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15 novembre 2025

Il principio delineato dalla sentenza della Cassazione n. 36905/2025 riguarda la giurisdizione italiana in materia di reato commesso all’estero da cittadino italiano, in particolare in relazione alle condizioni di procedibilità.

 

 

Il principio delineato dalla sentenza della Cassazione n. 36905/2025 riguarda la giurisdizione italiana in materia di reato commesso all’estero da cittadino italiano, in particolare in relazione alle condizioni di procedibilità.

**Analisi dettagliata:**

1. **Reato commesso all’estero da cittadino italiano:**  
   La normativa italiana riconosce, in alcuni casi, la giurisdizione anche per reati commessi all’estero da cittadini italiani, in virtù di specifici requisiti di collegamento con l’Italia (ad esempio, il reato riguarda interessi italiani o è stato consumato in parte nel territorio italiano).

2. **Condizione di procedibilità e il ruolo della querela:**  
   La procedibilità di alcuni reati (ad esempio, reati contro la persona come lesioni o diffamazione) dipende dalla presentazione di una querela di parte.  
   La Cassazione sottolinea che, nel contesto della giurisdizione italiana per reati commessi all’estero, la presenza di una querela della parte offesa rappresenta un elemento essenziale per attivare il procedimento.

3. **Istanza di parte o richiesta ministeriale:**  
   La sentenza evidenzia che, oltre alla querela, può essere presentata un’istanza di parte o una richiesta di intervento da parte del Ministero della Giustizia. Tuttavia, questa distinzione è importante:  
   - La **querela** è un atto formale che manifesta la volontà della parte offesa di procedere, e il suo carattere è di natura essenzialmente privata.  
   - La **richiesta ministeriale** può essere un atto di impulso dell’autorità pubblica, ma non sostituisce la volontà della parte offesa, né ha valore autonomo per attivare la procedibilità, se la legge richiede esplicitamente la querela.

4. **Impossibilità di compensare l’assenza di querela con la richiesta del Ministero:**  
   La questione centrale dell’orientamento della Cassazione riguarda che, se la legge stabilisce che la procedibilità dipende dall’esistenza di una querela, allora la richiesta del Ministero della Giustizia, anche se formalizzata, non può sostituire o compensare l’assenza di tale querela.  
   In altre parole, la presenza di una richiesta ufficiale del pubblico ministero non può supplire alla mancanza di una querela della parte offesa per avviare il processo, in quanto la procedibilità rimane condizionata alla volontà della parte offesa, espressa tramite la querela.

**Implicazioni pratiche:**

- La sentenza chiarisce che, per i reati soggetti a querela, l’attivazione della giurisdizione italiana per reati commessi all’estero da cittadini italiani richiede la presentazione di una querela da parte della parte offesa.  
- La richiesta del Ministero della Giustizia, anche se formale, non può essere considerata equivalente o sostitutiva di tale querela, né può fare venir meno la condizione di procedibilità.

**Conclusione:**

La Cassazione ribadisce che, nel procedimento penale, la volontà della parte offesa rappresentata dalla querela è elemento imprescindibile per la procedibilità di determinati reati, e che tale requisito non può essere sostituito da richieste o istanze del pubblico ministero, anche in contesti di reati commessi all’estero. Questo rafforza il principio secondo cui la tutela penale di reati soggetti a querela dipende dalla volontà espressa della parte offesa, tutelando il suo ruolo nel processo penale.

Se hai bisogno di ulteriori approfondimenti o di analisi di altre sentenze, sono a disposizione. 

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