La sentenza della Cassazione n. 30996 del 2025 affronta un aspetto importante riguardante la presentazione di una perizia di parte in sede di appello, in particolare nel contesto di un procedimento relativo alla circolazione stradale.
1. **Contesto della causa:**
Nel procedimento civile relativo a incidenti stradali, spesso si discute sulla corretta valutazione delle risultanze tecniche e sulla possibilità di presentare perizie di parte per contestare le conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) già espletata in primo grado.
2. **Presentazione di perizie di parte in appello:**
Secondo il principio consolidato e ribadito dalla Cassazione, la possibilità di presentare una perizia di parte in sede di appello non solo è ammessa, ma rappresenta un diritto delle parti di controbattere alle risultanze della CTU del primo grado. La presentazione di tale documentazione mira ad approfondire o contestare le risultanze tecniche già acquisite nel giudizio.
3. **Violazione del codice di rito civile:**
L’assenza di una disposizione specifica che vieti espressamente l’introduzione di nuove perizie di parte in appello, unitamente alla finalità di garantire il diritto di difesa e il contraddittorio, porta a ritenere che tale attività non costituisca una violazione del codice di rito civile.
4. **Ruolo del giudice:**
La Cassazione sottolinea che il giudice di merito ha l’obbligo di tener conto delle perizie di parte presentate in appello, valutandone la attendibilità, la provenienza e la compatibilità con le risultanze di primo grado. La sua funzione è di apprezzare e integrare le risultanze tecniche, senza necessariamente essere vincolato alle conclusioni di una delle parti.
5. **Principio di diritto:**
In conclusione, la Corte afferma che la presentazione di una perizia di parte in appello, anche per contestare le conclusioni della CTU del primo grado, non è vietata dal codice di rito civile e deve essere valutata dal giudice di merito nel suo insieme, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
**In sintesi:**
La sentenza ribadisce che le parti hanno il diritto di proporre nuove perizie di parte in appello per contestare le risultanze tecniche del primo grado, e il giudice è tenuto a considerarle nel giudizio, senza che ciò costituisca una violazione del rito civile. Questo rafforza il principio di ampia difesa e di contraddittorio nel procedimento civile, anche nelle cause relative alla circolazione stradale.
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