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22 dicembre 2025

La sentenza della Cassazione n. 31372 del 2025 affronta un aspetto importante riguardante la responsabilità del datore di lavoro in relazione ai rischi specifici connessi a particolari tipologie di attività lavorative che comportano rischi per la salute dei lavoratori.

 

 

La sentenza della Cassazione n. 31372 del 2025 affronta un aspetto importante riguardante la responsabilità del datore di lavoro in relazione ai rischi specifici connessi a particolari tipologie di attività lavorative che comportano rischi per la salute dei lavoratori.



**1. Premessa e quadro normativo di riferimento**

La normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare il Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei lavoratori, tenendo conto dei rischi specifici delle attività svolte.

**2. Rischi specifici e responsabilità del datore di lavoro**

La sentenza conferma che, per i lavori che comportano rischi particolari per la salute, quali attività all’aperto, sotterranee, nelle miniere, ecc., il datore di lavoro non è automaticamente responsabile per i danni derivanti da tali rischi se questi sono inerenti alla natura stessa dell’attività e non sono aggravati da comportamenti colposi o anomalie.

In particolare, la Corte sottolinea che:

- La responsabilità del datore di lavoro si configura *solo* nel caso in cui egli, con comportamenti anomali o negligenti, aggravi i rischi già insiti nel lavoro.

- La semplice esecuzione di attività pericolose, in assenza di comportamenti colposi o omissioni, non può essere automaticamente imputata al datore di lavoro come causa di danno.

**3. Esclusione del mobbing come causa di depressione**

Un aspetto innovativo della pronuncia riguarda l’esclusione del mobbing come causa di depressione in ambito lavorativo, in relazione alla responsabilità del datore di lavoro.

La Corte evidenzia che:

- Il mobbing, pur essendo un fenomeno grave e spesso causa di danno psichico, non può essere automaticamente qualificato come causa diretta di depressione ai fini di responsabilità legale del datore di lavoro, a meno che non siano dimostrati comportamenti specifici e reiterati che abbiano causato il danno.

- La depressione, pertanto, non può essere imputata di default al datore di lavoro in assenza di elementi concreti che dimostrino una relazione causale diretta con condotte colpose o omissioni.

**4. Implicazioni pratiche**

Il principio affermato dalla sentenza ha rilevanti implicazioni pratiche:

- Per i lavoratori che svolgono attività a rischio, la prova di un aggravamento causato da comportamenti anomali del datore di lavoro è fondamentale per instaurare un procedimento risarcitorio.

- Per i datori di lavoro, la responsabilità si limita a comportamenti negligenti o colposi che aumentino i rischi già presenti, escludendo la responsabilità per rischi inerenti alla natura del lavoro stesso.

- La tutela della salute psichica dei lavoratori richiede la dimostrazione di comportamenti specifici e reiterati di mobbing, nonché di un nesso causale diretto con il danno subito.

**5. Conclusione**

In sintesi, la Cassazione n. 31372/2025 chiarisce che:

- La responsabilità del datore di lavoro per i rischi inerenti a determinate tipologie di lavori è limitata alla dimostrazione di comportamenti anomali o negligenti che aggravano tali rischi.

- La presenza di rischi naturali o tipici delle attività non comporta automaticamente una responsabilità del datore di lavoro, se questi non ha adottato comportamenti colposi.

- Il mobbing, quale causa di depressione, non può essere considerato responsabilità automatica del datore di lavoro, ma richiede la prova di comportamenti specifici e di un nesso causale.

Questa pronuncia rafforza il principio di responsabilità limitata del datore di lavoro alle condotte colpose e sottolinea la necessità di una prova concreta in caso di danno psichico derivante da comportamenti di mobbing. 

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