Consiglio di Stato 2025 - L’appellante, appartenente agli Organismi di informazione e sicurezza dal OMISSIS al OMISSIS, ha svolto attività che prevedevano il percepimento di un’indennità di funzione o operativa. Tale indennità, secondo la normativa vigente, veniva soggetta a trattenute fiscali del 40%. La questione principale riguarda la natura di tali trattenute e il diritto dell’appellante a ottenere la ripetizione delle somme trattenute a titolo di imposta sul 40% dell’indennità percepita.
In primo grado, il ricorso proposto innanzi alla Corte dei conti aveva ad oggetto la richiesta di inserire tale indennità nella base di calcolo per il trattamento di quiescenza, ovvero di accertare e dichiarare il diritto alla ripetizione delle somme trattenute dall’Amministrazione a titolo di imposta sul 40% dell’indennità di funzione o operativa. La Corte dei conti ha respinto il ricorso, pronunciando una condanna alle spese, e successivamente la Sezione di appello ha confermato la decisione, dichiarando la propria incompetenza sulla terza domanda, che riguardava la ripetizione delle somme trattenute.
L’appellante, insieme ad altri ricorrenti, ha quindi “riassunto” il giudizio innanzi al Tar del Lazio, chiedendo, tra l’altro, la produzione di documenti attestanti le trattenute fiscali e la condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi. Il Tar ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le questioni sollevate e non ammettendo la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale circa la legittimità costituzionale dell’art. 21 della legge n. 124/2007.
L’appellante ha quindi proposto gravame in questa sede, con motivi di impugnazione mirati a ottenere la riconsiderazione delle decisioni di primo grado, contestando, in particolare, la legittimità delle trattenute fiscali e la corretta interpretazione della normativa applicabile.
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**DIRITTO**
**1. La giurisdizione e la posizione di partenza**
Il presente giudizio riguarda la controversia sulla legittimità delle trattenute fiscali operate dall’Amministrazione sui trattamenti economici percepiti dagli appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, nonché il diritto alla ripetizione delle somme trattenute. La controversia nasce dall’applicazione del regime di imposizione fiscale sulle indennità di funzione o operative, che sono state considerate, da parte dell’Amministrazione, soggette a trattenute del 40% a titolo di imposta.
Il giudice amministrativo ha competenza per le controversie relative alle pretese patrimoniali nei confronti della pubblica amministrazione, comprese quelle relative a trattenute fiscali operate sui trattamenti accessori e pensionistici degli appartenenti alle forze di sicurezza e ai pubblici funzionari, in quanto attinenti a interessi di diritto soggettivo e posizioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento.
**2. La natura delle indennità di funzione e la loro inclusione nel trattamento di quiescenza**
L’elemento centrale della vicenda riguarda la natura delle indennità di funzione o operativa percepite dagli appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza. La giurisprudenza amministrativa ha precisato che tali indennità costituiscono emolumenti accessori, con finalità di compensare particolari rischi, responsabilità o funzioni specifiche, e non rientrano automaticamente nella base di calcolo del trattamento di quiescenza, a meno di una specifica previsione normativa.
Inoltre, la discorsione sulla ripetizione delle somme trattenute a titolo di imposta si configura come una questione di diritto soggettivo, correlata al diritto di poter recuperare somme indebitamente trattenute qualora si dimostri che tali trattenute siano illegittime o non dovute.
**3. La questione della ripetizione delle somme e la giurisprudenza di riferimento**
L’art. 21 della legge n. 124/2007 e le relative circolari interpretative hanno stabilito che le trattenute fiscali operate sui trattamenti accessori devono rispettare i principi di legalità e proporzionalità, e che eventuali somme indebitamente trattenute devono essere restituite, qualora si dimostri l’assenza di un obbligo di ritenuta o l’illegittimità della stessa.
Il diritto alla ripetizione si configura come un diritto soggettivo del contribuente, che può essere esercitato mediante azioni giudiziarie, purché venga dimostrato che le trattenute siano state operate illegittimamente o in assenza di una disposizione normativa valida.
