2. **Quadro normativo di riferimento**
La disciplina in materia di detenzione e porto d’armi è regolata principalmente dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. In particolare, l’art. 11 TULPS disciplina i requisiti e le condizioni per il rilascio, il mantenimento e la sospensione o revoca dei permessi di porto e detenzione di armi. Il rilascio di tali permessi è subordinato alla mancanza di elementi che possano mettere in pericolo l’ordine pubblico e alla presenza di requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui l’assenza di precedenti penali e di situazioni di rischio.
3. **Valutazione della legittimità della sospensione**
La sospensione dei permessi di detenzione e di porto d’armi adottata dalla Prefettura e dalla Questura si basa generalmente su elementi di rischio o su fatti che possano compromettere la sicurezza pubblica o l’ordine pubblico, quali minacce o comportamenti violenti. Tuttavia, la normativa richiede che tali provvedimenti siano motivati e basati su elementi probatori concreti e attendibili.
Nel caso di specie, la querela sportiva per minacce, non confermata da altri testimoni, rappresenta un elemento di dubbio circa la fondatezza delle accuse. La mancanza di ulteriori elementi probatori o testimonianze attendibili rende la decisione di sospendere i permessi non pienamente giustificata, in quanto potrebbe configurare una restrizione illegittima dei diritti del soggetto interessato, in assenza di prove certe di comportamenti pericolosi.
4. **Motivazioni della sentenza del Tar**
Il Tar ha accolto integralmente il ricorso, ritenendo che i provvedimenti di sospensione siano stati adottati senza un’adeguata motivazione e senza fondamento probatorio sufficiente. La sentenza evidenzia come la querela sportiva, priva di conferme testimoniali e di elementi ulteriori, non costituisca di per sé motivo valido per sospendere i permessi di armi, in quanto non dimostra un concreto pericolo o comportamento illegittimo del ricorrente.
Inoltre, la sentenza sottolinea il principio secondo cui i diritti individuali, quali il possesso e il porto di armi, devono essere tutelati, e che le restrizioni devono essere adottate solo sulla base di elementi certi e motivati, nel rispetto della proporzionalità e del principio di presunzione di innocenza.
5. **Effetti della sentenza**
L’annullamento dei provvedimenti interdittivi comporta il ripristino delle licenze di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché del porto d’armi per uso venatorio. La condanna solidale delle Amministrazioni al pagamento delle spese di lite, quantificate in 3.000 euro, rispecchia la pronuncia favorevole del Tar, che ha ritenuto ingiustificata la sospensione e, quindi, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
6. **Profili di diritto e principi applicati**
La decisione si basa sul rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e tutela dei diritti soggettivi sanciti dall’ordinamento. In particolare, il Tar ha richiamato il principio secondo cui l’intervento amministrativo deve essere motivato e fondato su elementi probatori certi, e che le restrizioni alla libertà di possesso e porto di armi devono essere adottate solo in presenza di elementi concreti che ne giustifichino la necessità e proporzionalità.
7. **Conclusioni**
La sentenza rappresenta un importante orientamento in materia di tutela dei diritti individuali e di controllo sull’adozione di provvedimenti restrittivi in ambito di armi. Essa ribadisce che, in assenza di elementi probatori sufficienti, le autorità devono evitare di adottare misure cautelari che limitano diritti fondamentali, rispettando il principio di presunzione di innocenza e la tutela della libertà personale e patrimoniale del soggetto interessato.
**In sintesi**, la decisione del Tar conferma che, nel contesto di una querela sportiva non confermata da altri testimoni, non sussistono i presupposti per sospendere i permessi di armi, e che tali provvedimenti devono essere adottati solo sulla base di elementi probatori concreti e adeguatamente motivati, nel rispetto dei principi fondamentali di legalità e proporzionalità.
TAR LOMBARDIA BRESCIA 1184-2025.pdf
https://drive.google.com/file/d/1x0ejhXRHQWk8Qyk1NSZpJR9CVwK8tP_K/view?usp=sharing
Tar 2025 - Il Tar ha accolto il ricorso presentato da un luogotenente della Guardia di Finanza, in servizio a XXX, il quale aveva subito la sospensione dei permessi di detenzione e di porto d’armi, nonché di materiali esplodenti e munizioni, adottata dalla Prefettura e dalla Questura di XXX. La sospensione derivava da una querela sporta da un giocatore della squadra allenata dal ricorrente, a seguito di presunte minacce ricevute negli spogliatoi delle giovanili del XXX, avvenute a fine XXX. La querela, tuttavia, non è stata confermata da altri testimoni, e pertanto non sono emersi elementi probatori certi a sostegno delle accuse di minaccia.
