Consiglio di Stato 2025 - Il presente caso concerne un intervento del Consiglio di Stato relativo alla legittimità della destituzione di un Assistente Capo della Polizia di Stato, avvenuta a seguito di condotta ritenuta disciplinarmente rilevante. L’interessato ha impugnato gli atti amministrativi (deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina, decreto di destituzione) e la sentenza del TAR Lazio, proponendo un appello articolato in motivi di illegittimità, tra cui l’asserita violazione dell’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 737/1981, nonché la mancata considerazione delle circostanze attenuanti e la presenza di un’esimente per forza maggiore.
1. La normativa di riferimento
L’art. 7 del d.P.R. n. 737/1981 disciplina la destituzione dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, prevedendo cause di cessazione del rapporto di impiego, tra cui le condotte che compromettono la moralità e l’integrità professionale del dipendente. In particolare, i commi 1 e 6 dell’art. 7 prevedono che la destituzione possa essere disposta in presenza di gravi motivi, anche in relazione a condotte di natura economica o patrimoniale.
Il d.P.R. n. 737/1981, dunque, consente l’irrogazione di sanzioni drastiche, ma richiede che l’adozione del provvedimento sia motivata e proporzionata, considerando gli elementi di fatto e le circostanze attenuanti.
2. La violazione dell’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 737/1981
L’appellante sostiene che vi sia stata una violazione di tale norma, che impone all’amministrazione di valutare con attenzione le circostanze attenuanti e le cause di forza maggiore che possano aver influito sulla condotta del dipendente. In particolare, si invoca il mancato accertamento di un’esimente per forza maggiore, rappresentata dall’insolvenza derivante da un pignoramento presso terzi legato a un procedimento penale conclusosi con assoluzione per prescrizione.
L’art. 13, comma 1, stabilisce infatti che le sanzioni disciplinari devono essere commisurate alla gravità della condotta e alle circostanze del caso concreto. La mancata considerazione di elementi attenuanti o di cause di forza maggiore può configurare un’irragionevole valutazione da parte dell’amministrazione, con conseguente illegittimità del provvedimento.
3. La questione dell’esimente per forza maggiore
L’appellante adduce che la propria posizione debitoria sia stata determinata da circostanze esterne e imprevedibili, ovvero un procedimento penale conclusosi con un’ordinanza di assoluzione per prescrizione, e che avrebbe giustificato l’insolvenza. La decisione del giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare tale circostanza come esimente, violando così il principio di proporzionalità e il diritto alla difesa.
In diritto amministrativo, la forza maggiore può costituire causa di esclusione della responsabilità o di attenuante, purché sia dimostrata la sua reale esistenza e la sua causalità rispetto alla condotta contestata. La mancata valutazione di tale elemento può dunque rendere illegittimo il provvedimento di destituzione.
4. La motivazione e le garanzie procedimentali
Il ricorrente denuncia inoltre carenze motivazionali, ossia l’omesso approfondimento delle circostanze soggettive e oggettive, e una carenza istruttoria che avrebbe impedito un giudizio equo e completo. La motivazione del provvedimento deve essere congrua, analitica e sufficiente a rendere comprensibile la ratio decidendi, anche in presenza di comportamenti considerati gravemente lesivi.
Il giudice di primo grado avrebbe, invece, ritenuto irrilevanti le giustificazioni soggettive, senza verificarne adeguatamente la fondatezza, violando così il principio di tutela del diritto di difesa e di motivazione dell’atto amministrativo.
5. La questione della proporzionalità e dell’ingiustizia manifesta
L’appellante sostiene che la sanzione della destituzione sia sproporzionata rispetto alle condotte contestate, specie considerando che si tratta di un’unica fattispecie collegata a un procedimento penale conclusosi con assoluzione per prescrizione. La mancanza di elementi di gravità tali da giustificare la massima sanzione amministrativa rende l’intervento sproporzionato, configurando un’ingiustizia manifesta.
