La Corte costituzionale, con la sentenza n. 172 del 2025, ha dichiarato incostituzionale il terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale nella parte in cui escludeva a priori la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati di violenza, minaccia e resistenza commessi contro ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni. Quindi, anche per tali reati, se la condotta è di minima gravità, può essere esclusa la responsabilità penale. Questo modifica la precedente previsione introdotta dalla riforma Cartabia, che invece escludeva la non punibilità per tali condotte nei confronti degli agenti.
La Corte ha ritenuto irragionevole escludere a priori la causa di non punibilità per questi reati, mentre ammetterla per il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.), creando così una disparità normativa che svantaggia il reo sul piano anche della funzione rieducativa della pena, che richiede coerenza e razionalità nell'assetto sanzionatorio complessivo, inclusivo delle cause esimenti.
L'assunto centrale della Corte costituzionale è che la particolare tenuità del fatto possa essere riconosciuta anche nei processi per violenza, minaccia e resistenza a pubblici ufficiali o agenti, purché la condotta risulti grave nella misura minima. Questo orientamento riconosce un equilibrio tra la tutela degli ufficiali e agenti nell'esercizio delle funzioni e la tutela dei diritti dell'imputato, valorizzando la funzione rieducativa della pena.
Quindi, in sintesi, la sentenza costituzionale apre alla possibilità di escludere la responsabilità penale anche per fatti di lieve entità nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, superando la precedente assenza di possibilità di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità nei casi di violenza, minaccia e resistenza a tali soggetti esercitanti funzioni pubbliche.
Applicabilità ai Processi Pendenti
La sentenza n. 172/2025 della Corte costituzionale produce effetti immediati nei processi in corso, in virtù del principio del favor rei e dell'articolo 673 del codice di procedura penale, che impone la disapplicazione della norma dichiarata incostituzionale. I giudici di merito devono ora valutare caso per caso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) nei reati di violenza (art. 336 c.p.), minaccia (art. 337 c.p.) o resistenza a ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria, purché la condotta sia di minima gravità.
Criteri di Valutazione
Nei procedimenti pendenti, il giudice esaminerà elementi come l'offensività concreta (es. forza modesta, assenza di lesioni, contesto occasionale), le circostanze personali dell'imputato (es. incensuratezza, motivi non abietti) e le modalità del fatto, senza più l'esclusione a priori. Questo vale per fasi processuali dal GUP all'appello, con possibilità di archiviazione o proscioglimento se la tenuità è accertata.
Impatto sulle Strategie Difensive
La difesa potrà invocare la sentenza in ogni grado, richiedendo rideterminazione della pena o estinzione del reato per fatti lievi, come tocchi o spinte irrisorie oppositive a funzioni pubbliche. La Procura potrebbe opporsi motivando la gravità, ma il giudice ha obbligo di motivare il diniego dell'esimente, favorendo riti alternativi o patteggiamenti mitigati.
Limiti e Eccezioni Residue
L'esimente resta esclusa per altre ipotesi del terzo comma dell'art. 131-bis c.p. (es. reati con crudeltà o motivi futili) e non incide su aggravanti come quella per manifestazioni pubbliche (art. 339 c.p.), assorbita nella pronuncia. Per fatti post-27 novembre 2025, vale la nuova disciplina, con potenziale rinvio legislativo per coordinamento.
Azioni Immediate per la Difesa
Subito dopo la sentenza n. 172/2025 della Corte costituzionale, depositata il 27 novembre 2025, la difesa deve depositare istanze urgenti di revoca o sostituzione delle misure cautelari personali in essere nei processi pendenti per reati di violenza, minaccia o resistenza a pubblici ufficiali o agenti (artt. 336, 337, 342 c.p.), invocando il principio del favor rei ex art. 673 c.p.p. e la nuova applicabilità dell'esimente per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Tali istanze, motivabili con riferimento alla minima gravità della condotta (es. offesa concreta lieve, assenza di pericolo attuale), devono essere presentate al giudice per le indagini preliminari (GIP) o al Tribunale del riesame entro i termini perentori, evidenziando la caducazione dell'esclusione a priori introdotta dalla riforma Cartabia.
