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20 luglio 2026

CGUE 2026 - Il caso sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) con la sentenza del 21 maggio 2026, C-717/24, concerne una questione di grande rilevanza in ambito di sicurezza sociale e diritto dell’Unione Europea, in particolare riguardo alla totalizzazione dei periodi assicurativi per il diritto alle pensioni di vecchiaia e alla compatibilità delle normative nazionali con il quadro comunitario.

 

 

 

 CGUE 2026 - Il caso sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) con la sentenza del 21 maggio 2026, C-717/24, concerne una questione di grande rilevanza in ambito di sicurezza sociale e diritto dell’Unione Europea, in particolare riguardo alla totalizzazione dei periodi assicurativi per il diritto alle pensioni di vecchiaia e alla compatibilità delle normative nazionali con il quadro comunitario.

**Contesto e normativa di riferimento**

Il Regolamento (CE) n. 883/2004, recante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mira a garantire la tutela dei diritti dei cittadini dell’UE che si spostano tra gli Stati membri, assicurando la tutela delle prestazioni sociali e la possibilità di sommare i periodi assicurativi maturati in diverse giurisdizioni. In particolare, l’Articolo 51, paragrafo 1, prevede la totalizzazione dei periodi di assicurazione maturati in più Stati membri, al fine di qualificare un soggetto per l’accesso a prestazioni di sicurezza sociale.

L’ordinamento comunitario tutela il principio di libera circolazione dei lavoratori, sancito dagli artt. 45 e 48 TFUE, e mira ad evitare discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul regime di assicurazione, favorendo un trattamento equo e uniforme nei confronti di tutti i cittadini europei.

**Questione sottoposta alla Corte**

Il caso riguarda una normativa nazionale che attribuisce un trattamento più favorevole ai lavoratori appartenenti a determinate categorie, ad esempio quelli che svolgono attività in regimi speciali o in settori specifici, rispetto ad altri soggetti con periodi assicurativi equivalenti. In particolare, si discute sulla compatibilità di tale normativa con il regolamento comunitario, in quanto potrebbe configurare una forma di discriminazione indiretta o di restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 45 e 48 TFUE.

La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’Articolo 51 del regolamento n. 883/2004, e la sua applicazione alla normativa nazionale che, per garantire trattamenti più favorevoli, potrebbe creare disparità di trattamento tra lavoratori appartenenti a diverse categorie o regimi di assicurazione.

**Principi e orientamenti della Corte**

La Corte di Giustizia ha ribadito che il regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso di garantire un trattamento uniforme e non discriminatorio dei lavoratori, senza tuttavia compromettere la possibilità degli Stati membri di adottare misure di tutela o di favore per determinate categorie di lavoratori, purché tali misure siano giustificate da obiettivi legittimi e non costituiscano una restrizione ingiustificata alla libera circolazione.

In particolare, la Corte ha sottolineato che le norme nazionali che attribuiscono un trattamento più favorevole ai lavoratori appartenenti a specifiche categorie devono rispettare il principio di non discriminazione e devono essere compatibili con le finalità del regolamento, che mira a coordinare i sistemi di sicurezza sociale senza creare disparità ingiustificate o ingiustificate differenze di trattamento tra cittadini europei.

In questa prospettiva, la Corte ha evidenziato che le normative nazionali che prevedono regimi speciali o trattamenti preferenziali devono essere giustificate da ragioni obiettive e proporzionate, e non devono essere utilizzate per creare ostacoli alla libera circolazione o per favorire ingiustificatamente alcune categorie di lavoratori rispetto ad altre.

**Implicazioni pratiche**

La sentenza del 21 maggio 2026 chiarisce l’importanza di un equilibrio tra la tutela delle categorie di lavoratori che beneficiano di regimi speciali e il rispetto dei principi di non discriminazione e di libera circolazione sanciti dal diritto dell’Unione. Le autorità nazionali devono assicurare che eventuali trattamenti più favorevoli siano adeguatamente giustificati e non costituiscano una forma di discriminazione indiretta.

In conclusione, la decisione della Corte si inserisce nel quadro di un’attenta interpretazione del regolamento di coordinamento, confermando che le normative nazionali devono essere conformi ai principi di uguaglianza e non discriminazione, pur consentendo margini di tutela particolari per determinate categorie di lavoratori, purché tale tutela sia giustificata e proporzionata.