6. La rilevanza dell’età e il rischio di esclusione dal servizio
Il ricorrente evidenzia che l’età avanzata (oltre i 50 anni) rende praticamente impossibile il reintegro, e che il provvedimento di destituzione comporta conseguenze irreparabili sul piano pensionistico e patrimoniale. La giurisprudenza amministrativa ha più volte sottolineato la necessità di contemperare l’interesse pubblico alla moralità e all’efficienza con i diritti del dipendente, soprattutto in presenza di circostanze attenuanti o di cause di forza maggiore.
7. La decisione del TAR e il possibile riesame in appello
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo legittimi i provvedimenti adottati, ma il Consiglio di Stato, quale giudice di secondo grado, deve valutare se siano stati rispettati i principi di proporzionalità, motivazione e corretta valutazione delle circostanze attenuanti.
LA VALUTAZIONE DEL CASO
- La presenza di un procedimento penale conclusosi con assoluzione per prescrizione può costituire un elemento attenuante, se debitamente valutato. Tuttavia, l’amministrazione deve accertare che la condotta non sia stata negligente e che la situazione patrimoniale sia stata determinata da cause di forza maggiore, e non da negligenza o dolo.
- La mancata considerazione di tali elementi può rendere illegittimo il provvedimento di destituzione, in quanto viola il principio di proporzionalità e il diritto di difesa.
- La motivazione deve essere completa e dettagliata, considerando tutte le circostanze fattuali, anche quelle soggettive, e valutando l’effettiva gravità della condotta alla luce delle attenuanti.
CONCLUSIONI
Il caso evidenzia l’importanza di un’attenta valutazione delle circostanze attenuanti e delle cause di forza maggiore nel procedimento disciplinare. La destituzione, come sanzione estrema, deve essere adottata solo in presenza di condotte gravemente lesive e senza possibilità di ricorso a attenuanti o esimenti.
Il Consiglio di Stato, nel riesaminare la decisione, dovrebbe verificare:
- Se l’amministrazione abbia correttamente valutato la presenza di cause di forza maggiore;
- Se siano state rispettate le norme sulla motivazione e sulla proporzionalità;
- Se siano stati considerati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili alla decisione.
Solo in presenza di tali elementi, la decisione di destituzione può essere confermata; altrimenti, si renderebbe illegittima e sproporzionata, violando i principi fondamentali del diritto amministrativo e del giusto procedimento.
Pubblicato il 31/12/2025
N. 10488/2025REG.PROV.COLL.
N. 09354/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9354 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Omissis Omissis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Omissis, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 12353 del 17 giugno 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025, il Cons. Roberto Caponigro e udito, per la parte appellante, l’avvocato Omissis Omissis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Consiglio Provinciale di Disciplina di Omissis della Polizia di Stato, con atto del -OMISSIS-, ha deliberato, a maggioranza di 3/5 dei componenti, che all’Assistente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS- sia irrogata la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio “per non avere, l’inquisito, onorato il pagamento di tributi/entrate pari ad euro omissis comprensivi di interessi di mora, compensi per riscossione coattiva, spese esecutive e diritti di notifica, motivo per il quale il Tribunale di Omissis emetteva, a suo carico, atto di pignoramento presso terzi, reiterando tali riprovevoli condotte dopo che, nei suoi confronti, erano già stati adottati altri provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio per non aver onorato debiti contratti”.
Il Capo della Polizia, con decreto del -OMISSIS-, ha destituito l’Assistente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS- dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 7, nn. 1 e 6, del d.P.R. n. 737 del 1981, per i motivi contenuti nella deliberazione del -OMISSIS-, integralmente trascritti.
Il Tar per il Lazio, con la sentenza n. 12353 del 17 giugno 2024, ha respinto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- avverso detti atti.
Di talché, l’interessato ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Error in iudicando. Violazione dell’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 737 del 1981. Omesso accertamento della sussistenza dell’esimente per forza maggiore. Carenza di istruttoria e di motivazione. Manifesta ingiustizia.
