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06 novembre 2025

La pronuncia della Cassazione numero: 14488 del 30/05/2025 riguarda un importante tema di diritto digitale e tutela della privacy: la richiesta di “deindicizzazione” da motore di ricerca nel contesto del diritto all’oblio, bilanciato con il diritto di cronaca giudiziaria.

La pronuncia della Cassazione numero: 14488 del 30/05/2025 riguarda un importante tema di diritto digitale e tutela della privacy: la richiesta di “deindicizzazione” da motore di ricerca nel contesto del diritto all’oblio, bilanciato con il diritto di cronaca giudiziaria.

**Sintesi della pronuncia:**
La Corte di Cassazione, nella sua Sezione Prima Civile, ha affrontato il caso di un soggetto che aveva chiesto la rimozione di notizie relative a una vicenda giudiziaria dalla rete. In particolare, l’interessato era stato condannato in secondo grado per associazione a delinquere di stampo mafioso, ma successivamente assolto con sentenza della Corte di Cassazione.

**Principi fondamentali stabiliti:**
1. **Bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di cronaca giudiziaria:**  
   La sentenza sottolinea che nel giudizio di deindicizzazione, il giudice di merito può essere censurato in cassazione solo se si dimostra che ha adottato un metodo di valutazione scorretto o che non ha rispettato i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Non si tratta di rivalutare i fatti materiali, ma di verificare il rispetto delle modalità di bilanciamento tra i diritti in conflitto.

2. **Autodeterminazione informativa:**  
   La decisione evidenzia come il giudizio di bilanciamento coinvolga il cuore stesso del diritto fondamentale alla gestione delle proprie informazioni (“autodeterminazione informativa”). Ciò significa che le caratteristiche specifiche del caso concreto (notorietà dell’interessato, coinvolgimento pubblico, oggetto della notizia, tempo trascorso) sono decisive nel determinare se la conservazione delle notizie sia compatibile con il diritto all’oblio.

3. **Presupposti per la censurabilità in cassazione:**  
   La Cassazione ha precisato che la censurabilità della valutazione di merito si configura quando si contestano aspetti non relativi all’accertamento dei fatti storici, ma alla metodologia e ai criteri di ragionevolezza adottati dal giudice di merito.

4. **Condizione per la revoca della deindicizzazione:**  
   È stato rilevato che la presenza di articoli riguardanti accuse di affiliazione a organizzazioni criminali, senza aggiornamenti successivi che attestino l’assoluzione, non può essere considerata giustificata, specialmente quando la condanna per usura non veniva menzionata o aggiornata nei contenuti, rafforzando così il diritto alla privacy e all’oblio dell’interessato.

**Implicazioni pratiche:**
- La sentenza ribadisce che il diritto all’oblio non è un diritto assoluto, ma va bilanciato con la cronaca giudiziaria, considerandone le caratteristiche specifiche.
- La valutazione del giudice di merito deve essere rigorosa, rispettando i parametri di ragionevolezza e proporzionalità, e non può limitarsi a semplici considerazioni formali.
- La rimozione o meno di contenuti giudiziari dipende anche dalla presenza di aggiornamenti e di elementi che attestino l’effettivo mutamento della posizione dell’interessato.

**In conclusione:**
La pronuncia evidenzia come la tutela della reputazione e del diritto all’oblio si confrontino con la libertà di informazione, e come questa si debba esercitare secondo criteri di proporzionalità e rispetto delle caratteristiche del caso, in un’ottica di bilanciamento tra diritti fondamentali. La Cassazione, in questa decisione, ribadisce che la metodologia di valutazione adottata dal giudice di merito deve essere rigorosa e rispettosa di questi principi, e che eventuali errori in tal senso sono censurabili in Cassazione, purché si dimostri che siano stati adottati metodi errati o non ragionevoli. 

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