La pronuncia della Cassazione n. 33395 del 2025 affronta il tema della responsabilità della pubblica amministrazione, in particolare delle Regioni, per l’illecito derivante dal cattivo esercizio della funzione legislativa.
**Principio di insindacabilità dell’attività legislativa**
La Corte ribadisce che l’attività di interpretazione e formulazione delle norme legislative svolta dalle Regioni gode di un’ampia tutela, e non può essere soggetta a valutazione di merito o censura, anche nel caso in cui si arrivi alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge. Questo principio di “insindacabilità” si applica perché si riconosce che l’attività legislativa, e in particolare quella interpretativa, è tipicamente riservata al legislatore e soggetta a controlli di costituzionalità, ma non a valutazioni di merito che possano comportare responsabilità.
**Impossibilità di risarcimento del danno**
La Corte evidenzia che, a differenza di quanto avviene per la responsabilità dello Stato italiano in relazione alle violazioni del diritto dell’Unione europea, per le Regioni non sussiste un diritto al risarcimento di eventuali danni derivanti dall’illegittimità di legge o dall’errato esercizio della funzione legislativa. In altre parole, l’attività legislativa delle Regioni, anche se dichiarata illegittima, non dà luogo a responsabilità patrimoniale, in quanto non si configura come illecito dannoso suscettibile di risarcimento.
**Differenza rispetto alla responsabilità dello Stato e dell’Unione Europea**
La distinzione principale evidenziata dalla Cassazione riguarda la responsabilità dello Stato italiano o dell’Unione Europea. Nel caso dell’UE, esiste una responsabilità per violazione del diritto comunitario e un possibile risarcimento, mentre per le Regioni italiane, la tutela è più restrittiva e si limita al rispetto del principio di insindacabilità dell’attività legislativa.
**Conclusioni**
In sintesi, la sentenza afferma che le Regioni, nel loro ruolo di enti legislativi, non sono responsabili patrimonialmente per l’adozione di norme dichiarate illegittime, in quanto l’attività legislativa gode di un principio di insindacabilità e non comporta di per sé danno risarcibile, salvo specifici casi di responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione Europea.
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