L’esposizione debitoria contestata all’appellante si sarebbe ridotta ad un’unica fattispecie, ovvero l’atto di pignoramento presso terzi notificato dall’avvocato incaricato della difesa in un procedimento penale, per il complessivo importo di € omissis; procedimento penale poi conclusosi con assoluzione per prescrizione e rigetto del ricorso agli effetti civili.
Il giudice di primo grado ha ritenuto irrilevanti le giustificazioni di natura soggettiva ed economica, ma il ricorrente avrebbe posto in adeguato risalto le circostanze fattuali, non ascrivibili ad un suo negligente comportamento, che avrebbero determinato il deterioramento della propria situazione economica.
L’interessato sino al 21° anno di appartenenza alla Polizia di Stato non era mai stato colpito da una sanzione disciplinare per “debiti non onorati”, il che proverebbe la natura contingente e non congenita delle successive difficoltà economiche e di insolvenza.
L’Amministrazione avrebbe violato l’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 737 del 1981, non avendo attribuito il giusto peso alle circostanze attenuanti.
L’età anagrafica del sig. -OMISSIS- renderebbe impossibile il suo reintegro in servizio, per cui l’eventuale accoglimento del gravame sarebbe funzionale unicamente al recupero di anni di contribuzione pensionistica e di spettanze stipendiali arretrate.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
L’appellante ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie difese.
All’’udienza pubblica del 6 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
3. La delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Omissis della Polizia di Stato del -OMISSIS- ha irrogato la sanzione disciplinare della destituzione in ragione delle seguenti considerazioni:
- dall'esame degli atti del procedimento, da quanto emerso nel corso della trattazione orale e dal resoconto del relatore risulta quanto segue: in data -OMISSIS- è pervenuta alI’-OMISSIS- la nota del Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S. … con la quale veniva trasmesso l'atto dì pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) promosso dall'avvocato … per un importo di euro omissis comprensivo di spese ed interessi coinvolgendo cosi l'Amministrazione della P.S. in un procedimento esecutivo per la riscossione di somme dovute a diverso titolo;
- che tale atto, debitamente notificato, emesso dal Tribunale Ordinario di Omissis … è stato munito di formula esecutiva in data 7 dicembre 2017 in quanto l'inquisito non opponeva opposizione nei termini previsti dalla normativa vigente;
- che l'inquisito. in sede di istruttoria. ha prodotto una cospicua memoria difensiva accompagnata da una gran mole di documentazione dove ha ripercorso tutto il proprio excursus. professionale e personale dal 1991 ad oggi. relativa a trascorse contestazioni di addebiti. non fornendo tuttavia alcuna giustificazione per il fatto per il quale si sta procedendo;
- che lo stesso, nel delineare la rovinosa condizione economica e familiare in cui versa, sottolinea come detta situazione sia scaturita dal fatto di essere stato costretto a sostenere, per diversi anni, rilevanti spese di difesa e di sussistenza per la famiglia derivanti dagli effetti dei provvedimenti disciplinari inflittigli dall'Amministrazione;
- che, nell'ambito dell'odierna trattazione, l'incolpato ha precisato che il debito oggetto di procedura esecutiva deriva dal mancato pagamento dell'onorario dell’Avvocato …. nominato come difensore di fiducia dall'inquisito nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 612 bis c. pen. (atti persecutori). Secondo quanto riferito dall'inquisito il compenso della prestazione professionale era stato pattuito in x curo e il -OMISSIS-. senza concordare le modalità di pagamento. si sarebbe limitato a versare due vaglia postali di euro x che, nelle sue intenzioni, mai concordate con l'avvocato né, comunque, espresse al diretto interessato, avrebbero dovuto costituire le prime rate di un pagamento dilazionato. L'incolpato riferiva inoltre che nel prosieguo del medesimo procedimento penale (conclusosi in primo grado con la condanna a mesi 8 di reclusione) ha nominato un nuovo difensore di fiducia al quale aveva corrisposto un anticipo per le prestazioni fornite. Alla luce di tali circo
