Tar 2026 - la sentenza affronta la delibera della Giunta capitolina sulla revisione della regolamentazione dell'accesso veicolare nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) di Roma Capitale, come statuito dal Tar del Lazio con ordinanza, può essere così articolato:
La delibera della Giunta capitolina, adottata a fine febbraio, che ha disposto la revisione della regolamentazione dell'accesso veicolare nelle ZTL di Roma Capitale per gli autoveicoli a trazione esclusivamente elettrica o a idrogeno, risulta adeguatamente motivata. In particolare, il Tar del Lazio ha evidenziato che i provvedimenti limitativi della circolazione stradale sono, in linea generale, espressione di scelte ampiamente discrezionali dell'amministrazione pubblica, e pertanto soggetti a un sindacato giurisdizionale limitato, che interviene solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza.
Nel caso di specie, i giudici hanno osservato che l’Amministrazione comunale ha motivato l’adozione del provvedimento sulla base di prevalenti esigenze di tutela ambientale, riconoscendo così un interesse pubblico di rilievo che giustifica le limitazioni alla circolazione veicolare. L’orientamento giurisprudenziale è consolidato nel senso che, in presenza di una motivazione adeguata e congrua, i provvedimenti di limitazione del traffico, miranti alla tutela ambientale, sono considerati legittimi e non sindacabili in sede giurisdizionale, se non per manifesta illogicità o irragionevolezza.
Inoltre, il Tar ha sottolineato che, rispetto all’interesse privato, soprattutto di carattere meramente finanziario, l’interesse pubblico alla tutela ambientale prevale, nel bilanciamento degli interessi coinvolti. La scelta di privilegiare veicoli a trazione elettrica o ad idrogeno, quindi, si configura come una misura volta alla promozione di tecnologie sostenibili e alla riduzione dell’inquinamento, coerente con gli obiettivi di tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
In conclusione, la decisione dell’Amministrazione comunale di adottare la revisione delle ZTL in questione, motivata sulla base di esigenze ambientali e di tutela della salute pubblica, risulta conforme ai principi di buona amministrazione e di legalità, e la relativa delibera si presenta adeguatamente motivata, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
Pubblicato il 27/08/2026
N. 04662/2026 REG.PROV.CAU.
N. 07726/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7726 del 2026, proposto da
Omissis Omissis, rappresentata e difesa dall'avvocato Omissis Omissis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione della Giunta Capitolina n. 63 del 27 febbraio 2026, pubblicata all'Albo Pretorio dal 4 marzo 2026, avente ad oggetto "Revisione della regolamentazione dell'accesso veicolare nelle Zone a Traffico Limitato di Roma Capitale per gli autoveicoli a trazione esclusivamente elettrica o ad idrogeno", dell'allegata tabella A) alla D.G.C. n. 63/2026; dell'avviso pubblico indetto da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. in esecuzione della D.G.C. n. 63/2026; della nota prot. n. 36463 del 3.6.2026; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2026 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che in linea generale la giurisprudenza amministrativa ha considerato “i provvedimenti limitativi della circolazione stradale come espressioni di scelte ampiamente discrezionali, non sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità o irragionevolezza. La regolamentazione del traffico è una disciplina funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli di tutela ed alle diverse esigenze, e sempre che queste rispondano a criteri di ragionevolezza il cui sindacato va compiuto dal giudice amministrativo, in ossequio al principio di separazione dei poteri ed alla tassatività dei casi di giurisdizione di merito, ab externo nei limiti della abnormità (Cons. Stato, sez. V, 2031/2017; id., sez. V, 2255/2015)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2599);
- che, nella specie, l’Amministrazione ha motivato l’adozione dell’impugnato provvedimento sulla base di prevalenti esigenze di tutela ambientale;
- che a fronte dell’interesse generale perseguito dall’Amministrazione è, quindi, da ritenere recessivo l’interesse privato della ricorrente, radicato, peraltro, su profili meramente finanziari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensione cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2026 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Chiara Cavallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo Fanizza Rosa Perna
IL SEGRETARIO
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