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23 dicembre 2025

Cassazione 2025 - La pronuncia in esame concerne una controversia tra il lavoratore OMISSIS e il datore di lavoro, con la partecipazione dell’INAIL, riguardante l’indennizzo per infortunio sul lavoro occorso al dipendente durante l’espletamento delle sue mansioni di conduttore di treni. La vicenda si focalizza sulla qualificazione dell’evento lesivo come infortunio di origine lavorativa, e sulla corretta ripartizione degli oneri probatori tra le parti.

 

 

Cassazione 2025 - La pronuncia in esame concerne una controversia tra il lavoratore OMISSIS e il datore di lavoro, con la partecipazione dell’INAIL, riguardante l’indennizzo per infortunio sul lavoro occorso al dipendente durante l’espletamento delle sue mansioni di conduttore di treni. La vicenda si focalizza sulla qualificazione dell’evento lesivo come infortunio di origine lavorativa, e sulla corretta ripartizione degli oneri probatori tra le parti.

Il lavoratore aveva subito due infortuni: il primo nel 2016, causato da una caduta mentre saliva sul treno; il secondo nel 2017, a seguito di uno sforzo fisico durante la salita sul locomotore, che aveva determinato la lesione del muscolo sovraspinoso alla spalla destra. La domanda di indennizzo veniva rigettata in primo grado e confermata in appello, con motivazioni che meritano un'analisi approfondita.

2. Le motivazioni della Corte d’Appello

La Corte di Salerno ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di primo grado, evidenziando che:

- La domanda dell’attore era carente di elementi probatori sufficienti a dimostrare il nesso causale tra l’attività lavorativa e il danno subito.

- L’evento lesivo, definito genericamente come “sforzo” senza una descrizione dettagliata, non era stato adeguatamente collegato ad un fatto violento o a una causa di origine lavorativa.

- La parte attrice non aveva dedotto né prodotto elementi probatori idonei a configurare un rapporto causale tra l’attività lavorativa e la lesione.

- La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, avanzata dal ricorrente in appello, non poteva sostituire l’onere probatorio della parte, né costituiva un mezzo automatico per colmare le carenze probatorie.

- La prova testimoniale non era stata richiesta in primo grado, e pertanto non poteva essere ammessa in sede di gravame, né si configurava come strumento utile a superare le carenze istruttorie.

3. La questione dell’onere di allegazione e prova

Il punto centrale della decisione riguarda l’onere della prova del nesso causale tra l’attività lavorativa e l’infortunio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, grava sul lavoratore l’onere di dimostrare:

- La causa violenta dell’infortunio, ovvero un fatto traumatico riconducibile a un evento di origine esterna e violenta, riconducibile all’attività lavorativa.

- Il nesso di causa tra l’evento violento e la prestazione lavorativa, ossia che l’incidente è avvenuto “nell’esercizio” o “per ragioni connesse all’attività lavorativa”.

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che la mancanza di una descrizione dettagliata dell’evento “sforzo” e l’assenza di elementi probatori che attestassero la natura violenta del fatto, impedivano di riconoscere l’infortunio come di origine lavorativa.

4. La rilevanza della causa violenta e dell’occasione di lavoro

Secondo la giurisprudenza consolidata, affinché un evento possa qualificarsi come infortunio sul lavoro, è necessario che sussistano:

- La causa violenta: un fatto traumatico riconducibile ad un evento esterno e accidentale, come una caduta, un urto, uno sforzo improvviso.

- L’occasione di lavoro: l’evento deve verificarsi nel contesto dell’attività lavorativa, in relazione diretta o indiretta alle mansioni svolte.

Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato che “uno sforzo”, privo di descrizione e di elementi che ne dimostrino la natura violenta, non può essere qualificato come evento traumatico di origine lavorativa. La mancanza di deduzioni circa la causa violenta, unitamente all’assenza di prove, rende difficile attribuire l’incidente all’attività lavorativa.

5. La consulenza tecnica e l’onere di allegazione

La richiesta di una consulenza tecnica d’ufficio, avanzata dal ricorrente in appello, non può essere considerata come un mezzo per supplire alla mancanza di allegazioni e prove di causa violenta e nesso causale. La Corte ha ribadito che:

- La prova tecnica può essere disposta solo se la parte ha prodotto elementi sufficienti a giustificare la richiesta, e non può essere utilizzata per colmare l’inerzia probatoria.

