Translate

06 novembre 2025

La sentenza della Cassazione n. 5122 del 2025 in materia di riciclaggio offre un approfondimento importante sulla differenza tra riciclaggio e ricettazione, nonché sugli elementi costitutivi di questi reati e sulle condotte che ne determinano la configurabilità.

 

 

La  sentenza della Cassazione n. 5122 del 2025 in materia di riciclaggio offre un approfondimento importante sulla differenza tra riciclaggio e ricettazione, nonché sugli elementi costitutivi di questi reati e sulle condotte che ne determinano la configurabilità.

**Contesto e principio di diritto**

La decisione della Corte suprema si inserisce nel quadro delle fattispecie di reato previste dal codice penale e dal d.lgs. 231/2001, in particolare riguardo al reato di riciclaggio di cui all’art. 648-bis c.p. e alle sue implicazioni penali.

In questa pronuncia, la Cassazione ha ribadito che:

- La condotta di riciclaggio si configura non solo quando si detiene un bene di provenienza illecita, ma anche quando si partecipa attivamente alla sua dissimulazione, anche in concorso con altri.
- La partecipazione in concorso alla condotta di dissimulazione della provenienza del bene illecito è sufficiente a integrare il reato di riciclaggio, anche se il soggetto non è direttamente coinvolto nel furto, nella frode o in altro illecito originario.

**Distinzione tra ricettazione e riciclaggio**

La sentenza chiarisce che:

- La ricettazione (art. 648 c.p.) si configura quando un soggetto acquista, riceve o nasconde cose provenienti da delitto, sapendone la provenienza illecita.
- Il riciclaggio (art. 648-bis c.p.), invece, riguarda la condotta di chi, anche senza aver commesso direttamente il reato di provenienza, si impegna a favorirne la disponibilità, dissimulare la provenienza o comunque dare un’apparenza di legalità a beni di provenienza illecita.

Pertanto, la presenza di un elemento soggettivo che indica la consapevolezza della provenienza illecita è fondamentale.

**Imputabilità e partecipazione**

La principale novità evidenziata dalla sentenza riguarda la soggettiva imputabilità di riciclaggio a chi, oltre a detenere il bene illecito, partecipa anche solo in concorso alla condotta di dissimulazione della provenienza. La Corte ha affermato che:

- La partecipazione anche in concorso alla condotta di dissimulazione può determinare l'imputabilità del reato di riciclaggio.
- Non è necessario che il soggetto abbia agito in modo autonomo o abbia svolto un ruolo attivo nella condotta di provenienza illecita, purché abbia partecipato alla fase di occultamento o di trasferimento del bene.

**Implicazioni pratiche**

Questa pronuncia ha importanti ricadute pratiche:

- La responsabilità per riciclaggio può essere attribuita anche a soggetti che non sono i "proprietari" originari del bene illecito, ma che contribuiscono alla sua occultazione o alla sua immissione nel circuito economico-legale.
- La condotta di partecipazione in concorso alla dissimulazione si configura come elemento sufficiente per qualificare l'azione come riciclaggio, rafforzando la tutela dell'ordine pubblico e della legalità economica.

**Conclusioni**

In sintesi, la sentenza n. 5122 del 2025 ribadisce e chiarisce che:

- La partecipazione in concorso alla condotta di dissimulazione della provenienza illecita del bene è sufficiente a integrare il reato di riciclaggio.
- La distinzione tra ricettazione e riciclaggio si basa sulla finalità e sulla condotta, con il riciclaggio che si focalizza sulla dissimulazione della provenienza e sulla disponibilità del bene illecito.
- La responsabilità penale si estende a tutti quei soggetti che, anche senza aver commesso direttamente il reato di provenienza, contribuiscono a occultare o a far transitare il bene di provenienza illecita.

Questa pronuncia rafforza l'orientamento giurisprudenziale volto a perseguire efficacemente i reati di riciclaggio, anche in presenza di condotte di partecipazione più marginali, rendendo più efficace la lotta contro il riciclaggio di denaro e il riciclaggio di beni di provenienza illecita.


Nessun commento:

Posta un commento