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18 giugno 2026

Tar del Lazio, sezione di Latina: ok alla revoca della concessione della Certosa di Trisulti ai filo-Bannon — «nessuna illegittimità»

 

 

Tar del Lazio, sezione di Latina: ok alla revoca della concessione della Certosa di Trisulti ai filo-Bannon — «nessuna illegittimità»

I magistrati respingono il ricorso del Dignitatis Humanae Institute: la legittimità del decreto di annullamento in autotutela del 16 ottobre 2019 è definitivamente accertata e il decreto è divenuto inoppugnabile. L'accertamento penale non incide sul giudicato amministrativo già formatosi
Collepardo (FR), 16 giugno 2026 — La Sezione di Latina del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dall'Associazione Religiosa DHI – Dignitatis Humanae Institute contro il provvedimento con il quale il Ministero della Cultura ha confermato la revoca della concessione della Certosa di Trisulti a Collepardo. Nessuna illegittimità, secondo i magistrati, che chiudono così un lungo e complesso contenzioso con plurime decisioni degli uffici giudiziari.[finestresullarte]
Il progetto dell'associazione DHI, legata a Benjamin Harnwell e all'area politica dell'ex stratega di Donald Trump Steve Bannon, voleva trasformare la Certosa in luogo di formazione politica e culturale dell'area sovranista internazionale.[finestresullarte]
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1. La sentenza del TAR: numeri di ruolo e data di pubblicazione
La sentenza è stata pubblicata il 10 giugno 2026 e ha i seguenti riferimenti processuali:
•    N. 00660/2026 REG.PROV.COLL. (numero di ruolo della pronuncia)
•    N. 00471/2025 REG.RIC. (numero di ruolo del ricorso)[finestresullarte]
Per il TAR: «la legittimità del decreto di annullamento in autotutela del 16 ottobre 2019 è stata definitivamente accertata dal giudice amministrativo e il decreto, conseguentemente, è divenuto inoppugnabile».[finestresullarte]
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2. Quadro normativo: il potere di autotutela amministrativa
Il potere di autotutela, che consente alla Pubblica Amministrazione di annullare i propri atti viziati, trova fondamento nell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990. La normativa stabilisce i limiti temporali, il requisito dell'interesse pubblico e la tutela dei terzi nell'esercizio di questo potere.[cultura.gov]
Il Ministero della Cultura ha motivato la revoca anche sulla base della declaratoria di decadenza del concessionario ex art. 19 del contratto di concessione, in relazione a violazioni degli obblighi contrattuali.[cultura.gov]
Il TAR richiama la giurisprudenza sul contemperamento tra correttezza procedurale e interesse pubblico alla tutela del bene culturale, ritenendo lecita l'esercizio dell'autotutela ove sussistano ragioni di legittimità e di pubblico interesse adeguatamente documentate.[cultura.gov]
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3. Il giudicato amministrativo: effetti di cosa giudicata e inoppugnabilità
La sentenza amministrativa che ha definito la legittimità del decreto di annullamento costituisce giudicato nell'ambito del processo amministrativo. Ciò comporta l'impossibilità per il medesimo soggetto di ottenere una pronuncia amministrativa successiva che rimetta in discussione l'atto ormai divenuto inoppugnabile.[miriconosci]
Il TAR ribadisce il principio per cui l'accertamento penale non riverbera automaticamente sulla validità dell'atto amministrativo già formato in giudicato: il processo penale può riguardare aspetti fattuali o responsabilità personali, ma non può retroagire per disporre la rimozione del giudicato amministrativo, salvo che la sentenza penale accerti, con efficacia di cosa giudicata, fatti che incidano direttamente sulla validità formale dell'atto amministrativo (circostanza non configurata nel caso di specie).[miriconosci]
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4. Rapporto tra giudizio penale e giudicato amministrativo: l'assoluzione del 2024 senza rilievo
Nel caso in esame, nel 2021 fu avviato un procedimento penale che nel luglio 2024 vide il legale rappresentante dell'Associazione DHI definitivamente assolto dall'imputazione di turbata libertà degli incanti e di inadempimento di contratti di pubbliche forniture.[avvenire]
Tale assoluzione è stata ritenuta priva di rilievo rispetto al giudicato amministrativo, che si era formato anteriormente. Il TAR ha escluso che l'esito penale potesse rimettere in discussione l'annullamento in autotutela, poiché il giudizio penale:
•    «non ha avuto ad oggetto la legittimità dell'atto amministrativo»
•    «né avrebbe potuto accertarla nemmeno incidentalmente, essendosi su di essa già formato il giudicato amministrativo»[finestresullarte]
Questo approccio è in linea con la consolidata distinzione operata dalla giurisprudenza tra profili di responsabilità penale e validità dell'atto amministrativo: un giudicato penale non incide automaticamente su un giudicato amministrativo già formatosi.[miriconosci]
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5. Profili procedurali contestati e il Consiglio di Stato del 2021
Nella vicenda storica della Certosa sono emerse contestazioni relative a presunte irregolarità procedurali nella procedura di affidamento (tempi per l'annullamento, documentazione inesatta, requisiti di esperienza e personalità giuridica dell'aggiudicatario).
In pronunce precedenti il TAR aveva a volte dato ragione alla DHI su taluni profili formali, mentre il successivo Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2207 ha riconosciuto la legittimità dell'operato del Ministero, determinando l'allontanamento dell'associazione dalla disponibilità dell'immobile.[miriconosci]
Ai fini dell'annullamento d'ufficio, la P.A. deve motivare adeguatamente la sussistenza del vizio e il requisito dell'interesse pubblico, nonché rispettare i limiti temporali dove applicabili (cfr. art. 21 nonies L. 241/1990 e giurisprudenza sul termine dei diciotto mesi in materia di annullamento).[primogrado]
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6. Conseguenze pratiche: la stabilità dei provvedimenti amministrativi giudicati
La decisione del TAR di Latina chiude, almeno in sede amministrativa, uno dei filoni del contenzioso. L'atto amministrativo di revoca, una volta divenuto giudicato, impedisce nuove impugnazioni amministrative orientate a rimettere in discussione la sua validità, anche se successivamente emergano sentenze penali favorevoli a soggetti coinvolti.[miriconosci]
Ciò rafforza il valore della stabilità dei provvedimenti amministrativi giudicati e solleva questioni di coordinamento tra rami del diritto quando le vicende penali e amministrative si intrecciano.