- che pertanto. l'inquisito, con il proprio agire ha palesato una totale estraneità al rispetto di precisi doveri di legalità, che prevedono la scrupolosa osservanza della legge e di ogni altra norma giuridica, avendo completamente disatteso all'adempimento dei propri doveri "nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene”, tutto ciò determinando, conseguentemente, un considerevole e permanente pregiudizio per l'Amministrazione della P.S.;
- che. inoltre. l'inquisito, con i! proprio comportamento disciplinarmente rilevante ha, altresì. posto in essere una persistente riprovevole condotta dopo che nei suoi confronti erano, in precedenza, stati già adottati altri e gravi provvedimenti disciplinari tra cui ben 4 provvedimenti di sospensione dal servizio rispettivamente per sei, tre, quattro e due mesi, di cui gli ultimi tre irrogati negli ultimi tre anni e sempre per aver contratto debiti senza onorarli;
- che. in ogni caso, appare incontrovertibilmente acclarata la responsabilità disciplinare a carico dell'inquisito per i fatti oggetto dell'odierno procedimento;
- che, pertanto, in considerazione di quanto emerso in questa sede, si ritiene che l'asserita situazione di indigenza causa del provvedimento giudiziale da cui ha preso avvio il procedimento "de quo" sia il risultato di una condotta plurirecidiva che appare in stridente contrasto con le funzioni di alto profilo demandate dall'ordinamento giuridico ad ogni operatore di Polizia;
- che risulta parimenti accertata la reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione da servizio, sanzione disciplinare già irrogata in ben quattro occasioni all'inquisito e con diverse gradualità;
- che l'inquisito, anche con le giustificazioni prodotte, non ha dato segni di ravvedimento. limitandosi a giustificare la sua situazione economica a spese effettuate negli anni per opporsi a provvedimenti emessi dall'Amministrazione di appartenenza, pur non sapendo fornire alcuna indicazione sulla natura dei debiti per i quali gli sono stati irrogati altri due provvedimenti di sospensione dal servizio, cosi come emerge dalle dichiarazioni rese dall'incolpato in sede di trattazione orale;
- che, quindi, per tutti gli elementi sopra evidenziati. è parere unanime di questo Consesso che la ricostruzione della vicenda "de qua", sia idonea ad accogliere la responsabilità disciplinare dell'inquisito rispetto alle contestazioni formulate dal funzionario istruttore nella lettera di contestazione degli addebiti;
- che, comunque, è fatto obbligo ad ogni appartenente all' Amministrazione della Pubblica Sicurezza. per la particolarità del proprio status giuridico di mantenere, anche al di fuori delle esigenze di servizio, un comportamento improntato alla massima responsabilità e legalità, tale da non arrecare, in alcun modo, pregiudizio o danno all'immagine ed al decoro dell’Istituzione rappresentata, nel totale rispetto delle leggi e dell'ordinamento;
- che. infine. il procedimento disciplinare deve essere improntato ai principi di gradualità e proporzionalità nella comminazione delle sanzioni disciplinari;
- letto il foglio matricolare;
- visti il d.P.R. 25.10.1981 nr. 737, i precedenti disciplinari e di servizio dell’inquisito e tenuto conto del disposto di cui all’art. 13 del già citato d.P.R.”;
Pertanto, il Consiglio Provinciale di Disciplina ha giudicato il sig. -OMISSIS- responsabile dell’infrazione disciplinare prevista dall’art. 7, nn. 1 e 6, del d.PR. n. 737 del 1981.