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**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.

 

 

 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

21 maggio 2026 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Pensioni di vecchiaia – Articolo 51, paragrafo 1 – Periodi di assicurazione maturati in una specifica attività subordinata o attività lavorativa autonoma o in un’occupazione soggetta a un regime speciale – Nozione di “regime speciale” – Norme sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione – Normativa nazionale che accorda un trattamento più favorevole ai lavoratori appartenenti a talune categorie lavorative – Articoli 45 e 48 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori»

Nella causa C‑717/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca), con decisione del 15 agosto 2024, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2024, nel procedimento

BD

contro

Sociálna poisťovňa, ústredie,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, I. Ziemele, A. Kumin, S. Gervasoni (relatore) e M. Bošnjak, giudici,

avvocato generale: D. Spielmann

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da P. Garofoli, avvocato dello Stato;

per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e A. Tokár, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 dicembre 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra BD e la Sociálna poisťovňa, ústredie (cassa di previdenza sociale, amministrazione centrale, Slovacchia) in merito al rigetto da parte di quest’ultima della richiesta di BD di concedergli una pensione di vecchiaia a partire dall’età di 55 anni per l’attività da lui svolta in qualità di minatore sotterraneo.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1408/71

3

L’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), così disponeva:

«Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono presi in considerazione, ai fini della concessione di tali prestazioni, soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa professione od eventualmente nella stessa occupazione. Se, tenendo conto dei periodi così compiuti, l’interessato non soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, detti periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, purché l’interessato sia stato iscritto ad uno di tali regimi».

Regolamento n. 883/2004

4

I considerando 1, 4 e 13 del regolamento n. 883/2004 così recitano:

«(1)

Le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s’iscrivono nell’ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d’occupazione.

(…)

(4)

È necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento.

(…)

(13)

Le norme di coordinamento devono garantire alle persone che si spostano all’interno della Comunità, nonché ai loro aventi diritto e ai superstiti, il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in corso d’acquisizione».

5

Ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti»:

«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:

a)

laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;

b)

se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale».

6

L’articolo 6 del suddetto regolamento, intitolato «Totalizzazione dei periodi», è del seguente tenore:

«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina:

l’acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni,

(…)

al maturare di periodi d’assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica».

7

L’articolo 51 dello stesso regolamento, intitolato «Disposizioni speciali relative alla totalizzazione dei periodi», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati maturati solo in una determinata attività subordinata o autonoma o in un’occupazione soggetta ad un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, l’istituzione competente di detto Stato membro tiene conto dei periodi maturati sotto la legislazione di altri Stati membri soltanto se sono maturati sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa occupazione o, se del caso, nella stessa attività subordinata o autonoma.

Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l’interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di un regime speciale, questi periodi sono presi in considerazione ai fini dell’erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, purché l’interessato sia stato iscritto a uno di tali regimi».

8

L’articolo 87 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Disposizioni transitorie», così dispone al paragrafo 2:

«Ogni periodo d’assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento».

Diritto cecoslovacco

9

L’articolo 1 dello zákon č. 100/1988 ZB. o sociálnom zabezpečení (legge n. 100/1988 sulla previdenza sociale), del 16 giugno 1988, intitolato «Principi fondamentali», prevedeva, nella versione applicabile tra il 1o ottobre 1988 e il 31 maggio 1992, quanto segue:

«(…)

2)   Il diritto alla previdenza sociale previsto dalla presente legge è garantito a tutti i cittadini. Le prestazioni e i servizi di previdenza sociale sono assicurati dallo Stato.

(…)

4)   L’importo delle prestazioni pensionistiche dipende anzitutto dal merito d’impiego, vale a dire dalla durata del periodo di occupazione (…) e dalla categoria di lavoro».

10

L’articolo 14 della legge n. 100/1988, nella versione applicabile tra il 1o ottobre 1988 e il 31 maggio 1992, prevedeva quanto segue:

«1)   Ai fini pensionistici, gli impieghi sono classificati, a seconda del tipo di lavoro svolto, in tre categorie di lavoro.