Per le parti e per gli operatori pubblici, la vicenda sottolinea l'importanza di documentare con rigore le motivazioni dell'autotutela e di preservare la correttezza formale delle procedure di concessione di beni culturali, dato l'elevato interesse pubblico coinvolto.[primogrado]
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NOTE A PIÈ DI PAGINA
** TAR Lazio, Sezione di Latina, sentenza pubblicata il 10/06/2026**, N. 00660/2026 REG.PROV.COLL., N. 00471/2025 REG.RIC. — Respinto ricorso DHI contro revoca concessione Certosa di Trisulti. Fonte: ANSA / Finestre sull'Arte.[finestresullarte]
**** Comunicato ANSA, Roma, 16 GIU — «Tar, ok a revoca concessione della Certosa di Trisulti ai filo-Bannon». Il progetto DHI voleva la Certosa come luogo di formazione politica e culturale sovranista internazionale. Fonte: ANSA.[finestresullarte]
** Comunicato MIBACT/MiC, 30 maggio 2019** — «MIBAC AVVIA ITER PER REVOCA CONCESSIONE A DIGNITATIS HUMANAE INSTITUTE». Motivazioni: inadempienze contrattuali, art. 19 contratto di concessione. Fonte: cultura.gov.it.[cultura.gov]
** Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2207** — Pres. Santoro, Est. — Legittimità dell'operato del Ministero e allontanamento DHI dalla disponibilità dell'immobile. Fonte: Giustizia Amministrativa / Finestre sull'Arte.[giustizia-amministrativa]
** Procedimento penale instaurato nel 2021**; assoluzione definitiva del legale rappresentante DHI (luglio 2024) per turbata libertà degli incanti e inadempimento contrattuale. Fonte: TAR sentenza.[avvenire]
**** Massime e dottrina sui limiti temporali dell'annullamento d'ufficio (giurisprudenza amministrativa sul termine dei 18 mesi e eccezioni). Fonte: Primogrado / Giustizia Amministrativa.[giustizia-amministrativa]
**** Art. 21 nonies Legge n. 241/1990 — Disciplina dell'annullamento in autotutela amministrativa.[ial.uk]

 



Pubblicato il 10/06/2026 
N. 00660/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2025 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
Associazione Religiosa DHI - Dignitatis Humanae Institute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi, Massimo Sterpi, Ilaria Giulia Monorchio, Damiani Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
- del provvedimento del Ministero della Cultura - Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio del 7/4/2025, prot. 0002643-P, ricevuto a mezzo PEC in pari data, con il quale il Ministero ha respinto l'istanza formulata da DHI il 7/3/2025 di annullamento in autotutela del decreto DG-MU|16/10/2019|1279, comunicato in data 16/10/2019, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il quale è stato disposto l'annullamento d'ufficio: (i) del decreto del 16/06/2017 del Segretariato Generale, con il quale era stata approvata la graduatoria risultante dalla tabella allegata al verbale di riunione della Commissione giudicatrice, nella parte riferita a DHI con riguardo al bene immobile culturale denominato Certosa di Trisulti; (ii) della nota prot. 6935 del 26/06/2017 della Direzione Generale Musei, con la quale si è comunicato a DHI di "essere risultata concessionaria con punteggio 72,6" relativamente al bene Certosa di Trisulti; e per l'effetto, del contratto di concessione sottoscritto dal Direttore Generale Musei, dalla Direttrice del Polo Museale del Lazio e da DHI in data 14/2/2018, rep. 46; 
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso o coordinato rispetto a quello impugnato, ancorché non conosciuto; 
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dall’Associazione religiosa DHI - DIGNITATIS HUMANAE INSTITUTE il 24 settembre 2025: 
per l’annullamento dei seguenti atti:
- accordo di valorizzazione n. 31 del 25 giugno 2025, stipulato ai sensi dell’art. 112 del D.lgs. 22/1/2004, n. 42 tra la Direzione regionale Musei Nazionali Lazio e Regione Lazio;
- atti di approvazione e autorizzazione alla stipula dell’Accordo;
- decreto n. 46 del 7/3/2023 Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza (Pnrr) – Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività E Cultura - Componente 3 – Cultura 4.0 (M1c3) – Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione” – Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” – Titolo Dell’intervento: abbattimento barriere architettoniche e cognitive alla Certosa di Trisulti– CUP F37B22000450006 – Importo pari a 971.0000 euro - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016;
- decreto n. 54 del 15/4/2025 del Ministero – Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio contenente la Nomina del Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 e dell’allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 – Finanziamento da D.M. 7/3/2024 rep. 93 di Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e dell’elenco annuale 2024, Collepardo (FR), Certosa di Trisulti, Ripristino della funzionalità degli orizzontamenti, sistema delle coperture – CUP F32F23000920001 – Importo € 495.658,00 stanziato sul Cap. 7435 p.g. 1 per l’annualità 2024;
- decreto n. 50 del 15/4/2025 del Ministero – Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio - Nomina RUP ai sensi dell'art. 15 e dell’Allegato I.2 del d.lgs. 36/2023 Programmazione della legge 190/2014 stanziata da D.M. 31/1/2025, n. 37 per il triennio 2025-2027 Collepardo (FR), Certosa dei Trisulti - Interventi di consolidamento manutenzione strutturale e impiantistica diffusi con particolare riferimento all’unità tecnologica degli orizzontamenti, coperture e solai, del complesso architettonico. Interventi di Manutenzione Programmata Finanziamento stanziato con CUP
F32F24000840001 sul capitolo di spesa 8099 p.g. 1 per le annualità 2025 e 2026 e p.g. 3 per importo 900.000,00 euro;
- decreto n. 51 del 15/4/2025 del Ministero - Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio n. 54 - Nomina del Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 e dell’allegato I.2 del d.lgs. 36/2023 – Programmazione della legge n. 190/2014 stanziata da D.M. 31/1/2025, n. 37 per il triennio 2025-2027 – Collepardo (FR), Certosa dei Trisulti – Interventi di consolidamento manutenzione strutturale e impiantistica diffusi, con particolare riferimento all’unità tecnologica degli orizzontamenti, coperture e solai, del complesso architettonico – Finanziamento stanziato con CUP F32F24000850001 sul capitolo di spesa 8099 p.g. 1 per le annualità 2025 e 2026 e p.g. 3 per l’annualità 2027 – importo € 2.355.000,00;
- nonché, ove occorrer possa e se ed in quanto lesivi della posizione della ricorrente, di tutti
gli atti prodromici all’Accordo di Valorizzazione ivi menzionati, tra i quali:
(i) l’accordo di valorizzazione del 30/8/2021, sottoscritto tra Regione Lazio e Direzione regionale Musei Lazio, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 507 in data 27/7/2021 (anch’essa qui impugnata ove occorrer possa);
(ii) il decreto del Direttore regionale Musei nazionali Lazio 7/3/2025, n. 9, con il quale si introduce il biglietto d’ingresso a pagamento alla Certosa di Trisulti;
(iii) la D.G.R. del 6/6/2024, n. 383 che, inter alia, approva il Business Plan 2024-2026 elaborato da LAZIOcrea S.p.A.;
(iv) la D.G.R. del 4/7/2024, n. 483, in particolare il punto iii) del capitolo 3 “Accordi e Protocolli d’intesa” del Piano, nel quale si prevede che è intenzione della Regione Lazio proseguire con i servizi e le attività di valorizzazione presso la Certosa di Trisulti, alla luce del Business Plan per il triennio 2024-2026 approvato con la summenzionata D.G.R. n. 383/2024;
(v) la determinazione dirigenziale 23/7/2024, n. G09881 di finalizzazione delle risorse e affidamento in house providing a LAZIOcrea S.p.A., ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 36/2023, dell’esecuzione e espletamento delle procedure connesse alla organizzazione e realizzazione degli interventi indicati nel succitato Business Plan;
(vi) la D.G.R. del 19/12/2024, n. 1095 “Approvazione del Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2025”, ed in particolare il Progetto 7.4 denominato “Collaborazione alla valorizzazione e ripristino alla fruizione pubblica della Certosa di Trisulti”, che prevede l’impiego di dipendenti di LAZIOcrea S.p.A. per lo svolgimento delle attività di valorizzazione e promozione della Certosa di Trisulti;
(vii) la D.G.R. 20/3/2025, n. 145 “[…] Approvazione del Programma Operativo Annuale degli Interventi 2025” in materia di Spettacolo dal Vivo e di Promozione Culturale ed in particolare il paragrafo 1.9.2.;
- “Piano Annuale degli interventi in materia di Valorizzazione Culturale per l’annualità 2025 ai sensi della L. R. n. 24/2019 - art. 29, pp. 16-17” approvato con D.G.R. n. 441 del X 12/06/2025 pubblicata sul BURL il 24/6/2025;
- di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali ai precedenti, nonché degli atti già adottati o da adottarsi ai sensi dell’Accordo, se ed in quanto lesivi della posizione della ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dall’Associazione religiosa DHI - DIGNITATIS HUMANAE INSTITUTE il 25 novembre 2025: 
per l’annullamento dei seguenti atti:
- deliberazione di Giunta Regionale n. 817 del 18/9/2025, avente ad oggetto l’approvazione del “Piano strategico di sviluppo culturale della Certosa di Trisulti (Collepardo – FR) per le annualità 2025-2026”, pubblicata sul BURL n. 79 del 25/9/2025;
- piano strategico di sviluppo culturale di LAZIOcrea S.p.A. 2025-2028, allegato alla predetta D.G.R. n. 817/2025, redatto ai sensi dell’art. 6 dell’accordo di valorizzazione n. 31 del 25/6/2025 tra Direzione regionale Musei Nazionali Lazio e Regione Lazio;
nonché degli atti presupposti già impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Con ricorso notificato il 5 giugno 2025 e depositato l’11 giugno 2025, l’associazione religiosa Dignitas Humanae Institute (DHI) ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del Ministero della Cultura – Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio del 7 aprile 2025, prot. 0002643-P, con il quale il Ministero ha respinto l’istanza formulata da DHI il 7 marzo 2025 di annullamento in autotutela del decreto DG-MU|16/10/2019|1279, comunicato in data 16/10/2019, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il quale è stato disposto l’annullamento d’ufficio: (i) del decreto del 16/06/2017 del Segretariato Generale, con il quale era stata approvata la graduatoria risultante dalla tabella allegata al verbale di riunione della Commissione giudicatrice, nella parte riferita a DHI con riguardo al bene immobile culturale denominato Certosa di Trisulti; (ii) della nota prot. 6935 del 26/06/2017 della Direzione Generale Musei, con la quale si è comunicato a DHI di “essere risultata concessionaria con punteggio 72,6” relativamente al bene Certosa di Trisulti; e per l’effetto, del contratto di concessione sottoscritto dal Direttore Generale Musei, dalla Direttrice del Polo Museale del Lazio e da DHI in data 14/2/2018, rep. 46.
