Consiglio di Stato 2025 - Il signor OMISSIS ha presentato due ricorsi in appello avverso le sentenze n. OMISSIS/2022 e n. OMISSIS/2022, pronunciate dal Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Lazio.
La prima sentenza ha accolto parzialmente il ricorso del ricorrente, riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni derivanti da due provvedimenti di esclusione dal concorso per l’arruolamento nel corpo di polizia penitenziaria, indetto con decreto interministeriale del 12 novembre 1996. Tali provvedimenti erano stati annullati dal T.A.R. con sentenze passate in giudicato, tuttavia la sentenza impugnata ha riconosciuto un risarcimento limitato.
La seconda sentenza ha accolto parzialmente il ricorso del signor Lo OMISSIS, riconoscendogli i seguenti benefici:
i) La ricostruzione di carriera, con retrodatazione dell’immissione nei ruoli della polizia penitenziaria dal giorno dell’avvenuta esclusione fino alla data di ammissione al 147° corso di formazione, nonché la ricostruzione del periodo dal 14 maggio 2001, data di esclusione per carenza dei requisiti previsti dal bando, al 12 marzo 2003, data di riammissione definitiva in servizio.
ii) Il riconoscimento dell’anzianità di qualifica e di servizio che avrebbe maturato in assenza delle illegittime esclusioni, con conseguente attribuzione di benefici retributivi e contributivi.
DIRITTO
1. **Principi generali e giurisprudenza di riferimento**
Il caso in esame si inserisce nel quadro della tutela giurisdizionale degli interessi soggettivi dei dipendenti pubblici, in particolare in relazione alle conseguenze di provvedimenti di esclusione da procedure concorsuali e alle ricostruzioni di carriera e anzianità in presenza di illegittimità amministrative.
Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, in presenza di provvedimenti illegittimi di esclusione, l’interessato ha diritto alla riparazione del danno (risarcimento) e, in alcuni casi, alla riforma delle posizioni di carriera, con retrodatazione delle assunzioni e riconoscimento dell’anzianità di servizio e di qualifica maturata in assenza dell’illegittimità.
2. **Sulla legittimità delle esclusioni e sulla loro annullabilità**
Le esclusioni dal concorso del ricorrente, relative alle date di esclusione del 14 maggio 2001 e altri provvedimenti, sono state annullate in giudicato dal T.A.R. precedentemente. Tuttavia, la loro illegittimità ha comportato effetti giuridici rilevanti, tra cui la possibilità di chiedere la ricostruzione di carriera e il risarcimento del danno.
3. **Risarcimento del danno e ricostruzione di carriera**
L’accoglimento parziale del primo ricorso rispetto alla richiesta di risarcimento si fonda sulla constatazione che, sebbene le esclusioni siano state annullate, l’effetto di tali provvedimenti ha prodotto danni patrimoniali e non patrimoniali, per cui il giudice ha riconosciuto il diritto a un indennizzo.
Per quanto riguarda la seconda sentenza, la ricostruzione di carriera e la retrodatazione dell’immissione nei ruoli sono riconosciute in linea con il principio che, in presenza di illegittimità di provvedimenti di esclusione, si debba comunque attribuire all’interessato un trattamento che tenga conto dell’effettivo svolgimento del servizio, con effetti retroattivi.
4. **Benefici retributivi e contributivi**
Il riconoscimento dell’anzianità di servizio e di qualifica maturata in assenza di illegittimità permette di attribuire benefici di natura economica e previdenziale, in linea con il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del dipendente pubblico.
5. **Questioni di diritto**
- La legittimità delle esclusioni e la loro annullabilità in giudizio non comportano automaticamente l’accoglimento di tutte le richieste di ricostruzione di carriera, ma devono essere valutate alla luce delle conseguenze pratiche e patrimoniali derivanti dall’illegittimità.
- La retrodatazione dell’immissione nei ruoli e il riconoscimento dell’anzianità sono strumenti tipici del diritto amministrativo per ristorare le conseguenze di provvedimenti illegittimi, in particolare nei casi di illegittimità di esclusioni o di invalidità di atti di progressione di carriera.
