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08 gennaio 2026

La sentenza della Cassazione n. 279 del 2026 fornisce un importante chiarimento in materia di reati tributari, in particolare riguardo all'elusione dell'esecuzione esattoriale.

 

 

La sentenza della Cassazione n. 279 del 2026 fornisce un importante chiarimento in materia di reati tributari, in particolare riguardo all'elusione dell'esecuzione esattoriale. 

 

1. **Oggetto della sentenza**  
La pronuncia si concentra sulla configurazione del reato di elusione dell’esecuzione forzata tributaria, evidenziando le circostanze in cui tale condotta si considera consumata e il suo trattamento giuridico.

2. **Elusione dell’esecuzione esattoriale**  
Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, l’elusione si verifica quando vengono adottati artifici o inganni finalizzati a impedire l’effettiva esecuzione delle azioni di riscossione da parte dell’Amministrazione finanziaria. La sentenza sottolinea che non è necessario verificare l’evento di effettiva impossibilità di esecuzione: la condotta illecita si perfeziona già con la messa in atto degli artifici e inganni.

3. **Artifici e inganni**  
Gli artifici e inganni sono elementi costitutivi del reato e devono essere tali da ostacolare concretamente l’attività dell’ente di riscossione. La giurisprudenza ha ormai chiarito che anche tentativi o comportamenti finalizzati a ostacolare l’esecuzione costituiscono condotta penalmente rilevante, indipendentemente dal risultato finale.

4. **Non serve la verificazione dell’evento**  
La particolarità della sentenza risiede nel fatto che la Cassazione afferma che non è necessario che si verifichi l’evento di impossibilità di esecuzione per ritenere consumato il reato. La condotta illecita si considera già consumata con l’atto di ostacolo, anche se successivamente l’Amministrazione riesce comunque a portare a termine l’esecuzione.

5. **Implicazioni pratiche**  
Questa pronuncia ha un forte impatto sulla prassi giudiziaria e sulla tutela dell’attività di riscossione fiscale, indicando che i comportamenti elusivi devono essere perseguiti penalmente indipendentemente dal loro esito finale. Ciò rafforza la posizione dell’ente impositore nella lotta contro l’evasione fiscale e le condotte elusive.

**In sintesi**, la sentenza Cassazione n. 279/2026 chiarisce che l’elusione dell’esecuzione esattoriale si configura con l’uso di artifici e inganni volti a impedirla, e che il reato si perfeziona con la messa in atto di tali comportamenti, senza che sia necessario verificare l’effettiva impossibilità di esecuzione, consolidando così un principio di responsabilità più ampio e più efficace nella repressione delle condotte elusive. 

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