2. DHI espone in fatto di essere un’associazione religiosa senza scopo di lucro.
Con decreto rep. 16 del 4 marzo 2016, integrato con decreto del 26 ottobre 2016, il Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività Culturali e per il Turismo, ora Ministero della Cultura, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.m. 6/10/2015, individuava i beni demaniali che richiedevano interventi di restauro da conferire in concessione d’uso ai privati, tra i quali la Certosa di Trisulti a Collepardo (FR). 
Con avviso pubblico del 28 ottobre 2016, il Ministero indiceva la procedura per la selezione dei concessionari dei beni individuati con il decreto succitato. 
In data 16 gennaio 2017, DHI presentava domanda di partecipazione. 
In data 24 maggio 2017 DHI rispondeva tempestivamente alla richiesta della Commissione giudicatrice di fornire “la documentazione relativa alla dichiarata gestione di almeno un bene culturale negli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art, 4.1, lett, c) del bando”. 
Con decreto del 16 giugno 2017 il Segretario Generale del MIBACT approvava la graduatoria risultante dalla tabella allegata al verbale di riunione del 5 giugno 2017 della Commissione giudicatrice, assegnando, con riferimento all’immobile de quo, a DHI il punteggio 72,6, e comunicando quindi alla stessa, con nota prot. 6935 del 26/6/2017 di esserne risultata concessionaria.
In data 14 febbraio 2018 DHI sottoscriveva con il Ministero la convenzione rep. 46 relativa alla concessione in uso dell’immobile ed in data 29 gennaio 2019 il relativo verbale di consegna. 
Sicché, con la comunicazione prot. 11898 del 14 agosto 2019, la Direzione Generale Musei avviava un procedimento per l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione ai sensi degli artt. 7, 8 e 21-nonies della legge n. 241/1990, sull’assunto che DHI non fosse in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal d.m. 6/10/2015 e che la concessione fosse stata conseguita sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazioni false o mendaci e, conseguentemente, non potesse operare nella specie il limite temporale dei 18 mesi dall’adozione del provvedimento di cui al primo comma dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. 
Con il decreto del 16 ottobre 2019, a firma congiunta del Segretariato Generale, della Direzione Generale Musei e del Polo Museale del Lazio, il Ministero, rigettando le deduzioni svolte da DHI nella propria memoria procedimentale, disponeva l’annullamento d’ufficio (i) del decreto del 16/6/2017 del Segretariato Generale con il quale era stata approvata la graduatoria e (ii) della nota prot. 6935 del 26/6/2017 della Direzione Generale Musei, con la quale l’amministrazione aveva comunicato a DHI l’aggiudicazione della concessione.
In particolare, l’amministrazione affermava di non dover rispettare il termine di 18 mesi di cui all’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio dell’atto, sostenendo che lo stesso fosse stato conseguito sulla base di dichiarazioni mendaci e che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte DHI “non risultava in possesso: A) della personalità giuridica, invece, prevista dalla lex specialis, acquisita solo successivamente e, segnatamente, in data 20 giugno 2017 (come risultante dal certificato dalla Prefettura di Roma di cui alla nota prot. 220500 del 21 giugno 2017 agli atti del procedimento); B) del requisito concernente la previsione, tra le finalità principali definite per legge o per statuto, dello svolgimento di attività di tutela, di promozione, di valorizzazione o di conoscenza dei beni culturali e paesaggistici, atteso che lo statuto della DHI non prevedeva la predetta finalità, acquisita solo successivamente, in data 30 marzo 2017, mediante integrazione dello statuto medesimo; C) del requisito concernente la documentata esperienza quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, atteso che l’associazione DHI risulta essere stata costituita in data 8 novembre 2016”, sostenendo altresì che “dal curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, risultano attività anteriori alla costituzione dell’associazione non comprovate o congruenti con quanto richiesto dal bando”. 
Avverso tale decreto di annullamento in autotutela, DHI proponeva ricorso (di cui al R.G. n. 697/2019) dinanzi questo Tribunale che, con sentenza del 26 maggio 2020 n. 173, accoglieva il ricorso per l’assorbente ragione che era decorso il termine di 18 mesi dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione, entro il quale poteva essere adottato il provvedimento di autotutela ai sensi dell’art. 21nonies della legge n. 241/1990, affermando che:
“l’art. 21 nonies prevede espressamente che “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1”. 
Nel caso di specie, però l’Amministrazione si limita ad affermare l’assenza originaria di taluni requisiti che la ricorrente aveva affermato di possedere, senza tuttavia chiarire in modo puntuale quali dichiarazioni “false o mendaci” avrebbe reso la DHI.
In ogni caso, le dichiarazioni false o mendaci devono costituire l’effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, requisito nella specie affatto mancante”.
Precisando ulteriormente che “non vi sono ostacoli normativi alla valutazione da parte del Ministero dei Beni Culturali delle esperienze curricolari della Dignitatis anche per le attività anteriori all’acquisto della personalità giuridica, sia nel periodo durante il quale operava nel regime di diritto britannico, sia a decorrere dal 2011 allorché ha trasferito la sede in Italia ivi operando come associazione di fatto (cfr. art. 25 della legge 31 maggio 1995 n. 218)”.