- È fondamentale considerare anche la natura del danno subito, patrimoniale e non patrimoniale, e la proporzionalità tra la condotta illegittima e la misura del risarcimento.
CONCLUSIONI
Il Consiglio di Stato, pronunciandosi in sede di appello, dovrebbe confermare le pronunce di primo grado nella parte in cui hanno riconosciuto il diritto del ricorrente alla ricostruzione di carriera e ai benefici connessi, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’illegittimità delle esclusioni.
Inoltre, si dovrebbe sottolineare che, in ragione della natura delle questioni e della giurisprudenza consolidata, è necessario un accertamento accurato delle date di esclusione e delle conseguenze pratiche di tali provvedimenti, per garantire la piena tutela dei diritti del ricorrente.
**In conclusione**, il quadro giuridico si basa sui principi di tutela dell’affidamento, sulla rilevanza della illegittimità di atti amministrativi e sulla necessità di ristabilire le condizioni di carriera e di servizio che sarebbero state maturate in assenza di provvedimenti illegittimi, con effetti retroattivi e benefici economici riconosciuti in via equitativa e secondo diritto.
Pubblicato il 21/11/2025
N. 09084/2025REG.PROV.COLL.
N. 02405/2023 REG.RIC.
N. 02487/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2405 del 2023, proposto da:
OMISSIS OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2487 del 2023, proposto da:
OMISSIS Lo OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
A) quanto al ricorso n. 2405 del 2023:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. OMISSIS/2022, resa tra le parti;
B) quanto al ricorso n. 2487 del 2023:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. OMISSIS/2022, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e lette le conclusioni rassegnate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Lo OMISSIS ha proposto due ricorsi in appello avverso le sentenze n. OMISSIS/2022 e n. OMISSIS/2022, emesse dal T.A.R. per il Lazio.
2. La prima sentenza ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig. Lo OMISSIS per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da due provvedimenti di esclusione dal concorso per l’arruolamento del corpo di polizia penitenziaria indetto con decreto interministeriale del 12.11.1996, annullati dal T.A.R. per il Lazio con sentenze passate in giudicato.
3. La seconda sentenza ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig. Lo OMISSIS per ottenere: i) la ricostruzione di carriera e, in particolare, la retrodatazione dell’immissione nei ruoli della polizia penitenziaria dal giorno dell’avvenuta esclusione e sino alla data di ammissione alla frequenza del 147° corso di formazione e la ricostruzione per il periodo dal 14.5.2001 (data di esclusione per carenza dei requisiti previsti dal bando) al 12.3.2003 (data di riammissione definitiva in servizio); ii) il riconoscimento dell’anzianità di qualifica e di servizio che avrebbe maturato in assenza della illegittima esclusione per superamento del limite di età, nonché in assenza dell’ulteriore esclusione per carenza dei requisiti previsti dal bando, con tutti i conseguenti benefici retributivi e contributivi.
4. In punto di fatto si espone che: i) il sig. Lo OMISSIS aveva presentato domanda di partecipazione al concorso per l’arruolamento nel corpo della polizia penitenziaria, indetto con decreto interministeriale del 12.11.1996 e riservato a coloro che fossero stati in precedenza arruolati quali volontari nelle forze armate o fossero stati ausiliari di leva nelle forze di polizia; ii) a seguito di un’espressa richiesta del sig. Lo OMISSIS, il Ministero della Giustizia lo aveva informato, nel dicembre del 1999, dell’avvenuta esclusione dal concorso per il superamento del limite di età; iii) il sig. Lo OMISSIS aveva, quindi, proposto ricorso al T.A.R. per il Lazio che, con ordinanza del 5.2.2000, aveva accolto l’istanza cautelare e ordinato all’Amministrazione di ammetterlo con riserva alle successive prove concorsuali; iv) nel gennaio del 2001 il sig. Lo OMISSIS era stato ammesso al 147° corso di formazione per il personale del corpo della polizia penitenziaria; v) in data 7.5.2001 il sig. Lo OMISSIS aveva supera
5. Il sig. Lo OMISSIS ha, quindi, proposto due cause dinanzi al T.A.R. per il Lazio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti e la ricostruzione integrale della carriera. Tali ricorsi sono stati parzialmente accolti dal T.A.R. per il Lazio, come si esporrà nel dettaglio nel prosieguo della presente decisione. Il sig. Lo OMISSIS ha, quindi, proposto i due ricorsi in appello in epigrafe al fine di vedere parzialmente riformate le sentenze di primo grado. Si è costituito in entrambi i giudizi il Ministero della Giustizia, chiedendo di respingerli. In vista dell’udienza pubblica del 13.11.2025 il sig. Lo OMISSIS ha depositato memorie conclusionali. All’udienza del 13.11.2025 le cause sono state trattenute in decisione.