Strategie per Revoca Cautelare
• Istanza di revoca immediata: Richiedere l'applicazione dell'art. 299 c.p.p. per mutamento delle condizioni cautelari, allegando la sentenza costituzionale e perizie o CTU sulla tenuità (es. assenza lesioni, forza minima usata), con udienza celere ex art. 309 c.p.p..
• Riesame cautelare: Se negata la revoca, impugnare ex art. 309 c.p.p. al Tribunale del riesame, contestando la proporzionalità della misura rispetto al ridimensionato allarme sociale post-sentenza.
• Sospensione provvisoria: In casi di detenzione o arresti domiciliari, invocare l'art. 275 co. 3 c.p.p. per esigenze cautelari venute meno, proponendo alternative meno afflittive come obblighi di dimora o presentazioni periodiche.
Valutazione Giudiziale e Rischi
Il giudice è tenuto a riesaminare le esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) alla luce della possibile non punibilità, motivando adeguatamente il diniego della tenuità per evitare ulteriori illegittimità; la Procura potrebbe opporsi con relazioni ex art. 292 c.p.p., ma prevale il dovere di disapplicazione della norma incostituzionale. Per misure non esecutive (es. interdittive), la revoca incide su sospensione condizionale o riti alternativi pendenti. In assenza di azione tempestiva, decorrono i termini di efficacia cautelare senza beneficio della pronuncia.
Le tutele per la persona offesa durante la revisione delle misure cautelari in seguito alla sentenza n. 172/2025 della Corte costituzionale includono l'obbligo del giudice di valutare se le esigenze cautelari continuino a sussistere, in particolare rispetto al rischio grave e attuale per l'integrità fisica o la vita della persona offesa. Il giudice deve garantire un contraddittorio tra le parti e basare la decisione su elementi concreti che confermino o escludano tale pericolo.
Tra i principali rischi per la persona offesa durante la revisione vi è la possibile scarcerazione o alleggerimento delle misure dell'imputato, che potrebbe comportare una minore percezione di sicurezza o un rischio reale di reiterazione di condotte lesive. Per questo, la persona offesa ha diritto ad essere adeguatamente tutelata con misure alternative di protezione, che il giudice può disporre anche autonomamente o su richiesta, come ordini di allontanamento, divieti di avvicinamento o ammonimenti.
La normativa e la giurisprudenza ribadiscono la necessità di contemperare la funzione rieducativa della pena e la causa di non punibilità per tenuità con la tutela della persona offesa, soprattutto se vulnerabile. Ciò significa che, anche se la causa di non punibilità è riconosciuta, il giudice può comunque adottare misure cautelari idonee a garantire la sicurezza e la protezione della vittima durante il processo. Inoltre la persona offesa ha strumenti per segnalare tempestivamente eventuali comportamenti minacciosi o pressioni dall’imputato.
In sintesi, durante la revisione delle misure cautelari dopo la sentenza 172/2025 deve prevalere un equilibrio attentamente calibrato tra il principio di umanizzazione della pena e la necessità di protezione della persona offesa, con valutazioni puntuali e personalizzate del caso concreto.
SENTENZA N. 172
ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:
Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 131-bis, terzo comma e 339, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di A. M., con ordinanza del 24 maggio 2024, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2024.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 24 maggio 2024, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 dello stesso codice se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.
Con la medesima ordinanza, in via subordinata, il giudice a quo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 17 e 21 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 339 cod. pen., nella parte in cui non esclude, per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 338 dello stesso codice, l’aggravante della commissione nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico «ove si tratti di manifestazioni di natura politica».
Il rimettente espone di essere chiamato a giudicare dell’imputazione di resistenza aggravata a un pubblico ufficiale, ascritta ad A. M., ai sensi degli artt. 337 e 339 cod. pen., la quale avrebbe più volte toccato con un dito il torace di un agente della Polizia di Stato, infine colpendolo con uno schiaffo al volto, per opporsi a un atto del suo ufficio, consistente nell’impedirle l’accesso a una manifestazione politica, svoltasi nell’ottobre 2019, la cui struttura ospitante aveva già raggiunto la capienza massima.