Avverso la sentenza del TAR, l’Amministrazione proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, che, con sentenza del 15 marzo 2021 n. 2207 riformava la decisione di primo grado affermando, in punto di diritto, che:
“- l’avviso pubblico del 28 ottobre 2016 stabiliva che fossero legittimati a partecipare alla selezione “esclusivamente” (art. 4.1, primo periodo) le “associazioni e fondazioni di cui al Libro I del Codice civile, dotate di personalità giuridica e non perseguenti fini di lucro, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2015”;
- i requisiti che dovevano essere posseduti “a pena di inammissibilità” dalle associazioni e dalle fondazioni suindicate erano i seguenti: a) previsione, tra le finalità principali definite per legge o per statuto, dello svolgimento di attività di tutela, di promozione, di valorizzazione o di conoscenza del patrimonio culturale; b) documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale; c) documentata esperienza nella gestione, nell'ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione dell’avviso, di almeno un immobile culturale, pubblico o privato; d) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (…) per contrarre con la pubblica amministrazione, limitatamente al rappresentante legale dell’ente;
- veniva poi chiarito (sempre nell’art. 4 dell’avviso) che “Gli enti, nella propria offerta, dovranno rendere apposita autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui sopra, resa ai sensi e nelle forme ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. 
Orbene pare evidente al collegio che i suddetti requisiti dovevano essere posseduti alla scadenza del termine fissato per presentazione delle domande e quindi entro il 16 gennaio 2017 (data in cui effettivamente DHI ha presentato la domanda di partecipazione). 
Ciò discende sia dalla formulazione dell’avviso che sulla scorta di un principio immanente nel nostro ordinamento in virtù del quale i requisiti richiesti per la partecipazione ad una selezione pubblica debbono essere posseduti al momento della scadenza del termine perentorio stabilito dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione, al fine di non pregiudicare la par condicio tra i candidati ad una selezione pubblica, che sempre deve assistere lo svolgimento di una siffatta procedura amministrativa, anche solo quale precipitato del principio di cui all’art. 97 Cost., oltre ai principi, criteri e disposizioni recati dall’art. 1 l. 241/1990, che disciplina ogni tipologia di attività amministrativa, anche di tipo selettivo (cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. VI, 8 settembre 2020 n. 5412) e che, ovviamente (operando, in via principale, quale principio generale relativo alla legittimazione a partecipare alla selezione e non quale condizione per l’ottenimento del beneficio derivante dall’avere superato favorevolmente la selezione stessa), trova applicazione anche nell’ipotesi in cui si verifichi il caso della partecipazione di un solo candidato alla selezione”.
In conseguenza alla sentenza del Consiglio di Stato, DHI veniva dunque privata della disponibilità dell’immobile.
In data 1° marzo 2021, veniva disposto l’avvio del dibattimento penale, avente ad oggetto i fatti posti alla base prima del decreto di annullamento in autotutela e poi della sentenza del Consiglio di Stato, contestando, a carico del legale rappresentante di DHI, i reati di turbativa d’asta e inadempimento di contratti di pubbliche forniture (per asserita omissione di interventi di recupero e manutenzione; asserita mancata corresponsione del canone di 100.000 euro annui per gli anni 2018 e 2019; asserita mancata assicurazione delle idonee condizioni della conservazione e fruizione pubblica del bene). 
All’esito del procedimento penale, con sentenza del Tribunale Penale di Roma n. 3184/2024 del 7/3 – 26/4/2024, divenuta irrevocabile il 22 luglio 2024, il legale rappresentante di DHI è stato definitivamente assolto dall’imputazione di turbata libertà degli incanti (artt. 110 e 353 c.p.) e di inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 353 c.p.), perché il fatto non sussiste. 
Alla luce delle statuizioni definitive di cui alla sentenza penale, secondo la ricorrente appare acclarato che il comportamento tenuto da DHI è stato del tutto lecito e che il decreto di annullamento in autotutela del Ministero sarebbe illegittimo ed erroneo, in quanto basato su fatti non rispondenti alla realtà. 
Pertanto, con lettera inviata a mezzo pec il 7 marzo 2025, DHI, rappresentando come nella specie ci si trovi dinnanzi a un’ipotesi di autotutela doverosa, ha diffidato l’amministrazione ad annullare il decreto e, per l’effetto, a rimettere DHI nella disponibilità della Certosa di Trisulti al fine dello svolgimento delle attività previste nella Concessione, adottando il provvedimento ovvero i provvedimenti di competenza. Con la medesima diffida, DHI ha intimato al Ministero, quale soggetto pubblico aggiudicatore della concessione, di porre in essere senza ulteriore indugio ogni atto propulsivo a tal fine necessario.
In data 7 aprile 2025, con il provvedimento impugnato, l’amministrazione ha riscontrato la diffida e respinto l’istanza di annullamento in autotutela del decreto formulata da DHI, ritenendo di non dover procedere al riesame del provvedimento in autotutela adottato con decreto n.1279 del 16 ottobre 2019, “stante il giudicato formatosi all’esito di due gradi di giudizio, sulla piena legittimità dell’agire amministrativo. 
La sentenza penale da Voi invocata, d’altronde, non è atta né a scalfire la pronuncia del Consiglio di Stato, né a determinare alcun vincolo per l’Amministrazione, tanto più che la stessa, non costituendosi parte civile, è rimasta estranea al procedimento penale. 
Sotto il profilo oggettivo, il vincolo del giudicato penale copre solo l'accertamento dei "fatti materiali" e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale senza condizionare l'autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo (v. in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1350; Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2017, n. 5473). 
Ad ogni modo, ferma restando l’efficacia del giudicato amministrativo (in tal senso, Cass. Pen., Sez.3, sentenza 29 marzo 2022, n. 11316: “al giudice penale è preclusa ogni valutazione sulla legittimità o meno del provvedimento amministrativo presupposto di un illecito penale, laddove la questione sia stata rimessa e decisa con sentenza irrevocabile dal Giudice Amministrativo”)”.
3. Avverso tale provvedimento, la ricorrente associazione deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione dell’art. 3 e dell’art. 97 Cost., dell’art. 654 c.p.p., dell’art. 1, comma 2 bis, dell’art. 3, e dell’art. 21 nonies, commi 1 e 2 bis, della legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e perplessità della motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria e difetto dei presupposti; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e dei principi della collaborazione e della buona fede; violazione dei principi di giustizia, equità, proporzionalità e ragionevolezza.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 654 c.p.p., dell’art. 1, commi 1 e 2-bis e dell’art. 21-nonies, comma 2-bis della legge n. 241/1990, in quanto il Ministero, in violazione del vincolo di giudicato penale, ha respinto l’istanza di annullamento del decreto formulata da DHI, ritenendo di non doverlo riesaminare nonostante i fatti materiali accertati nella sentenza penale siano di segno contrario rispetto ai presupposti fattuali del decreto.
II. Violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3, dell’art. 21octies, comma 1, dell’art. 21nonies, comma 2bis, della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. omessa valutazione dei presupposti
Il provvedimento si rivelerebbe altresì illegittimo, per violazione dell’art. 21-octies, comma 1, della legge n. 241/1990 e dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, laddove il Ministero ha rigettato l’istanza di annullamento del decreto senza esaminare i fatti materiali come accertati nella sentenza penale.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame perché avente ad oggetto un atto meramente confermativo e contestandone, ad ogni modo, la sua fondatezza nel merito.
5. Alla camera di consiglio del 9 luglio 2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare proposta.
6. In data 24 settembre 2025, parte ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti diretto a contestare l’accordo di valorizzazione n. 31 del 25 giugno 2025, stipulato ai sensi dell’art. 112, d.lgs. 22/1/2004, n. 42 tra la Direzione regionale Musei Nazionali Lazio e la Regione Lazio e tutti gli atti presupposti e conseguenti, come in epigrafe specificati, depositati in giudizio dal Ministero in data 4 luglio 2025.
