Cassazione 2026 - *decisione della Corte di Cassazione n. XXXXXX, relativa alla liceità del prelievo di campioni biologici (ad esempio, sangue) effettuato dal personale del 118 su richiesta delle autorità di polizia, in situazioni di stato di alterazione psico-fisica dell’individuo, in particolare in casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.
**Fatti e oggetto della pronuncia**
Nel caso in esame, l’imputato era stato sottoposto a prelievo di campioni biologici da parte del personale sanitario del 118, su richiesta delle autorità di polizia, a seguito di sospetto di guida in stato di alterazione. L’imputato aveva contestato la liceità di tale prelievo, sostenendo che fosse stato effettuato senza il suo consenso e senza avergli fornito l’avviso di poter essere assistito da un difensore di fiducia, in violazione dei diritti fondamentali.
**Principali argomentazioni della Cassazione**
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del prelievo effettuato in detta circostanza, evidenziando i seguenti punti fondamentali:
1. **Necessità e urgenza in situazioni di emergenza**
Il prelievo di campioni biologici, in casi di sospetto di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcool, può essere giustificato dall’esigenza di accertare in modo rapido e certo lo stato di alterazione del soggetto, soprattutto quando vi sono elementi di prova che suggeriscono un grave rischio per l’incolumità pubblica.
2. **Stato di alterazione e incapacità di prestare consenso**
L’impossibilità di fornire il consenso, dovuta allo stato confusionale o di alterazione psico-fisica, legittima l’azione delle autorità di polizia e del personale sanitario. La Corte ha precisato che in tali circostanze il soggetto si trova in uno stato tale da non poter esercitare pienamente i propri diritti di autodeterminazione, e quindi, non può essere considerato un soggetto in grado di prestare un valido consenso.
3. **Legittimità del prelievo senza avviso di assistenza di difensore**
La normativa vigente, in particolare l’art. 134 c.p.p., prevede che in caso di emergenza o di impossibilità di espressione di un consenso libero e informato, il prelievo di campioni può essere effettuato senza previa autorizzazione del giudice, purché sussistano i requisiti di urgenza e necessità. La Cassazione ha sottolineato che l’assenza dell’avviso di poter essere assistiti da un difensore di fiducia non rende illegittimo il prelievo quando il soggetto si trovi in uno stato di confusione tale da non poter comprendere la portata di tale informazione.
4. **Nessun obbligo per le forze di polizia di attendere il ritorno alla lucidità**
Il giudice ha ribadito che le forze di polizia non sono obbligate ad attendere che lo stato di confusione del fermato passi, se la situazione di emergenza e il rischio di alterazione sono tali da giustificare l’intervento immediato. La tutela dell’interesse pubblico e la necessità di accertamenti rapidi prevalgono sulla tutela del diritto di essere assistiti da un difensore, in assenza di condizioni che rendano possibile tale assistenza.
**Implicazioni pratiche**
- In situazioni di emergenza, come sospetta guida sotto l’effetto di sostanze, le autorità possono procedere al prelievo di campioni biologici anche senza consenso e senza avviso di assistenza legale, purché sussistano i requisiti di urgenza e necessità.
- Lo stato di alterazione psico-fisica che impedisce al soggetto di prestare consenso costituisce un limite alla tutela del suo diritto di autodeterminazione, e permette il trattamento sanitario e l’acquisizione di prove senza formalità procedurali ordinarie.
- La Corte ha rafforzato il principio secondo cui la tutela della sicurezza pubblica e la rapidità delle indagini prevalgono su formalità procedurali in situazioni di emergenza, purché si rispettino i limiti di proporzionalità e necessità.
**Conclusioni**
La decisione della Cassazione n. XXXXXX chiarisce che in caso di guida in stato di alterazione, il prelievo di campioni biologici effettuato dal personale del 118 su richiesta della polizia è legittimo anche in assenza di avviso di assistenza da parte di un difensore di fiducia, qualora il soggetto si trovi in uno stato di confusione o alterazione tale da non poter prestare consenso. La normativa e la giurisprudenza riconoscono che, in tali circostanze, l’interesse pubblico alla prevenzione di incidenti e alla tutela della salute pubblica prevale sulle pretese di tutela del diritto di autodeterminazione individuale, purché si rispettino i principi di proporzionalità, necessità e immediatezza dell’intervento.
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