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06 novembre 2025

L'Ordinanza interlocutoria numero 24662 del 6 settembre 2025 riguarda un tema di grande importanza nel settore previdenziale e del pubblico impiego, in particolare sulla legittimità delle norme che regolano il limite massimo di età per il trattenimento in servizio del personale pubblico.

 

 

L'Ordinanza interlocutoria numero 24662 del 6 settembre 2025 riguarda un tema di grande importanza nel settore previdenziale e del pubblico impiego, in particolare sulla legittimità delle norme che regolano il limite massimo di età per il trattenimento in servizio del personale pubblico.

**Contesto e oggetto della questione**

La disposizione contestata è l’articolo 509, comma 3, del decreto legislativo n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni in materia di previdenza e assistenza al personale delle Ferrovie dello Stato e di altre aziende di trasporto). Essa prevede che, qualora il lavoratore pubblico abbia superato i 65 anni di età senza aver raggiunto il numero di anni di contribuzione necessari per ottenere la pensione di vecchiaia, possa comunque essere trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità, ma non oltre il limite massimo di 70 anni di età.

Il problema principale sollevato riguarda la compatibilità di questa norma con i principi costituzionali, in particolare con l’articolo 38 della Costituzione, che garantisce il diritto alla pensione e il principio di progressiva e piena realizzazione del diritto al lavoro, nonché con il principio di ragionevolezza.

**Motivazione della questione di legittimità costituzionale**

La Sezione Lavoro della Corte, chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 363-bis c.p.c., ha evidenziato come tale normativa potrebbe essere in contrasto con l’art. 38 Cost., in quanto stabilisce un limite massimo di età (70 anni) per il trattenimento in servizio, senza considerare eventuali esigenze di flessibilità o di adattamento alle mutevoli condizioni di aspettativa di vita o di esigenze del servizio.

In particolare, la norma appare fissare un limite rigido e predeterminato, che potrebbe risultare sproporzionato o irragionevole, specialmente in un contesto in cui l’aspettativa di vita si è notevolmente allungata e le esigenze di tutela del lavoratore e di efficienza del servizio pubblico richiederebbero una maggiore flessibilità.

**Aspetti critici e approfondimenti**

- **Legittimità costituzionale:** La questione verte sulla compatibilità di un limite di età così rigido con i principi di ragionevolezza e di tutela del diritto al lavoro e alla pensione, sanciti dalla Costituzione. La Corte potrebbe dover valutare se tale limite, imposto per legge, sia proporzionato e giustificato rispetto agli obiettivi di politica previdenziale e di tutela del personale pubblico.

- **Principio di ragionevolezza:** La legge dovrebbe garantire un equilibrio tra le esigenze di tutela del lavoratore e le esigenze di funzionalità del servizio pubblico, evitando discriminazioni o ingiustificate restrizioni.

- **Evoluzione normativa e giurisprudenziale:** La questione si inserisce in un contesto di riforme e di dibattito sulla flessibilità in uscita dal servizio pubblico, con possibili implicazioni anche in relazione a norme più recenti, come quelle sulla speranza di vita e sull’età pensionabile.

**Conclusione**

L’Ordinanza interlocutoria evidenzia come si tratti di una questione di grande rilevanza costituzionale e sociale, che potrebbe portare a una pronuncia sulla legittimità di limiti di età predeterminati per il trattenimento in servizio nel pubblico impiego, alla luce dei principi fondamentali della Costituzione. La Corte dovrà valutare se tali limiti siano giustificati e ragionevoli o se, invece, costituiscano un’ingiustificata restrizione di diritti fondamentali, considerando anche le evoluzioni normative e socioculturali.

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