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22 dicembre 2025

Tar 2025 - Il sig. -OMISSIS- ha partecipato con successo ad un concorso interno per la copertura di 436 posti di Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019. La partecipazione e la posizione di idoneo non vincitore sono definite in base alla normativa di settore, in particolare l’art. 2, comma 1, lett. t, n. 2, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che disciplina i concorsi interni per le carriere della Polizia di Stato.

 



 

Tar 2025 - Il sig. -OMISSIS- ha partecipato con successo ad un concorso interno per la copertura di 436 posti di Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019. La partecipazione e la posizione di idoneo non vincitore sono definite in base alla normativa di settore, in particolare l’art. 2, comma 1, lett. t, n. 2, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che disciplina i concorsi interni per le carriere della Polizia di Stato.

2. **Disposizioni normative successive e impatto sulla graduatoria**

L’art. 1-bis, comma 1, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, introduce una procedura di scorrimento della graduatoria, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio al 1° gennaio 2023, collocandoli in posizione sovrannumeraria e prevedendo che la promozione alla qualifica di commissario avvenga per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di servizio nella qualifica di vice commissario. Questa disposizione rappresenta un intervento normativo volto a favorire la progressione di carriera dei dipendenti in servizio, in un quadro di gestione delle risorse umane e di riorganizzazione interna della Polizia di Stato.

3. **Nomina del ricorrente e conseguente controversia**

In attuazione di tale normativa, con decreto del 6 marzo 2023, il sig. -OMISSIS- è stato nominato vice commissario con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Successivamente, con decreto del Capo della Polizia del 24 ottobre 2023, pubblicato il 14 novembre 2023, si è proceduto alla promozione alla qualifica di commissario, ma il nome del ricorrente non è stato incluso tra i soggetti promossi. La comunicazione formale, notificata il 17 novembre 2023, ha motivato la mancata promozione con la mancanza del requisito del “senza demerito”.

4. **Questioni giuridiche e motivi del ricorso**

Il ricorrente impugna tale esclusione, ritenendo che la decisione della pubblica amministrazione sia erronea e che, alla luce delle disposizioni normative e delle procedure di scorrimento, egli abbia diritto alla promozione a decorrere dal 6 luglio 2023, data di decorrenza del suo inserimento in ruolo come vice commissario. Egli chiede che il Tribunale amministrativo regionale (TAR) annulli il provvedimento di esclusione e obblighi l’amministrazione a riesaminare la propria posizione, senza il vincolo di applicare i criteri stabiliti dalla circolare del 2011, che potrebbe essere stata applicata in modo restrittivo o erroneo.

5. **Valutazione del merito e competenza del giudice**

Il ricorso si fonda sulla richiesta di riconsiderazione della posizione del ricorrente, ritenendo che egli abbia maturato i requisiti necessari e che sia ingiustamente escluso dalla promozione. La richiesta principale è di riconoscere il diritto alla promozione a decorrere dal 6 luglio 2023, considerato che egli ha effettivamente svolto le funzioni di vice commissario e che la normativa di riferimento non prevede, in modo tassativo, la esclusione per “demerito” nel caso di promozione per scorrimento.

6. **Decisione del giudice e motivazioni**

Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando che le ragioni di fondatezza sono evidenti, e ha ordinato all’amministrazione di riesaminare la posizione del sig. -OMISSIS- senza il vincolo degli specifici criteri della circolare del 2011, valutando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della qualifica di commissario con decorrenza dal 6 luglio 2023.

La motivazione si basa sulla considerazione che la normativa di legge, in particolare l’art. 1-bis, comma 1, del d.l. 198/2022, ha introdotto un meccanismo di scorrimento della graduatoria che dovrebbe garantire una promozione equa e conforme ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione pubblica. La mancata promozione del ricorrente, in assenza di una motivazione congrua e specifica, costituisce un’ingiustizia che il giudice ha ritenuto di dover sanare mediante annullamento e reintegrazione.

7. **Spese processuali e compensazione**

Il giudice ha deciso di compensare le spese processuali tra le parti, considerando le circostanze del caso, la complessità della vicenda e le novità emergenti rispetto alle prassi amministrative.

8. **Conclusioni e P.Q.M.**

Il provvedimento finale del TAR è l’accoglimento del ricorso, con l’ordine all’amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente e di riconoscere i suoi diritti alla promozione di cui alla domanda, con decorrenza dal 6 luglio 2023. La decisione si basa sulla necessità di tutelare il principio di buona fede e di garantire un’effettiva applicazione delle norme di legge, senza pregiudizi derivanti da interpretazioni restrittive o erronee delle disposizioni normative e delle procedure di promozione.

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**In sintesi:**

Il giudice ha ritenuto che il ricorrente abbia diritto alla promozione alla qualifica di commissario a decorrere dal 6 luglio 2023, ordinando all’amministrazione di riesaminare la posizione senza vincoli e di riconoscere i diritti del ricorrente, garantendo così il rispetto delle norme e dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione pubblica.


 

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