Il Capo della Polizia, con il decreto del -OMISSIS-, ha destituito l’appellante dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza:
“VISTO gli atti del procedimento disciplinare instaurato a carico dell'Assistente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, dinanzi al Consiglio Provinciale di Disciplina istituito presso la Questura di Omissis;
CONSIDERATO che, nel febbraio x, veniva trasmesso all'-OMISSIS-, l'atto di pignoramento presso terzi a carico dell'inquisito per un importo complessivo di Euro x, disposto dal Tribunale Ordinario di Omissis;
VISTA I’allegata delibera del -OMISSIS-, che si intende integralmente trascritta nel presente decreto, con la quale detto organo collegiale ha proposto, nei confronti dell'Assistente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, l'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell'art. 7, nn. 1 e 6, del citato d.P.R. n. 737/1981;
VALUTATE le giustificazioni addotte dall'inquisito, nonché letto l'art. 13 deI citato d.P.R. n. 737/1981, e ritenuto che le circostanze valutabili a favore del dipendente ivi enunciate, dopo attenta disamina di ciascuna di esse, non siano sufficienti a sminuire la gravità della condotta addebitata al soggetto, che ha evidenziato un totale distacco dai principi deontologici condivisi dall'Amministrazione, così come conclamato anche dalla recidività delle condotte di rilevanza disciplinare poste in essere nel corso del rapporto di servizio con la stessa;
CONSIDERATI i numerosi precedenti disciplinari (12 sanzioni disciplinari, di cui 5 inflitte per mancanze della stessa natura., tra cui 4 sospensioni dal servizio) che denotano nell'incolpato un comportamento proclive alla recidiva volto ad infrangere i canoni di correttezza deontologica e professionale a cui devono attenersi gli appartenenti alla Polizia di Stato, ed evidenziano nello stesso la più assoluta mancanza del senso dell'onore e della morale;
RILEVATO altresì che, nonostante le numerose mancanze disciplinari perpetrate e le innumerevoli possibilità di ravvedimento concesse dall'Amministrazione di appartenenza, il -OMISSIS- ha perseverato in atteggiamenti non consoni, dimostrando di essere totalmente inaffidabile sotto il profilo deontologico, appalesando una latente resistenza al rispetto delle regole che non può garantire il rispetto di quei principi di correttezza, dignità e serietà che devono connotare la condotta di vita di un appartenente alla Polizia di Stato;
RITENUTO, pertanto, che la condotta posta in essere dal -OMISSIS-, valutata soprattutto alla luce del quadro complessivo dei suoi precedenti disciplinari, alcuni dei quali specifici, irrogati a seguito di violazioni delle norme enucleanti i doveri, gli obblighi e le norme deontologiche cui deve scrupolosamente attenersi un appartenente alla Polizia di Stato, anche al di fuori del servizio, sia sintomatica di una sua insofferenza soprattutto verso l’adempimento dei doveri connessi al suo status di appartenente all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
RITENUTO che il rapporto fiduciario con l'Amministrazione sia ormai irrimediabilmente compromesso e che, quindi, non sussistano motivi per discostarsi dal deliberato emesso del Consiglio Provinciale di Disciplina di Omissis;
VISTI gli artt. 7, 19, 20 e 21 del citato d.P.R. n. 737/1981”.
4. L’infrazione disciplinare ascritta all’appellante, che ha determinato l’irrogazione della sanzione della destituzione, è prevista dall’art. 7, nn. 1 e 6, del d.P.R. n. 737 del 1981, secondo cui la destituzione è inflitta: 1) per atti che rivelano mancanza del senso dell’onore o del senso morale; 6) per reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari.
5. I motivi di appello non sono idonei a dare conto dell’erroneità delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
I descritti provvedimenti, sia quello con cui il -OMISSIS- il Capo della Polizia ha inflitto al sig. -OMISSIS- la destituzione, sia il presupposto atto del -OMISSIS-, con cui il Consiglio Provinciale di Disciplina ha deliberato, a maggioranza, l’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione sono ampiamente e logicamente motivati con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto a base della loro adozione.
