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08 gennaio 2026

Tar 2026 - Il ricorso proposto dall’istante si inserisce nel contesto delle controversie relative alle misure adottate dai pubblici poteri per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, in particolare quelle riguardanti l’obbligo vaccinale e le conseguenti conseguenze sui rapporti di lavoro del personale militare e delle forze di polizia. La parte ricorrente impugna vari atti amministrativi, tra cui circolari ministeriali e provvedimenti di revoca o di rideterminazione dell’anzianità di servizio, nonché un decreto ministeriale notificato nel 2024, chiedendone l’annullamento e la disapplicazione, nonché la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.

 

 

Tar 2026 - Il ricorso proposto dall’istante si inserisce nel contesto delle controversie relative alle misure adottate dai pubblici poteri per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, in particolare quelle riguardanti l’obbligo vaccinale e le conseguenti conseguenze sui rapporti di lavoro del personale militare e delle forze di polizia. La parte ricorrente impugna vari atti amministrativi, tra cui circolari ministeriali e provvedimenti di revoca o di rideterminazione dell’anzianità di servizio, nonché un decreto ministeriale notificato nel 2024, chiedendone l’annullamento e la disapplicazione, nonché la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.

2. **Oggetto del ricorso e atti impugnati**

Il ricorso si articola su più livelli:

- **Annullamento di circolari ministeriali** relative alle misure di contrasto alla pandemia e alle disposizioni di applicazione, con particolare attenzione agli obblighi vaccinali e alle conseguenti sanzioni o provvedimenti di sospensione del rapporto di lavoro.

- **Annullamento di provvedimenti di revoca e di rideterminazione dell’anzianità di servizio**, notificati ai ricorrenti, che hanno avuto effetti diretti sul trattamento economico e sulla posizione giuridica dei soggetti coinvolti.

- **Disapplicazione di norme legislative e regolamentari** (DL n.44/2021, DL n.127/2021, DL n.172/2021, DL n.1/2022, DL n.24/2022), nonché di ogni altro atto collegato o connesso, anche in sede di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE o alla Corte Costituzionale, per questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità con il diritto europeo.

- **Richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale** subito dai ricorrenti, in relazione alle conseguenze psico-sociali del provvedimenti impugnati.

- **Motivi aggiunti** del 2/2/2024, con specifica riguardo al decreto ministeriale notificato nel 2024, con richiesta di annullamento e di restituzione delle somme non percepite, con effetti sulla maturazione dell’anzianità di servizio.

3. **Profilo di merito e questioni giuridiche**

Il ricorso affronta questioni di grande rilevanza costituzionale e comunitaria:

- **Legittimità delle circolari e dei provvedimenti di sospensione e revoca** adottati sulla base delle norme emergenziali e della legislazione di conversione dei decreti-legge, in particolare in relazione alla tutela dei diritti fondamentali alla salute, all’autonomia personale e al diritto al lavoro.

- **Compatibilità delle misure con il principio di legalità e di proporzionalità**, alla luce della cessazione dello stato di emergenza e della normativa di riferimento.

- **Possibile incostituzionalità o illegittimità delle norme di legge e dei decreti** che hanno imposto obblighi vaccinali e sanzioni, in assenza di adeguata normativa di dettaglio o di modalità di applicazione rispettose dei diritti costituzionali.

- **Questioni di legittimità comunitaria**, in particolare in relazione alla disapplicazione o al rinvio pregiudiziale alle Corti europee, circa la compatibilità delle norme nazionali con il diritto dell’UE, in particolare riguardo ai diritti fondamentali e alle libertà individuali.

- **Effetti sui rapporti di lavoro e sulla maturazione dell’anzianità di servizio**, con particolare riguardo alle conseguenze patrimoniali e di carriera per i soggetti coinvolti, nonché alla tutela del diritto al risarcimento del danno esistenziale.