6. Preliminarmente occorre disporre la riunione dei due giudizi in epigrafe in ragione del rapporto di connessione oggettiva tra gli stessi, relativi alla medesima vicenda.
7. Prendendo l’abbrivio dal ricorso R.G. n. 2405/2023 occorre, in primo luogo, ricostruire – pur sinteticamente, i contenuti della decisione appellata.
7.1. Il T.A.R. ha esposto che: i) il sig. Lo OMISSIS aveva chiesto il risarcimento del danno patrimoniale (identificato nella retribuzione, comprensiva delle indennità e degli accessori) che avrebbe dovuto percepire negli intervalli temporali in cui non aveva potuto prestare servizio per effetto dell’illegittima attività dell’amministrazione datoriale e, in particolare, nel periodo compreso tra l’avvenuta esclusione per superamento del limite di età e la data di ammissione alla frequenza del 147° corso di formazione e nel periodo compreso tra il 14.5.2001 (data della nuova esclusione) al 12.3.2001 (data di definitiva riammissione in servizio); ii) il sig. OMISSIS aveva chiesto, altresì, di condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale.
7.2. Il T.A.R. ha respinto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per difetto di elementi di prova in ordine ai pregiudizi dedotti.
7.3. In relazione al danno patrimoniale, il T.A.R. ha respinto la domanda con riferimento al primo intervallo temporale evidenziando che: i) dalla lettura della sentenza n. 5729/2013 si evinceva che l’esclusione era dipesa dall’applicazione del decreto interministeriale (annullato con sentenza del 23.2.2000): ii) l’Amministrazione aveva, quindi, dato applicazione a quanto previsto da tale decreto e ciò rendeva l’operato della Commissione scusabile per carenza di colpa; iii) il sig. Lo OMISSIS aveva identificato le sole date di esclusione dal concorso e della successiva riammissione senza indicare la data in cui sarebbe dovuto essere assunto, con conseguente difetto di uno degli elementi parametrici a cui era stata ancorata la domanda risarcitoria; iv) doveva, comunque, tenersi conto della differenza tra illegittima interruzione di un rapporto e illegittima mancata costituzione ex novo dello stesso, riconoscendo il diritto alla ricostruzione degli effetti economici e giuridici solo nel primo caso, come afferm
8. Il sig. Lo OMISSIS ha, in primo luogo, dedotto l’erroneità del capo di sentenza con cui è stato escluso il risarcimento del danno per la ritardata costituzione del rapporto, osservando che: i) la giurisprudenza amministrativa più recente affermava il diritto al risarcimento del danno anche in questa ipotesi; ii) l’illegittimità dell’esclusione era stata sancita da sentenza passata in giudicato; iii) l’elemento temporale parametrico ritenuto mancante dal T.A.R. era costituito dalla data di ammissione al corso degli altri candidati (risalente al 1997/1998); iv) su questo punto la parte aveva fornito quanto meno un principio di prova e occorreva tener conto dell’errore del T.A.R. che non aveva constatato la mancata rituale comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, che aveva precluso alla parte di produrre in giudizio ulteriori evidenze; v) la parte aveva, quindi, diritto ad ottenere il ristoro dei danni patiti (nella misura indicata ai ff. 12-14 del ricorso in appello); vi) sussisteva il nesso ez
8.1. Il motivo è parzialmente fondato nei termini di seguito esposti.
8.2. Occorre, in primo luogo, evidenziare come la dedotta mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza da parte del T.A.R. non comporti la nullità della sentenza di primo grado, considerato che tale presunto inadempimento rileva – per quanto esposto dalla parte appellante – solo in relazione all’omessa possibilità di produrre in giudizio la documentazione che la parte ha, comunque, depositato nel presente grado e che può essere, quindi, acquisita ex art. 104, comma 2, c.p.a.
