Translate

06 novembre 2025

Il pronunciamento della Cassazione n. 28935 del 2025 affronta una questione centrale relativa alla gestione dei depositi postali cointestati con clausola di pari facoltà. In particolare, si evidenzia che, in presenza di un libretto postale cointestato con clausola di pari facoltà, il cointestatario superstite ha il diritto di ottenere il rimborso, almeno della propria quota, anche in presenza di opposizione da parte degli eredi dell’altro cointestatario.

 

 

Il pronunciamento della Cassazione n. 28935 del 2025 affronta una questione centrale relativa alla gestione dei depositi postali cointestati con clausola di pari facoltà. In particolare, si evidenzia che, in presenza di un libretto postale cointestato con clausola di pari facoltà, il cointestatario superstite ha il diritto di ottenere il rimborso, almeno della propria quota, anche in presenza di opposizione da parte degli eredi dell’altro cointestatario.

Il principio fondamentale delineato dalla sentenza si basa sull’interpretazione dell’art. 8 del D.M. 6.6.2002, che disciplina le modalità di riscossione dei depositi postali e i poteri degli aventi diritto. La Corte ha chiarito che tale disposizione non attribuisce agli eredi del cointestatario deceduto poteri impeditivi o limitativi rispetto alla riscossione del denaro da parte del cointestatario superstite. Questo significa che, anche se gli eredi dell’altro cointestatario oppongono resistenza o tentano di bloccare la riscossione, il cointestatario superstite può comunque agire per ottenere il rimborso della propria quota.

Inoltre, la sentenza sottolinea che la riscossione del deposito non modifica i rapporti interni tra i cointestatari o gli eredi, lasciando impregiudicati i rispettivi diritti patrimoniali e le eventuali azioni di rivalsa o di riparto tra gli aventi causa. La possibilità di agire direttamente per il rimborso si inserisce quindi nel quadro di una tutela del diritto individuale del cointestatario superstite, garantendo un’efficace gestione delle somme depositate senza interferenze indebite da parte di terzi.

In conclusione, la decisione della Cassazione conferma che, nel contesto di depositi postali cointestati con pari facoltà, il diritto del cointestatario superstite alla riscossione e al rimborso è protetto e può essere esercitato anche in presenza di opposizioni o contestazioni da parte degli eredi dell’altro cointestatario. Tale interpretazione rafforza il principio di autonomia e tutela del diritto del singolo titolare, in linea con la disciplina vigente e con i principi di certezza e tutela delle operazioni patrimoniali sui depositi postali. 

Nessun commento:

Posta un commento