**4. La questione di legittimità costituzionale e le implicazioni**
L’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dall’appellante in merito all’art. 21 della legge n. 124/2007 si basa sulla violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., in relazione al diritto di difesa e al principio del giusto processo. La questione è rilevante poiché riguarda i limiti entro cui le norme tributarie possano operare trattenute sui trattamenti pensionistici o accessori, e la possibilità di esercitare il diritto di ripetizione senza indebite compressioni.
Tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che la questione di legittimità costituzionale va sollevata e decisa dalla Corte Costituzionale, non potendo il giudice amministrativo pronunciare su tale aspetto in via incidentale, se non attraverso specifica richiesta di rimessione.
**5. Conclusioni e motivi di diritto**
- Le trattenute fiscali operate dall’Amministrazione sui trattamenti accessori degli appartenenti agli organismi di sicurezza sono soggette a controllo di legittimità, e in assenza di una disposizione normativa esplicita che ne autorizzi la trattenuta del 40%, il contribuente ha diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute.
- La domanda di ripetizione si fonda sul principio di legalità tributaria (art. 23 Cost.) e sul diritto soggettivo del contribuente di ottenere il rimborso di somme versate in modo illegittimo.
- La questione di legittimità costituzionale sollevata dall’appellante, concernente l’art. 21 della legge n. 124/2007, rimane di competenza della Corte Costituzionale, e non può essere decisa dal giudice amministrativo con pronuncia di merito.
- La sentenza di primo grado, confermata in appello, ha correttamente respinto le richieste, ritenendo che l’Amministrazione abbia operato le trattenute nel rispetto delle norme vigenti, e che la domanda di ripetizione non sia fondata per difetto di prova o per assenza di un obbligo di trattenuta.
**6. Considerazioni finali**
In conclusione, la posizione del ricorrente, che chiede la condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme trattenute indebitamente sui trattamenti di funzione o operativa, trova fondamento nel principio di legalità e nel diritto soggettivo alla ripetizione di somme versate in assenza di una norma valida che le autorizzi. Tuttavia, la soluzione della controversia deve essere calibrata sulla base della corretta interpretazione delle norme tributarie e sulla valutazione delle prove documentali prodotte, nonché sulla legittimità costituzionale delle disposizioni applicate.
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**In sintesi:**
- **Fatto:** Trattenute fiscali del 40% sulle indennità di funzione, richiesta di ripetizione.
- **Diritto:** Legittimità delle trattenute, diritto alla ripetizione, competenza del giudice amministrativo, eventuale questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte Costituzionale.
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04819/2025REG.PROV.COLL.
N. 08828/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8828 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la memoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2025;
Vista la memoria dell’appellante del 17 gennaio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS-, che ha respinto la domanda formulata con il ricorso “in riassunzione” dall’odierno appellante.
2. Il processo “riassunto” ha ad oggetto la domanda di ripetizione delle somme pagate a titolo di imposta sul 40% del trattamento previsto nell’indennità di funzione o operativa, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute a ciascun appellante, oltre interessi, da ogni singola scadenza al saldo.
2.1. L’odierno appellante ha prestato servizio negli Organismi di informazione e sicurezza dall’8 agosto OMISSIS al 4 novembre OMISSIS, percependo l’indennità di funzione e/o operativa.
Insieme ad altri ricorrenti, egli ha proposto ricorso innanzi alla Corte dei conti, domandando:
i. in via principale, di accertare e dichiarare il diritto “a vedere compresa all’interno della base di calcolo per il trattamento di quiescenza, anche l’indennità di funzione o operativa, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute”;
ii. in subordine, hanno chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto “a vedere compresa all’interno della base di calcolo per il trattamento di quiescenza anche la quota del 40% dell’indennità di funzione o operativa, trattenuta dall’Amministrazione a titolo d’imposta, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute a ciascun appellante”;
iii. in via ulteriormente subordinata, hanno chiesto di accertare il loro diritto alla “ripetizione delle somme trattenute dall’Amministrazione a titolo di imposta sul 40% del trattamento previsto nell’indennità di funzione o operativa, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute a ciascun appellante, oltre interessi, da ogni singola scadenza al saldo”.