8.3. Passando al merito del motivo il Collegio osserva come sia corretta la prospettazione del sig. Lo OMISSIS nella parte in cui ha affermato l’erroneità della statuizione di primo grado in relazione all’insussistenza di un diritto al risarcimento dei danni per la ritardata assunzione in servizio. La decisione di primo grado ha omesso di considerare come oggetto della domanda fosse un diritto di credito connesso al rapporto e consistente nella pretesa risarcitoria derivante dal ritardo nella costituzione dello stesso. La giurisprudenza di questo Consiglio e della Corte di Cassazione hanno chiarito che costituisce “credito di lavoro” non solo quello retributivo, ma ogni credito che sia in diretta relazione causale con il rapporto di lavoro e, quindi, anche il credito per il risarcimento dei danni cagionati al lavoratore dall'inadempimento del datore di lavoro, specificando che ciò vale anche per “la domanda del lavoratore che chieda di essere tenuto indenne delle conseguenze economiche sfavorevoli determinat
8.4. In casi come quello di specie ciò che, quindi, rileva è la sussistenza di una responsabilità contrattuale dell’Amministrazione datrice di lavoro che, come spiegato, involge anche “i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione tempestiva” (Cassazione civile, Sez. III, 14 dicembre 2007, n. 26282). Secondo la condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, a seguito dell'illegittimo ritardo nell'assunzione, infatti, non si determina un diritto del lavoratore tardivamente assunto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno, il quale, appunto, non si identifica automaticamente nella mancata erogazione della retribuzione, essendo necessaria l'allegazione e la prova dell'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non che trovino causa nella condotta del datore di lavoro, qualificata come illecita (Cassazione civile, Sezione lavoro, 14 giugn
8.5. Inoltre, il danno derivante dalla ritardata assunzione può essere parametrato sul mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta - detratto l’aliunde perceptum - qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori (Cassazione civile, Sez. lavoro, 5 novembre 2024, n. 28380).
8.6. Nel caso di specie deve affermarsi una responsabilità dell’Amministrazione atteso che la stessa – nel predisporre il bando - aveva fissato un limite di età in contrasto con la previsione contenuta nell’art. 22 della L. n. 958/1986 [omologa in parte qua a quella contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. d), primo periodo, del D.P.R. n. 487/1994] , che aveva modificato l’art. 77 del D.P.R. n. 237/1964, prevedendo la necessità di elevare il limite d’età richiesto per la partecipazione ai concorsi di un periodo pari all’effettivo servizio prestato a titolo di servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, precisando come tale elevazione non dovesse, comunque, superare i tre anni. Nel caso di specie, non può escludersi la responsabilità dell’Amministrazione ritenendo scusato il comportamento della Commissione (che si era – secondo il T.A.R. – limitata a dare applicazione alla regola del bando), dovendosi, invece, considerare come riferibile all’Amministrazione la responsabilità per un bando come quello predisposto, in evidente violazione di legge e, per tale ragione, annullato dal T.A.R. con la sentenza del 23.2.2000, richiamata dalla sentenza n. 5729/2013.
8.7. Nel caso di specie, non si versa, quindi, in una ipotesi di possibile carenza di colpa dell’Amministrazione per aver discrezionalmente previsto un limite di età (che, secondo la giurisprudenza più recente di questo Consiglio, è, invero, consentito, pur con i limiti indicati da questa stessa giurisprudenza; cfr.: Consiglio di Stato, Sez. VI, 8.10.2025, n. 7869), ma nella responsabilità per l’apposizione di un limite senza tener conto della specifica regola dettata dalla normativa primaria.
8.8. Sussiste, quindi, sia un’illegittimità per violazione di legge nell’apposizione del limite assoluto d’età che un’illiceità (rilevante nel presente giudizio) nell’operato dell’Amministrazione che ha, in tal modo, ingiustamente leso la posizione soggettiva del sig. Lo OMISSIS, comportando la tardiva costituzione del rapporto di lavoro.