2)   Sono classificati nella categoria I gli impieghi che richiedono lo svolgimento, in modo continuativo nel corso di un mese civile, di attività lavorative essenzialmente rischiose che comportano danni frequenti e permanenti alla salute dei lavoratori a causa dell’esposizione ad agenti fisici e chimici nocivi, vale a dire

a)

gli impieghi nell’industria estrattiva con la postazione di lavoro fissa nel sottosuolo in miniere profonde,

b)

gli altri impieghi nel settore minerario svolti nel sottosuolo in miniere profonde, (…)

(…)

4)   Rientrano nella categoria di lavoro III gli impieghi che non sono inclusi nelle categorie I o II».

11

L’articolo 21 della legge n. 100/1988, nella versione applicabile tra il 1o ottobre 1988 e il 31 maggio 1992, intitolato «Condizioni di accesso alla pensione di vecchiaia», disponeva quanto segue al paragrafo 1:

«Un cittadino ha diritto a una pensione di vecchiaia se ha svolto almeno venticinque anni di attività lavorativa e ha raggiunto almeno l’età di:

a)

55 anni, a condizione di aver svolto per almeno quindici anni un’attività lavorativa di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a) (…),

c)

55 anni, a condizione di aver svolto per almeno vent’anni un’attività lavorativa di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettere da b) a h),

d)

58 anni, a condizione di aver svolto per almeno vent’anni un’attività lavorativa di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettere da i) a l), o

e)

60 anni».

12

La legge n. 100/1988 è stata modificata dallo zákon č. 235/1992 Zb. o zrušení pracovných kategórií (legge n. 235/1992 sulla soppressione delle categorie di lavoro), del 28 aprile 1992, entrata in vigore il 1o giugno 1992.

13

L’articolo 14, paragrafo 1, della legge n. 100/1988, nella versione risultante dalla legge n. 235/1992, così prevedeva:

«Ai fini pensionistici, gli impieghi sono classificati, fino al 31 dicembre 1992, in tre categorie di lavoro, a seconda del tipo di lavoro svolto. Gli impieghi delle categorie di lavoro I e II figurano negli elenchi settoriali degli impieghi classificati nelle categorie di lavoro I e II pubblicati anteriormente al 1o giugno 1992; rientrano nella categoria di lavoro III gli impieghi che non sono inclusi nelle categorie I o II».

14

Ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 100/1988, nella versione risultante dalla legge n. 235/1992:

«Ai fini pensionistici, le attività lavorative svolte dopo il 31 dicembre 1992 sono considerate come impieghi di categoria di lavoro III».

15

Ai sensi dell’articolo 175 della legge n. 100/1988, nella versione risultante dalla legge n. 235/1992:

«I diritti derivanti dalla classificazione di un impiego nelle categorie I e II o di un servizio nelle categorie di funzioni I e II sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2016».

Diritto slovacco

16

La legge n. 100/1988 è stata abrogata dallo zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (legge n. 461/2003 sull’assicurazione sociale), del 30 ottobre 2003, che, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 461/2003»), dispone all’articolo 1, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione della legge», quanto segue:

«1)   La presente legge definisce l’assicurazione sociale [e] ne disciplina la portata (…)

(…)

3)   La presente legge non si applica agli agenti delle forze di polizia, del servizio di intelligence slovacco, dell’autorità nazionale per la sicurezza, del personale penitenziario e della polizia giudiziaria, ai membri del corpo dei vigili del fuoco e soccorritori, del corpo di soccorso in montagna, agli agenti armati dell’amministrazione finanziaria (…), ai militari professionisti delle forze armate, ai militari delle forze speciali (…), la cui sicurezza sociale è disciplinata da una normativa speciale (…)».

17

L’articolo 65 della legge n. 461/2003, intitolato «Condizioni di accesso alla pensione di vecchiaia», è del seguente tenore:

«1)   L’assicurato ha diritto ad una pensione di vecchiaia se ha versato contributi per la pensione per almeno 15 anni e ha raggiunto l’età pensionabile.

2)   L’età pensionabile dell’assicurato è determinata conformemente all’allegato 3a, se non diversamente stabilito dalla presente legge all’articolo 274 (…)».