4. **Valutazione delle norme impugnate**

Il Tribunale deve valutare:

- La legittimità delle circolari ministeriali, considerato che queste sono atti di indirizzo e di applicazione di norme di legge, ma devono rispettare i limiti costituzionali e le norme di diritto dell’UE.

- La validità dei provvedimenti di sospensione e di revoca, verificando se siano stati adottati nel rispetto delle procedure e dei principi di proporzionalità, nonché alla luce delle normative successive alla cessazione dello stato di emergenza.

- La compatibilità delle norme di legge (DL n.44/2021, DL n.127/2021, DL n.172/2021, DL n.1/2022, DL n.24/2022) con la Costituzione e il diritto UE, considerando anche eventuali pronunce di Corte costituzionale o di Corti europee.

- La fondatezza della domanda di risarcimento del danno esistenziale, che richiede la dimostrazione della lesione di diritti fondamentali e del nesso causale tra provvedimenti e danno subito.

5. **Possibili esiti e conclusioni**

Il giudice amministrativo potrà:

- Accogliere il ricorso, dichiarando l’illegittimità degli atti impugnati e ordinando l’annullamento o la disapplicazione degli stessi.

- Riconoscere la illegittimità delle norme di legge o delle circolari, con eventuale rinvio alle Corti superiori per questioni di costituzionalità o di compatibilità europea.

- Condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, qualora venga accertata la lesione di diritti fondamentali e il nesso causale.

- Rifiutare le richieste di risarcimento se non fosse dimostrata la lesione o se i provvedimenti risultassero legittimi nel quadro normativo.

6. **Considerazioni conclusive**

La sentenza rappresenta un importante precedente in materia di tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori coinvolti nelle misure emergenziali, e illustrerà come il diritto amministrativo e costituzionale si confrontino con le norme di emergenza adottate in tempi di crisi sanitaria, valutando limiti e limiti di legittimità di tali interventi.

 

 

Pubblicato il 02/01/2026

N. 00022/2026 REG.PROV.COLL.

N. 06009/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6009 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato X

contro

• Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI:

1. Circolare del Ministero della difesa – Stato maggiore difesa, datata 25 marzo 2022 avente oggetto – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza – Art.8 – Obblighi vaccinali;

2. Circolare del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare, datata 30 marzo 2022 avente oggetto – Ulteriori disposizioni sull'applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica;

3. Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - datata 25 marzo 2022, avente ad oggetto Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Disposizioni applicative;

4. Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – datata 25 marzo 2022, avente oggetto Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Prime indicazioni urgenti;

5. Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, datata 25 marzo 2022 avente ad oggetto Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

6. Provvedimenti (decreti, determine, ecc.) emessi dalle Amministrazioni resistenti e notificati agli odierni ricorrenti per la revoca, a seguito dell'entrata in vigore del DL 24/2022, dei provvedimenti con i quali era stata ordinata l'immediata sospensione del diritto di svolgere l'attività lavorativa, a trattamento economico “zero”, a norma dell'art.4-ter, comma 3 - DL 44/2021, convertito in legge 76/2021 (con riserva di depositarne di ulteriori appena disponibili);

7. Provvedimenti (decreti, determine, ecc.) emessi dalle Amministrazioni resistenti e notificati agli odierni ricorrenti di rideterminazione dell'anzianità di servizio dei ricorrenti;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.

PER LA DISAPPLICAZIONE E/O RINVIO PREGIUDIZIALE

ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE E/O ALLA CORTE COSTITUZIONALE

DELLE SEGUENTI NORME:

• DL n.44/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici e relativa legge di conversione n.76/2021;

• DL n.127/2021 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening e relativa legge di conversione n.165/2021;

• DL n.172/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e relativa legge di conversione n. 3/2022;

• DL 1/2022 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” e relativa legge di conversione 18/2022;

• DL 24/2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID- 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, in corso di conversione.

