Consiglio di Stato 2025 - disciplina relativa al trattamento pensionistico e alle condizioni contributive del personale della Guardia di Finanza, con particolare attenzione alla normativa sui “sei scatti” di avanzamento di carriera e alla loro incidenza sui calcoli pensionistici e sulle prestazioni di buonuscita.
**1. Applicazione dell’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165**
L’art. 4 del d.lgs. 165/1997 riconosce, al comma 2, i “sei scatti” al personale che cessa dal servizio a domanda, ma subordinandoli al pagamento della restante contribuzione previdenziale calcolata in relazione ai limiti di età previsti per il grado rivestito. Tuttavia, questa disposizione si limita a definire l’attribuzione degli scatti ai fini del calcolo della base pensionabile, come si deduce dalla formulazione («sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]») e dal richiamo all’art. 13 del d.lgs. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione stessa.
Inoltre, si evidenzia che l’art. 4 del d.lgs. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione ai sei scatti contributivi, che rimane quindi disciplinato da norme precedenti, quali l’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987.
**2. Abrogazione della norma e ricaduta sulla disciplina speciale**
La norma in questione si considera ormai abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010). Tale disposizione ha espressamente abrogato l’art. 11 della legge 231/1990, che aveva modificato l’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge 379/1987, senza prevedere la reviviscenza delle norme precedenti. Di conseguenza, il richiamo alla normativa speciale applicabile alla Guardia di Finanza, derivante da tali norme abrogate, non ha più efficacia.
**3. Implicazioni per le Forze di polizia e la Guardia di Finanza**
L’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, stabilisce che tutte le Forze di polizia devono applicare l’art. 6-bis del d.l. 387/1987, che ha esteso l’istituto dei sei scatti anche al personale della Polizia di Stato e ad altri ruoli delle forze di polizia e sanitari, al fine di progressivamente uniformare il trattamento economico e previdenziale.
**4. Conclusioni**
- La normativa sui “sei scatti” è limitata al calcolo della base pensionabile e non si estende automaticamente ad altri istituti previdenziali o indennitari, salvo specifica disciplina.
- La norma originaria che riconosceva i sei scatti ai fini delle prestazioni di buonuscita e di altre prestazioni previdenziali è stata abrogata, in particolare dalla riforma del 2010 (art. 2268/2010).
- La disciplina applicabile ai militari e al personale delle forze di polizia è ora uniformemente regolata dall’art. 6-bis del decreto legge 387/1987, applicato anche alla Guardia di Finanza, per garantire omogeneità di trattamento previdenziale e economico.
**In sintesi:** La normativa sui “sei scatti” riconosciuta originariamente nel contesto della Guardia di Finanza non ha più efficacia come disciplina speciale in quanto abrogata, e il trattamento previdenziale e di buonuscita si basa ora su norme di carattere generale e uniformi per tutte le Forze di polizia, con particolare riferimento all’art. 6-bis del d.l. 387/1987.
Pubblicato il 17/12/2025
N. 10021/2025REG.PROV.COLL.
N. 06916/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6916 del 2024, proposto da:
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avvocato Ennio Cerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia e Piera Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura centrale INPS, in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione Terza, n. -OMISSIS-resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dai sig.ri -OMISSIS-
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il Cons. Francesco Cocomile e udito per la parte appellata l’avvocato Gino Madonia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - I sig.ri -OMISSIS- (ex appartenenti del corpo della Guardia di Finanza e cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile) agivano in giudizio con ricorso r.g. n. 642/2021 dinanzi al T.a.r. Veneto per l’accertamento del proprio diritto patrimoniale al riconoscimento dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 (convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1987, n. 472), come modificato dalla legge n. 232/1990, fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio.
2. - Con la sentenza segnata in epigrafe il T.a.r. riconosceva a tutti i ricorrenti gli scatti contributivi de quibus, con esclusione delle posizioni di -OMISSIS- per i quali - secondo il primo Giudice - non figuravano tra la documentazione depositata atti interruttivi della prescrizione del relativo diritto; pertanto, il T.a.r. respingeva il ricorso limitatamente alle posizioni di -OMISSIS- rispetto ai quali il credito ad ottenere la riliquidazione del TFS con i sei scatti stipendiali risultava prescritto.