2.2. Con la sentenza n. -OMISSIS-, la Corte dei conti, Sezione Lazio, ha respinto il ricorso e compensato le spese.
2.3. I ricorrenti hanno pertanto impugnato la sentenza di primo grado.
2.4. Con la sentenza n. -OMISSIS-, la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, ha respinto le prime due domande, mentre, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale formulata dall’Avvocatura dello Stato, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla terza domanda in favore del Giudice amministrativo.
3. L’odierno appellante insieme ad uno degli originari ricorrenti hanno “riassunto” la causa ai sensi dell’art. 11 c.p.a. innanzi al T.a.r. per il Lazio, domandando:
- in via istruttoria, che si ordini la produzione del d.P.C.M. 1/2008, del d.P.C.M. 1/2011, del d.P.C.M. 1/2020, della Circolare CESIS n. 325/26/3136 del 23 gennaio 1998 e di tutta la documentazione relativa ai ricorrenti attestante l'avvenuta trattenuta sul 40% dell'indennità spettante, nonché dei relativi cedolini emessi dall’Amministrazione ed attestanti il trattamento pensionistico dei ricorrenti;
- nel merito, che si accerti e dichiari il diritto dei ricorrenti alla ripetizione delle somme trattenute dall’Amministrazione a titolo di imposta sul 40% del trattamento previsto nell’indennità di funzione o operativa, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi, da ogni singola scadenza al saldo;
- sempre nel merito, ma in via gradata, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 21, legge n. 124/07 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. per violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo.
3.1. Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, formulando eccezioni in rito e preliminari di merito, e domandando nel merito la reiezione del ricorso.
4. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il Lazio ha accantonato l’esame delle eccezioni pregiudiziali e preliminari di merito, ha respinto il ricorso, disattendendo sia le richieste istruttorie che l’istanza di remissione della questione di costituzionalità, e ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
5. L’odierno appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando due motivi di appello (di cui il secondo subordinato alla reiezione del primo).
5.1. Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, resistendo all’appello.
5.2. Con la memoria del 14 gennaio 2025 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha formulato l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell’appello per difetto d’interesse e ha insistito, nel merito, per l’infondatezza del gravame.
5.3. Con la memoria del 17 gennaio 2025, l’appellante ha replicato alle difese di rito e di merito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, insistendo nella fondatezza dell’appello.
6. All’udienza del 30 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In limine litis, in applicazione del criterio della ragione più liquida, il Collegio ritiene che non sia necessario procedere alla disamina dell’eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell’appello per difetto d’interesse, formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, bensì che si possano esaminare direttamente i motivi di impugnazione, essendone palese la loro infondatezza (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015, § 5.3.).
8. Inoltre, l’infondatezza nel merito dell’appello, unitamente alla doverosa considerazione del principio di celerità del processo, enunciato dall’art. 111, comma 2, Cost., permette di omettere di sottoporre alle parti, con l’ordinanza di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione relativa alla possibile inammissibilità delle censure formulate con il primo e il secondo motivo di appello, in quanto non ritualmente riproposte nel giudizio incardinato innanzi al Giudice amministrativo, successivamente alla declinatoria della giurisdizione da parte della Corte dei conti.
8.1. In proposito, va comunque puntualizzato che l’art. 11, commi 3 e 6, c.p.a., dispone che, in caso di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte di altro plesso giurisdizionale e in favore del Giudice amministrativo, il giudizio venga “riproposto” e non semplicemente “riassunto” innanzi al Giudice (amministrativo) individuato quale Giudice munito di giurisdizione.
8.2. Secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione: “Che la L. n. 69 del 2009, art. 59 abbia valenza di norma generale è esso stesso a stabilirlo, là dove al 1 comma si riferisce al giudice privo di giurisdizione "...in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali": la norma detta le regole di circolazione del giudizio dal giudice ordinario a quelli speciali, e viceversa.
Il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 11 governa, invece, le relazioni tra la giurisdizione amministrativa e le altre giurisdizioni, ordinaria e speciali e fissa al riguardo le regole di condotta che il giudice deve seguire.
Ne deriva che, secondo il canone di specialità, nei rapporti tra il giudice amministrativo e quelli ordinario e speciali, l'applicazione della L. n. 69 del 2009, art. 59 interviene soltanto in via sussidiaria, al cospetto di lacune della regolamentazione fornita dall'art. 11 del codice del processo amministrativo.
