La
sentenza Cassazione n. 33300 del 2025 affronta la questione
dell’applicabilità dell’obbligo vaccinale COVID-19 previsto dall’art.
4-ter del d.l. n. 44/2021, introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 172/2021.
La pronuncia chiarisce i limiti di applicazione dell’obbligo, in
particolare distinguendo tra personale sanitario e non sanitario
all’interno delle strutture sanitarie e sociosanitarie.
Contesto Normativo
L’art.
4-ter del d.l. n. 44/2021, convertito in legge, ha introdotto l’obbligo
vaccinale per il personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie.
La norma, come modificata dall’art. 2 del d.l. n. 172/2021, mirava a
garantire la sicurezza delle prestazioni sanitarie e la tutela della
salute pubblica, prevedendo sanzioni per chi si rifiutava di vaccinarsi.
Principali punti della sentenza
1. **Ambito di applicazione dell’obbligo vaccinale**
La Cassazione ha ribadito che l’obbligo vaccinale, così come previsto
dalla normativa citata, si applica esclusivamente al personale delle
strutture destinate all’esercizio di attività sanitaria e
sociosanitaria. Ciò include gli addetti direttamente coinvolti nelle
prestazioni sanitarie, come medici, infermieri, operatori sociosanitari,
e altri professionisti sanitari.
2. **Personale non sanitario**
La decisione sottolinea che il personale non sanitario, anche se
operante in strutture sanitarie o sociosanitarie, non rientra
nell’ambito di applicazione dell’obbligo vaccinale, qualora la loro
qualifica operante non comporti l’erogazione diretta di prestazioni
sanitarie o socio-sanitarie. Pertanto, il personale di supporto,
amministrativo, di pulizia o di altri servizi ausiliari, che non svolge
attività strettamente sanitaria, non è soggetto all’obbligo vaccinale
previsto dalla norma.
3. **Implicazioni pratiche**
La
sentenza evidenzia l’importanza di distinguere tra diverse tipologie di
personale all’interno delle strutture sanitarie. La mancata applicazione
dell’obbligo vaccinale ai soggetti non sanitari non implica una
violazione della normativa, ma piuttosto una corretta interpretazione
del suo ambito di applicazione.
4. **Profili di legittimità e costituzionalità**
La Corte ha confermato che l’obbligo vaccinale, limitato ai soggetti
operanti in ambiti sanitari e sociosanitari, è compatibile con i
principi costituzionali di tutela della salute e di libertà individuale,
purché rispettino i limiti e le esclusioni previsti dalla legge.
Conclusioni
La
sentenza Cassazione n. 33300/2025 fornisce un importante chiarimento
interpretativo sull’applicazione dell’obbligo vaccinale COVID-19 nel
settore sanitario. Esclude dall’obbligo il personale non sanitario
operante in strutture sanitarie e sociosanitarie, sottolineando la
necessità di un’attenta distinzione tra le qualifiche e le mansioni
svolte.
Implicazioni pratiche
- Le aziende sanitarie devono verificare le qualifiche del personale per applicare correttamente l’obbligo vaccinale.
-
Il personale non sanitario non può essere obbligato alla vaccinazione
ai sensi della normativa vigente, salvo diverse disposizioni specifiche.
-
La sentenza rafforza la legittimità delle misure di tutela della salute
rivolte esclusivamente al personale direttamente coinvolto nelle
attività sanitarie.
Questo approccio garantisce un equilibrio tra
tutela della salute pubblica e rispetto dei diritti individuali, in
conformità con l’ordinamento costituzionale e le norme vigenti.
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