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23 dicembre 2025

Cassazione 2025 - La sentenza in commento riguarda la qualificazione dello status di vittima del dovere ai sensi dell’art. 1, commi 563 e 564 della legge n. 266/2005, in un caso di ferimento di un militare durante un’attività di bonifica di un ordigno esplosivo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'interessato, confermando le decisioni di merito che escludevano la sussistenza delle condizioni per la tutela prevista dalla legge.

 

 

Cassazione 2025 - La sentenza in commento riguarda la qualificazione dello status di vittima del dovere ai sensi dell’art. 1, commi 563 e 564 della legge n. 266/2005, in un caso di ferimento di un militare durante un’attività di bonifica di un ordigno esplosivo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'interessato, confermando le decisioni di merito che escludevano la sussistenza delle condizioni per la tutela prevista dalla legge.


Il militare, in servizio presso l’esercito italiano e comandante presso il poligono "OMISSIS" di OMISSIS, era impegnato in attività di esercitazione di lancio di bombe a mano e successiva neutralizzazione di un ordigno inesploso. Durante questa attività, si verificava un’esplosione che provocava il ferimento del militare, il quale perdeva l’occhio destro a causa di una scheggia. La causa processuale verteva sull’assunto che tale evento fosse riconducibile a un incidente in attività di servizio e, quindi, avrebbe potuto qualificarsi come vittima del dovere, con conseguente tutela prevista dalla legge.

Valutazione delle condizioni di vittima del dovere

L’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 disciplina la tutela delle vittime del dovere, ovvero di coloro che, nell’esercizio o a causa delle funzioni svolte, subiscono un danno ingiusto. Tuttavia, per beneficiare di tale tutela, è necessario che l’evento dannoso sia riconducibile a un’attività che integri gli estremi di “dovere” e che il danno sia causato nell’ambito di un’attività ufficiale, rientrante negli obblighi o nelle funzioni del soggetto.

In questa fattispecie, la Corte di appello ha ritenuto che l’attività di bonifica di ordigni esplosivi, pur essendo prevista tra i compiti del personale militare incaricato, non costituisca automaticamente attività di “dovere” ai fini della tutela, a meno che non si dimostri la conformità alle condizioni di legge.

Motivi della decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha sottolineato alcuni aspetti fondamentali:

1. **Attività svolta dal ricorrente**

La Corte territoriale ha evidenziato che il militare era impegnato in un’attività di esercitazione di lancio e di neutralizzazione di ordigni, attività che rientra nei compiti di sicurezza e bonifica dei poligoni di tiro. Tali attività sono considerate ordinarie e prevedibili nell’ambito del servizio militare, e non necessariamente qualificabili come attività di “dovere” in senso esteso, ai fini della tutela prevista dalla legge n. 266/2005.

2. **Carattere dell’incidente**

La Corte di merito ha ritenuto che l’esplosione dell’ordigno, avvenuta durante l’attività di bonifica, fosse riconducibile a un rischio intrinseco alla natura stessa dell’attività di neutralizzazione di ordigni esplosivi, attività peraltro prevista e compresa nei compiti del personale militare specializzato. Tuttavia, questa circostanza non basta da sola a qualificare l’evento come incidente di “dovere” tutelato, se non si dimostra che l’attività svolta fosse qualificabile come attività di servizio straordinario o che vi fosse una violazione delle norme di sicurezza.

3. **Valutazione della legittimità della tutela**

La Corte suprema ha ribadito che la tutela prevista dalla legge n. 266/2005 si applica solo in presenza di una condizione di rischio che deriva dall’attività di servizio e che si configura come “evento dannoso” in senso stretto, cioè come conseguenza immediata di attività svolte nell’ambito del dovere. La semplice presenza in attività di bonifica, senza che questa sia qualificata come attività di servizio straordinario o incidente di servizio, non basta a configurare lo status di vittima del dovere.

4. **Esclusione della tutela**

La decisione si fonda sulla constatazione che l’attività di bonifica e neutralizzazione di ordigni, pur essendo attività delicata e rischiosa, rientra tra le attività ordinarie del personale militare specializzato e non si dimostra che l’incidente sia avvenuto in circostanze che integrano un’attività di “dovere” ai fini della legge n. 266/2005.

Conclusioni

La Cassazione ha confermato il principio secondo cui il ferimento di un militare durante attività di bonifica di ordigni esplosivi, svolta nell’ambito delle funzioni ordinarie di servizio, non costituisce automaticamente evento di “danno a causa del dovere” tutelabile ai sensi della legge n. 266/2005, a meno che non emergano elementi che qualificano l’attività come attività di servizio straordinario o incidente di servizio. La decisione evidenzia l’importanza di una rigorosa interpretazione dei presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento di tale tutela, e la necessità di dimostrare che l’evento dannoso sia connesso a un’attività qualificabile come dovere.

**Nota finale**

Questa sentenza si inserisce in un più ampio contesto di disciplina della tutela delle vittime del dovere, sottolineando che la tutela non si estende automaticamente a tutte le attività militari rischiose, ma richiede una valutazione specifica delle circostanze e della qualificazione dell’attività svolta.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. MANCINO Rossana - Consigliera

Dott. MARCHESE Gabriella - Rel. Consigliera

Dott. PICCONE Valeria - Consigliera

Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24068-2022 proposto da:

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato - ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA DIFESA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrenti

avverso la sentenza n. 2419/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/07/2022 R.G.N. 1908/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dalla Consigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE.

