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17 dicembre 2025

Militare-sindacalista, 'ho subito un provvedimento grave per avere criticato Crosetto

 

 

 

 

Militare-sindacalista, 'ho subito un provvedimento grave per avere criticato Crosetto

Militare-sindacalista, 'ho subito un provvedimento grave per avere criticato Crosetto' Consiglio di giustizia amministrativa siciliana gli ha inflitto 2 mesi di sospensione (ANSA) - PALERMO, 17 DIC - "La sentenza, pur formalmente legittima e giuridicamente argomentata, pone seri interrogativi sul futuro dell'effettività dei diritti sindacali dei militari. Il rischio è che il riconoscimento normativo delle associazioni professionali a carattere sindacale venga svuotato nella sua dimensione sostanziale, trasformandosi in un diritto solo nominale, privo di reale capacità critica e rappresentativa". Lo scrive in una nota il segretario generale di Itamil, Xxxxx Xxxxx, commentando il pronunciamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cga) che ha accolto il ricorso in appello del ministero della Difesa, confermando la sospensione per due mesi del militare per frasi ritenute lesive delle Forze armate. "Ho subito un provvedimento disciplinare di particolare gravità per avere espresso c

Pubblicato il 19/05/2025

N. 00143/2025 REG.PROV.CAU.

N. 00367/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 367 del 2025, proposto dal

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

contro

Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari dell'Esercito, denominata Itamil, non costituita in giudizio;

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 00127/2025, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 il Cons. Antonino Lo Presti e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto, in via dirimente, che la misura cautelare disposta in prime cure deve trovare conferma (quantomeno) in ragione dell’assorbente profilo del periculum in mora, giacché per la natura stessa della sanzione inflitta (sospensione dall’impiego per due mesi) essa verrebbe altrimenti interamente eseguita prima di ogni suo vaglio giurisdizionale, con conseguente sostanziale vanificazione di quest’ultimo e definitiva compromissione dell’interesse ( anche morale) azionato con il ricorso in prime cure; laddove, per converso, è sostanzialmente indifferente per la P.A. appellante il momento in cui la sanzione inflitta (ove legittima) venga espiata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'appello.

Condanna l’appellante a pagare all’appellato -OMISSIS- le spese di questa fase del giudizio, che liquida in euro 1000,00 oltre s.g. e accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Michele Pizzi, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

Antonino Lo Presti, Consigliere, Estensore

Sebastiano Di Betta, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Antonino Lo Presti Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO

 

DIR2244 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT DIFESA. CONFERMATA SOSPENSIONE SEGRETARIO ITAMIL, SUM: È PER CHIUDERE BOCCA A SINDACATI "I CONDANNATI POSSONO FARE CARRIERA, SINDACALISTI SCOMODI DECADONO PER SEMPRE" (DIRE) Roma, 18 dic. - Ha avuto clamore il caso del segretario nazionale di sindacato militare Itamil, Girolamo Foti, che per avere espresso delle critiche, anche attraverso i comunicati stampa, all'attuale compagine governativa, con specifico riferimento al ministro della Difesa ed a un suo Consigliere per i rapporti con le APCSM (ex presidente del COCER interforze), durante la fase di contrattazione dello scorso anno, era stato sospeso per due mesi. Il TAR della Sicilia aveva ritenuto la sanzione illegittima e aveva interpretato le affermazioni come "legittimo diritto di critica sindacale". Il sindacato parlava di militari "orfani di un ministro attento alle esigenze del personale", il che contribuiva "al malessere e alla sfiducia verso l'attuale governo". Ora arriva il Consiglio di Stato e ribalta tutto.

DIR2245 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT DIFESA. CONFERMATA SOSPENSIONE SEGRETARIO ITAMIL, SUM: È PER CHIUDERE BOCCA A SINDACATI -2- (DIRE) Roma, 18 dic. - "La comminazione di una sanzione di Stato è lo strumento che il datore di lavoro (in questo caso il Ministro della Difesa, ma anche qualsivoglia autorità di Vertice) potrebbe utilizzare per eliminare definitivamente chi magari si oppone con decisione a delle questioni sindacali controverse o scomode (quale la firma del contratto). E' indiscutibile- denuncia il SUM- che eventuali comportamenti lesivi del prestigio delle Istituzioni possano e debbano essere sanzionati con provvedimenti di stato, ma solleva dubbi di carattere costituzionale la circostanza per cui, in materia di sindacalismo militare, l'irrogazione di una sanzione disciplinare di stato debba pesare a vita (una sorta di ergastolo dal sindacalismo militare) sul futuro professionale di un militare, considerato che queste sanzioni hanno un peso determinante anche per i provvedimenti di impiego dei Co

 

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