2. **Quadro normativo di riferimento**
La disciplina in materia di detenzione e porto d’armi è regolata principalmente dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. In particolare, l’art. 11 TULPS disciplina i requisiti e le condizioni per il rilascio, il mantenimento e la sospensione o revoca dei permessi di porto e detenzione di armi. Il rilascio di tali permessi è subordinato alla mancanza di elementi che possano mettere in pericolo l’ordine pubblico e alla presenza di requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui l’assenza di precedenti penali e di situazioni di rischio.
3. **Valutazione della legittimità della sospensione**
La sospensione dei permessi di detenzione e di porto d’armi adottata dalla Prefettura e dalla Questura si basa generalmente su elementi di rischio o su fatti che possano compromettere la sicurezza pubblica o l’ordine pubblico, quali minacce o comportamenti violenti. Tuttavia, la normativa richiede che tali provvedimenti siano motivati e basati su elementi probatori concreti e attendibili.
Nel caso di specie, la querela sportiva per minacce, non confermata da altri testimoni, rappresenta un elemento di dubbio circa la fondatezza delle accuse. La mancanza di ulteriori elementi probatori o testimonianze attendibili rende la decisione di sospendere i permessi non pienamente giustificata, in quanto potrebbe configurare una restrizione illegittima dei diritti del soggetto interessato, in assenza di prove certe di comportamenti pericolosi.
4. **Motivazioni della sentenza del Tar**
Il Tar ha accolto integralmente il ricorso, ritenendo che i provvedimenti di sospensione siano stati adottati senza un’adeguata motivazione e senza fondamento probatorio sufficiente. La sentenza evidenzia come la querela sportiva, priva di conferme testimoniali e di elementi ulteriori, non costituisca di per sé motivo valido per sospendere i permessi di armi, in quanto non dimostra un concreto pericolo o comportamento illegittimo del ricorrente.
Inoltre, la sentenza sottolinea il principio secondo cui i diritti individuali, quali il possesso e il porto di armi, devono essere tutelati, e che le restrizioni devono essere adottate solo sulla base di elementi certi e motivati, nel rispetto della proporzionalità e del principio di presunzione di innocenza.
5. **Effetti della sentenza**
L’annullamento dei provvedimenti interdittivi comporta il ripristino delle licenze di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché del porto d’armi per uso venatorio. La condanna solidale delle Amministrazioni al pagamento delle spese di lite, quantificate in 3.000 euro, rispecchia la pronuncia favorevole del Tar, che ha ritenuto ingiustificata la sospensione e, quindi, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
6. **Profili di diritto e principi applicati**
La decisione si basa sul rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e tutela dei diritti soggettivi sanciti dall’ordinamento. In particolare, il Tar ha richiamato il principio secondo cui l’intervento amministrativo deve essere motivato e fondato su elementi probatori certi, e che le restrizioni alla libertà di possesso e porto di armi devono essere adottate solo in presenza di elementi concreti che ne giustifichino la necessità e proporzionalità.
7. **Conclusioni**
La sentenza rappresenta un importante orientamento in materia di tutela dei diritti individuali e di controllo sull’adozione di provvedimenti restrittivi in ambito di armi. Essa ribadisce che, in assenza di elementi probatori sufficienti, le autorità devono evitare di adottare misure cautelari che limitano diritti fondamentali, rispettando il principio di presunzione di innocenza e la tutela della libertà personale e patrimoniale del soggetto interessato.
**In sintesi**, la decisione del Tar conferma che, nel contesto di una querela sportiva non confermata da altri testimoni, non sussistono i presupposti per sospendere i permessi di armi, e che tali provvedimenti devono essere adottati solo sulla base di elementi probatori concreti e adeguatamente motivati, nel rispetto dei principi fondamentali di legalità e proporzionalità.
Nessun commento:
Posta un commento