Fatto

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato la domanda di OMISSIS volta ad accertare lo status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005.

1.1. La Corte territoriale ha giudicato che il ferimento a seguito dell'esplosione di un ordigno, durante un'attività di intervento per la distruzione di un manufatto inesploso, non integrasse le condizioni di legge.

1.2. Ha chiarito che il ricorrente, in servizio nell'esercito italiano, comandato presso il poligono "OMISSIS" di OMISSIS, in qualità di direttore di esercitazione, perdeva l'occhio destro per la penetrazione di una scheggia. Nello specifico, il ferimento avveniva nel corso dell'attività di esercitazione di lancio di bombe a mano, comprensiva anche delle successive operazioni di neutralizzazione dell'ordigno; in particolare, il dispositivo era esploso durante l'attività di bonifica mentre il militare assisteva l'artificiere intervenuto per fare brillare la bomba.

2. La Corte di appello, come il Tribunale, ha valorizzato il fatto che, tra i compiti tipici del direttore di tiro, qual era il ricorrente, vi fosse anche quello relativo alla sicurezza e bonifica dei poligoni di tiro, attività che comporta, tra l'altro, il servizio di bonifica consistente nella ricerca, individuazione e distruzione dei manufatti esplosivi rimasti inesplosi.

2.1.Non vi era, pertanto, nell'episodio descritto un'attività esorbitante i compiti ordinari e, in definitiva, quel quid pluris necessario per integrare i presupposti di legge.

3. Avverso la decisione ha proposto ricorso la parte privata con due motivi, successivamente illustrati con memoria. Hanno resistito con controricorso i Ministeri in epigrafe.

Diritto

4. Con il primo motivo – ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. – è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 563, della legge nr. 266 del 2005, per non avere la sentenza impugnata ricondotto l'evento concreto nell'ambito dei casi disciplinati dalla norma indicata; in particolare, per avere escluso che lo stesso si fosse verificato durante lo svolgimento di un'attività di "vigilanza di infrastrutture civili o militari" o comunque di "tutela della pubblica incolumità", per le quali il legislatore ravvisa, ex se, l'esistenza di un rischio specifico ed aggiuntivo rispetto a quello ordinario e tipico del servizio.

5. Il motivo è infondato.

5.1. Come correttamente osservato nella sentenza impugnata, né l'una, né l'altra attività indicate dal ricorrente hanno rappresentato la causa diretta della lesione subita mentre, perché si realizzi la condizione suscettibile di protezione, è necessaria una correlazione immediata tra il servizio tipico descritto dalla norma e l'invalidità derivatane (in argomento, di recente, Cass. n.17449 del 2025, punto 3.4, con richiamo a Cass. n. 34481 del 2024, punto 10).

5.2 Il dettato letterale definisce il rapporto eziologico in termini rigorosi: "l'invalidità permanente deve rappresentare effetto diretto delle lesioni e le lesioni, a loro volta, devono essere riportate in conseguenza di eventi ben determinati, legati ai contesti rischiosi individuati dalla legge" (Cass. n. 17499 del 2025, cit.).

5.3. Nel caso di specie, in modo evidente, le lesioni riportate dal ricorrente non sono in rapporto causale con la pericolosità immanente alla "vigilanza alle infrastrutture civili e militari" o alla "tutela della pubblica incolumità"; esse, piuttosto, sono correlate allo svolgimento dell'attività di esercitazione di lancio delle bombe e, in particolare, a quella successiva di bonifica dell'ordigno inesploso.

6. Con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.- è dedotta la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, per avere la Corte di appello escluso anche la sussistenza delle "particolari condizioni ambientali e operative", pur in presenza di un rischio straordinario.

6.1. Deduce il ricorrente che, nella fattispecie, tutte le misure di sicurezza erano state osservate e, ciò nonostante, l'evento si era ugualmente verificato; segno che era subentrato un fattore di "maggior rischio" rispetto a quello ordinario.

7. Giudica il Collegio infondato anche il secondo motivo.

7.1. Dopo alcuni disallineamenti, la Corte, nel dare continuità ai princìpi espressi da Cass., S.U., n. 21969 del 2017, ha puntualizzato che perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio "non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere". Occorre piuttosto che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto "aggiuntivo e specifico" (nei termini, Cass. n. 29819 del 2022).

A partire da Cass. n. 29819 del 2022 cit., la giurisprudenza di legittimità si è decisamente orientata nel senso di ritenere che "particolare" è la causa di danno che non è comune alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio (tra le successive, anche Cass. n. 17449 del 2025 e Cass n. 34481 del 2024 sopra indicate); in altre parole, l'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è "il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di (un) quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro" (ex plurimis, pure Cass. nr. 8476 del 2023 e Cass. nr. 2657 del 2024).

8. Poste tali premesse, la pronuncia impugnata risulta conforme a diritto. La Corte di merito ha accertato, con giudizio regolarmente condotto e qui non sindacabile, che il ferimento del militare è avvenuto nello svolgimento della ordinaria attività di direzione delle esercitazioni militari; servizio comprensivo anche dell'eventuale fase di neutralizzazione degli ordigni inesplosi.

8.1. In definitiva, ha escluso il quid pluris, necessario invece per ottenere la richiesta tutela.

9. Per quanto innanzi, segue il rigetto del ricorso, con le spese che si liquidano come da dispositivo.

10. Sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

10. Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti della parte ricorrente, per evitare la diffusione di dati riguardanti lo stato di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte medesima.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore deli Ministeri controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente riportati nella presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 16 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2025.

 

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