7. In data 23 ottobre 2025, si è costituita in giudizio la Regione Lazio eccependo l’inammissibilità del ricorso principale e per motivi aggiunti nonché la loro infondatezza nel merito.
8. Con memoria del 31 ottobre 2025, il Ministero ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per carenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’annullamento dell’accordo di valorizzazione suddetto in capo alla ricorrente associazione.
9. In data 25 novembre 2025 la ricorrente ha depositato II motivi aggiunti per estendere l’impugnazione alla deliberazione di Giunta Regionale n. 817 del 18 settembre 2025, avente ad oggetto l’approvazione 1 - del “Piano strategico di sviluppo culturale della Certosa di Trisulti (Collepardo – FR) per le annualità 2025-2026”, pubblicata sul BURL n. 79 del 25/9/2025 e al Piano strategico di sviluppo culturale di LAZIOcrea s.p.a. 2025-2028, allegato alla predetta D.G.R. n. 817/2025, redatto ai sensi dell’art. 6 dell’accordo di valorizzazione n. 31 del 25/6/2025 tra Direzione regionale Musei Nazionali Lazio e Regione Lazio.
10. In conseguenza al deposito dei nuovi motivi aggiunti in data 25 novembre 2025, l’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 è stata rinviata all’11 febbraio 2026.
11. Dopo lo scambio di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata da entrambe le amministrazioni, secondo le quali l’atto del 7 aprile 2025, oggetto del ricorso principale, dovrebbe considerarsi quale atto meramente confermativo del precedente decreto di annullamento in autotutela del 16 ottobre 2019.
Come noto, la differenza tra i due tipi di atti (meramente confermativo, non impugnabile, e conferma in senso proprio, e dunque autonomamente lesiva e da impugnarsi nei termini) è correlata alla verifica se l’atto sia stato adottato o meno a seguito di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi; in tale seconda ipotesi ogni nuovo provvedimento è innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario; la conferma propria si ha dunque allorché l’amministrazione, all’esito di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, esprima l’intendimento di confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento, anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto ab externo, che tuttavia rifletta nuove valutazioni dell’amministrazione (Cons. Stato, V, 7 maggio 2024, n. 4123).
Nel caso di specie, l’amministrazione, sollecitata dall’associazione ricorrente, ha emesso il provvedimento di diniego di riesame all’esito di una nuova istruttoria dove è stato certamente analizzato un nuovo elemento, un quid novi rispetto all’originario annullamento della concessione, rappresentato dal giudicato formatosi sull’impugnativa dello stesso nonché dal giudicato penale poi intervenuto ed avente ad oggetto le medesime vicende.
Il che non può che condurre a considerare il provvedimento impugnato alla stregua di un atto di conferma in senso proprio, come tale autonomamente lesivo e quindi idoneo a fondare l’interesse a ricorrere.
2. Ciò posto in rito, nel merito, il ricorso principale è infondato.
Con i due motivi di ricorso, che per ragioni di economia processuale possono essere congiuntamente trattati, la ricorrente deduce l’illegittimità del diniego opposto dall’amministrazione al riesame del precedente decreto di annullamento in quanto, secondo la sua prospettazione, il sopravvenuto giudicato penale assolutorio renderebbe l’esercizio dell’autotutela, in senso favorevole alla ricorrente, “doveroso”.
I motivi sono privi di pregio.
2.1. Il decreto di annullamento in autotutela della concessione relativa al bene “Certosa di Trisulti”, di cui era risultata titolare la ricorrente, è stato oggetto, come già detto, di un giudizio amministrativo conclusosi, in via definitiva, con la sentenza del Consiglio di Stato, VI, 15 aprile 2021, n. 2207.
In primo grado, il ricorso dell’associazione era stato accolto da questo Tribunale, con sentenza n. 173 del 26 maggio 2020, per il ritenuto assorbente profilo della fondatezza del motivo di censura con il quale l’associazione DHI ha sostenuto la illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela per violazione dell’art. 21nonies, comma 1, l. 241/1990, essendo oramai trascorso il termine massimo di 18 mesi indicato dalla richiamata disposizione quale limite temporale ultimo oltre il quale l’amministrazione non avrebbe potuto annullare in autotutela i provvedimenti di rilascio di autorizzazione ovvero di attribuzione di vantaggi economici.
Il giudice di primo grado non aveva, dunque, scrutinato i profili di merito attinenti alle motivazioni sostenute dall’amministrazione, nel disposto annullamento in autotutela, concernenti il mancato possesso, da parte della ricorrente, dei requisiti per partecipare alla procedura volta all’ottenimento della concessione de qua.
Il decreto di annullamento, più in particolare, era motivato sulla base delle seguenti considerazioni inerenti ai vizi rilevati dal MIBACT in ordine al provvedimento prot. 6935 del 26 giugno 2017 con cui era stata individuata l’associazione DHI quale soggetto al quale rilasciare la concessione pe la gestione della Certosa di Trisulti:
- l’aggiudicazione della concessione in capo alla DHI era avvenuta in violazione della lex specialis della procedura (avviso pubblico 28 ottobre 2016 e d.m. 6 ottobre 2015) in quanto la suddetta associazione, al momento della scadenza del termine ivi previsto per la presentazione delle candidature (16 gennaio 2017), non risultava in possesso dei requisiti ivi richiesti;
- alla luce di approfondimenti interni e del rinnovato accurato esame degli atti conservati presso la Direzione generale Musei effettuato da ultimo nel mese di luglio 2019, era emerso che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte la DHI non risultava in possesso: a) della personalità giuridica, invece, prevista dalla lex specialis, acquisita solo successivamente e, segnatamente, in data 20 giugno 2017 (come risultante dal certificato dalla Prefettura di Roma di cui alla nota prot. 220500 del 21 giugno 2017); b) del requisito concernente la previsione, tra le finalità principali definite per legge o per statuto, dello svolgimento di attività di tutela, di promozione, di valorizzazione o di conoscenza dei beni culturali e paesaggistici, atteso che lo statuto della DHI non prevedeva la predetta finalità, acquisita solo successivamente, in data 30 marzo 2017, mediante integrazione dello statuto medesimo; c) del requisito concernente la documentata esperienza quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, atteso che l’associazione DHI risulta essere stata costituita in data 8 novembre 2016;
- oltre ai suelencati deficit di requisiti richiesti per il rilascio della concessione, dal curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione da DHI, emergeva lo svolgimento di attività anteriori alla costituzione dell’associazione non comprovate o congruenti con quanto richiesto dal bando;
- infine, l’amministrazione rilevava altresì che DHI era risultata inadempiente rispetto agli obblighi sanciti dal contratto di concessione sia con riguardo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla fruizione, alla custodia e alla vigilanza, sia con riguardo al versamento del canone di concessione.