18

Ai sensi dell’articolo 112 della legge n. 461/2003, intitolato «Modifiche al diritto alla prestazione, modifiche al diritto all’erogazione della prestazione e modifiche dell’importo della prestazione»:

«1)   La prestazione è riconosciuta (…) a decorrere dalla data in cui (…) è dovuta (…) fino ad un massimo di tre anni retroattivamente dalla data di presentazione della domanda di prestazione (…) qualora risulti a posteriori che la prestazione (…)

d)

è stata concessa a partire da una data successiva a quella in cui era dovuta».

19

L’articolo 274 di tale legge così recita:

«1)   I diritti derivanti dalla classificazione degli impieghi nelle categorie I e II restano immutati

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20

Il ricorrente nel procedimento principale ha lavorato dal 1o luglio 1976 al 31 agosto 1995 come minatore in una miniera sotterranea situata a Karviná, nel territorio dell’attuale Repubblica ceca. Successivamente, ha svolto diversi altri lavori nella Repubblica ceca e poi in Slovacchia.

21

Secondo la normativa della Repubblica federale cecoslovacca, le attività lavorative erano classificate in tre categorie, a seconda del loro livello di rischio e di gravosità. In tale sistema, l’attività di minatore rientrava nella categoria I, la quale dava diritto a una pensione di vecchiaia a partire dall’età di 55 anni, purché l’interessato avesse lavorato per 25 anni, di cui quindici nel sottosuolo in una miniera profonda.

22

Nel corso del 1992, la Repubblica federale cecoslovacca ha adottato una nuova normativa che prevedeva la soppressione delle diverse categorie lavorative a decorrere dal 31 dicembre 1992, essendo tutti i lavori destinati a rientrare a partire da tale data nell’ambito di applicazione delle norme previste per la categoria III. I diritti derivanti dall’esercizio di un’attività lavorativa rientrante nelle categorie I o II fino al 31 dicembre 1992 erano, dal canto loro, mantenuti fino al 31 dicembre 2016.

23

Il 31 dicembre 1992 la Repubblica federale cecoslovacca ha cessato di esistere e le sono succeduti due Stati indipendenti. Nella Repubblica ceca, le diverse categorie lavorative sono state soppresse a tale data. Per contro, in Slovacchia tale soppressione è stata rinviata al 31 dicembre 1999.

24

Nel 2013, dopo aver ottenuto dalle autorità di sicurezza sociale nella Repubblica ceca il beneficio di una pensione di vecchiaia in conformità della legislazione di tale Stato membro, il ricorrente nel procedimento principale, all’età di 55 anni, ha presentato in Slovacchia una domanda di liquidazione della sua pensione di vecchiaia. Tale domanda è stata tuttavia respinta dalla convenuta nel procedimento principale poiché egli non aveva raggiunto l’età richiesta per beneficiare di una siffatta pensione.

25

Al ricorrente nel procedimento principale è stato infine riconosciuto il diritto al beneficio di una pensione di vecchiaia a partire dal 2 ottobre 2020, data in cui aveva raggiunto l’età di 62 anni e 8 mesi. La convenuta nel procedimento principale ha tuttavia mantenuto la sua posizione secondo cui quest’ultimo non poteva beneficiare della pensione di vecchiaia concessa a condizioni più favorevoli alle persone che avevano svolto un’attività di minatore sotterraneo per un periodo di quindici anni. A tal riguardo, essa ha ritenuto che, siccome il ricorrente nel procedimento principale aveva svolto una tale attività nel territorio dell’attuale Repubblica ceca, egli potesse chiedere il beneficio della pensione di vecchiaia a partire dall’età di 55 anni solo dimostrando di aver svolto un’attività lavorativa rientrante nella categoria I in forza della legislazione di tale Stato membro per un periodo di quindici anni. Orbene, secondo la convenuta nel procedimento principale, alla data del 31 dicembre 1992, alla quale sono state soppresse le categorie lavorative nella Repubblica ceca, il ricorrente nel procedimento principale aveva svolto l’attività di minatore sotterraneo solo per poco più di quattordici anni.

