modalità di riscossione coattiva dei crediti delle pubbliche amministrazioni e richiede, di norma, un titolo esecutivo per procedere alla riscossione mediante ruolo.
2. **Disposizioni della legge n. 311/2004 e loro finalità**
L’art. 1, comma 274, della legge n. 311/2004 introduce una disciplina speciale per i crediti relativi all’occupazione di fatto di immobili di proprietà dello Stato. Tale norma prevede che, in presenza di determinate condizioni, la pubblica amministrazione può procedere alla riscossione senza la necessità di un titolo esecutivo immediato, mediante l’iscrizione a ruolo del credito, con la possibilità di rivalutazione monetaria e di interessi legali.
In sostanza, questa disposizione mira a semplificare e accelerare le procedure di riscossione di somme dovute per occupazioni di fatto, riducendo gli oneri procedurali e facilitando l’azione amministrativa per il recupero di crediti di modesta entità o di natura particolarmente urgente.
3. **Deroga alla normativa generale e presupposti**
La norma in questione costituisce una deroga alla disciplina generale dell’art. 21 del d.lgs. n. 46/1999, che richiede, normalmente, un titolo esecutivo formale (ad esempio, un decreto ingiuntivo, una sentenza passata in giudicato, ecc.) per poter procedere alla riscossione mediante ruolo.
La deroga opera in virtù di un meccanismo particolare, che consente all’amministrazione di iscrivere a ruolo un credito anche in assenza di un titolo esecutivo, purché siano rispettate determinate condizioni:
- **Notifica di due richieste di pagamento**: l’amministrazione deve aver inviato almeno due avvisi di pagamento al debitore, dimostrando così la volontà di riscuotere il credito e la volontà di attivare le procedure di recupero.
- **Decorso di almeno novanta giorni dall’ultima richiesta**: deve essere trascorso un termine minimo di novanta giorni dalla ricezione dell’ultima richiesta, periodo che consente al debitore di adempiere spontaneamente o di opporsi alle richieste.
Solo se queste condizioni sono soddisfatte, l’amministrazione può iscrivere il credito a ruolo e procedere alla riscossione, con tutte le caratteristiche di rivalutazione monetaria e interessi legali previste.
4. **Implicazioni pratiche e tutela del debitore**
La normativa mira a bilanciare l’esigenza di efficacia nella riscossione dei crediti pubblici con la tutela dei diritti del debitore. La possibilità di procedere senza un titolo esecutivo, purché siano rispettate le condizioni sopra indicate, permette all’amministrazione di agire con procedure più snelle e meno onerose, riducendo i tempi e i costi.
Tuttavia, la norma impone anche garanzie per il debitore, che deve ricevere almeno due richieste di pagamento e avere un adeguato periodo di attesa (novanta giorni), al fine di consentire eventuali impugnative o il pagamento spontaneo.
5. **Conclusioni**
La sentenza della Cassazione chiarisce e conferma la portata innovativa della normativa di cui all’art. 1, comma 274, della legge n. 311/2004, che consente all’amministrazione di procedere alla riscossione di somme dovute per occupazioni di fatto di immobili pubblici mediante iscrizione a ruolo, anche in assenza di un titolo esecutivo, purché siano rispettate le condizioni di notifica di due richieste di pagamento e il decorso di almeno novanta giorni dall’ultima richiesta.
Tale disciplina rappresenta un’applicazione concreta di una deroga alla normativa generale, finalizzata a semplificare e accelerare le procedure di recupero crediti pubblici, mantenendo comunque un equilibrio tra efficienza amministrativa e tutela dei diritti dei debitori.
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