NONCHÉ PER LA CONDANNA

al risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno esistenziale da relazione sociale, subito dai ricorrenti per effetto di provvedimenti e procedure attuativi delle normative di cui sopra.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2/2/2024:

per l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato prot. n. -OMISSIS- notificato il 4 gennaio 2024.

nonchè la condanna delle Amministrazioni resistenti alla restituzione delle somme non percepite, nonché ogni conseguenza di legge in relazione alla mancata maturazione dell'anzianità di servizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero dell’economia e delle finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il proposto gravame i ricorrenti in epigrafe individuati – complessivamente pari a 124 (centoventiquattro) soggetti – nella dichiarata qualità di appartenenti a Forze armate, Forze dell'ordine e Vigili del Fuoco, premettendo di aver già impugnato con ricorsi (individuali e collettivi) i precedenti atti emanati dalle intimate Amministrazioni in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. n. 172/2021 sull’obbligo vaccinale, hanno contestato le circolari del Ministero della Difesa (rispettivamente provenienti dallo Stato maggiore della Difesa e dalla Direzione generale del personale militare), del Ministero dell’Interno (rispettivamente provenienti dal Dipartimento della pubblica sicurezza e dal Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile) e del Ministero dell’economia e delle finanze (Comando Generale della Guardia di Finanza) recanti le disposizioni attuative per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, unitamente ai singoli provvedimenti emessi dalle medesime Amministrazioni di appartenenza volti alla revoca, a seguito

1.1. Il proposto ricorso è affidato a tre motivi di doglianza.

1.1.1. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente lamenta innanzitutto la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 15, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, deducendo in proposito come gli impugnati provvedimenti unitamente alle censurate disposizioni poste dal D.L. n. 24/2022 avrebbero determinato una discriminazione per i lavoratori che non si sono sottoposti a vaccinazione, imponendo loro degli oneri finanziari rappresentati dal previsto obbligo di munirsi dei tamponi a proprie spese per poter accedere ai luoghi di lavoro; denuncia altresì l’ulteriore carattere discriminatorio della nuova disciplina – alla luce dell’articolo 3 della Costituzione – nei confronti dei lavoratori vaccinati, laddove la stessa comporta l’omessa sottoposizione di questi ultimi al tampone nonostante la mancata conoscenza della loro situazione sanitaria in termini di attuale positività o meno al virus, prospettando la conseguente inidoneità delle misure ivi previste a prevenire il rischio di contagio.

1.1.2. Con il secondo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 24/2022 e dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021, sostenendo al riguardo come risultino ancora attuali i pregiudizi derivati dai precedenti atti di sospensione dal servizio – adottati in applicazione del menzionato D.L. n. 44/2021 – riguardanti gli aspetti di carattere economico nonché quelli riferiti alla carriera e all’anzianità di servizio dei militari interessati.

1.1.3. Con il terzo ed ultimo motivo di doglianza parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del regolamento UE 2014/536, sostenendo che l’originaria sospensione dalla retribuzione (per l’ipotesi di mancato adempimento all’obbligo vaccinale) e la successiva sottoposizione all’obbligo del tampone (quale misura alternativa alla vaccinazione) con il correlato onere finanziario (di pagamento delle spese per i tamponi) a carico dei lavoratori sarebbe in contrasto con l’invocata disciplina europea nella parte in cui individua specifiche condizioni per lo svolgimento di sperimentazioni cliniche.

1.2. Parte ricorrente in conclusione chiede, in via principale, l’annullamento dei gravati provvedimenti previa disapplicazione dei censurati decreti (e successive modificazioni) in ragione dell’assunto contrasto con le invocate norme europee, nonchè in via subordinata di sollevare questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europeo ove vengano rilevati dubbi interpretativi in relazione alle anzidette norme europee, unitamente al richiesto risarcimento ex art. 30 c.p.a. del danno non patrimoniale asseritamente subito sotto il profilo del dedotto danno esistenziale.