26

Ne è seguito un contenzioso nell’ambito del quale il ricorrente nel procedimento principale ha dedotto che, per stabilire se fosse soddisfatta la condizione relativa all’esercizio di un’attività per un periodo di quindici anni, la convenuta nel procedimento principale era tenuta a prendere in considerazione, quale periodo di attività in un lavoro rientrante nella categoria I, il periodo compreso tra il 1o gennaio 1993 e il 31 agosto 1995, nel corso del quale egli aveva continuato a svolgere un’attività di minatore sotterraneo nella Repubblica ceca, e ciò nonostante la soppressione delle categorie lavorative in tale Stato membro a partire dal 31 dicembre 1992.

27

Adito con un’impugnazione proposta dal ricorrente nel procedimento principale, il Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca), giudice del rinvio, si interroga sull’interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, relativo alla totalizzazione dei periodi per il calcolo della pensione di vecchiaia nell’ipotesi in cui lo Stato membro competente per la concessione della prestazione pensionistica abbia istituito un regime speciale di sicurezza sociale o qualora tale Stato membro, senza aver istituito un siffatto regime speciale, applichi norme specifiche a talune attività.

28

Tale giudice nutre dubbi a causa, in particolare, delle divergenze di formulazione esistenti tra le diverse versioni linguistiche di tale disposizione. Sarebbero possibili due interpretazioni letterali di tale disposizione. Secondo una prima interpretazione, che risulterebbe in particolare dalle versioni in lingua slovacca, inglese, francese e polacca di detta disposizione, quest’ultima si applicherebbe non solo nell’ipotesi in cui la legislazione dello Stato membro competente per la concessione della prestazione pensionistica istituisse un regime speciale di sicurezza sociale, ma anche, più in generale, nel caso, corrispondente allo stato del diritto in Slovacchia, in cui tale legislazione ricollegasse vantaggi particolari all’esercizio di una determinata attività. Una seconda interpretazione, corrispondente alle versioni in lingua ceca e tedesca di tale disposizione, consisterebbe, al contrario, nel ritenere che quest’ultima trovi applicazione solo qualora nello Stato membro competente per la concessione della prestazione pensionistica esista un regime speciale distinto dal regime generale.

29

Il medesimo giudice sottolinea, riferendosi ai considerando 1 e 13 del regolamento n. 883/2004, che se si accogliesse questa seconda interpretazione, potrebbe derivarne un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, in quanto i diritti e i vantaggi da essi acquisiti, o in corso di acquisizione, non sarebbero garantiti. Infatti, un lavoratore che svolga un’attività specifica in uno Stato membro e goda, in forza della legislazione di tale Stato, di vantaggi particolari connessi a tale attività nell’ambito del regime generale, senza tuttavia rientrare in un regime distinto, potrebbe essere dissuaso dall’esercitare la suddetta attività in un altro Stato membro qualora i periodi di assicurazione maturati nello svolgerla non siano presi in considerazione in modo altrettanto favorevole in tale altro Stato membro.

30

Anche supponendo che l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che esso si applica solo in presenza di un regime speciale di sicurezza sociale distinto dal regime generale, tale regolamento non consentirebbe di determinare, in modo chiaro, le caratteristiche che consentono di identificare un siffatto regime. Ne deriverebbe un’incertezza sulla questione se norme applicabili in materia di pensioni di vecchiaia a talune attività specifiche, come quelle previste dalla legislazione slovacca, possano essere qualificate come «regime speciale», ai sensi di tale disposizione.

31

A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che, nel caso di specie, la legislazione nazionale di cui trattasi non ha istituito un regime distinto applicabile ai soli minatori sotterranei, ma, al contrario, ha istituito un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i lavoratori. Tuttavia, tale giudice precisa che, indipendentemente da tale regime unico, le attività dei minatori sotterranei nonché le altre attività rientranti nella categoria I beneficiano di un abbassamento dell’età pensionabile.

32

In tale contesto, il Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento [n. 883/2004] debba essere interpretato nel senso che esso si applica a una pensione di vecchiaia decisa dall’istituzione competente di uno Stato membro solo a condizione che venga istituito “un regime speciale per i lavoratori subordinati o autonomi” ai sensi della legislazione di tale Stato,

e, in caso affermativo, quali sono le caratteristiche di un siffatto “regime speciale” (ad esempio, il fatto che esso è gestito da un’istituzione separata, che è finanziato autonomamente, che è destinato solo ad un gruppo particolare di lavoratori subordinati o autonomi);

oppure

2)

anche nel caso in cui la legislazione di tale Stato membro non preveda tale “regime speciale”, ma si limiti a prevedere che un certo gruppo di persone che hanno maturato periodi di assicurazione solo in un’attività determinata (ad esempio, i minatori delle miniere sotterranee) possa, sulla base di tali periodi, ottenere una pensione di vecchiaia a condizioni più favorevoli rispetto ad altre persone che svolgono attività diverse come lavoratori dipendenti o autonomi».