3. - Con rituale atto di appello i sig.ri -OMISSIS- chiedevano la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
«- Violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1987, n. 468. Violazione e falsa applicazione dell’art 4 del Decreto legislativo n. 165 del 1997. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 c.p.a., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, erronea valutazione degli atti di causa, erronea e/o illogica motivazione. Motivazione insufficiente e contraddittoria.».
4. - Resisteva al gravame l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendone il rigetto.
5. - Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- questo Consiglio chiedeva all’INPS chiarimenti iscritti e relativa documentazione in ordine alla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale con riferimento alla specifica posizione degli odierni appellanti -OMISSIS-.
6. - L’INPS provvedeva ad adempiere l’incombente istruttorio con documentazione depositata in data 25 luglio 2025.
7. - All’udienza pubblica del 9 dicembre 2025 la causa passava in decisione.
8. - L’appello deve essere accolto limitatamente alla posizione del sig. -OMISSIS- e respinto per i sig.ri -OMISSIS-.
Devono richiamarsi a tal proposito ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza di questa Sezione ed in particolare Cons. Stato, Sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8598.
8.1. - Si premette la seguente ricostruzione dell’istituto del riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio agli appartenenti a tutte le c.d. Forze di polizia.
8.1.1. - Invero, sul riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio agli appartenenti a tutte le c.d. Forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, si è pronunciato a più riprese il Consiglio di Stato (tra le tante, si v. Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807, id., 23 marzo 2023, n. 2984 e 18 aprile 2023, n. 3913).
8.1.2. - Per quanto di interesse in questa sede, la giurisprudenza richiamata (in particolare, Cons. Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2984, che ha proceduto a un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia) ha chiarito, in sintesi, che:
i) l’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1987, n. 468, ha esteso il beneficio dei sei “scatti” «ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati», ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda;
ii) la norma tuttavia deve ritenersi ormai abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del codice dell’ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (che, nell’abrogare espressamente l’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, che aveva novellato l’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge n. 379 del 1987, non ha disposto la reviviscenza della precedente norma), sicché il richiamo alla stessa come disciplina speciale applicabile agli appartenenti alla Guardia di Finanza non è in alcun modo conferente;
iii) ritenuti abrogati l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379 del 1987 e l’art. 11 della legge n. 231 del 1990, ben si comprende perché l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare tenga ferma, per tutte le Forze di polizia, l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 che, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto sicurezza, ha esteso l’istituto dei sei scatti «al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate»;
iv) quanto all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, la nozione di Forze di polizia, ivi richiamata, è stata intesa in senso ampio e si delinea anche in ragione dello scopo del medesimo decreto (come risulta dall’art. 1) di estendere i benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 - di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato - all’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le Forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121;
v) quanto all’ambito oggettivo di applicazione, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, del decreto legge n. 387 del 1987, il beneficio in questione deve essere riconosciuto «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile», sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva.
8.1.3. - A diverse conclusioni non conduce l’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che, al comma 2, riconosce i sei scatti al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione, infatti, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione («sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]») e dal riferimento all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987.
8.1.4. - Giova, altresì, precisare che l’inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6-bis, comma 2, per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna decadenza, poiché il rispetto di questo termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (sul punto si v., ancora, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 2984 del 2023).
8.1.5. - Nemmeno può accedersi alla lettura costituzionalmente orientata proposta dall’Istituto, né vi è contrasto tra il quadro normativo come interpretato in questa sede e le disposizioni della Costituzione invocate come parametro, come già argomentato dalla giurisprudenza amministrativa (su cui si v., ancora, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 2988 del 2023).
Va, infatti, ribadito come, a fronte di un’espressa e chiara previsione di legge quale quella sopra richiamata, per come (ri)collocata nel contesto, anche evolutivo, della materia, non può essere utilizzata l’attività interpretativa, anche se asseritamente costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole. E ciò neppure invocando i principi con i quali la Corte costituzionale ha ribadito la legittimità degli interventi normativi finalizzati a modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, in nome del principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, o modificato l’orientamento precedente volto ad adeguare, a livello interpretativo, le disposizioni meno favorevoli a quelle più favorevoli.