8.9. Né rileva, sul punto, l’omessa indicazione del momento temporale in cui il sig. Lo OMISSIS sarebbe stato assunto, che – secondo il T.A.R. – avrebbe rappresentato un dato parametrico indispensabile. Invero, tale dato ha sicura rilevanza ma solo in ordine alla quantificazione del danno e non al fine di escludere la sussistenza dell’an. Il dato potrà essere, quindi, individuato dall’Amministrazione nell’offerta risarcitoria da formulare al sig. Lo OMISSIS ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., secondo i criteri che il Collegio provvede, di seguito, ad indicare.
8.10. Sul punto si evidenzia, quindi, che sarà obbligo dell’Amministrazione quantificare il danno tenendo conto: i) quanto al dies a quo del momento di ammissione al corso di formazione degli altri candidati al concorso, non esclusi per superamento del limite di età o per altre ragioni; ii) quanto al termine finale del periodo, della data di ammissione alla frequenza del 147° corso di formazione.
8.10.1. Individuato il periodo l’Amministrazione dovrà risarcire il danno tenendo conto che si tratta di un lucro cessante, che, in sostanza, coincide con il guadagno patrimoniale netto venuto meno al creditore a causa dell’inadempimento.
8.10.2. Per quantificare tale danno dovrà tenersi conto della retribuzione fissa che sarebbe stata spettante, con esclusione, quindi, della parte variabile, delle indennità e degli accessori connessi al concreto svolgimento dell’attività lavorativa e della relativa contribuzione previdenziale, anch’essa connessa all’effettivo svolgimento del rapporto o, comunque, alla ricostruzione economica dello stesso con decorrenza ex tunc.
8.10.3. La somma così determinata dovrà essere ridotta del 70 per cento, atteso che pare congruo limitare l’entità del danno tenendo conto sia della possibilità del lavoratore di un positivo utilizzo delle proprie energie per la cura dei propri interessi personali (che sarebbe stato, invece, limitato dall’impiego; cfr: Cassazione civile, sez. lavoro, 28 febbraio 2023, n. 6056), sia del notevole lasso temporale fatto trascorrere dal sig. Lo OMISSIS prima di interessarsi dell’esito della propria domanda. Questo comportamento assume rilievo ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., a mente del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Come spiegato, il sig. Lo OMISSIS ha chiesto notizie della propria posizione solo in data 23.12.2000, quanto ormai era passato molto tempo dalla presentazione della domanda. Il danno a lui spettante è stato, quindi, incrementato dalla condot
8.10.4. Alla somma individuata dovrà essere aggiunta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (calcolati rispettivamente sulle differenze retributive, come sopra decurtate del 60%, dovute per ciascun anno) dalla singola scadenza annuale alla data di pubblicazione della presente sentenza, atteso che ai crediti da lavoro pubblico, compresi quelli risarcitori, si applica il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi di cui all'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (Corte di Cassazione, sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
8.10.5. In ultimo, sulla somma complessivamente determinata e dovuta, dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data di liquidazione fino al pagamento.
9. Risulta, invece, infondato il motivo relativo all’erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza del danno non patrimoniale e, in particolare, dei danni alla vita di relazione, alla carriera, all’immagine, alla professionalità e all’equilibrio psico-fisico del sig. Lo OMISSIS.
9.1. Osserva il Collegio come il danno non patrimoniale identifica i pregiudizi che derivano da lesione dei diritti della persona e non hanno rilievo economico. Giurisprudenza e dottrina hanno compiuto un lungo percorso evolutivo che ha condotto, oggi, ad elaborare le seguenti voci di danno danno non patrimoniale: danno morale, quale turbamento transeunte dello stato d'animo; danno biologico, cioè la lesione psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni, ma che prescinde dalla sua capacità reddituale; danno relazionale-esistenziale, che, ledendo altri diritti costituzionalmente tutelati, compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana.
