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08 gennaio 2026

Tar 2026 - Il sig. OMISSIS OMISSIS ha partecipato alla procedura selettiva indetta dalla Polizia di Stato per l’assunzione di 45 atleti, con specifico riferimento alla specialità OMISSIS – ruolo trequarti centro. La procedura è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 gennaio 2017, e il ricorrente si è collocato al terzo posto della graduatoria, subito dopo i vincitori OMISSIS e OMISSIS.

 

 

Tar 2026 - Il sig. OMISSIS OMISSIS ha partecipato alla procedura selettiva indetta dalla Polizia di Stato per l’assunzione di 45 atleti, con specifico riferimento alla specialità OMISSIS – ruolo trequarti centro. La procedura è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 gennaio 2017, e il ricorrente si è collocato al terzo posto della graduatoria, subito dopo i vincitori OMISSIS e OMISSIS.

2. **Impugnazione e primo grado**

Il sig. OMISSIS ha impugnato gli atti della procedura davanti al TAR X con ricorso iscritto al r.g. n. 7870/2017, lamentando presunte illegittimità. La sentenza del TAR Lazio n. 7005/2018 del 22 giugno 2018 ha respinto il ricorso, confermando la legittimità degli atti amministrativi impugnati.

3. **Appello e pronuncia del Consiglio di Stato**

Avverso questa decisione, OMISSIS ha proposto appello (r.g. n. 852/2019). Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2846/2020 del 5 maggio 2020, ha accolto le sue domande, ritenendo fondate le censure relative all’attribuzione illegittima di punteggio superiore al controinteressato OMISSIS, che aveva influito sulla posizione in graduatoria. In sostanza, il giudice di appello ha ritenuto che ci fosse stata una illegittimità nel calcolo dei punteggi che ha favorito OMISSIS, causando l’errata collocazione in graduatoria del sig. OMISSIS.

4. **Effetti della sentenza e riconoscimento del posto di vincitore**

In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, il Ministero dell’Interno ha riconvocato la Commissione, ha riconosciuto il sig. OMISSIS come vincitore della procedura, lo ha avviato al corso di formazione e, con decreto del 8 ottobre 2021, lo ha nominato Agente della Polizia di Stato con decorrenza giuridica dal 3 luglio 2018 e decorrenza economica dal 15 luglio 2020. Ciò implica che, a livello giuridico e amministrativo, il sig. OMISSIS è considerato vincitore e beneficiario delle relative spettanze dal 2018.

5. **Contenzioso successivo e richiesta di retrodatazione**

Il sig. OMISSIS ha successivamente impugnato il decreto del 8 ottobre 2021 con ricorso al r.g. n. 580/2022, chiedendo la retrodatazione della nomina anche a fini economici o, in subordine, il risarcimento del danno economico derivante dal periodo dal 3 luglio 2017 (data di avvio del corso) al 15 luglio 2020 (quando effettivamente avviato al corso).

6. **Decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)**

Il TAR Lazio, con sentenza definitiva, ha accolto il ricorso del sig. OMISSIS nei termini e limiti motivati in sentenza. Ha ordinato all’amministrazione di provvedere entro 30 giorni alla liquidazione delle somme dovute, conformemente ai criteri stabiliti nella sentenza del TAR Lazio n. 17153/2024 del 3 ottobre 2024. La sentenza evidenzia che l’amministrazione dovrà considerare le indicazioni della motivazione per il corretto calcolo e applicazione delle somme, e ha previsto l’intervento di un Commissario ad acta in caso di inadempimento, con facoltà di delega.

7. **Compensazione delle spese e tutela processuale**

Il giudice ha disposto la compensazione delle spese del giudizio, fatta eccezione per il compenso del Commissario ad acta, che sarà invece a carico dell’amministrazione, e ha confermato il contributo unificato a carico dello Stato.

**Aspetti chiave e considerazioni:**

- La sentenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto l’illegittimità dell’attribuzione di punteggio errato, alterando la graduatoria e avvantaggiando OMISSIS.

- La successiva nomina del sig. OMISSIS come vincitore ha avuto effetto a partire dalla pronuncia della sentenza del Consiglio di Stato, con decorrenza giuridica dal 3 luglio 2018 e decorrenza economica dal 15 luglio 2020.

- Il TAR ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla retrodatazione delle somme dovute, ordinando all’amministrazione di procedere alla liquidazione.

- La pronuncia contiene anche misure coercitive per garantirne l’adempimento, inclusa la nomina di un Commissario ad acta.

**Conclusioni:**

Il quadro giuridico evidenzia la rilevanza delle sentenze amministrative e giudiziarie che hanno confermato l’illegittimità del punteggio attribuito e hanno riconosciuto il diritto del sig. OMISSIS alla posizione di vincitore, con effetti retroattivi. Le decisioni adottate dal TAR Lazio sono vincolanti e obbligatorie per le amministrazioni coinvolte, che sono tenute ad adempiere alle statuizioni in modo tempestivo, sotto pena di sanzioni procedurali.




 

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