2. Le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, depositando memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni addotte a supporto della sostenuta infondatezza nel merito delle censure mosse, nonché documentazione proveniente dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza con specifico riguardo ai soggetti ricorrenti appartenenti alla Polizia di Stato.

3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti proposto nell’interesse di un solo soggetto (specificamente individuato) tra quelli proponenti l’originario ricorso introduttivo, il medesimo soggetto (appartenente alla Polizia di Stato) ha impugnato il decreto recante la rideterminazione del grado per effetto della deduzione di anzianità per un periodo corrispondente a quello della sospensione dal servizio disposta ai sensi dell’art. 4 ter, co. 3, D.L. n. 44/2021, lamentando un duplice profilo di violazione, e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 in relazione al relativo articolo 4-ter, comma 1, assumendo da un lato che la misura della sospensione dal servizio non troverebbe nella specie una valida ragione giustificativa stante la riconosciuta non utilità della vaccinazione sotto il profilo della invocata finalità di prevenzione dal contagio e contestando altresì la decurtazione di anzianità correlata al periodo di sospensione, dall’altro lato censurando l’applicazione generalizzata dell’obbligo vaccinale e

4. Parte ricorrente ha successivamente depositato documentazione recante la revoca del mandato difensivo ad opera di 13 (tredici) soggetti ricorrenti – specificamente individuati – e l’atto di costituzione del nuovo difensore per i medesimi soggetti unitamente ad ulteriore documentazione.

5. In vista dell’udienza di merito, le resistenti Amministrazione hanno depositato una relazione difensiva proveniente dal Ministero dell’Interno in riferimento ai soggetti ricorrenti appartenenti alla Polizia di Stato, nonché una relazione difensiva del Comando generale della Guardia di Finanza per i ricorrenti appartenenti alla stessa, rispettivamente contenenti l’articolazione delle ragioni addotte a supporto dell’eccepita inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili nonché per la sostenuta infondatezza nel merito delle relative censure.

6. Parte ricorrente ha depositato memoria di replica nell’interesse dei tredici soggetti ricorrenti sopra menzionati, insistendo altresì nella richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ovvero di sospensione c.d. impropria del giudizio, nonché ulteriore memoria di replica per gli altri soggetti ricorrenti, ribadendo le esposte conclusioni con richiesta di accoglimento del proposto ricorso.

7. All’udienza pubblica del 23 aprile 2025, nel corso della discussione orale il Collegio ha prospettato possibili profili di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all’annullamento delle evocate circolari ministeriali e dei correlati provvedimenti di revoca della sospensione dal servizio oggetto di impugnazione stante gli effetti favorevoli connaturati ai medesimi atti di revoca, nonché ulteriori possibili profili di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza delle rispettive posizioni dei singoli ricorrenti e altri possibili profili di inammissibilità dello stesso ricorso per mancata impugnazione nella presente sede dell'atto presupposto correlato all’originaria sospensione, rinviando per il prosieguo della trattazione all’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 in ragione della formulata richiesta dei difensori di parte ricorrente di un termine per presentare le proprie deduzioni difensive a fronte dei rilievi d'ufficio sollevati dal Collegio, come riportato nel relativo verbale di udienz

8. In vista della fissata udienza di merito, parte ricorrente ha depositato memoria e successiva memoria di replica.

9. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio non ravvisa nella specie i presupposti per addivenire alla sospensione del presente giudizio come richiesto dalla parte ricorrente in attesa della definizione del giudizio in sede europea originato dalla sottoposizione, nell’ambito di un contenzioso analogo, di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE recante la rimessione di una serie di quesiti interpretativi in relazione all’evocata disciplina posta dall’art. 4-ter, D.L. n. 44/2021 concernente l’obbligo vaccinale a carico del personale militare (cfr., in particolare, le memorie da ultimo depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 73, co. 1, c.p.a.), per l’assorbente ragione rappresentata dal difetto di rilevanza delle prospettate questioni ai fini della definizione del presente giudizio stante la ravvisata inammissibilità del proposto ricorso per le considerazioni nel prosieguo illustrate (in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., sez. I, par. 23 luglio 2024, n. 887, punto C.2.7, ultimo capovers

