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17 dicembre 2025

Cassazione 2025 - Il reato di alterazione della targa dell’automobile, disciplinato dall’articolo 628 del Codice Penale, rappresenta una delle fattispecie più significative nell’ambito dei reati contro la fede pubblica. La pronuncia della Cassazione n. xxxxxx del 2025 fornisce un importante chiarimento in merito alla configurabilità di tale reato anche in presenza di una modifica temporanea o di breve durata della targa.

 

 

Cassazione 2025 - Il reato di alterazione della targa dell’automobile, disciplinato dall’articolo 628 del Codice Penale, rappresenta una delle fattispecie più significative nell’ambito dei reati contro la fede pubblica. La pronuncia della Cassazione n. xxxxxx del 2025 fornisce un importante chiarimento in merito alla configurabilità di tale reato anche in presenza di una modifica temporanea o di breve durata della targa.

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**1. La normativa di riferimento**

L’articolo 628 del Codice Penale recita:

> “Chiunque, al fine di depistare le indagini o di ostacolare l’identificazione, altera, sopprime o falsifica un segno o un documento di riconoscimento o di identificazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”

Nel contesto del reato di alterazione della targa, questa norma si applica in quanto la targa rappresenta un segno o documento di riconoscimento, che permette l’identificazione del veicolo e del suo proprietario.

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**2. La nozione di alterazione e la sua temporaneità**

La giurisprudenza consolidata della Cassazione (e in particolare la pronuncia n. xxxxxx del 2025) ha chiarito che:

- **L’alterazione della targa** include ogni modifica che possa compromettere l’autenticità o l’identificazione del veicolo.

- La **temporaneità** dell’intervento non esclude la configurabilità del reato. Anche una modifica di breve durata, effettuata con l’intento di depistare o di ostacolare le indagini, può integrare il reato previsto dall’articolo 628..

In altre parole, non è necessario che l’alterazione sia permanente; basta che sia effettuata con l’intento di ingannare le autorità o di ostacolare le indagini, anche se questa è di breve durata o temporanea.

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**3. La pronuncia della Cassazione n. xxxxxx del 2025**

La Corte di Cassazione ha ribadito che:

- La semplice alterazione della targa, anche per un breve periodo, configura il reato di cui all’articolo 628.

- La finalità dell’alterazione, quale depistaggio o ostacolo alle indagini, è elemento costitutivo del reato.

- L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico di ostacolare le indagini o di depistare le autorità.

Pertanto, anche se l’alterazione dura pochi istanti o un breve periodo, può comunque essere sanzionata penalmente, purché si dimostri l’intenzione di ingannare o di ostacolare l’operato delle forze dell’ordine.

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**4. Conclusioni**

La pronuncia della Cassazione n. xxxxxx del 2025 conferma un principio fondamentale:

> **L’alterazione della targa di un veicolo, anche per breve tempo, integra il reato previsto dall’articolo 628 del Codice Penale, se effettuata con l’intento di depistare o ostacolare le indagini.**

Questa sentenza sottolinea l’importanza di considerare non solo la durata dell’alterazione, ma anche l’intento e le circostanze che la caratterizzano.

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**5. Implicazioni pratiche**

Per gli operatori e le forze dell’ordine, questa pronuncia evidenzia:

- La necessità di intervenire prontamente anche in presenza di alterazioni temporanee.

- La possibilità di contestare il reato anche in assenza di alterazioni permanenti.

- La rilevanza dell’intento doloso nel valutare la configurabilità del reato.

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**Conclusione**

In sintesi, la sentenza n. xxxxxx del 2025 della Cassazione ribadisce che l’alterazione della targa, anche di breve durata, costituisce reato ai sensi dell’articolo 628 del Codice Penale, qualora venga dimostrato l’intento di depistare o ostacolare le indagini. La normativa e la giurisprudenza adottano un’interpretazione ampia e articolata, che tutela l’integrità dei segni pubblici e la trasparenza dell’identificazione veicolare.


 

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