2.2. Quanto ai suddetti requisiti di partecipazione, dunque, il giudice d’appello, in punto di diritto, ha affermato che:
“pare evidente al collegio che i suddetti requisiti dovevano essere posseduti alla scadenza del termine fissato per presentazione delle domande e quindi entro il 16 gennaio 2017 (data in cui effettivamente DHI ha presentato la domanda di partecipazione). Ciò discende sia dalla formulazione dell’avviso che sulla scorta di un principio immanente nel nostro ordinamento in virtù del quale i requisiti richiesti per la partecipazione ad una selezione pubblica debbono essere posseduti al momento della scadenza del termine perentorio stabilito dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione, al fine di non pregiudicare la par condicio tra i candidati ad una selezione pubblica, che sempre deve assistere lo svolgimento di una siffatta procedura amministrativa, anche solo quale precipitato del principio di cui all’art. 97 Cost., oltre ai principi, criteri e disposizioni recati dall’art. 1 l. 241/1990, che disciplina ogni tipologia di attività amministrativa, anche di tipo selettivo (cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. VI, 8 settembre 2020 n. 5412) e che, ovviamente (operando, in via principale, quale principio generale relativo alla legittimazione a partecipare alla selezione e non quale condizione per l’ottenimento del beneficio derivante dall’avere superato favorevolmente la selezione stessa), trova applicazione anche nell’ipotesi in cui si verifichi il caso della partecipazione di un solo candidato alla selezione. 
Detto principio è stato, nella specie, espressamente positivizzato dall’avviso pubblico di cui sopra nel quale è stato ulteriormente puntualizzato che:- “La presentazione di una offerta da parte di un soggetto privo dei requisiti di cui al precedente punto 4.1 ne determinerà l'inammissibilità” (punto 4.2, ultimo periodo);- “(…) qualora l'aggiudicatario o il concorrente cui sia stata fatta richiesta, non riesca a comprovare il possesso dei propri requisiti, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall'aggiudicazione” (punto 4.3)” (Cons. St., n. 2207/2021, cit.).
2.3. Chiarito, quindi, che i detti requisiti di partecipazione, dovevano, a pena di inammissibilità, essere posseduti dal concorrente al momento della scadenza del termine perentorio stabilito dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione, al fine di non pregiudicare la par condicio tra i candidati ad una selezione pubblica, il giudice di appello ha quindi valutato come legittimamente l’amministrazione abbia ritenuto tali requisiti insussistenti all’atto della partecipazione alla procedura di selezione, affermando che:
“- per stessa ammissione di DHI il riconoscimento dell’associazione è intervenuto ben dopo il 16 gennaio 2017 (data di scadenza del termine per la presentazione delle domande), infatti solo cinque mesi dopo tale data, il 20 giugno 2017, l’Ufficio territoriale del governo registrava il riconoscimento dell’associazione (per come emerge dal certificato dalla Prefettura di Roma di cui alla nota prot. 220500 del 21 giugno 2017 versato agli atti del procedimento istruttorio svolto dal Ministero e nel presente giudizio);
- alla data del 16 gennaio 2017 l’art. 6 dello statuto dell’associazione riportava tra i compiti della stessa “la promozione del Santo Vangelo nel mondo pubblico e politico (…) sostenere la Chiesa Cattolica con la formazione dei giovani, che hanno spiccate vocazioni alla missione politica (…) l’organizzazione delle attività di formazione”, per indicare quelli più vicini all’attività che il bando stabiliva che i partecipanti dovevano dimostrare di ricomprendere nello statuto quali fini istituzionali. Solo in data 30 marzo 2017 veniva integrato lo statuto dell’associazione con l'inserimento della finalità statutaria della tutela promozione e valorizzazione del patrimonio culturale. Appare evidente che le tre attività indicate nell’art. 6 dello statuto dell’associazione prima dell’intervento integrativo e sopra riprodotte non possono considerarsi, se non parzialmente (e quindi insufficientemente), ricomprese nell’ambito dell’ampia e comunque specifica attività di promozione e di valorizzazione del patrimonio culturale, che evidentemente impone all’ente di impegnarsi non sporadicamente (per come è dimostrato dalla documentazione depositata dall’associazione) ma costantemente nella duplice opera di promuovere in maniera diffusa il senso della cultura e la conoscenza del patrimonio esistente nonché di valorizzarlo attraverso iniziative che non possono avere respiro territorialmente circoscritto (come ancora è evincibile dalla documentazione depositata) ma riferirsi all’intero territorio nazionale e internazionale;
- di conseguenza si presenta fortemente carente il possesso anche del successivo requisito (nell’elencazione indicata dall’art. 2 del decreto ministeriale 6 ottobre 2015) relativo alla documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. D’altronde risulta dalla stessa domanda presentata dall’associazione che la sua costituzione è avvenuta soltanto in data 8 novembre 2016, non assumendo alcun rilievo che essa abbia operato in altri paesi d’Europa anche in epoca precedente ed in Italia attraverso una specifica convenzione, circostanze ancora una volta dimostrative della impossibilità di poter vantare quella specifica esperienza quinquennale richiesta dall’avviso pubblico;
- del resto le varie attività documentate (quali la collaborazione con il Centro guide Cicerone e con l’Università Lateranense nel 2011 e nel 2014, la partecipazione con Ciociaria Turismo.it alla settimana della cultura 2012, all’Educational Tour 2014 e al Press Trip organizzato dalla Regione Lazio, la gestione del Museo monastico di San Nicola nella Ciociaria) recavano evidenti ed incolmabili carenze circa l’esatta indicazione dell’arco temporale di svolgimento, l’esatta tipologia di attività svolta (sempre con riferimento ai settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, ai quali era rigorosamente collegata la previsione dell’avviso pubblico onde poter considerare idonee a comprovare la sussistenza del requisito di partecipazione alla selezione le pregresse esperienze che sarebbero state indicate dai candidati) e, nei casi in cui era richiesto dall’avviso pubblico, non era allegata l’attestazione da parte della soprintendenza territorialmente competente di adeguata manutenzione e apertura alla pubblica fruizione del bene gestito (requisito, ancora una volta, richiesto espressamente dall’art. 2 del decreto ministeriale del 2015 e riprodotto al punto 4 dell’avviso pubblico);
- infine, dalla documentazione allegata non era possibile verificare quale fosse la reale attività assegnata all’associazione DHI nello svolgimento delle suindicate collaborazioni” (Cons. St., n. 2207/2021, cit.).
Il giudice d’appello, all’esito di tale compiuta disamina, ha quindi affermato che:
“deriva da quanto sopra come sia stata ampliamente dimostrata la carenza dei suddetti requisiti richiesti a pena di esclusione per la partecipazione alla selezione da parte dell’amministrazione procedente, peraltro in contraddittorio con l’associazione interessata e con richiesta di documentazione integrativa, il che conduce a ritenere congruamente svolta l’istruttoria e motivata la decisione assunta in autotutela dall’amministrazione (anche in adempimento del dettato di cui agli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990)”.
2.3. Posto, secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, che la ritenuta carenza dei requisiti di partecipazione sia stata il frutto di una valutazione del tutto legittima da parte dell’amministrazione in sede di riesame, il medesimo giudice d’appello ha affrontato quindi l’esame dell’unico motivo di diritto esaminato ed accolto dal giudice di primo grado, ovvero quello inerente la violazione dell’art. 21 nonies, l. n. 241/90 (per essere intervenuto, il decreto di annullamento, quando ormai era trascorso il termine di 18 mesi oltre il quale l’amministrazione non avrebbe più potuto annullare in autotutela i provvedimenti di rilascio di autorizzazioni ovvero di attribuzione di vantaggi economici).
In via preliminare, è stato rimarcato dal giudice d’appello, come, nel caso di specie, siamo al cospetto di un soggetto (l’associazione DHI) che ha conseguito un vantaggio economico (l’assegnazione del bene di rilievo culturale, all’esito di una selezione, tramite concessione) sulla scorta di dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla relativa selezione, poi dimostratesi non veritiere. 