2. Ciò posto, il Collegio ritiene il ricorso introduttivo, come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, inammissibile per l’assorbente ragione correlata alla riscontrata indeterminatezza delle rispettive posizioni dei soggetti ricorrenti nell’ambito del proposto gravame in forma collettiva e cumulativa, come altresì rilevato in sede di udienza (dandone atto nel relativo verbale) ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a.

3. Al riguardo giova rammentare come la giurisprudenza amministrativa, nell’ammettere – pronunciandosi anche sulla materia di cui trattasi – la proponibilità del ricorso collettivo e cumulativo (promosso congiuntamente, tramite un unico atto, da una pluralità di soggetti avverso distinti provvedimenti) ove siano rispettate specifiche condizioni, ossia qualora da un lato – sul piano soggettivo – sussistano cumulativamente requisiti di segno positivo e negativo, quali l’identità delle situazioni sostanziali e processuali fatte valere (da ritenersi integrata qualora i provvedimenti impugnati presentino identico contenuto e vengano contestati per le medesime ragioni) e l’assenza di un conflitto d’interessi tra le posizioni dei vari ricorrenti, dall’altro ove – sul piano oggettivo – la pluralità di atti oggetto di gravame siano riferibili ad un medesimo procedimento amministrativo, quale requisito da intendersi in senso ampio come «unica sequenza procedimentale» (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. 11 marzo 2022, n. 2813, in specie punti 5-5.2 e Cons. St., sez. III, sent. 28 febbraio 2022, n. 1376, in specie punto 7), nondimeno ha evidenziato come le posizioni dei singoli ricorrenti debbano connotarsi in chiave di determinatezza, al fine di consentire l’individuazione – a monte – della domanda giudiziale (ossia, dell’oggetto del giudizio sotto il duplice profilo della causa petendi e del petitum), nonché disvelare l’identità delle situazioni sostanziali e processuali azionate dai ricorrenti quale specifica condizione di ammissibilità del ricorso in forma collettiva (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. n. 2813/2022, cit., in specie punti 6.1. e 6.2, nonché TAR Lazio, Roma, sez. IV, sent. 7 maggio 2025, n. 8730, punti 14-18).

Come affermato in sede giurisprudenziale, costituisce requisito legale della domanda giudiziale – integrante una condizione dell’azione – la specifica indicazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la pretesa sostanziale azionata in giudizio, in modo da rendere percettibile – nella prospettazione della parte istante che promuove l’azione – la sussistenza del relativo “titolo” e della connessa legittimazione.

Tale elemento è destinato ad assumere particolare pregnanza nel caso di ricorsi promossi in forma collettiva, in quanto consente di caratterizzare la posizione di ciascuno dei soggetti ricorrenti e di condurre, per l’effetto, all’accertamento circa la sussistenza del requisito di segno positivo – richiesto ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo – rappresentato dall’identità della pretesa sostanziale (e processuale) fatta valere in giudizio da plurimi ricorrenti (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 9 dicembre 2023, n. 18520, in specie punto 12).

