La sentenza della Corte di Cassazione n. 3637/2026 si inserisce nel contesto della disciplina dell’omicidio stradale, di recente introduzione nel nostro ordinamento (art. 589-bis c.p., come modificato dal d.lgs. 28/2019), e affronta il caso di un conducente che, in retromarcia, investe un pedone, che successivamente muore in ospedale per le gravi ferite riportate, aggravate da preesistenti patologie cardiache.
---
**2. Fatti di causa e profili di diritto**
Il caso riguarda un automobilista che, mentre effettuava manovra di retromarcia, investiva un pedone. Il pedone, soccorso e trasportato in ospedale, moriva alcuni giorni dopo a causa delle ferite riportate. Tuttavia, si evidenziava che il decesso fosse anche imputabile a patologie cardiache preesistenti, che si erano aggravate a seguito dell’incidente.
Il punto centrale della decisione riguarda la qualificazione giuridica dell’evento morte: se costituisca un “omicidio stradale” ai sensi dell’art. 589-bis c.p., o se il decesso debba essere escluso in ragione delle cause preesistenti.
---
**3. La posizione della Corte di Cassazione**
La Cassazione, nel pronunciarsi, ribadisce alcuni principi fondamentali:
- **Responsabilità penale dell’investitore**: In linea di principio, l’omicidio stradale si configura quando la condotta del conducente, per imprudenza, negligenza o imperizia, provoca la morte di una persona in conseguenza di un incidente stradale.
- **Nesso di causalità**: È imprescindibile il nesso causale tra condotta e evento morte. La responsabilità penale si configura se l’evento morte è conseguenza immediata e diretta dell’incidente, anche se il decesso avviene alcuni giorni dopo.
- **Effetti delle patologie preesistenti**: La Corte sottolinea che, per l’applicazione della legge penale, non è necessario che la causa dell’evento morte sia esclusivamente l’incidente. È sufficiente che l’incidente abbia contribuito in modo efficiente alla morte, anche se vi sono cause patologiche preesistenti.
- **Concetto di “causa efficiente”**: La legge penale considera causa efficiente ogni fatto che costituisce un elemento determinante del risultato, anche in presenza di causa preesistente o concomitante. Pertanto, se l’incidente ha determinato un aggravamento delle condizioni di salute del soggetto, contribuendo alla morte, si configura il reato di omicidio stradale.
---
**4. Il caso specifico delle cause preesistenti**
La sentenza chiarisce che:
- La presenza di patologie croniche o preesistenti, come le gravi patologie cardiache, non esclude automaticamente la responsabilità penale dell’investitore.
- È necessario valutare se l’incidente abbia determinato un aggravamento delle condizioni cliniche del pedone, tale da essere causa efficiente del decesso.
- Se il decesso si sarebbe verificato comunque a causa delle patologie preesistenti, senza l’incidente, il reato potrebbe essere escluso o ridimensionato.
- Tuttavia, nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che l’investimento abbia contribuito in modo determinante al decorso fatale, anche considerato che le ferite riportate erano di gravità tale da portare alla morte in tempi ristretti.
---
**5. Conclusioni**
La sentenza n. 3637/2026 della Cassazione ribadisce che:
- Per la configurazione dell’omicidio stradale, è sufficiente che l’incidente abbia avuto un ruolo causale efficiente nel risultato morte, anche se si tratta di cause patologiche preesistenti.
- La presenza di patologie preesistenti non esclude automaticamente la responsabilità, purché si dimostri che l’incidente abbia contribuito in modo determinante al decesso.
- La valutazione del nesso causale richiede un accertamento medico-legale approfondito, volto a stabilire se l’evento sia stato determinante o meno nel quadro clinico complessivo.
---
**6. Implicazioni pratiche**
- In casi di incidenti stradali con decesso successivo, anche in presenza di cause patologiche pregresse, l’accertamento medico-legale è fondamentale per determinare il contributo dell’incidente.
- La sentenza rafforza la tutela della sicurezza stradale, confermando che la responsabilità penale può sussistere anche in presenza di cause mediche preesistenti, quando l’incidente si configura come causa efficiente del risultato.
---
**7. Riferimenti normativi**
- Art. 589-bis c.p. (omicidio stradale)
- Art. 40 c.p. (causa estesa o concausa)
- D.lgs. 28/2019 (requisiti e definizioni di omicidio stradale)
---
**8. Conclusione**
La sentenza n. 3637/2026 rappresenta un importante precedente in diritto penale stradale, chiarendo che la responsabilità per omicidio stradale si configura anche in presenza di cause patologiche preesistenti, purché l’incidente abbia avuto un ruolo determinante nel causare il decesso. La valutazione del nesso causale, quindi, rimane il fulcro dell’analisi giudiziaria, con un’attenzione particolare alle circostanze di fatto e alle condizioni cliniche del soggetto coinvolto.
-
Nessun commento:
Posta un commento