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17 dicembre 2025

La pronuncia della Cassazione n. 32607/2025 si inserisce nel quadro giurisprudenziale relativo alla corretta individuazione dei soggetti aventi diritto agli indennizzi previsti dalle misure di sostegno economico introdotte in via emergenziale a causa della pandemia da COVID-19. In particolare, questa pronuncia chiarisce i limiti soggettivi all’accesso agli indennizzi per determinate categorie di lavoratori, evidenziando le differenze tra operai agricoli a tempo determinato e altri lavoratori stagionali in settori diversi da turismo e stabilimenti balneari.

 

 



La pronuncia della Cassazione n. 32607/2025 si inserisce nel quadro giurisprudenziale relativo alla corretta individuazione dei soggetti aventi diritto agli indennizzi previsti dalle misure di sostegno economico introdotte in via emergenziale a causa della pandemia da COVID-19. In particolare, questa pronuncia chiarisce i limiti soggettivi all’accesso agli indennizzi per determinate categorie di lavoratori, evidenziando le differenze tra operai agricoli a tempo determinato e altri lavoratori stagionali in settori diversi da turismo e stabilimenti balneari.

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**Contesto normativo**

Le misure di sostegno economico in materia di COVID-19 sono state adottate attraverso vari decreti-legge, tra cui:

- **D.l. n. 18/2020** (art. 30): indennizzi per i lavoratori stagionali e intermittenti del settore turismo e degli stabilimenti balneari.
- **D.l. n. 34/2020** (art. 84, co. 7): indennizzi per altre categorie di lavoratori stagionali, tra cui anche lavoratori agricoli in alcune circostanze.
- **D.l. n. 73/2021** (art. 69, co. 1): ulteriori misure di sostegno per specifiche categorie di lavoratori.

**Principio generale**

Le norme citate prevedono indennizzi a favore di lavoratori stagionali, intermittenti e altri soggetti con contratti di lavoro atipico, in funzione delle rispettive discipline di settore e delle categorie professionali interessate.

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**La pronuncia della Cassazione n. 32607/2025**

La Corte di Cassazione si pronuncia sulla questione dell’ammissibilità degli indennizzi per una categoria specifica di lavoratori: gli operai agricoli a tempo determinato.

**Punto centrale della decisione**

La Suprema Corte stabilisce che **agli operai agricoli a tempo determinato, destinatari di una disciplina speciale nell’ambito delle misure di sostegno COVID-19**, sono riconosciuti **gli indennizzi di cui agli artt. 30 del d.l. n. 18/2020, 84, co. 7 del d.l. n. 34/2020 e 69, co. 1 del d.l. n. 73/2021**. Tuttavia, **non sono invece ammessi agli indennizzi previsti per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti balneari**.

**Motivazioni giuridiche**

1. **Compatibilità normativa**: La pronuncia si basa sul fatto che la disciplina normativa ha previsto specifiche categorie di beneficiari, con limiti chiaramente individuati nel testo normativo. In particolare, le norme per gli indennizzi del settore agricolo sono state formulate in modo da escludere, in via generale, i lavoratori stagionali di altri settori, salvo eventuali specifiche deroghe.

2. **Differenziazione settoriale e soggettiva**: La Corte evidenzia come le norme abbiano distinto tra settori e categorie di lavoratori, riconoscendo gli indennizzi solo a determinate categorie di stagionali, come quelli del turismo e degli stabilimenti balneari, e operai agricoli a tempo determinato, ma non ad altri lavoratori stagionali appartenenti ad altri settori.

3. **Interpretazione letterale e sistematica**: La Corte ha ritenuto che l’interpretazione letterale delle norme e la loro interpretazione sistematica permettano di delimitare con chiarezza i soggetti beneficiari, escludendo, quindi, altri lavoratori stagionali non espressamente contemplati.

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**Implicazioni pratiche**

- **Per gli operai agricoli a tempo determinato**: riconoscimento del diritto agli indennizzi previsti dagli articoli citati, in quanto specificamente inclusi nella disciplina emergenziale.
- **Per altri lavoratori stagionali**: esclusione dagli indennizzi per i settori diversi da turismo e stabilimenti balneari, salvo eventuali altri interventi normativi specifici.

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**Conclusioni**

La pronuncia n. 32607/2025 della Cassazione chiarisce che, nell’ambito delle misure di sostegno per l’emergenza COVID-19, si applicano criteri di compatibilità e specificità. Gli operai agricoli a tempo determinato sono riconosciuti beneficiari di determinati indennizzi, in conformità alle norme citate, mentre altri lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti balneari non hanno diritto a tali indennizzi sulla base delle disposizioni vigenti.

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**Note finali**

- La decisione rafforza l’interpretazione restrittiva delle norme di sostegno, favorendo una corretta individuazione dei beneficiari.
- Eventuali richieste di indennizzo devono essere valutate alla luce dei criteri definiti dalla giurisprudenza e dalla normativa vigente, con attenzione alle specificità di settore e di categoria. 

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