Il Tribunale amministrativo regionale non ha ignorato tale elemento, ma ha ritenuto che, al ricorrere di una siffatta ipotesi, l’amministrazione avrebbe potuto annullare il provvedimento, adottato sulla scorta della dichiarazione non veritiera, solo all’esito del giudizio penale (e quindi dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza) avviato nei confronti del dichiarante, in ossequio alla norma contenuta nell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990. 
Tale lettura interpretativa della norma non è stata condivisa dal giudice di ultima istanza.
Partendo dai principi affermati dall’Ad. Pl. 25 settembre 2020, n. 16, il giudice d’appello ha ritenuto che, nel caso in esame:
“- non si è al cospetto di valutazioni opinabili, posto che le ragioni della non veridicità delle dichiarazioni poggiano su dimostrazioni documentali di insussistenza dei requisiti richiesti dalla procedura di selezione;
- prima di adottare il provvedimento di annullamento in autotutela l’amministrazione ha svolto una apposita istruttoria coinvolgendo pienamente l’associazione DHI, consentendo quindi alla stessa di contraddire su ogni profilo dei deficit rilevati dall’amministrazione in ordine ai requisiti di partecipazione dichiarati ma, all’esito della verifica successiva all’esito della selezione, la cui sussistenza non è stata confermata dalla documentazione ricevuta;
- ne consegue che, non solo si è confermata la insussistenza dei requisiti di partecipazione in capo all’associazione DHI al momento della presentazione della domanda (il 16 gennaio 2017), ma si è anche dimostrata la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” (Cons. St., n. 2207/2021, cit.).
È per tal via giunto ad affermare, analizzando il rapporto tra la norma dell’art. 21 nonies, l. n. 241/90 e l’art. 75, d.p.r. n. 445/2000, come la giurisprudenza del Consiglio di Stato sia ormai costante nel ritenere, nei casi d’esercizio di una funzione amministrativa ampliativa delle facoltà giuridiche del privato e connessa ad autodichiarazioni rese da quest'ultimo (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2019 n. 3940, 3 febbraio 2016 n. 404 e 24 luglio 2014 n. 3934), la regola secondo cui, in base a detto art. 75, la non veridicità di quanto descritto nella dichiarazione sostitutiva presentata implica la decadenza dai benefici ottenuti con il provvedimento conseguente a tale dichiarazione, senza che, per l’applicazione di detta norma, abbia rilievo la condizione soggettiva del dichiarante (rispetto alla quale è irrilevante l’accertamento della falsità degli atti in forza di una sentenza penale definitiva di condanna), facendo invece leva sul principio di autoresponsabilità.
Una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 21 nonies, l. n. 241/90 fa sì che “il nostro legislatore ha dunque introdotto un limite massimo per l’adozione di atto di ritiro di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, sempre che costui sia parte passiva e incolpevole nella provocazione della patologia che, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990, affligge l’atto da ritirarsi, sicché la responsabilità nella adozione dell’atto illegittimo deve totalmente ascriversi all’amministrazione;
- diverso è il caso in cui il profilo patologico che affligge l’atto e che ne impone, al ricorrere dei presupposti, la rimozione, sia ascrivibile al comportamento mantenuto dalla parte che ha ottenuto l’adozione in suo favore dell’atto autorizzatorio ovvero di attribuzione di vantaggi economici” (Cons. St. n. 2207/2021, cit.).
In conclusione, il giudice d’appello, non ha ravvisato alcuna violazione, in sede di autotutela, da parte dell’amministrazione, dell’art. 21 nonies, l. n. 241/90 e ciò perché:
“in presenza di un provvedimento attributivo di vantaggi economici, nella specie il provvedimento di approvazione della graduatoria della selezione che aveva decretato quale assegnataria della concessione l’associazione DHI, rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla predetta associazione, recante l'attestazione di circostanze obiettivamente non veritiere, ossia l'assenza delle situazioni indicate dall’avviso pubblico e, prima ancora, dall’art. 2 del decreto ministeriale 6 ottobre 2015 (espressamente richiamato dalla legge speciale della selezione), il MIBACT non avrebbe potuto esimersi dal provvedere in autotutela, stante anche il chiaro disposto dell’art. 75 d.P.R. 445/2000. 
La suddetta previsione normativa costituisce, come si è sopra già anticipato, il punto di emersione del principio di autoresponsabilità, che è il cardine fondamentale dell'intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive. In forza di tale principio, al privato è precluso di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, per cui l'amministrazione è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni, senza alcun margine di discrezionalità e a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante. 
Conseguentemente alla vicenda qui oggetto di scrutinio trovano contemporanea applicazione l’art. 21-nonies, comma 1, l. 214/1990 e l’art. 75, comma 1, d.P.R. n. 445/2000. 
Il rapporto osmotico tra le due disposizioni è tale che la seconda incide sulla prima anestetizzando l’applicazione del termine di diciotto mesi per l’esercizio del potere di autotutela”.
2.4. Sulla piena legittimità del decreto di annullamento del 16 ottobre 2019, rispetto tutti i vizi dedotti dall’associazione ricorrente, si è così pronunciato il Consiglio di Stato nel 2021 con la sentenza come ampiamente sopra riportata, passata in giudicato.
2.5. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza amministrativa è quindi intervenuta la sentenza del giudice di penale, Tribunale di Roma del 26 aprile 2024, n. 3184/24, divenuta irrevocabile il 22 luglio 2024, sulla cui base la ricorrente associazione fonda il presente ricorso.
La ricorrente ritiene che l’assoluzione, intervenuta in sede penale, del presidente dell’associazione DHI, per i reati connessi alle false dichiarazioni rese al fine di ottenere la concessione de qua, avrebbe dovuto aver come esito “doveroso” il riesame del decreto di annullamento del 16 ottobre 2019, al fine del suo annullamento e di rimettere DHI nella disponibilità della Certosa di Trisulti al fine dello svolgimento delle attività previste nella concessione.
La ricorrente deduce, più in particolare, la violazione dell’art. 654 c.p.p. ai sensi del quale “nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.
2.5.1. La norma invocata dalla ricorrente non è applicabile alla fattispecie in esame.
Innanzitutto, la prima preclusione alla sua applicabilità è rappresentata dal fatto che in specie non si è al cospetto di un giudizio amministrativo, nell’ambito del quale possa trovare applicazione il giudicato penale, ma esattamente il caso inverso in cui un giudizio penale si è svolto senza tener conto delle statuizioni già rese da un giudice amministrativo sui medesimi fatti, nonché già passate in giudicato.
L’applicabilità della norma di cui all’art. 654 c.p.p. incontra, come noto, degli stringenti limiti, oggettivi e soggettivi:
a) i limiti oggettivi sono costituiti dal fatto che l'efficacia extrapenale discendente dalla norma de qua concerne esclusivamente l'accertamento dei c.d. "fatti materiali", rimanendone così esclusi quelli che ineriscono gli elementi soggettivi, le qualificazioni giuridiche e le valutazioni di legittimità;
b) i limiti soggettivi sono rappresentati dal fatto che, diversamente da quanto previsto in passato, la vincolatività della sentenza penale, a norma dell’art. 654, è prevista nei giudizi civili o amministrativi nei confronti dei partecipanti al dibattimento, dunque dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile solo se costituitisi o intervenuti nel processo.
Poiché la norma di cui all'art. 654 si pone come eccezione al concetto di «separazione delle giurisdizioni», da ciò discende che debba essere oggetto di un’interpretazione rigorosa ai fini della sua applicabilità, dovendo perciò escludersi l'operatività della norma in esame laddove non vi sia coincidenza soggettiva tra il giudizio penale e il giudizio civile ( in tal senso, C. civ., Sez. III, 31.5.2005, n. 13016 ;  C. civ., Sez. III, 8.6.2005, n. 11998, ma l’affermazione può chiaramente estendersi al giudizio amministrativo).