Sulle questioni pregiudiziali

33

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che il meccanismo specifico di totalizzazione dei periodi da esso previsto si applica sia quando lo Stato membro competente per la concessione della prestazione pensionistica ha istituito un regime speciale di sicurezza sociale formalmente distinto dal regime generale, proprio di talune occupazioni o attività, sia quando tale Stato membro, senza aver istituito un siffatto regime speciale, riserva taluni vantaggi nell’ambito della concessione di una tale prestazione a una determinata categoria di persone che hanno maturato periodi di assicurazione nell’esercizio di un’occupazione o di un’attività specifica. In caso affermativo, il giudice del rinvio chiede quali siano gli elementi che consentono di caratterizzare l’esistenza di un siffatto regime speciale, ai sensi di tale disposizione.

34

In via preliminare, per quanto riguarda l’applicabilità alla controversia principale del regolamento n. 883/2004, occorre ricordare che l’articolo 87, paragrafo 2, di tale regolamento dispone che, ai fini della determinazione dei diritti ad una prestazione, deve essere preso in considerazione ogni periodo di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato prima della data di applicazione di detto regolamento nel territorio di tale Stato membro. Di conseguenza, la circostanza che i periodi di contribuzione di cui trattasi nel procedimento principale siano anteriori all’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004 nonché all’adesione all’Unione europea degli Stati membri interessati, nella fattispecie la Repubblica slovacca e la Repubblica ceca, non osta all’applicazione di tale regolamento a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 18 aprile 2002, Duchon, C‑290/00, EU:C:2002:234, punti da 32 a 34, nonché del 22 gennaio 2015, Balazs, C‑401/13, EU:C:2015:26, punti 31 32).

35

Per quanto riguarda la risposta da fornire alle questioni sollevate, occorre rilevare che il tenore letterale dell’articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 883/2004 nella sua versione in lingua francese, che fa riferimento alla «condizione che i periodi di assicurazione siano stati maturati solo in una determinata attività subordinata o autonoma o in un’occupazione soggetta ad un regime speciale», lascia intendere, a causa dell’uso del singolare nell’espressione «soggetta ad un regime speciale», che la regola di totalizzazione enunciata si applichi o quando si tratta di un’occupazione rientrante, nello Stato membro competente, in un regime speciale di sicurezza sociale, o quando la legislazione di tale Stato membro subordina il beneficio di talune prestazioni al maturare di periodi di assicurazione in una specifica attività lavorativa subordinata o autonoma, senza che tale attività rientri necessariamente in un regime speciale. Tale formulazione corrisponde in particolare alle versioni slovacca, inglese, italiana, lettone, polacca e slovena di tale disposizione.

36

Per contro, il tenore letterale di altre versioni linguistiche di detta disposizione, in particolare quelle in lingua spagnola («sujetas a un régimen especial»), tedesca («für die ein Sondersystem […] gilt») e greca («για τα οποία ισχύει ειδικό σύστημα που εφαρμόζεται»), sembra indicare, a causa dell’impiego del plurale, che l’applicazione della stessa disposizione presupponga, in tutti i casi, che le attività e le occupazioni di cui trattasi rientrino, nello Stato membro competente, in un regime speciale.

37

Secondo una giurisprudenza consolidata, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di tale disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Tale approccio sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione. In caso di divergenze tra le diverse versioni linguistiche, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 1990, Cricket St Thomas, C‑372/88, EU:C:1990:140, punti 18 19, nonché del 20 novembre 2025, Lolach, C‑327/24, EU:C:2025:901, punto 29).

38

Tenuto conto delle divergenze esistenti tra le diverse versioni linguistiche dell’articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 883/2004, quali menzionate ai punti 35 e 36 della presente sentenza, ai fini dell’interpretazione di tale disposizione, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, occorre procedere all’analisi del contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 25 febbraio 2025, BSH Hausgeräte, C‑339/22, EU:C:2025:108, punto 27).