9.2. Nel caso di specie non vi è prova di un danno alla sfera esistenziale, inteso più propriamente come danno alla sfera dinamico-relazionale dell’appellante. Infatti, non vi sono evidenze (ma solo deduzioni non sorrette da prove) in ordine alla sussistenza di significative alterazioni della vita quotidiana dell’appellante, alle quali si riferisce la voce di danno sopra indicata (cfr., per una ricostruzione del sistema del danno alla persona, Cassazione civile, Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901; Cassazione civile, sezione lavoro, 24 agosto 2023, n. 25191). Parimenti privo di evidenze è il dedotto danno psicologico, non essendovi, invero, neppure puntuali allegazioni e relative prove su tale tipologia di danno, che è stato, quindi, meramente asserito in modo generico e non supportato dalle prove richieste per il suo accertamento e la consequenziale liquidazione.
9.3. Non risulta neppure risarcibile il danno morale, che è categoria differente e autonomamente liquidabile. Infatti, il danno morale, all'interno della categoria unitaria del danno non patrimoniale, dà rilievo ai pregiudizi del danno alla persona che attengono alla dignità ed al dolore soggettivo ovvero a quei pregiudizi interiori, che sono differenti ed autonomamente apprezzabili sul piano risarcitorio rispetto agli effetti dell'illecito incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano cioè nell'ambito delle relazioni di vita esterne; cfr., Cassazione civile, Sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469).
9.3.1. Occorre considerare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza civile, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costitu
9.3.2. Inoltre, secondo la giurisprudenza, ai fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie della sofferenza, del patimento, della frustrazione, nonché, in termini generali, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cassazione civile, sezione lavoro, 24 agosto 2023, n. 25191).
9.3.4. Applicando tali consolidati principi al caso di specie, il Collegio osserva come non vi siano elementi per stimare la sussistenza di un’effettiva sofferenza, frustrazione o, almeno, di un turbamento nei periodi di mancato svolgimento dell’attività, che sono stati solo genericamente dedotti.
9.4. Non è, inoltre, risarcibile il danno biologico dedotto di cui difettano evidenze. Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, in subiecta materia è, comunque, necessaria la prova rigorosa dell’esistenza del danno da parte del danneggiato (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 23 aprile 2021, n. 7; Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2022, n. 10092, i cui principi possono richiamarsi anche in relazione al tipo di responsabilità affermata dalla presente sentenza, che è, comunque, riconducibile all’alveo della previsione di cui all’art. 2043 c.c.). Si è, infatti, osservato che: i) in relazione al danno-conseguenza si pone la questione di individuare e quantificare i danni derivanti dalla lesione dell'interesse giuridicamente protetto, e, dunque, di imputare all'evento dannoso causalmente correlato al fatto illecito, sul piano della causalità materiale, i pregiudizi patrimoniali da reintegrare per equivalente monetario, conseguenze “dirette e immediate” dell'evento sul piano della causalità giuridi
9.5. In questo contesto, non è neppure possibile ricorrere ad una verificazione o ad una consulenza tecnica, non essendo stato assolto l’onere probatorio gravante sulla parte (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2022, n. 10092).
10. In definitiva, il ricorso in appello R.G. 2405/2023 è solo parzialmente fondato, con riferimento al motivo relativo all’erronea declaratoria di insussistenza del diritto al risarcimento dei danni per la ritardata costituzione del rapporto di lavoro. Pertanto, il ricorso in appello deve in parte qua accogliersi e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, occorre condannare l’Amministrazione della Giustizia a risarcire al sig. Lo OMISSIS i danni indicati nella presente motivazione, da quantificarsi in base ai criteri resi ex art. 34, comma 4, c.p.a.
11. Passando al ricorso in appello R.G. 2487/2023 si osserva come, con esso, il sig. Lo OMISSIS abbia dedotto l’erroneità della sentenza n. OMISSIS/2022 del T.A.R. per il Lazio nella parte in cui: i) non ha riconosciuto né il diritto alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, né all’anzianità di qualifica e di servizio “dal giorno dell’avvenuta esclusione per superamento del limite di età e sino alla data di ammissione alla frequenza del 147° Corso di formazione (gennaio 2001)”; ii) nulla ha disposto in merito ai benefici contributivi inerenti al periodo “dal 14 maggio 2001, data di esclusione per carenza dei requisiti previsti dal bando, e il 12 marzo 2003, data di riammissione in servizio”.