1.1.– Riqualificato il fatto come violenza a un pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod. pen., il giudice a quo assume la sussistenza di elementi idonei all’applicazione dell’esimente della particolare tenuità.
Deduce infatti che A. M., incensurata, è «donna di corporatura minuta», già affetta da «patologia oncologica», e ha quindi agito con forza evidentemente modesta, «non per turbare il regolare svolgimento della manifestazione in corso, bensì al fine di partecipare alla stessa».
A parere del rimettente, escludendo in modo assoluto l’applicazione della causa di non punibilità quando si procede per i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 cod. pen. commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, l’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. violerebbe il principio di ragionevolezza sancito dall’art. 3 Cost., sotto il profilo della comparazione con altri titoli di reato.
Riferendosi alla valutazione di non omogeneità dei tertia comparationis espressa da questa Corte nella sentenza n. 30 del 2021 – che ha respinto analoga censura –, il giudice a quo dichiara di «sottoporre nuovamente alla Corte la questione indicando diversi tertia».
Segnala quindi, come fattispecie di gravità pari o maggiore rispetto a quella oggetto del giudizio principale, e tuttavia ammesse all’esimente ex art. 131-bis cod. pen.: la violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, prevista dall’art. 338, primo comma, cod. pen.; la resistenza alla forza armata, prevista dall’art. 143 del codice penale militare di pace; la violenza o minaccia nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale della scuola, ovvero in danno degli esercenti le professioni sanitarie e attività ausiliarie, prevista dagli artt. 336, secondo comma, 337, 61, primo comma, numeri 11-octies) e 11-novies), cod. pen.
1.2.– Riguardo alla questione subordinata, il Tribunale di Firenze rammenta che l’aggravante della commissione del reato «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico» è stata aggiunta nel primo comma dell’art. 339 cod. pen. dall’art. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77.
Per il rimettente, tale aumento di pena, «correlato al compimento del reato nel corso della manifestazione, si traduce in una punizione della stessa manifestazione – in violazione degli artt. 17 e 21 della Costituzione, ai sensi dei quali la libertà di riunione e la libertà di manifestazione del pensiero costituiscono diritti fondamentali – nella misura in cui la realizzazione del reato nel corso della manifestazione non comporta di per sé una maggior offesa al bene giuridico tutelato»; con specifico riferimento ai delitti ex artt. 336 e 337 cod. pen., «il normale funzionamento della pubblica amministrazione non pare leso maggiormente per il fatto che le condotte incriminate ai citati articoli siano tenute nel corso di manifestazioni pubbliche».
Non escludendo dal campo di applicazione dell’aggravante le «manifestazioni di natura politica», la norma censurata violerebbe dunque gli evocati parametri – artt. 3, 17 e 21 Cost. – per ragioni analoghe a quelle evidenziate dalla sentenza n. 119 del 1970, con la quale questa Corte dichiarò costituzionalmente illegittima l’aggravante del reato di danneggiamento per commissione da parte di lavoratori in sciopero o datori di lavoro in serrata.
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.
2.1.– La questione principale sarebbe inammissibile per non aver il rimettente illustrato «le ragioni specifiche in base alle quali sarebbe impedito al legislatore di selezionare le ipotesi di applicazione dell’esimente di particolare tenuità in rapporto al titolo del reato».
La questione subordinata mancherebbe di rilevanza, poiché il fatto oggetto del giudizio principale non si sarebbe verificato – come prevede la norma censurata – «nel corso» di una manifestazione pubblica, bensì «al di fuori del polo congressuale (luogo aperto al pubblico) in cui era in corso la manifestazione politica».
2.2.– Nel merito, la questione principale sarebbe non fondata, non essendo gli argomenti esposti nella citata sentenza n. 30 del 2021 superati dall’indicazione degli ulteriori tertia da parte del rimettente, tutti «sprovvisti dell’omogeneità necessaria a impostare il giudizio comparativo».