39

Per quanto riguarda l’economia generale della normativa in cui si inserisce tale disposizione, occorre rilevare che l’articolo 6 di tale regolamento, che fa parte del titolo I di quest’ultimo, intitolato «Disposizioni generali», enuncia una regola generale di totalizzazione dei periodi. In forza di tale norma e salvo disposizione contraria, l’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l’acquisizione di diritti alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza deve tener conto dei periodi equivalenti maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se fossero stati maturati sotto la legislazione che essa applica.

40

Tale regola generale di totalizzazione dei periodi si trova concretizzata e integrata, in materia di pensioni di vecchiaia, all’articolo 51 del regolamento n. 883/2004, il cui paragrafo 1 garantisce, più specificamente, che le persone che hanno svolto un’attività che dà loro diritto a vantaggi specifici in materia di pensione di vecchiaia non perdono il beneficio di tali vantaggi per il solo fatto di essersi avvalse della loro libertà di circolazione trasferendo tale attività in un altro Stato membro.

41

Tale disposizione corrisponde all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, che il regolamento n. 883/2004 ha abrogato e sostituito al fine di modernizzarlo e semplificarlo, pur mantenendo lo stesso obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2018, Klein Schiphorst, C‑551/16, EU:C:2018:200, punto 31).

42

Orbene, l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 non subordinava il meccanismo di totalizzazione dei periodi da esso previsto all’esistenza, nello Stato membro competente, di un regime speciale di sicurezza sociale formalmente distinto dal regime generale. Infatti, tale disposizione prevedeva che, quando la concessione di talune prestazioni era subordinata, dalla legislazione di tale Stato membro, alla condizione che i periodi di assicurazione fossero stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale o, eventualmente, in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri erano computati, ai fini della concessione di tali prestazioni, solo se fossero stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione o, eventualmente, nella stessa occupazione.

43

Poiché il legislatore dell’Unione non ha inteso prevedere, adottando l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, un metodo di totalizzazione più restrittivo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, si deve ritenere che tale disposizione sia destinata ad applicarsi ogniqualvolta siano previste norme di liquidazione della pensione di vecchiaia specifiche per determinate occupazioni o attività nello Stato membro competente per la concessione della prestazione, anche in assenza di un regime speciale di sicurezza sociale formalmente distinto dal regime generale.

44

Una siffatta interpretazione non può essere messa in discussione dal fatto che l’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento si riferisce all’ipotesi secondo cui, dopo aver tenuto conto dei periodi così maturati in un altro Stato membro, l’interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare «di un regime speciale», dal momento che tale disposizione prevede altresì che tali periodi possano, altrimenti, essere presi in considerazione ai fini della concessione di prestazioni rientranti in altri regimi.

45

Per quanto riguarda, peraltro, l’obiettivo perseguito da detto regolamento, occorre ricordare che quest’ultimo mira, come risulta dal suo considerando 4, non a istituire un regime comune di sicurezza sociale, ma solo ad assicurare il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri, lasciando a questi ultimi la competenza a organizzare i loro rispettivi sistemi, a condizione che essi esercitino tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e, in particolare, della libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 21 febbraio 2013, Salgado Gonzalez, C‑282/11, EU:C:2013:86, punti da 35 a 37, e del 7 dicembre 2017, Zaniewicz-Dybeck, C‑189/16, EU:C:2017:946, punti da 38 a 40).

46

A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, sebbene il diritto dell’Unione non imponga che l’esercizio da parte di un lavoratore della sua libertà di circolazione sia neutro in termini di sicurezza sociale, il rispetto degli articoli 45 e 48 TFUE implica tuttavia che i lavoratori di altri Stati membri non siano svantaggiati rispetto a quelli che esercitano o hanno svolto la totalità della loro attività nello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, punti 32 33).

47

In tale prospettiva, non è rilevante che lo Stato membro competente per la concessione della prestazione pensionistica abbia istituito un regime speciale di sicurezza sociale formalmente distinto dal regime generale o che abbia scelto di adottare un insieme di norme proprie a talune attività od occupazioni all’interno del regime generale. Infatti, differenze di tal genere costituiscono soltanto il riflesso di scelte organizzative e di finanziamento dei sistemi di sicurezza sociale, che possono variare considerevolmente da uno Stato membro all’altro.