- La parte attrice ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, inclusa la causa violenta e il rapporto di causalità.

- La mancata richiesta di prova testimoniale in primo grado rappresenta un limite all’accesso a questa forma di prova in appello.

6. La decisione della Corte e il principio di diritto

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che:

- Non risultano elementi probatori sufficienti a dimostrare la natura violenta dell’evento e il collegamento con l’attività lavorativa.

- La mancanza di deduzioni e di prove specifiche impedisce di qualificare l’incidente come infortunio sul lavoro.

- La mancanza di consulenza tecnica disposta d’ufficio, e la mancata richiesta di prova testimoniale in primo grado, non possono supplire alle carenze probatorie della parte attrice.

In conclusione, la pronuncia ribadisce il principio che, in materia di infortuni sul lavoro, l’onere di allegazione e prova circa la causa violenta e il nesso causale compete al lavoratore, e che la mancanza di elementi probatori adeguati impedisce il riconoscimento dell’indennizzo.

7. Considerazioni finali

La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità che richiede un’attenta valutazione delle prove e dell’effettiva dimostrazione del nesso causale tra evento e attività lavorativa. La pronuncia evidenzia, altresì, che la richiesta di consulenza tecnica o di prova testimoniale non può essere utilizzata come strumento di supplenza dell’onere probatorio, ma deve essere supportata da elementi sufficienti già allegati e provati.

Questo orientamento rafforza la corretta distribuzione dell’onere della prova e sottolinea l’importanza di una adeguata deduzione probatoria da parte del lavoratore, in particolare nei casi di infortuni di natura multifattoriale o di patologie non chiaramente traumatiche.

**In sintesi:**

- La prova dell’origine lavorativa di un infortunio richiede la dimostrazione di una causa violenta e del nesso con l’attività lavorativa.

- La mancanza di elementi probatori specifici e di deduzioni circa la causa violenta comporta il rigetto della domanda.

- La richiesta di consulenza tecnica e di prove testimoniali non può sostituire l’onere di allegazione e prova della parte.

- La giurisprudenza insiste sulla necessità di una prova rigorosa e dettagliata per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GARRI Fabrizia - Presidente

Dott. ORIO Attilio Franco - Rel. Consigliere

Dott. PICCONE Valeria - Consigliere

Dott. ROSETTI Riccardo - Consigliere

Dott. GNANI Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 777-2023 proposto da:

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati - controricorrente -

avverso la sentenza n. 368/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/06/2022 R.G.N. 472/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.

Fatto

1. La Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso proposto da OMISSIS, conduttore di treni della OMISSIS OMISSIS Srl, volto a conseguire, previo accertamento della inabilità permanente, il diritto all'indennizzo per un infortunio sul lavoro occorso il 9/4/2017 allorquando, per salire su un locomotore a lui assegnato, effettuava uno sforzo a seguito del quale subiva la completa lesione del muscolo sovraspinoso alla spalla destra, che andava ad aggiungersi ad altro infortunio subìto nel 2016 a seguito di una caduta a terra riportata mentre saliva sul treno.

Avverso la pronuncia del Tribunale che aveva ritenuto l'infondatezza della domanda carente di qualsiasi deduzione e prova di elementi che potessero far configurare un infortunio sul lavoro, il ricorrente aveva dedotto che erroneamente non fosse stata disposta una consulenza tecnica per accertare il nesso causale e il grado di invalidità.

La Corte territoriale ha invece rilevato che il giudice di primo grado aveva correttamente valutato il materiale probatorio raccolto indicando esaustivamente le ragioni per le quali aveva ritenuto insussistenti le pretese avanzate dal ricorrente, non essendo stato sufficientemente dedotta la causa dell'infortunio, escludendo l'indennizzabilità di patologie che trovano fondamento in un motivo diverso da una causa violenta; non si comprendeva la ragione per la quale "uno sforzo", neppure descritto, fatto per salire sul locomotore, avrebbe dovuto causare la lamentata lesione alla spalla destra. In ipotesi di patologia multifattoriale il dipendente che sostenga l'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita; nel caso di specie, mancavano deduzioni su causa violenta e occasione di lavoro e, riguardo alle istanze istrut

