Consiglio di Stato 2026 - divieto di caccia sui terreni privati e motivazioni etiche - La questione affrontata riguarda la possibilità per i proprietari o conduttori di terreni privati di richiedere l’esclusione dalla gestione venatoria programmata, con particolare riferimento alle motivazioni etiche o morali. In Italia, la disciplina della caccia è regolata principalmente dalla legge quadro 157/1992, che stabilisce le norme generali e le competenze regionali in materia, e dall’articolo 842 del codice civile, che riconosce il diritto di proprietà e le limitazioni relative all’uso del fondo.
In base all’articolo 842 c.c., il proprietario può opporsi all’attività venatoria sul proprio terreno mediante una richiesta motivata, che può essere rifiutata dall’amministrazione regionale se questa ritiene che la gestione venatoria sia necessaria ai fini di controllo faunistico, tutela dell’agricoltura o altri obiettivi di pianificazione. Tuttavia, finora le istanze che allegavano motivazioni etiche o morali sono state considerate inammissibili o comunque non accolte con favore, sulla base di interpretazioni restrittive della normativa regionale.
Nel caso oggetto di analisi, nel dicembre 2018 una proprietaria ha presentato domanda alla Regione x per escludere i propri fondi dall’attività venatoria, motivando la richiesta con ragioni etiche e l’obiezione di coscienza. La Regione, nel 2019, ha respinto la richiesta con una delibera che ha motivato il diniego sostenendo che:
- La richiesta non trovava fondamento nelle condizioni di coltura o vulnerabilità specifica delle colture o dell’habitat;
- La motivazione etica non rientrava tra i motivi ammissibili secondo la disciplina regionale (Delibera di Giunta 1869/2018);
- L’esclusione avrebbe compromesso la gestione faunistico-venatoria, in particolare per la presenza di ungulati, che richiedevano un monitoraggio costante.
Il ricorso al TAR x, che ha confermato la legittimità della decisione regionale, ha consolidato l’orientamento all’epoca dominante, ossia che le motivazioni etiche non costituiscano un motivo valido per escludere un fondo dall’attività venatoria.
La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un punto di svolta. I giudici hanno annullato le decisioni precedenti, affermando che le Regioni non possono adottare elenchi chiusi di motivazioni “valide” che precludano a priori le richieste fondate su ragioni etiche o morali di escludere un fondo dalla gestione venatoria.
In particolare, la sentenza ha chiarito che:
- Le Regioni devono valutare le richieste di esclusione anche sulla base di motivazioni di carattere etico e morale, senza limitarle a motivazioni di carattere esclusivamente tecnico o economico;
- Quando negano l’esclusione, devono motivare in modo puntuale, concreto e verificabile le ragioni di incompatibilità con gli obiettivi della pianificazione venatoria;
- La motivazione deve essere basata su elementi obiettivi e non su formule generiche o astratte, garantendo così il diritto di tutela delle sensibilità etiche dei proprietari.
La pronuncia del Consiglio di Stato non vieta automaticamente la caccia sui terreni interessati, né prevarica il diritto di proprietà. Piuttosto, introduce una procedura più trasparente e rispettosa delle istanze etiche, obbligando le autorità regionali a:
- Riconsiderare le istanze di esclusione anche se motivate da ragioni morali o etiche;
- Motivare con precisione e verifica le eventuali incompatibilità di tali istanze con gli obiettivi di pianificazione venatoria, ad esempio, sulla base di elementi concreti di gestione faunistica, danni agricoli o tutela della biodiversità.
In sostanza, le Regioni dovranno rivedere le proprie procedure e criteri di valutazione, considerando anche le sensibilità morali e etiche dei proprietari, garantendo un equilibrio tra tutela della proprietà privata, esigenze di gestione faunistico-venatoria e rispetto delle diverse sensibilità sociali.
La pronuncia apre uno spazio interpretativo più ampio, che potrebbe portare a una revisione delle delibere e delle prassi regionali, favorendo una maggiore attenzione alle motivazioni etiche nelle istanze di esclusione. Ciò potrebbe anche stimolare un confronto tra le parti coinvolte (proprietari, amministrazioni pubbliche, associazioni venatorie) su temi di convivenza territoriale, gestione dei danni agricoli e approcci non cruente alla gestione della fauna.
Inoltre, si potrebbe assistere a una crescente domanda di strumenti di tutela del proprio patrimonio e sensibilità etiche, anche attraverso la formulazione di istanze più articolate, documentate e coerenti, che tengano conto delle esigenze di tutela ambientale, etica e di rispetto dei diritti di proprietà.
La sentenza del Consiglio di Stato n. xxxx/2026 rappresenta un importante precedente giurisprudenziale che riconosce il valore e il rilievo delle motivazioni etiche nelle richieste di esclusione dall’attività venatoria sui terreni privati. Essa impone alle Regioni di adottare un approccio più aperto, motivando in modo concreto e verificabile le eventuali esclusioni, e di evitare elenchi chiusi di motivazioni predefinite. Tale pronuncia contribuisce a un più equilibrato assetto dei diritti tra proprietà privata, tutela della fauna e esigenze di pianificazione territoriale, favorendo una maggiore tutela delle sensibilità etiche e morali nell’ambito della gestione venatoria.
**Note finali:** La piena efficacia e l’applicazione pratica della sentenza dipenderanno dall’interpretazione delle Autorità regionali e dalla possibilità di presentare istanze documentate e motivate, in un quadro di dialogo e confronto tra le parti coinvolte.
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