6.1. La disciplina speciale differisce da quella generale soprattutto per il profilo che viene in considerazione nell'odierna controversia.
L'art. 11 si riferisce esclusivamente alla riproposizione del giudizio o del processo, la quale, già sul piano lessicale, implica una nuova instaurazione del processo o del giudizio dinanzi al giudice ad quem.
[…]
10.- In conclusione, in base al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 11 occorre sempre che la domanda sia nuovamente - e tempestivamente - proposta, ai fini della salvaguardia degli effetti di quella originaria.” (Cass. civ., Sez. Unite, 26 ottobre 2018, n. 27163).
Il medesimo principio è stato ribadito, di recente, dalla Sezione che ha affermato che: “A valle della declaratoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario, troverà applicazione presso il giudice investito della lite, il meccanismo della "riproposizione" del processo per cui, quanto al profilo formale, l'atto deve essere riproposto dinanzi al giudice amministrativo nel rispetto delle disposizioni del c.p.a. che disciplinano l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al T.a.r. e in particolare quindi nel rispetto degli artt. 40 e 41 del c.p.a.” -OMISSIS-.
8.3. Dovendosi qualificare il giudizio riproposto come un “nuova instaurazione del processo”, con la sola peculiarità che in esso si verifica in ragione del regime della traslatio iudicii la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda precedentemente proposta, ne consegue che dovrà trovare applicazione la regola processuale (ricavabile dall’art. 40, comma 1, lett. d, c.p.a.) che richiede che il ricorso introduttivo del giudizio contenga l’allegazione dei motivi sui quali è fondata la domanda (nel caso di specie, i fatti costitutivi del diritto soggettivo alla ripetizione dell’asserito indebito, fatto valere in sede di giurisdizione esclusiva).
8.4. Nel caso di specie, tuttavia, né le doglianze relative alla violazione dell’art. 23 Cost. né le doglianze relative alla violazione dell’art. 53 Cost. sono contenute nell’atto di “riassunzione” del giudizio innanzi al T.a.r. per il Lazio, venendo invece allegate nell’ambito delle memorie successivamente depositate nel corso del giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..
Senonché, tali allegazioni, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, sono inammissibili, in quanto:
i. “In virtù del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, le deduzioni contenenti ulteriori e diverse doglianze, successivamente svolte nelle memorie depositate nel giudizio di primo grado, che non siano proposte nella forma, equivalente a quella del ricorso introduttivo, dei "motivi aggiunti" e che non siano giustificate, pertanto, dalla allegazione e specifica prova della sopravvenuta conoscenza di atti o fatti che giustifichino l’ampliamento della domanda in corso di causa, sono inammissibili e non costituiscono il "thema decidendi" rilevante ai fini del rispetto di detto principio.” -OMISSIS-;
ii. “Ai sensi del chiaro disposto di cui all'art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010, il thema decidendum del giudizio di secondo grado deve essere circoscritto ai motivi dedotti in primo grado con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti con la conseguenza che il giudizio svolto innanzi al T.A.R. perimetra necessariamente il processo di appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità di qualunque nuova domanda o eccezione in senso stretto (specie se contenuta nelle memorie difensive attesa la loro natura puramente illustrativa)” -OMISSIS-;
iii. “4.1. Sono, viceversa, inammissibili le censure non introdotte con gli atti all'uopo previsti dal codice di rito, ossia il ricorso principale, il ricorso incidentale ed il ricorso per motivi aggiunti (atti tutti soggetti, significativamente, ad onere di notifica), stante la natura meramente illustrativa delle memorie difensive (cfr. -OMISSIS-).” -OMISSIS-.
8.5. Ne consegue che il T.a.r., in primo grado, avrebbe dovuto definire il giudizio con una declaratoria di inammissibilità delle censure di violazione dell’art. 23 Cost. (prima censura) e dell’art. 53 Cost. (seconda censura), successivamente criticamente riproposte in appello, limitando il suo esame soltanto ai motivi di doglianza dedotti nel ricorso in “riassunzione”.
9. Svolte, doverosamente tali puntualizzazioni, passando all’esame del merito delle censure, si evidenzia che, con il primo motivo, l’appellante impugna la sentenza di primo grado per motivazione erronea, insufficiente e illogica, nonché per omessa pronuncia.