12. La sentenza di primo grado ha escluso il diritto di ricostruzione alla carriera, sia a fini economici che a fini giuridici, per il primo periodo di esclusione dalla procedura concorsuale, ritenendo che la ricostruzione possa operare solo in caso di interruzione illegittima di un rapporto in corso e non anche di ritardata costituzione dello stesso. Secondo il T.A.R. questo rimedio ripristinatorio non sarebbe accordabile in quanto presuppone la colpa dell’Amministrazione, esclusa per le ragioni già indicate nella sentenza n. OMISSIS/2022, in precedenza esaminata.
12.1. Il T.A.R. ha, invece, ritenuto che il secondo periodo di sospensione configurasse un provvedimento interruttivo di un rapporto lavorativo già in atto, comportante il diritto del lavoratore “alla richiesta ricostruzione giuridica ed economica della carriera”. Il T.A.R. ha, quindi, dichiarato “il diritto del ricorrente a veder ricostruita la propria carriera nei ruoli dell’amministrazione datoriale, con precipuo riferimento alla immissione in servizio, alla anzianità di qualifica e alla anzianità di servizio, con decorrenza a partire dal 14 maggio 2001”.
13. Con il primo motivo il sig. Lo OMISSIS ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato il diritto alla ricostruzione di carriera sia ai fini giuridici che a quelli economici per il periodo di ritardata assunzione del sig. Lo OMISSIS.
13.1. Il motivo è parzialmente fondato, dovendosi distinguere tra la ricostruzione giuridica e quella economica.
13.2. Infatti, nel caso di ritardata assunzione per l’accertata illegittimità degli atti del concorso, non è possibile una ricostruzione degli effetti economici, in quanto, in mancanza della prestazione lavorativa, non matura il diritto alla retribuzione, mentre le differenze retributive non conseguite possono essere chieste solo a titolo di risarcimento del danno. Nel caso di specie, tale danno è stato, tra l’altro, riconosciuto dal Collegio riformando in parte qua la sentenza n. OMISSIS/2022 (oggetto del primo ricorso in appello, riunito dalla presente sentenza). Il diritto alla retribuzione, in ragione della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio, con l'effetto che non sono dovute le spettanze economiche facendo leva sul necessario parallelismo fra la decorrenza ai fini giuridici dell'assunzione e la decorrenza ai fini economici (Consiglio di Stato, Sez. II, 22.6.20222, n. 5128). In sintesi, in casi come quelli di specie non spetta la retribu
13.3. Diverso è il caso della decorrenza giuridica, atteso che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, nel caso in cui il soggetto interessato si dolga della ritardata decorrenza giuridica dell'assunzione in servizio, a causa dell’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, la tutela della posizione ordinamentale del soggetto leso è assicurata proprio tramite la retrodatazione giuridica della nomina, la cui decorrenza viene fissata ex tunc. Tale accorgimento, costituente uno strumento reintegratorio di carattere generale nei casi di ritardata costituzione di rapporto d'impiego a seguito di condotta illegittima dell'Amministrazione, consente all'interessato non solo di essere ammesso ai pubblici impieghi, ma di risultare alle dipendenze dell'Amministrazione a far data dal momento in cui avrebbe dovuto esserlo, con le conseguenti, vantaggiose ricadute in ordine sia all'anzianità assoluta nella qualifica (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12.6.2020, n. 3738; Id. 15.5.20218, n. 2888). Questa tutela reint
14. Il sig. Lo OMISSIS ha, in ultimo, dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, pur affermando il diritto all’integrale ricostruzione della carriera per il periodo decorrente dalla seconda esclusione alla definitiva riammissione, ha omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di riconoscere per tale periodo i benefici contributivi.