48

Inoltre, un’interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 883/2004 secondo la quale tale disposizione si applicherebbe solo alle occupazioni e alle attività rientranti in un regime speciale di sicurezza sociale necessariamente distinto dal regime generale nello Stato membro competente per la concessione della prestazione pensionistica sarebbe in contrasto con l’obiettivo della libera circolazione dei lavoratori, in quanto equivarrebbe a svantaggiare i lavoratori che hanno esercitato la loro libertà di circolazione nell’esercizio di un’occupazione o di un’attività che fa sorgere il diritto, in tale Stato membro, a una pensione di vecchiaia a condizioni più favorevoli di quelle applicabili agli altri lavoratori, rispetto a quelli che hanno svolto la stessa attività esclusivamente in quest’ultimo Stato membro.

49

Ne consegue che l’articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che esso si applica in tutti i casi in cui la legislazione dello Stato membro competente per la concessione della prestazione pensionistica prevede norme in materia di pensioni di vecchiaia specifiche per determinate occupazioni o attività, anche quando tali norme non costituiscono o non rientrano in un regime speciale di sicurezza sociale formalmente distinto dal regime generale.

50

Occorre inoltre precisare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione europea, il maturare di periodi di contribuzione in un altro Stato membro nell’ambito dell’esercizio di un’occupazione o di un’attività specifica non può essere preso in considerazione sulla base dell’articolo 5, lettera b), di tale regolamento, il quale dispone che, qualora, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, siano attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto dei fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale. Risulta, infatti, dal suo tenore letterale che tale disposizione riguarda la presa in considerazione, nello Stato membro competente, del verificarsi di fatti o di avvenimenti specifici verificatisi in un altro Stato membro, quali una nascita, un decesso o un incidente, e non disciplina la totalizzazione dei periodi di contribuzione maturati in un altro Stato membro.

51

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio si chiede se i periodi maturati dal ricorrente nel procedimento principale in qualità di minatore sotterraneo nella Repubblica ceca tra il 1o gennaio 1993 e il 31 agosto 1995 debbano essere presi in considerazione nella Repubblica slovacca, in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 883/2004, al fine di valutare se la condizione relativa al compimento di quindici anni di contributi come minatore sotterraneo, che dà diritto a taluni vantaggi in materia di pensioni di vecchiaia in tale Stato membro, sia soddisfatta. A tal riguardo, tenuto conto degli elementi che figurano nella decisione di rinvio, occorre rilevare, da un lato, che la legislazione slovacca prevedeva, per il periodo in questione, norme in materia di pensioni di vecchiaia specifiche per l’attività di minatore sotterraneo e, dall’altro, che i periodi maturati dal ricorrente nel procedimento principale nella Repubblica ceca lo sono stati nell’ambito di tale attività, cosicché risulta, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, che tali periodi devono essere presi in considerazione.

52

In considerazione di tutti i motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che il meccanismo specifico di totalizzazione dei periodi da esso previsto si applica sia qualora lo Stato membro competente per la concessione della prestazione pensionistica abbia istituito un regime speciale di sicurezza sociale formalmente distinto dal regime generale, proprio di talune occupazioni o attività, sia qualora tale Stato membro, senza aver istituito un siffatto regime speciale, riservi taluni vantaggi nell’ambito della concessione di una tale prestazione a una determinata categoria di persone che hanno maturato periodi di assicurazione nell’esercizio di un’occupazione o di un’attività specifica.

Sulle spese

53

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

il meccanismo specifico di totalizzazione dei periodi da esso previsto si applica sia qualora lo Stato membro competente per la concessione della prestazione pensionistica abbia istituito un regime speciale di sicurezza sociale formalmente distinto dal regime generale, proprio di talune occupazioni o attività, sia qualora tale Stato membro, senza aver istituito un siffatto regime speciale, riservi taluni vantaggi nell’ambito della concessione di una tale prestazione a una determinata categoria di persone che hanno maturato periodi di assicurazione nell’esercizio di un’occupazione o di un’attività specifica.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo slovacco.

 

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