2. La parte privata propone ricorso in cassazione articolato su tre motivi, a cui l'INAIL resiste con controricorso.

3. La controversia è stata trattata e decisa nell'adunanza camerale del 25 settembre 2025.

Diritto

1. Con il primo motivo OMISSIS deduce la violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 416 c.p.c., evidenziando che l'INAIL non aveva contestato il fatto storico ma che l'evento non poteva essere conseguenza del trauma valutabile come causa violenta; rappresenta che nel ricorso introduttivo del giudizio aveva menzionato due infortuni sul lavoro, l'uno occorso il 14/7/2016 cadendo mentre si recava alla cabina di comando del treno, per il quale era stata riconosciuta una inabilità prorogata fino al 20/9/2016, l'altro per uno sforzo fatto per salire sul locomotore occorso il 9/4/2017 per il quale pure aveva dovuto subire un nuovo intervento chirurgico, e che nel ricorso aveva chiesto che gli venisse riconosciuto un grado di inabilità pari almeno al 65%.

Con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 416 cpc per non aver considerato la Corte di merito la mancata contestazione circa la veridicità del fatto storico, relativamente al suo accadimento ed alla dinamica, per la cui dimostrazione, trattandosi di fatti pacifici, non occorreva ulteriore prova.

Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 191 e 61 c.p.c. censurando la parte di motivazione della sentenza in cui si afferma che non si comprende per quale ragione uno sforzo fatto per salire sul locomotore abbia potuto causare la lesione alla spalla destra; per contro, in altre pronunce la Corte di cassazione aveva affermato l'indennizzabilità di una lesione subìta per uno sforzo fatto per compiere un normale atto lavorativo, purché idoneo a vincere una resistenza peculiare del lavoro e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta ed alla connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio; per dimostrare una connessione causale e contiguità nel tempo e nello spazio con riferimento alla occasione di lavoro, sarebbe stato necessario espletare una consulenza tecnica, essendo insufficiente la prova testimoniale inidonea a descrivere le conseguenze di uno sforzo.

2. L'Istituto controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso in presenza di una pronuncia "doppia conforme"; quindi evidenzia che l'accertamento di fatto è riservato al giudice di merito e che occorre ricollegare l'evento (infortunio) al rischio specifico sulle condizioni di lavoro; ma nel caso in esame non erano mai stati dedotti elementi che consentono di qualificare l'evento come infortunio sul lavoro, richiamando una pronuncia di legittimità (Cass. n. 6451/2017) secondo la quale lo sforzo per compiere un atto lavorativo deve poter vincere la resistenza del lavoro. Rimarca che l'onere probatorio incombe sul ricorrente, e in questo caso mancava la prova dei fatti, con conseguente decadenza ex art. 416 c.p.c.; osserva che, poiché la mancata contestazione del fatto non è eccezione in senso stretto, non v'è preclusione per la difesa dell'Istituto e dunque non c'è violazione di 112 c.p.c. In definitiva, mancava qualsiasi deduzione per configurare l'evento denunciato dal OMISSIS come un infortunio sul

3. Preliminarmente, la Corte rileva che copia della sentenza impugnata non si rinviene nella produzione di parte ricorrente, che ne trascrive il contenuto nel suo atto introduttivo e deposita soltanto copia del dispositivo. La mancanza non è tuttavia causa di improcedibilità del ricorso a fronte del deposito di copia, completa di tutti gli atti identificativi dell'atto, proveniente dal controricorrente: tale allegazione consente infatti "alla Corte di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia venuto ad esistenza, di verificare la tempestività del ricorso e di formulare un corretto dispositivo, individuando con esattezza l'oggetto dell'impugnazione", è ciò è stato ritenuto sufficiente per evitare le conseguenze previste dall'art. 369 c.p.c. (cfr. Cass. n. 24885/2023).

4. Passando all'esame dei motivi, va affermata la inammissibilità del ricorso.

5. Il primo motivo, verosimilmente articolato ai sensi dell'art. 360 co.1 n.3 c.p.c. ancorché non esplicitato in rubrica, rivela diversi profili di inammissibilità: innanzitutto non è fondata la doluta violazione dell'art. 116 c.p.c. ravvisabile, per costante orientamento giurisprudenziale, allorquando il giudice abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. n. 9731/2025); ove invece si sia inteso censurare l'eventuale malgoverno della regola di giudizio sul prudente apprezzamento seguito nella ricostruzione del fatto e sulla necessità di procedere ad attività istruttoria, si deve rammentare che "in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicaz

5.1 - Nel caso in esame, il giudizio espresso nella impugnata sentenza circa l'incomprensibile dinamica dello "sforzo fatto per salire" sul treno e della ragione per la quale tale azione abbia provocato la denunciata lesione muscolare, è evidente conseguenza della mancata allegazione di circostanze fattuali sull'avveramento della causa violenta occorsa nel compimento di prestazioni lavorative e sul nesso causale della patologia lamentata con l'occasione di lavoro; sotto il primo profilo occorre una deduzione sul compimento di un atto lavorativo idoneo a vincere una resistenza peculiare del lavoro svolto, sul secondo profilo occorre dedurre la univoca derivazione dall'occasione lavorativa per escludere una eziologia multifattoriale o affermare una causa esterna.

5.2 - Il percorso argomentativo svolto dal giudice di appello non devia dalle citate premesse, ed anzi ha dato atto della valutazione del materiale probatorio raccolto, compiutamente svolta in primo grado, e del convincimento raggiunto attraverso la disamina di quanto dedotto e allegato. Né risulta alcuna doglianza sulla eccedenza del percorso argomentativo svolto in appello rispetto al perimetro normativo di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 nel quale si prevede la copertura assicurativa di infortuni avvenuti per: 1) causa violenta, 2) in occasione di lavoro, e 3) legati in nesso causale con la patologia inabilitante.

5.3 - Neppure resta chiarita la ragione per la quale con la domanda introdotta in primo grado, come riportato all'esordio del ricorso in esame, sia stato richiesto l'accertamento di un grado di inabilità al 65% e la condanna dell'INAIL alla rendita a seguito di due infortuni, laddove, per il primo, l'istituto aveva già riconosciuto l'inabilità senza residuo di postumi permanenti e, per il secondo, non risulta essere stata richiesta una revisione per aggravamento (circostanze risultanti nel giudizio di primo grado come riportate in ricorso). La mancanza di puntuali deduzioni sulla ricorrenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del trattamento assicurativo ha orientato i giudici di merito verso la soluzione adottata.

6. Il secondo motivo è egualmente inammissibile per mancanza di specificità: la dedotta violazione dell'art. 416 c.p.c. non è articolata, né si riscontra la non contestazione sulla veridicità del fatto storico, di per sé insufficiente a fondare l'elemento oggettivo della pretesa indennitaria, dovendosi richiedere invece precise deduzioni e allegazioni sulla causa violenta occorsa in occasione di lavoro. Questa Corte ha affermato (Cass. n. 23894/2021) che "in tema di infortuni sul lavoro, l'azione violenta idonea a determinare, ex art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965, una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino causa nell'affaticamento, costituente normale conseguenza del lavoro". Qualificare lo "sforzo" compiuto per vincere una resistenza nelle operazioni lavorative

7. Riguardo al terzo motivo di ricorso, la censura motivazionale della sentenza sulla incomprensibile natura e dinamica dello sforzo fatto per salire sul locomotore, quale causa della lesione muscolare, introduce un inammissibile giudizio di valutazione compiuto dal giudice di merito, in ordine alla mancanza di elementi descrittivi del fatto, valorizzabile per la verifica di fondatezza della domanda ancor prima di valutare l'ipotizzabilità del nesso causale, che non va ritenuto presunto. Da qui, l'insussistenza della dedotta violazione degli artt. 191 e 61 c.p.c. non essendo né vincolante la richiesta di consulenza tecnica né, a monte, ipotizzabile una verifica peritale su dati storici generici, ipotizzati, non precisati, e risolvendosi per ciò solo l'invocata indagine peritale come meramente esplorativa sulla invocata connessione causale evento/danno.

7.1 - La censura nel suo complesso, poi, si palesa inammissibile, non potendosi chiedere in questa sede di legittimità la rivalutazione del materiale probatorio sulla scorta del quale i giudici di merito hanno accertato i fatti di causa, ma potendo solo denunciarsi, ex art. 360 n. 5 c.p.c. (nella specie, censura non sollevata) l'omesso esame di fatti principali e/o secondari decisivi che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti, previa indicazione del tempo e del modo in cui essi siano stati introdotti nel processo (Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi).

8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo. Sussistono altresì i presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile in ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidata in Euro 3.500,00, oltre spese forfetarie al 15%, ed Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2025.

 

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