Con il primo ordine di censure, l’interessato deduce che il T.a.r. non avrebbe correttamente pronunciato sulla doglianza secondo cui l’imposizione prevista dall’art. 105 del d.P.C.M. n. 1/2011, violerebbe l’art. 23 Cost., perché costituirebbe una prestazione patrimoniale imposta non dalla legge, che non ne delineerebbe neppure i tratti fondamentali, bensì da un regolamento.
Secondo l’appellante, “L’unica fonte legislativa richiamata dall’Amministrazione, cioè l’art. 21 della L. 124/2007, si limita infatti a demandare a un Regolamento della Presidenza del Consiglio dei ministri la disciplina dell'ordinamento e il reclutamento del personale e il relativo trattamento economico e previdenziale, senza tuttavia istituire alcuna norma impositiva”. Si aggiunge che “per essere legittimo, il tributo deve essere previsto dalla legge nei suoi tratti essenziali (soggetti attivi e passivi, presupposto d’imposta e aliquote)”.
Se ne deduce che “la ritenuta sull’indennità di funzione, che il D.P.C.M. stesso riconosce essere a titolo di imposta, trova unica fonte normativa in norme di rango secondario, e in particolare nei DD.PP.CC.MM. nn. 1/2008 e 1/2011”, che però risulterebbero illegittimi per violazione dell’articolo 23 Cost., con conseguente diritto dell’appellante a ottenere la ripetizione delle somme illegittimamente trattenute.
Con il secondo ordine di censure, l’appellante deduce l’illegittimità della previsione per violazione degli articoli 3 e 53 Cost., in quanto l’indennità di funzione a cui viene applicato il prelievo previsto dalla normativa regolamentare non costituisce un “elemento di arricchimento della sfera del singolo, ma di un semplice ristoro o rimborso compensativo di oneri che il personale degli Organismi di Informazione per la Sicurezza devono necessariamente sostenere, non rivelatore, dunque, di ricchezza statica o dinamica (patrimonio o reddito).”.
9.1. Le censure dedotte nel primo motivo di appello sono infondate.
9.2. L’art. 21 legge 3 agosto 2007, n. 124 ha stabilito che: “con apposito regolamento è determinato...anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l’ordinamento e il reclutamento del personale garantendone l’unitarietà della gestione, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso”; nel successivo comma 6, la medesima legge precisa che “il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell’articolo 29 della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all’AISE e all’AISI, costituito dallo stipendio, dall’indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte”.
Nel dare attuazione a tale legge, l’art. 105 del d.P.C.M. n. 1/2011 ha stabilito, per quel che interessa la definizione del presente giudizio, che: “Ai dipendenti del contingente speciale è attribuito un trattamento economico onnicomprensivo, costituito da:
a) stipendio annuo lordo;
b) indennità integrativa speciale nelle misure indicate nella tabella C;
c) tredicesima mensilità ai sensi dell’art. 107;
d) indennità di funzione, non pensionabile quale indennizzo di ogni prestazione, modalità e condizione di impiego, risarcimento dei rischi e disagi connessi all’attività svolta, nonché rimborso forfetario di ogni onere sostenuto per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
[…]
L’indennità di funzione è soggetta a ritenuta, a titolo di imposta, nella misura del 25% sulla parte eccedente il 60% dell’ammontare”.
9.3. In diritto, giova premettere che l’art. 51, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.u.i.r.) prevede “l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore consegue in relazione al rapporto di lavoro” (così Corte dei conti, Sez. Prima giurisd. app., -OMISSIS-, proprio con riferimento alla presente vicenda giudiziaria), disponendo che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
La medesima disposizione, nei successivi commi, prevede una serie di esclusioni, in deroga al principio dell’onnicomprensività, stabilendo che “non concorrono a formare il debito” una congerie di erogazioni o vantaggi percepiti dal lavoratore.
Il quadro normativo delinea, dunque, una nozione particolarmente ampia di reddito a fini fiscali, definendo il rapporto fra “regola” ed “eccezione”, in base al quale individuare quali vantaggi sono sottoposti ad imposizione fiscale e quali ne sono esclusi.
