La sentenza della Cassazione n. 2204/2026 si inserisce nel quadro delle
norme che regolano i diritti delle lavoratrici transfrontaliere
residenti in Italia e impiegate in Svizzera, con particolare attenzione
alle prestazioni di natura previdenziale e assistenziale, quali
l’indennità di maternità.
L’articolo 23 della Costituzione italiana e le norme comunitarie e internazionali (ad esempio, accordi bilaterali tra Italia e Svizzera, regolamenti europei) prevedono il riconoscimento di diritti alle lavoratrici transfrontaliere in materia di tutela della maternità, anche in presenza di rapporti di lavoro transfrontalieri.
**2. La posizione della Corte di Cassazione**
La Suprema Corte ha confermato che, nel caso di una lavoratrice transfrontaliera residente in Italia e impiegata in Svizzera, beneficiaria di un’indennità di disoccupazione INPS, spetta anche l’indennità di maternità, alle stesse condizioni di una lavoratrice che presta la propria attività in Italia.
In particolare, la Corte ha affermato che il diritto alla indennità di maternità non deve essere escluso o limitato sulla base della posizione lavorativa transfrontaliera, purché la lavoratrice abbia una residenza in Italia e soddisfi i requisiti previsti dalla normativa italiana e comunitaria.
**3. Analisi della normativa applicabile**
- **Normativa italiana:** L’articolo 66 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla tutela della maternità e della paternità) stabilisce che le lavoratrici dipendenti hanno diritto all’indennità di maternità, a condizione che siano iscritte all’INPS e abbiano maturato i requisiti di contribuzione.
- **Normativa europea e accordi bilaterali:** La direttiva 92/85/CEE del Consiglio, recepita dall’Italia tramite il D.Lgs. 26 marzo 2001, garantisce la tutela della maternità alle lavoratrici in ambito comunitario e, in alcuni casi, anche all’interno di accordi bilaterali con paesi terzi come la Svizzera.
- **Accordi tra Italia e Svizzera:** La Convenzione bilaterale e gli accordi di sicurezza sociale tra Italia e Svizzera prevedono la possibilità di totalizzazione dei periodi contributivi e il riconoscimento di prestazioni in modo reciproco.
**4. Elementi chiave della decisione**
- La residenza in Italia della lavoratrice garantisce l’applicabilità delle norme italiane di tutela della maternità.
- La partecipazione alla tutela previdenziale italiana tramite INPS, anche se la prestazione di lavoro avviene in Svizzera, consente di riconoscere il diritto all’indennità di maternità.
- La prestazione di disoccupazione già beneficiata dall’INPS non costituisce motivo di esclusione dalla tutela di maternità, purché siano rispettati i requisiti contributivi e di residenza.
- La normativa internazionale e gli accordi bilaterali riconoscono il principio del diritto a prestazioni di tutela della maternità anche alle lavoratrici transfrontaliere, in analogia con quanto previsto per le lavoratrici che prestano attività in Italia.
**5. Implicazioni pratiche**
- La sentenza ribadisce che le lavoratrici transfrontaliere residenti in Italia hanno diritto all’indennità di maternità, anche se lavorano in Svizzera, e indipendentemente dal fatto che abbiano già beneficiato di altre prestazioni INPS quali l’indennità di disoccupazione.
- È fondamentale che la lavoratrice abbia una regolare iscrizione contributiva presso l’INPS e rispetti i requisiti di residenza e contribuzione previsti dalla legge.
- La decisione rafforza il principio di integrazione tra sistemi previdenziali e di tutela sociale, riconoscendo diritti paritari alle lavoratrici in contesti transfrontalieri.
**6. Conclusioni**
La sentenza Cassazione n. 2204/2026 rappresenta un importante chiarimento sul diritto delle lavoratrici transfrontaliere di ricevere tutte le prestazioni di tutela della maternità riconosciute alle lavoratrici italiane, anche quando svolgono attività in Svizzera e sono già beneficiarie di altre prestazioni previdenziali come l’indennità di disoccupazione. Essa sottolinea l’importanza del rispetto dei principi di non discriminazione e di tutela integrata tra sistemi previdenziali nazionali e internazionali, assicurando che le lavoratrici transfrontaliere non siano penalizzate rispetto alle loro colleghe residenti e che possano accedere a tutte le prestazioni di legge.
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