Atteso, infatti, che, per quanto sopra ricostruito in dettaglio, è lo stesso contenuto dell’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987 a essere applicabile al caso di specie, non può affermarsi che si sia di fronte a una sua interpretazione estensiva in contrasto con l’art. 81 della Costituzione. Ciò anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali, che consente di “aggredirne” la scelta sulla base del solo canone dell’irragionevolezza, rispetto al quale non sono stati dedotti argomenti convincenti a suffragio (sul punto si v. Cons. Stato, sez. II, sentt. n. 2883 e n. 2988 del 2023).
8.2. - Ciò premesso, in ordine all’eccezione dell’INPS di prescrizione del diritto a ottenere la riliquidazione del TFS considerando anche i sei scatti stipendiali (sollevata in primo grado e parzialmente accolta dal T.a.r. limitatamente alla posizione degli odierni appellanti -OMISSIS-) e oggetto del motivo di appello proposto dai sig.ri -OMISSIS- si osserva quanto segue.
Nonostante in passato sia stata sostenuta anche la tesi che individua il dies a quo nella data del collocamento a riposo del dipendente, l’orientamento secondo cui il termine di prescrizione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (essendo quello il momento in cui il diritto può essere concretamente esercitato ed in cui il soggetto è in grado di valutare se i pretesi scatti stipendiali siano stati o meno liquidati) si è ormai consolidato e, pertanto, il Collegio, che lo ritiene condivisibile, ben può aderirvi senza necessità di una rimessione della questione all’Adunanza Plenaria, essendo invero ormai superato ogni contrasto (si veda Cons. Stato, Sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8598).
Inoltre, trattandosi di un’eccezione in senso proprio, è onere della parte debitrice specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del corso prescrizionale (sul punto si v., ancora, Cons. Stato, sent. n. 3807 del 2024).
Nel caso di specie, agli atti del giudizio è acquisita la prova della data in cui gli appellati hanno ricevuto l’ultimo ordinativo di pagamento o il prospetto di liquidazione del TFS.
Invero, in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS- adottata da questo Collegio, l’INPS ha evidenziato che per il-OMISSIS-l’ultimo pagamento è avvenuto in data 20 settembre 2013, per il -OMISSIS- in data 28 agosto 2013, per il -OMISSIS- in data 16 gennaio 2018 (per quest’ultimo, in data 27 gennaio 2021 il pagamento a seguito della riliquidazione del TFS è divenuto esigibile).
Sussistono, quindi, i presupposti perché l’appellato -OMISSIS-, ricorrente in primo grado, in quanto militare già appartenente alla Guardia di finanza, ottenga il beneficio di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987, diversamente da quanto affermato dal T.a.r. nella sentenza gravata, in considerazione del fatto che lo stesso conseguiva l’ultimo ordinativo di pagamento - come visto - in data nel 2018 (ovvero se si considera la riliquidazione del TFS nel 2021) a fronte di un ricorso in primo grado azionato nel 2021 e quindi nel rispetto del termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 1032/1973.
Diverso è il discorso per i sig.ri-OMISSIS-e -OMISSIS- in relazione ai quali va confermata la statuizione di rigetto di primo grado, risalendo l’ultimo ordinativo di pagamento nei loro confronti al 2013 e quindi, essendo stato presentato il ricorso in primo grado nel 2021, ben oltre il termine prescrizionale quinquennale.
9. - Per le ragioni sopra esposte, l’appello è fondato limitatamente alla posizione del sig. -OMISSIS- e deve essere conseguentemente accolto limitatamente alla sua posizione (con accertamento del diritto patrimoniale dello stesso al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio). Va invece respinto per quel che concerne la posizione dei sig.ri -OMISSIS-.
10. - Sussistono giustificati motivi, in considerazione della natura delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente alla posizione del sig. -OMISSIS- e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione in relazione alla posizione del sig. -OMISSIS-; respinge l’appello dei sig.ri -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Cocomile Fabio Taormina
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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