Come ulteriormente precisato in sede giurisprudenziale, occorre rammentare che “… chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, dati e documenti idonei a sostenere la sua pretesa”; in tale prospettiva, è stato rilevato che “… l’attenuazione nel processo amministrativo del principio dispositivo non può tradursi in uno svuotamento dell’onere probatorio e del connesso e pregiudiziale dovere di allegare, con specificità e precisione, i fatti costitutivi della domanda” e, per quanto concerne in particolare i ricorsi promossi in forma collettiva, che “… costituisce onere dei ricorrenti, che vogliano avvalersi della forma del ricorso collettivo, indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti …”, con la conseguenza che “deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dice in ordine alle specifiche

4. Nell’applicare le esposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, va rilevato come il proposto ricorso introduttivo riunisca un numero consistente di soggetti – complessivamente pari a 124 (centoventiquattro) militari, nella dichiarata qualità di appartenenti alle Forze armate, Forze dell'ordine e Vigili del Fuoco – e miri, secondo quanto indicato nell’epigrafe dell’atto di ricorso e nelle rassegnate conclusioni, all’annullamento dei provvedimenti individuali di revoca (assunti dalle rispettive amministrazioni di appartenenza a seguito dell'intervenuto D.L. n. 24/2022) dei precedenti atti di sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione per inosservanza dell’obbligo vaccinale adottati nei confronti dei medesimi militari, nonché dei singoli provvedimenti di rideterminazione dell’anzianità di servizio (per effetto dell’originaria sospensione) adottati dalle stesse amministrazioni unitamente alle individuate circolari ministeriali recanti le disposizioni attuative per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ai sensi del menzionato D.L. n. 24/2022.

4.1. Dalla produzione documentale versata in atti emerge, tuttavia, la mancata allegazione dei citati provvedimenti individuali (rispettivamente, di revoca della precedente misura di sospensione dal servizio e di rideterminazione dell’anzianità di servizio) oggetto di impugnativa, assunti a fondamento della prospettata identità di situazioni sostanziali e processuali fatte valere e della conseguente supposta proponibilità del ricorso in forma collettiva.

Gli anzidetti atti, infatti, risultano meramente evocati in termini assolutamente generici nell’epigrafe del medesimo atto di ricorso e nel corpo dello stesso.

4.2. L’elemento evidenziato non può ritenersi superato per effetto dell’avvenuto deposito in corso di causa di taluni atti individuali – nella specie essenzialmente circoscritti, per quanto rileva rispetto all’indicato oggetto del proposto gravame, ai soli provvedimenti di rideterminazione dell’anzianità di servizio per alcuni ricorrenti – in quanto riferiti ad un numero ridotto di militari (tredici soggetti su centoventiquattro ricorrenti complessivi) e soprattutto limitati ad una parte della proposta impugnativa (cfr. produzione documentale di parte ricorrente del 14 luglio 2024, in specie quella delle ore 15:16 e quella delle ore 15:35), per converso rivolta anche avverso i provvedimenti individuali di revoca adottati ai sensi del D.L. n. 24/2022 (che viceversa risultano prodotti in giudizio per un numero ancora più esiguo di ricorrenti, riferendosi l’ulteriore produzione documentale del 14 luglio 2024 principalmente ai provvedimenti originari di sospensione limitatamente agli indicati ricorrenti) oltre che avverso i presupposti atti rappresentati dalle individuate circolari ministeriali attuative della disciplina normativa di rango primario.

L’indicata produzione documentale, infatti, per il suo carattere parziale (sotto un duplice profilo, sia soggettivo sia oggettivo) non può ritenersi idonea – né tantomeno sufficiente – ad individuare in termini puntuali l’oggetto della domanda giudiziale all’atto della promozione della relativa azione e, per l’effetto, a connotare in senso specifico le rispettive posizioni dei militari ricorrenti, considerata altresì la particolare numerosità dei soggetti medesimi e l’avvenuta evocazione in giudizio di distinte amministrazioni (in qualità di datori di lavoro pubblici).

