La pronuncia della Cassazione n. 28955/2025 fornisce un importante chiarimento sul trattamento delle docenti pubbliche impiegate nel settore dell’istruzione, in particolare riguardo alla loro reintegrazione nei ruoli e alle conseguenze di comportamenti che possano compromettere l’immagine dello Stato.
**1. Contesto e fatti di causa**
Nel caso di specie, una docente era stata collocata in posizione di aspettativa o trasferita all’estero, con l’intenzione di svolgere attività di insegnamento o altre funzioni didattiche. Successivamente, si accertava che la docente manifestasse un’incapacità didattica o comportamenti che compromettevano l’efficacia dell’attività educativa, con conseguente rischio di danno all’immagine e alla credibilità dell’istituzione scolastica statale.
**2. Quadro normativo di riferimento**
Secondo la normativa sul pubblico impiego e sull’ordinamento scolastico, il pubblico dipendente, e in particolare il docente, può essere collocato in aspettativa o trasferito all’estero, ma con limiti e condizioni che garantiscano il rispetto delle funzioni e la tutela dell’immagine dello Stato.
Il principio generale è che l’impiego pubblico si fonda sulla professionalità, sulla capacità e sulla corretta condotta del dipendente. La presenza all’estero non può inficiare questi aspetti, né può essere utilizzata come scusa per sottrarsi a responsabilità professionali o disciplinari.
**3. La decisione della Cassazione**
La Suprema Corte ha stabilito che:
- In presenza di accertata incapacità didattica o di comportamenti che compromettono la qualità dell’attività educativa, il rapporto di lavoro può essere soggetto a revoca o a provvedimenti disciplinari.
- La permanenza all’estero, nel caso di comportamenti dannosi o di incapacità professionale, può rappresentare un elemento che aumenta la responsabilità del docente, specialmente se si evidenzia che tale permanenza rischia di deteriorare l’immagine dello Stato e delle sue istituzioni educative.
- La restituzione ai ruoli metropolitani, ossia al servizio in sede territoriale, può essere disposta come misura correttiva o come conseguenza di provvedimenti disciplinari, anche in presenza di comportamenti che abbiano compromesso l’efficacia dell’attività didattica o l’immagine pubblica dell’amministrazione.
**4. Implicazioni pratiche e commento**
La pronuncia sottolinea che:
- La permanenza all’estero non può rappresentare un “scudo” per comportamenti che ledono l’immagine dello Stato o compromettono la qualità del servizio pubblico.
- La riabilitazione o il ritorno ai ruoli territoriali devono essere valutati nel rispetto della professionalità e della credibilità del pubblico impiegato.
- La tutela dell’immagine dello Stato e delle istituzioni pubbliche prevale, in alcuni casi, sull’interesse del dipendente, specialmente se si evidenziano comportamenti inappropriati o incapacità didattica.
**5. Conclusioni**
In sintesi, la Cassazione afferma che, in presenza di comportamenti dannosi o di comprovata incapacità didattica, la restituzione di un docente ai ruoli metropolitani può essere disposta, anche considerando il rischio che la permanenza all’estero possa danneggiare l’immagine dello Stato. La gestione di tali situazioni deve comunque rispettare i principi di proporzionalità e di tutela della dignità del pubblico dipendente, mantenendo ferma la priorità dell’interesse pubblico e dell’immagine istituzionale.
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