14.1. In relazione a questo secondo periodo il Collegio non può non osservare, in primo luogo, come la decisione del T.A.R., pur essendo stata assunta dallo stesso Collegio e alla medesima udienza pubblica del 18.7.2022 in cui è stata decisa la causa definita con la sentenza n. OMISSIS/2022 (oggetto del primo ricorso in appello) abbia finito per riconoscere, in relazione al periodo di inattività derivante dalla seconda esclusione sia il risarcimento del danno da lucro cessante che le pretese patrimoniali derivanti dalla ricostruzione economica integrale del rapporto a decorrere dal 14.5.2021. Il T.A.R. non ha spiegato il rapporto tra le due statuizioni e, in particolare, non ha chiarito se una restitutio in integrum come quella accordata nella seconda sentenza non potesse ritenersi, comunque, satisfattiva o se, al contrario, dovesse accordarsi un’ulteriore tutela risarcitoria e a quale titolo tale tutela dovesse, effettivamente, riconoscersi. In sostanza, in relazione al secondo periodo, le decisioni di prim– in relazione al secondo periodo – l’Amministrazione non ha proposto appello incidentale rispetto ai capi delle sentenze di primo grado, che, quindi, sono divenute definitive sia in ordine al diritto al risarcimento del danno sia in relazione all’integrale ricostituzione del rapporto, sia a fini economici che a fini giuridici.
14.2. Effettuata questa doverosa precisazione deve, quindi, evidenziarsi come la domanda articolata in parte qua dal sig. Lo OMISSIS sia fondata atteso che il T.A.R. ha disposto – per il periodo sopra menzionato derivante dalla seconda illegittima esclusione - l’integrale ricostruzione della carriera anche a fini economici. Tale riconoscimento (divenuto res iudicata) comporta anche l’attribuzione dei conseguenti contributi previdenziali che per legge derivano dalla costituzione del rapporto. In sostanza, si tratta di regolarizzare la posizione contributiva del sig. Lo OMISSIS, attribuendo i contributi spettanti per il periodo e derivanti per legge dalla ricostituzione del rapporto. L’Amministrazione è, quindi, obbligata ad operare questa postuma regolarizzazione versando all’ente previdenziale i contributi indicati.
15. In definitiva, il ricorso in appello R.G. n. 2405/2023 deve essere parzialmente accolto limitatamente: i) al diritto alla decorrenza giuridica dell’assunzione, illegittimamente ritardato per responsabilità dell’Amministrazione; ii) al riconoscimento dei contributi previdenziali per il periodo “dal 14 maggio 2001, data di esclusione per carenza dei requisiti previsti dal bando, e il 12 marzo 2003, data di riammissione in servizio”.
16. Si precisa che le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; Id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
17. Le spese del doppio grado dei due giudizi riuniti possono essere per ½ compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti e vanno liquidate per il restante ½ in euro 4.000,00 (quattromila/00) per ciascuno dei due giudizi, considerata la prevalente soccombenza dell’Amministrazione della Giustizia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello come in epigrafe proposti:
i) riunisce i giudizi in epigrafe;
ii) accoglie in parte il ricorso in appello R.G. n. 2405/2023 e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l’Amministrazione della Giustizia a risarcire i danni al sig. Lo OMISSIS, da quantificarsi alla luce dei criteri dettati dalla presente sentenza ex art. 34, comma 4, c.p.a. entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della stessa; conferma, per il resto, la sentenza di primo grado;
iii) accoglie in parte il ricorso in appello R.G. n. 2487/2023 e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accerta e dichiara il diritto del sig. Lo OMISSIS alla decorrenza giuridica dell’assunzione dalla data in cui sono stati ammessi gli altri candidati non esclusi e accerta e dichiara il diritto del sig. Lo OMISSIS al riconoscimento dei contributi in relazione al periodo 14.5.2001-12.3.2003, condannando, per l’effetto, l’Amministrazione al versamento degli stessi all’ente previdenziale competente nei termini e nei limiti indicati in motivazione;
iv) compensa, per ½, le spese di lite del doppio grado dei giudizi riuniti e condanna. per il rimanente ½, l’Amministrazione della Giustizia a rifondere tali spese al sig. Lo OMISSIS che liquida per ciascuno dei due giudizi riuniti in euro 4.000.00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GianOMISSIS Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Cordi' GianOMISSIS Montedoro
IL SEGRETARIO
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