4.3. L’evidenziata indeterminatezza delle rispettive posizioni dei soggetti ricorrenti non può ritenersi superata neppure dall’argomentazione, prospettata nell’ambito della memoria da ultimo depositata dalla parte ricorrente al fine di articolare le proprie deduzioni difensive a fronte del formulato rilievo d’ufficio per quanto concerne il profilo in considerazione, secondo cui nel caso di specie risulterebbero integralmente soddisfatti i requisiti delineati dalla giurisprudenza amministrativa per la proponibilità del ricorso collettivo in quanto tutti i soggetti ricorrenti “… sono stati individuati e tutti sono accumunati dalla medesima posizione perché hanno subito gli stessi provvedimenti di sospensione e di revoca, ma non con effetto retroattivo …”, anche in ragione dell’addotta circostanza che i ricorrenti medesimi – come riferito nell’atto di ricorso – avrebbero già proposto appositi ricorsi (in forma individuale ovvero collettiva) avverso gli originari atti di sospensione dal servizio.

Tale enunciazione, infatti, non risulta supportata dall’allegazione di puntuali elementi a sostegno della pretesa azionata nella prospettazione della parte istante che agisce in giudizio, idonei a consentire l’identificazione dell’oggetto della domanda giudiziale nonché atti a rivelare nella specie, stante la natura collettiva del proposto ricorso, l’evocata identità delle situazioni sostanziali e processuali fatte valere congiuntamente con il medesimo atto.

4.4. Ad una conclusione in senso opposto neppure può pervenirsi alla luce del disposto dell’articolo 46, comma 2, cod. proc. amm.: come precisato in sede giurisprudenziale nell’affrontare la tematica in rilievo proprio con riferimento all’ipotesi di ricorsi promossi in forma collettiva laddove difetti per i singoli soggetti ricorrenti la produzione del provvedimento oggetto di impugnazione, “… né tale incombente potrebbe esser fatto gravare sull’amministrazione evocata in giudizio, atteso che, difettando indicazioni precise sulle persone dei ricorrenti (tale non può considerarsi l’elencazione formulata con la memoria difensiva), è impossibile risalire al provvedimento impugnato e quindi indentificare correttamente l’azione esercitata in giudizio” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 2813/2022, cit., in specie punto 6.1); a tale proposito, va rilevato come nel caso di specie le persone dei ricorrenti risultino individuate tramite la mera elencazione dei loro nominativi riportata nell’epig

5. Dalle evidenziate circostanze discende come, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, debba ritenersi che nella fattispecie in esame la parte ricorrente non abbia allegato elementi minimi atti a consentire l’esatta individuazione dell’oggetto della domanda giudiziale nonché a disvelare la dedotta identità delle situazioni sostanziali e processuali fatte valere dai plurimi ricorrenti a supporto della invocata proponibilità del ricorso in forma collettiva, risultando per l’effetto integrata l’indeterminatezza delle rispettive posizioni dei ricorrenti medesimi, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso nel suo complesso.

5.1. La ravvisata inammissibilità del ricorso introduttivo per le esposte ragioni è inevitabilmente destinata a riflettersi sul successivo atto di motivi aggiunti, in quanto innestato nell’ambito del medesimo giudizio promosso in forma collettiva: la specifica circostanza che l’anzidetto atto di motivi aggiunti risulti riferito ad un solo soggetto (rispetto ai 124 militari proponenti il ricorso introduttivo) rappresenta un elemento aggiuntivo – ad ulteriore conforto delle conclusioni già illustrate – a supporto dell’accertata inammissibilità del proposto gravame in forma collettiva, introducendo un elemento di differenziazione rispetto alle (altre) situazioni soggettive complessivamente azionate che, oltre a rafforzare la conclusione esposta nel senso della riscontrata indeterminatezza delle rispettive posizioni fatte valere con un unico atto in sede giudiziale, disvela altresì l’assenza di identità delle posizioni medesime.

6. In conclusione, il proposto ricorso come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti va dichiarato inammissibile.

6.1. Le spese di giudizio seguono la soccombenza in rito e vengono liquidate a carico della parte ricorrente nella misura individuata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna i soggetti ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio, in parti uguali tra loro, in favore delle resistenti amministrazioni, liquidandole forfetariamente nell’importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore

Gianluca Amenta, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Chiara Cavallari Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


 

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