La questione subordinata sarebbe del pari non fondata, prevedendo la norma censurata un’aggravante per reati di violenza e minaccia, sull’indiscutibile presupposto che il diritto di manifestare debba essere sempre esercitato in modo pacifico.
Considerato in diritto
1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 133 del 2024), il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 dello stesso codice se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.
Ad avviso del giudice rimettente, l’esclusione di tale fattispecie dal perimetro applicativo dell’esimente di particolare tenuità del fatto violerebbe l’art. 3 Cost., essendovi altri titoli di reato che, pur di uguale o maggiore gravità, in quel perimetro rientrano.
Sono portate in comparazione la violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 cod. pen.), la resistenza alla forza armata (art. 143 cod. pen. mil. pace) e la violenza o minaccia nei confronti del personale scolastico o sanitario (artt. 336, secondo comma, 337, 61, primo comma, numeri 11-octies e 11-novies, cod. pen.).
Il giudice a quo si duole pertanto di non poter riconoscere la causa di non punibilità riguardo all’imputazione ascritta a una donna incensurata, la quale avrebbe compiuto un gesto occasionale di violenza irrisoria nei confronti di un agente di polizia che le impediva di accedere, per motivi di capienza della struttura, al luogo di svolgimento di una manifestazione politica.
2.– Intervenuto in giudizio tramite l’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità della questione giacché competerebbe al legislatore selezionare le ipotesi di applicazione dell’esimente di particolare tenuità del fatto anche in rapporto al titolo del reato.
L’eccezione non è fondata, poiché il rimettente non contesta che il legislatore abbia una larga discrezionalità nel definire i presupposti e i limiti applicativi dell’esimente, ma denuncia che il legislatore tale discrezionalità abbia esercitato in modo manifestamente irragionevole.
3.– Nel merito, la questione è fondata.
3.1.– Giova premettere una breve illustrazione dell’evoluzione della norma oggetto di censura.
3.1.1.– Per il testo originario dell’art. 131-bis cod. pen., inserito dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», la punibilità poteva essere esclusa, a ragione della particolare tenuità del fatto, nei reati con pena detentiva massima non superiore a cinque anni.
Non erano previste le cosiddette eccezioni nominative, cioè in base al titolo di reato, ma era stabilito che l’offesa non potesse essere ritenuta di particolare tenuità quando l’autore avesse agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o avesse adoperato sevizie o profittato della minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa, o quando la condotta avesse cagionato, o dalla stessa fossero derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
L’eccezione nominativa per i reati ex artt. 336 e 337 cod. pen. – ovvero, per la violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e per la resistenza a un pubblico ufficiale – è stata introdotta dall’art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 53 del 2019, come convertito, con riferimento all’ipotesi in cui tali reati fossero commessi nei confronti di qualunque pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il riferimento generico al pubblico ufficiale è stato sostituito da quello specifico all’ufficiale o agente di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173.
3.1.2.– Con la sentenza n. 30 del 2021, questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e finalismo rieducativo della pena, sollevate a proposito dell’esclusione della causa di non punibilità riguardo al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
In tale sentenza si è osservato che «[l]a scelta legislativa di escludere dal campo di applicazione dell’esimente di tenuità il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è manifestamente irragionevole, poiché viceversa corrisponde all’individuazione discrezionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale protezione», in quanto inclusivo sia del regolare funzionamento della pubblica amministrazione, sia della sicurezza e libertà di determinazione delle persone fisiche esercenti le pubbliche funzioni.
Si è altresì evidenziato che «[i] tertia addotti dai rimettenti nella prospettiva dell’art. 3 Cost.» – ovvero, l’abuso d’ufficio, il rifiuto di atti d’ufficio e l’interruzione di pubblico servizio – «risultano sprovvisti dell’omogeneità necessaria a impostare il giudizio comparativo», trattandosi di fattispecie delittuose che, «per quanto incidano anch’esse sul regolare funzionamento della pubblica amministrazione, non vedono tuttavia direttamente coinvolta la sicurezza e la libertà della persona fisica esercente la funzione pubblica, intesa quale soggetto passivo del reato».
