Tar 2026 - Il caso analizzato riguarda un importante pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), che ha accolto il ricorso di un militare dell’Arma dei Carabinieri, riconoscendo la dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale contratta durante il servizio. La sentenza, pubblicata il 17 agosto 2026, rappresenta un significativo precedente in materia di tutela della salute dei militari impegnati in missioni operative in ambienti contaminati, e introduce importanti principi interpretativi in materia di nesso causale tra esposizione a rischi e malattie professionali.
**Contesto fattuale e giuridico**
Il militare, impiegato in missioni internazionali in aree ad alto rischio come Afghanistan, Libia, Iraq e Somalia, era stato esposto a contesti ambientali contaminati da nanoparticelle di metalli pesanti e uranio impoverito. Tali esposizioni sono state riconosciute come potenzialmente lesive della salute, e, in linea con la normativa militare e le raccomandazioni scientifiche, si presume che l’attività svolta possa essere correlata a patologie tumorali.
Tuttavia, il Comitato di Verifica per le cause di servizio aveva rigettato l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, basandosi su studi militari datati e su una presunta mancanza di prova certa del nesso causale. La decisione di negare il beneficio si fondava sulla difficoltà di dimostrare, in ambito scientifico, il rapporto diretto tra le esposizioni e la patologia, considerando anche la complessità della diagnosi e la scarsità di studi aggiornati.
Il ricorso del militare ha portato alla revisione di questa impostazione, alla luce di un orientamento consolidato dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui, per i militari esposti a rischi in aree di operazioni, opera una presunzione relativa di causalità, che sposta l’onere della prova a carico dell’Amministrazione.
**Principi giuridici applicabili**
1. **Presunzione relativa di causalità**
L’art. 603 del Codice dell’ordinamento militare (C.O.M.) e la giurisprudenza costituzionale e amministrativa riconoscono che, in presenza di esposizioni a fattori di rischio tipici del contesto operativo militare, si applica una presunzione relativa di causalità tra l’attività svolta e la malattia contratta. Tale presunzione implica che, una volta dimostrata l’esposizione a condizioni di rischio, spetta all’Amministrazione fornire la prova contraria, ovvero che la patologia ha origine extralavorativa e indipendente dalle attività militari.
2. **Onere della prova**
In passato, la prova della causalità era attribuita al militare, creando spesso un “onere diabolico” difficile da sostenere. La giurisprudenza più recente, con le pronunce delle Sezioni Unite e dell’Adunanza Plenaria, ha ribaltato questa impostazione, riconoscendo che la tutela del personale militare in aree di rischio deve prevalere, e che l’Amministrazione ha l’obbligo di dimostrare che la patologia deriva da cause extralavorative.
3. **Interpretazione dell’art. 603 del C.O.M.**
La norma tutela la salute dei militari operanti in teatri di guerra o ambienti contaminati, favorendo un’interpretazione che si orienta verso la protezione del lavoratore, anche in presenza di incertezza scientifica. La sentenza del TAR si inserisce in questa cornice, rafforzando la tutela e chiarendo che il riconoscimento della causa di servizio non può essere negato sulla base di studi obsoleti o di presunzioni pregresse.
4. **Eccesso di potere e obbligo di riesame**
Il diniego del riconoscimento è stato annullato per eccesso di potere, con un rinvio al Comitato di verifica affinché proceda a un riesame accurato, tenendo conto delle nuove interpretazioni e presunzioni. La sentenza condanna inoltre l’Amministrazione alle spese di lite, sottolineando l’obbligo di un’analisi più rigorosa e conforme ai principi di tutela della salute del militare.
**Implicazioni pratiche e tutela del personale militare**
La pronuncia rafforza la posizione dei militari esposti a rischi ambientali e conferma che, in presenza di esposizioni comprovate, l’Amministrazione ha l’onere di dimostrare che la malattia deriva da cause diverse dall’attività svolta. Ciò comporta un mutamento di paradigma rispetto alle prassi precedenti, favorendo una maggiore tutela e un’interpretazione più pro-militare.
In conclusione, questa sentenza rappresenta un passo avanti importante nella tutela della salute dei militari, consolidando un principio di presunzione di causalità relativa e rafforzando il ruolo dell’Amministrazione nel dimostrare l’origine extralavorativa delle patologie.
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
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