La sentenza numero 20387 del 21 luglio 2025 della Sezione Prima civile affronta una questione cruciale riguardante il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico, con particolare attenzione alla pubblicazione di fotografie di soggetti indagati in stato di arresto. La decisione si inserisce nel contesto della tutela della privacy e della libertà di stampa, cercando di delineare i limiti e le condizioni in cui è consentito trattare e pubblicare immagini sensibili senza il consenso dell’interessato.
**Analisi dettagliata del contenuto e della ratio decidendi:**
1. **Normativa di riferimento e quadro deontologico:**
La sentenza si basa principalmente sull’art. 137 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), che prevede la possibilità di trattare dati personali nell’attività giornalistica anche senza il consenso dell’interessato, purché siano rispettate determinate condizioni. La valutazione si integra con le regole deontologiche contenute nel decreto attuativo del 31 gennaio 2019, che forniscono linee guida sul trattamento dei dati in ambito giornalistico, e con le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
2. **Distinzione tra immagini di cronaca giudiziaria e immagini fotosegnaletiche:**
La prima questione trattata riguarda la natura delle immagini pubblicate. La società editoriale aveva utilizzato fotografie di un indagato in stato di arresto, reperibili anche sul sito internet della stessa, corredate da un logo “Polizia”. La Sezione chiarisce che tali immagini, in quanto pubblicate a corredo di un servizio giornalistico di cronaca giudiziaria, **non possono essere automaticamente assimilate a immagini fotosegnaletiche**. Le immagini fotosegnaletiche sono caratterizzate da elementi specifici quali fronte, profilo, numero di matricola e dati biometrici, e sono utilizzate principalmente per fini di identificazione e per fini di polizia giudiziaria o di sicurezza.
**Immagini di cronaca giudiziaria**, invece, sono fotografie scattate in contesti pubblici o comunque in occasione di attività giornalistiche, e hanno una funzione informativa, anche se raffigurano persone in stato di arresto.
3. **Condizioni di liceità del trattamento senza consenso:**
La sentenza afferma che il trattamento di dati personali (nel caso, le fotografie degli indagati) può essere considerato lecito anche in assenza del consenso, **se sussistono le condizioni di essenzialità dell’informazione** rispetto a fatti di interesse pubblico e se il trattamento non risulta lesivo della dignità personale.
In particolare, il trattamento si giustifica quando:
- È funzionale alla finalità informativa e di cronaca giudiziaria.
- È indispensabile per rendere conto di fatti di pubblico interesse.
- Non comporta un danno ingiustificato alla persona ritratta, rispettando i limiti di proporzionalità e di tutela della dignità.
4. **Esclusione di assimilabilità e tutela della dignità:**
La decisione sottolinea che, in questo contesto, le fotografie pubblicate a corredo di un'informazione di cronaca giudiziaria **non devono essere considerate come immagini fotosegnaletiche**, che hanno uno scopo più invasivo e specifico di identificazione biometrica e di polizia giudiziaria. Di conseguenza, la pubblicazione di tali immagini, anche senza consenso, può essere giustificata se rispettano le condizioni di liceità sopra indicate.
5. **Rispetto dei presupposti e limiti:**
La sentenza ribadisce che la liceità del trattamento senza consenso è subordinata al rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e tutela della dignità umana. La pubblicazione deve essere motivata dall’interesse pubblico, e non deve risultare lesiva della sfera personale o della reputazione dell’indagato.
**Principi di diritto e implicazioni pratiche:**
- **Distinzione tra immagini di cronaca e immagini fotosegnaletiche:** È fondamentale per gli operatori dell’informazione comprendere che non tutte le immagini di persone coinvolte in attività giudiziarie sono equiparabili alle immagini fotosegnaletiche, che sono più invasive e soggette a specifici limiti.
- **Necessità del criterio di essenzialità:** La pubblicazione di fotografie può essere considerata lecita senza consenso solo se strettamente necessaria per la finalità di informare su fatti di pubblico interesse, e se il trattamento rispetta i limiti di proporzionalità e tutela della dignità umana.
- **Ruolo della deontologia e delle norme deontologiche:** Le regole contenute nel decreto attuativo e nelle linee guida del Garante costituiscono un quadro di riferimento importante per valutare la liceità di trattamenti di dati personali in ambito giornalistico.
- **Implicazioni pratiche per gli operatori dell’informazione:** La sentenza fornisce un’interpretazione favorevole alla libertà di stampa, purché siano rispettati i limiti del rispetto della persona e dell’interesse pubblico. La pubblicazione di foto di soggetti in stato di arresto può essere ammessa se funzionale a una cronaca giudiziaria corretta e rispettosa dei principi di proporzionalità.
**Conclusione:**
La sentenza chiarisce che, nel contesto dell’attività giornalistica di cronaca giudiziaria, la pubblicazione di fotografie di indagati in stato di arresto è lecita senza consenso, a condizione che rispettino i principi di essenzialità, proporzionalità e rispetto della dignità. La distinzione tra immagini di cronaca e immagini fotosegnaletiche permette di bilanciare correttamente diritto di cronaca e tutela della privacy, rafforzando il ruolo del giornalismo come strumento di informazione pubblica nel rispetto dei diritti fondamentali.
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