Cassazione 2025 – Disturbo della Quiete Pubblica (Art. 659 c.p.)
La Sentenza della Corte di Cassazione Penale, (e altre decisioni similari dello stesso anno) consolida un orientamento giurisprudenziale fondamentale in materia di emissioni sonore: il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è un reato di pericolo che si configura anche quando il fastidio è circoscritto, purché abbia la potenziale idoneità a turbare un numero indeterminato di individui (la "pubblica quiete").
Il caso specifico, che riguarda il superamento delle emissioni sonore a danno dei clienti di un residence inserito in un centro commerciale, è emblematico per chiarire i confini tra illecito penale e amministrativo.
1. La Natura del Reato: Pericolo Collettivo e Non Quantitativo
Il fulcro dell'Art. 659, comma 1, c.p. è la tutela della pubblica quiete, intesa come interesse della collettività.
• Reato di Pericolo: La contravvenzione è integrata dall'oggettiva idoneità del rumore a propagarsi e a disturbare una pluralità indifferenziata di soggetti, anche se poi concretamente solo alcuni si lamentano.
• Collettività Ristretta: La sentenza chiarisce che il concetto di "pubblica quiete" non implica la necessità di disturbare un intero quartiere o un vasto numero di persone. I clienti di un residence (o gli abitanti di un condominio) rappresentano una collettività seppur circoscritta, ma sufficientemente indeterminata (i clienti cambiano, non sono nominativamente identificabili a priori) affinché il rumore che li raggiunge possa essere considerato di rilevanza penale e non solo civilistica (Art. 844 c.c.) o amministrativa.
Di conseguenza, il superamento dei limiti acustici che danneggia i fruitori di un residence (essendo un luogo di riposo e occupazioni) è un indicatore forte della turbativa alla quiete pubblica.
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2. Il Superamento dei Limiti Tecnici (dB) e la Distinzione con l'Illecito Amministrativo
La Cassazione sottolinea che il superamento dei limiti in decibel (valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dalla L. n. 447/1995) non integra automaticamente il reato penale, ma configura l'illecito amministrativo (Art. 10, co. 2, L. 447/95).
Tuttavia, il rilievo fonometrico che attesta il superamento dei limiti di immissione (soprattutto in orario notturno in una zona sensibile come un residence) è un elemento di prova cruciale che:
1. Dimostra l'oggettiva intollerabilità dell'emissione sonora.
2. Corrobora la prova che il rumore ha superato la normale tollerabilità (valutazione tipica del reato di cui all'Art. 659 c.p.) e non è rimasto confinato all'immediata sorgente.
In sostanza, mentre l'illecito amministrativo richiede solo la prova tecnica del superamento dei limiti, il reato penale richiede la prova dell'attitudine offensiva del rumore nei confronti di una pluralità di persone; tale prova è spesso raggiunta proprio grazie ai rilievi tecnici e alle testimonianze dei soggetti disturbati.
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3. Profili di Procedibilità (Riforma Cartabia)
È fondamentale ricordare che, per l'ipotesi di cui all'Art. 659, comma 1, c.p. (schiamazzi o rumori che disturbano), la Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022) ha introdotto, nella maggior parte dei casi, la procedibilità a querela di parte, non più d'ufficio.
• Necessità della Querela: Pertanto, se il disturbo deriva dall'esercizio non autorizzato di un'attività (rumori non inerenti ad attività pubbliche), per procedere penalmente è richiesta la querela sporta dai clienti disturbati.
• Procedibilità d'Ufficio (Eccezione): La procedibilità resta d'ufficio solo se i fatti riguardano "spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici" (ad esempio, un concerto o una festa organizzata nel centro commerciale), o se commessi in danno di persone incapaci per età o infermità.
Questa distinzione è cruciale e deve essere valutata caso per caso dalle autorità procedenti, ma non inficia il principio sostanziale che l'eccesso sonoro a danno degli ospiti del residence integra il reato penale se diffuso e intollerabile.
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