Di regola, dunque, le indennità componenti la retribuzione debbono essere ricomprese nel reddito sottoposto a imposizione fiscale.
9.4. In considerazione delle premesse svolte risulta evidente che la prima censura, argomentata sull’asserita violazione dell’art. 23 Cost., ossia deducendo che l’art. 105 del d.P.C.M. n. 1/2011 stabilisca un’imposizione fiscale in assenza di una base normativa, muove da un falso presupposto ed è come tale manifestamente infondata.
Contrariamente a quanto dedotto, l’indennità di funzione, in quanto parte della retribuzione, sottostà all’imposizione sui redditi di cui al d.P.R. n. 917/1986, perché annoverabile all’interno dell’ampia locuzione “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti […] in relazione al rapporto di lavoro”.
Che l’indennità “rientri nella” e “concorra a comporre la” retribuzione, e non ne sia, come sostenuto dall’appellante, esclusa discende sia dalla nozione particolarmente ampia di retribuzione-reddito a fini fiscali, accolta dall’art. 51 del d.P.R. n. 917/1986 sia, in ogni caso, dalla natura dell’indennità che risulta preordinata a compensare i sacrifici del lavoratore strettamente attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa e di cui, dunque, può affermarsi la natura “retributiva”, come si rende evidente dal fatto che essa è espressamente correlata alla “funzione”, “alla prestazione, modalità e condizione di impiego” e a “ogni onere […] per lo svolgimento dei compiti istituzionali” (o, al più, “mista”, in ragione della considerazione del riferimento al “risarcimento dei rischi e disagi connessi all’attività svolta”).
Ne consegue, pertanto, che risulta infondata l’affermazione dell’appellante, secondo cui la norma in base alla quale “L’indennità di funzione è soggetta a ritenuta, a titolo di imposta, nella misura del 25% sulla parte eccedente il 60% dell’ammontare”, costituirebbe fonte dell’imposizione fiscale. La norma in questione, infatti, lungi dal costituire il titolo dell’imposizione, che trova il suo fondamento nelle norme di carattere generale, prevede, invece, una norma di favore per l’odierno appellante (e per coloro che versano nella sua posizione), che, derogando alle regole generali, sottopone tale parte del reddito ad un’imposizione fiscale particolarmente vantaggiosa rispetto a quella applicata di regola.
In definitiva, non trattandosi di norma che impone una prestazione patrimoniale, è manifestamente infondata la profilata questione della violazione dell’art. 23 Cost..
9.5. Non incide, poi, su quanto sin qui rilevato, la circostanza che tale indennità sia espressamente qualificata dalla norma come “non pensionabile”, in quanto, in linea generale, ben può il legislatore escludere taluni emolumenti dal computo a fini pensionistici, pur sottoponendoli, secondo differenti modalità, all’imposizione sui redditi, perché “le nozioni di reddito rilevante ai fini fiscali e di base imponibile ai fini contributivi sono distinte e non devono dunque necessariamente coincidere, in quanto il sistema di determinazione della contribuzione previdenziale delimita un’area di più ridotte dimensioni rispetto a quanto forma oggetto di imponibile fiscale” (Cass. civ., Sez. lavoro, 18 aprile 2018, n. 9601).
10. Sulla base delle medesime considerazioni precedentemente esposte, cui si rinvia per dovere di sintesi ai sensi dell’art. 3 c.p.a., può respingersi anche la seconda censura, che muove dalla violazione degli articoli 3 e 53 Cost., in quanto l’erogazione delle somme corrisposte a titolo di indennità di funzione concorre alla formazione del reddito e costituisce, dunque, una manifestazione di ricchezza e di “capacità contributiva”.
11. La reiezione del primo motivo, determina l’inammissibilità per carenza d’interesse del secondo motivo di appello, con cui viene riproposta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, legge n. 124 del 2007 per violazione degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, per l’eventualità che “si individuasse la fonte normativa primaria della fattispecie impositiva nella Legge di delegificazione n. 124/2007”.
La questione posta dall’appellante risulta irrilevante ai fini del decidere.
12. In conclusione, per le motivazioni suesposte, l’appello va respinto.
13. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele Conforti Luigi Carbone
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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