Analoga questione, esaminata da questa Corte dopo la pronuncia della sentenza n. 30 del 2021, è stata dichiarata manifestamente infondata, con l’ordinanza n. 82 del 2022, rilevandosi che gli ulteriori tertia, indicati nei titoli di reato ex artt. 342 e 353 cod. pen., sono «palesemente eterogenei rispetto alla fattispecie delittuosa della resistenza a pubblico ufficiale, in quanto, da un lato, l’oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario non ha tra i suoi elementi costitutivi la violenza o la minaccia, dall’altro, la turbativa d’asta ha un’oggettività giuridica peculiare, circoscritta alle determinazioni negoziali della pubblica amministrazione».
3.1.3.– Una cesura profonda nella disciplina della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è stata determinata dall’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).
Invero, tale riforma ha mutato il paradigma nella definizione dello spazio operativo dell’esimente, poiché ne ha traslato il limite dal massimo edittale di pena (non superiore a cinque anni di reclusione) al minimo (non superiore a due anni).
Ne è derivata l’inclusione nell’area applicativa della causa di non punibilità di molti titoli di reato, con minimo edittale non superiore a due anni, che anteriormente erano dalla stessa esclusi a ragione del massimo edittale, superiore a cinque anni.
Questa estensione è stata bilanciata dall’introduzione di nuove eccezioni nominative, dettagliate nel novellato terzo comma dell’art. 131-bis cod. pen., il cui numero 2) ribadisce comunque l’eccezione anteriore per i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 dello stesso codice, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.
3.1.4.– Per effetto della riforma del 2022, è entrato nel campo di applicazione dell’esimente di particolare tenuità il reato di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, poiché esso è punito dall’art. 338 cod. pen. con la reclusione da uno a sette anni.
Anteriormente, questo titolo di reato, avendo un massimo edittale superiore a cinque anni di reclusione, non aveva accesso all’esimente ex art. 131-bis cod. pen., accesso che ha invece conseguito con la novella, in ragione del minimo edittale non superiore a due anni e dell’omessa menzione tra le eccezioni nominative.
3.2.– La comparazione tra le fattispecie ex artt. 336 e 337 cod. pen., da un lato, e quella ex art. 338 cod. pen., dall’altro, evidenzia un profilo di manifesta irragionevolezza, quanto all’applicabilità della causa di non punibilità, esattamente colto dal giudice rimettente.
3.2.1.– I reati di cui agli artt. 336, primo comma, e 337, primo comma, cod. pen., puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni, hanno quali elementi costitutivi l’uso della violenza o minaccia in danno del pubblico ufficiale e la finalità di alterazione dell’azione amministrativa.
I medesimi elementi sono propri della figura delittuosa di cui all’art. 338 cod. pen., con la specificità che la violenza o minaccia è qui rivolta ai danni di un’autorità pubblica costituita in collegio, il che giustifica una forbice edittale più severa, così nel minimo (un anno di reclusione), come nel massimo (sette anni).
Per effetto dell’art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 2017, n. 105 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti), questo trattamento sanzionatorio riguarda anche l’ipotesi in cui la condotta ex art. 338 cod. pen. sia tenuta contro singoli componenti del corpo politico, amministrativo o giudiziario, ma sempre in quanto il singolo è proiezione del collegio, quindi ancora in un contesto di maggiore gravità rispetto alla fattispecie individuale di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, collega la maggiore severità della pena di cui all’art. 338 cod. pen. alla direzione della violenza o minaccia contro l’unità dell’organo pubblico collettivo (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 22 febbraio-24 settembre 2018, n. 40981; poi, in senso analogo, sesta sezione penale, sentenza 27 aprile-10 novembre 2023, n. 45506).
3.2.2.– È manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia ammessa per il reato più grave, in danno dell’agente pubblico collegiale, e viceversa esclusa per il reato meno grave, in danno dell’agente pubblico individuale.
Il legislatore stesso, attraverso la ricordata diversificazione degli estremi edittali, ha definito nei predetti termini comparativi la relazione tra le fattispecie considerate, e non può quindi, senza cadere in una manifesta incongruenza, disconoscerla agli effetti della particolare tenuità del fatto.