Le doglianze dell’appellante si incentrano essenzialmente sulle modalità della formazione del debito che ha dato luogo al procedimento disciplinare e sulle cause delle disagiate condizioni economiche del destituito, che avrebbero avuto origine anche nelle spese sostenute per i giudizi che hanno portato all’annullamento di due precedenti provvedimenti di destituzione.
Tali censure, tuttavia, non sono idonee a dare conto del vizio dell’azione amministrativa, in quanto i provvedimenti hanno chiaramente evidenziato la ragione per la quale gli atti posti in essere dall’inquisito hanno rivelato mancanza dell’onore, essendo anche espressamente indicati tra i doveri del personale e le norme generali di condotta di cui agli articoli 12 e 13 del d.P.R: n. 782 del 1985, e, soprattutto hanno posto in rilievo la reiterazione delle infrazioni che, ai sensi del n. 6) dell’art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 737 del 1981 determina quasi inevitabilmente la sanzione della destituzione; infatti, come già rappresentato, ai sensi della richiamata norma, la destituzione è inflitta per reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari.
Entrambe le fattispecie astratte contenute nell’art. 7, comma 2, n. 6, del d.P.R. n. 737 del 1981 sono rinvenibili nella presente fattispecie concreta.
In particolare, la plurirecidività dell’inquisito è stata evidenziata sia nel decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, in cui sono stati considerati i numerosi procedimenti disciplinari (12 sanzioni disciplinari, di cui 5 inflitte per mancanze della stessa natura, tra cui 4 sospensioni dal servizio) che denotano un comportamento proclive alla recidiva, volto ad infrangere i canoni di correttezza deontologica e professionale a cui devono attenersi gli appartenenti alla Polizia di Stato, ed evidenziano nello stesso la più assoluta mancanza del senso dell’onore e della morale, sia nella delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina del -OMISSIS-, in cui è evidenziato che l’inquisito ha posto in essere una persistente condotta riprovevole dopo che nei suoi confronti erano stati in precedenza adottati altri e gravi provvedimenti disciplinari, tra cui ben 4 provvedimenti di sospensione dal servizio, rispettivamente per sei, tre, quattro e due mesi, di cui gli ultimi tre irrogati negli ultimi tre anni e sem
Ne consegue, in presenza di un quadro fattuale così univoco ed attestante la compromissione del rapporto fiduciario con l’Amministrazione, che non possono assumere alcun rilievo, al fine di comprovare l’illegittimità della sanzione, le modalità con cui è stato contratto l’ultimo debito che ha generato l’atto di pignoramento, né possono assumerlo le invocate disposizioni di cui alla circolare del 16 maggio 2019 (peraltro emanata successivamente agli atti impugnati), e neppure la genesi delle difficoltà economiche incontrate dal sig. -OMISSIS-, le quali comunque attengono alla sua condotta pregressa.
In sostanza, occorre condividere la statuizione del primo giudice secondo cui “l’Amministrazione resistente ha ampiamente argomentato e motivato in modo pertinente e congruo il provvedimento impugnato, sottolineando la rilevanza dei fatti da ultimo addebitati in relazione proprio alla gravità dei plurimi precedenti ascritti al ricorrente, caratterizzati dalla sussistenza di una recidiva reiterata, concernente, proprio, il non avere il ricorrente onorato un debito contratto e per essere stato, per questi motivi, sottoposto a procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi”.
Allo stesso modo, non sussiste alcuna violazione dell’art. 13 del d.P.R. n. 737 del 1981 per non aver attribuito la Commissione disciplinare il giusto peso alle circostanze attenuanti, atteso che la stessa norma fa riferimento anche ai precedenti disciplinari, la presenza e la molteplicità dei quali rende evidente che la sanzione è stata irrogata nel rispetto delle norme che disciplinano la materia e sulla base di un rigoroso percorso logico-giuridico.
6. Le spese del giudizio di appello, considerata la peculiarità e la natura della controversia nonché la limitata attività difensiva spiegata dall’Amministrazione appellata, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n.9354 del 2024).
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Omissis, nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Caponigro Hadrian Simonetti
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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