Tale rilievo non muta ove pure si consideri la sopravvenienza dell’art. 19, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario), convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80, che ha inserito negli artt. 336 e 337 cod. pen. un comma finale laddove è previsto l’aumento della pena «fino alla metà» qualora il fatto di violenza o minaccia sia commesso nei confronti di – o per opporsi a – un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
Trattandosi di un’aggravante a effetto speciale, essa rileva ai fini della determinazione del minimo edittale per l’esimente di particolare tenuità (art. 131-bis, quinto comma, cod. pen.), e tuttavia la stessa non è in grado di elevare il minimo di sei mesi, stabilito per i reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., oltre quello di un anno, stabilito per il reato di cui all’art. 338 dello stesso codice.
Perdura quindi la manifesta irragionevolezza della non operatività dell’esimente per il reato meno grave a fronte della sua applicabilità al reato più grave.
La nuova aggravante di cui all’ultimo comma degli artt. 336 e 337 cod. pen. (ferma l’inapplicabilità al caso di specie per il canone del favor rei) può astrattamente incidere sulla comparazione con alcuni ulteriori tertia dedotti dal Tribunale di Firenze: da un lato, la resistenza alla forza armata militare, che nella forma semplice ha tuttora il minimo edittale di sei mesi e non è stata interessata dall’introduzione di un’aggravante a effetto speciale; dall’altro lato, i delitti commessi con violenza o minaccia in danno del personale sanitario e scolastico, essendo quella di cui ai numeri 11-octies) e 11-novies) dell’art. 61, primo comma, cod. pen. un’aggravante a effetto comune, non computabile ai fini dell’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Resta viceversa intatta la discrasia emergente dal raffronto, condotto sui minimi edittali, rispetto alla violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui all’art. 338 cod. pen., e la conseguente illegittimità costituzionale dell’esclusione dei reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., se commessi nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria, dall’ambito di operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
L’accertamento di questa ragione di illegittimità costituzionale esime dal considerare l’ulteriore profilo prospettato dal rimettente, concernente la comparazione con la fattispecie caratterizzata dall’aggravante a effetto speciale – introdotta dall’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 4 marzo 2024, n. 25 (Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico) – della violenza o minaccia commessa dal genitore o tutore dell’alunno nei confronti del personale scolastico, di cui al secondo comma dell’art. 336 cod. pen., esimibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. in quanto non contemplata da un’eccezione nominativa.
4.– Non coglie nel segno la difesa statale quando argomenta la tesi della non fondatezza dell’odierna questione evocando la ratio decidendi espressa da questa Corte nella sentenza n. 30 del 2021.
La connotazione plurioffensiva che in tale sentenza è stata riconosciuta ai reati previsti dagli artt. 336 e 337 cod. pen. appartiene altresì al reato descritto dall’art. 338 dello stesso codice, e con una pregnanza maggiore, ove si consideri che da quest’ultimo delitto possono essere lese collettivamente più persone, e incise funzioni costituzionali, come quella legislativa (secondo comma del medesimo art. 338, inserito dall’art. 1, comma 1, lettera b, della legge n. 105 del 2017).
Dunque, ribadita la sostanza della precedente decisione, questa Corte non può che rilevare l’irrazionalità venutasi a creare dopo di essa, per effetto del mutato quadro normativo e delle comparazioni che lo stesso impone.
Sebbene non possa escludersi che rifletta un mero difetto di coordinamento, la rilevata distonia normativa va comunque a scapito del reo, anche sul piano della funzione rieducativa della pena, quest’ultima esigendo un assetto razionale dell’intera disciplina sanzionatoria, inclusiva delle cause esimenti.
5.– Deve essere quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.
Resta assorbita la questione, sollevata dal Tribunale di Firenze in via subordinata, relativa alla circostanza aggravante della commissione della violenza o minaccia nel corso di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi dell’art. 339, primo comma, cod. pen.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 novembre 2025
La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale

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