Ebbene, nel caso di specie, osta all’applicabilità della norma la sussistenza di entrambe le limitazioni.
a) Quanto ai limiti oggettivi la sentenza del Tribunale di Roma non ha acclarato fatti materiali diversi da quelli che sono stati oggetto del giudizio amministrativo, ma ne ha dato semplicemente una diversa qualificazione giuridica.
Per tutti, vale quanto statuito in merito alla dichiarazione resa dalla ricorrente associazione sul requisito della personalità giuridica.
È un dato oggettivo, così come accertato in entrambi i giudizi, che l’associazione ricorrente al momento della partecipazione alla procedura non avesse la personalità giuridica, acquisita solo in data 20 giugno 2017 (come attestato dal certificato della Prefettura di Roma del 21 giugno 2017).
Ed è altresì un dato oggettivo ed acclarato che all’atto della partecipazione il legale rappresentante abbia dichiarato di possedere il requisito della personalità giuridica.
Da quelli che sono i medesimi fatti materiali, i due giudici ne hanno tratto, nei rispettivi ordinamenti, ed in ossequio al principio generale della separazione delle giurisdizioni, qualificazioni giuridiche e conseguenze diverse.
Il giudice amministrativo, con sentenza passata in giudicato nel 2021, ha affermato che il requisito della personalità giuridica - come stabilito dalla lex specialis, nonché come desumibile dal fondamentale principio della par condicio dei concorrenti, sempre valevole anche nel caso in cui il concorrente, come in specie, fosse uno solo – doveva sussistere, a pena di inammissibilità, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (16 gennaio 2017).
Conseguentemente, poiché è stato accertato che la personalità è stata ottenuta solo in data 20 giugno 2017 il ricorrente non avrebbe potuto partecipare alla gara e conseguentemente, la dichiarazione resa circa il possesso del requisito ha falsamente ed erroneamente formato la volontà dell’amministrazione che, quindi, legittimamente ha esercitato il proprio potere di annullamento dell’aggiudicazione in autotutela.
Il giudice amministrativo ha altresì accertato, rientrando l’accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dalla lex specialis della selezione per l’affidamento della concessione di un bene pubblico nella sua giurisdizione di legittimità, che legittimamente l’amministrazione abbia ritenuto non sussistere anche gli ulteriori requisiti richiesti ai fini della partecipazione dalla lex specialis.
Le relative statuizioni, come sopra ampiamente riportate (in fatto, punto 2), sono passate in giudicato e come tali sono incontrovertibili.
La legittimità del decreto di annullamento in autotutela del 16 ottobre 2019 è stata, quindi, definitivamente accertata dal giudice amministrativo e il decreto, conseguentemente, è divenuto inoppugnabile.
L’accertamento compiuto al riguardo dal giudice penale non ha alcun rilievo rispetto al giudicato amministrativo, come antecedentemente formatosi.
Il giudizio penale, innanzitutto, non ha avuto ad oggetto la legittimità dell’atto amministrativo (decreto di annullamento in autotutela), né avrebbe potuto accertarla nemmeno incidentalmente, essendosi su di essa già formato il giudicato amministrativo.
Il giudizio penale ha avuto, poi, ad oggetto la responsabilità penale del legale rappresentante dell’associazione in ordine al reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e al reato di inadempimento di contratti d pubbliche forniture (art. 355 c.p.), per il cui accertamento vigono le norme e i principi propri dell’ordinamento penale che in alcun modo sono sovrapponibili alle norme regolanti il giudizio amministrativo di legittimità di un atto della p.a.
L’accertamento compiuto dal giudice penale sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione è dunque consistito in una diversa valutazione giuridica dei medesimi fatti già oggetto del giudizio amministrativo, giungendo ad affermare, in contrasto con quanto già statuito dal giudice amministrativo con efficacia di giudicato, che: 
“con riferimento al requisito della personalità giuridica, peraltro, non richiesto a pena di inammissibilità, dal tenore letterale è possibile evidentemente evincere come dovesse sussistere, come in effetti esisteva, al momento della sottoscrizione della concessione, il 14.2.2018, e non al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando di gara.
D'altra parte, lo stesso imputato, nella domanda di partecipazione al bando di gara, non attestava che l'associazione "Dignitatis Humanae Institute" fosse in possesso di tale requisito, ma solamente, in modo coerente, la data in cui ne era stata richiesta l'acquisizione con la dicitura ‘personalità giuridica 30.12.2016’”.
Il passaggio della sentenza penale ha portata dirimente sul caso controverso: per il giudice penale il requisito della personalità giuridica non solo non era richiesto a pena di inammissibilità ma era sufficiente che “dovesse sussistere, come in effetti esisteva, al momento della sottoscrizione della concessione, il 14.2.2018”, al contrario di quanto statuito dal giudice dell’atto amministrativo in via definitiva, secondo il quale il requisito era richiesto a pena di inammissibilità e doveva sussistere, come risulta accertato che non fosse, al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura (16 gennaio 2017).
Quanto esposto è sufficiente - senza necessità di analizzare gli ulteriori requisiti di partecipazione del pari ritenuti sussistenti dal giudice penale (in contrasto con quanto statuito nella sentenza n. 2007/2021 del Consiglio di stato) - a ritenere superati i limiti oggettivi per l’applicazione della norma de qua, stante l’assorbente rilevanza del requisito dell’assenza della personalità giuridica al momento della presentazione della domanda di partecipazione, il cui accertamento in sede amministrativa non può, per tutto quanto esposto, essere più messo in discussione.
b) Quanto ai limiti soggettivi non può non essere rilevato come, ad ogni modo, osta all’applicabilità della norma dell’art. 654 c.p.p. il fatto che l’amministrazione non sia stata parte del processo penale, potendo esplicare, la sentenza penale, i suoi effetti in diversi giudizi solo nei confronti dei soggetti che siano stati parte anche del giudizio penale.
“La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa (nella specie, l'intervenuta contraffazione di un testamento olografo) sia stato provato ed, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile, sempreché la parte nei cui confronti l'imputato intende farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo penale, dovendosi far riferimento, per delineare l'ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli  artt. 652,  653 e 654, non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione” ( C., civ., 25.9.2014, n. 20252).
2.6. Dalla inapplicabilità al caso di specie dell’art. 654 c.p.p. e, quindi, dall’accertata irrilevanza sia rispetto al giudicato amministrativo, sia a fortiori, in sede procedimentale, della intervenuta sentenza assolutoria del rappresentante legale dell’associazione dai reati lui ascritti, discende il definitivo accertamento della legittimità del decreto di annullamento in autotutela del 16 ottobre 2019.
A fronte di un provvedimento legittimo ed inoppugnabile viene a mancare il primo presupposto per ritenere esercitabile il potere di annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies, comma 1, l. n. 241/90, ovvero la sussistenza di un provvedimento illegittimo.
Il richiamo che la ricorrente fa poi all’art. 21 nonies, comma 2 bis, che dovrebbe, secondo la sua prospettiva, giustificare nell’ipotesi di specie un caso di “autotutela doverosa” è del tutto inconferente.
La sopravvenienza di una sentenza assolutoria, nel caso di specie, non comporta la sopravvenuta inapplicabilità della norma dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, che richiederebbe, per derogare al termine di 18 mesi, l’accertamento della falsità delle dichiarazioni con sentenza passata in giudicato, in quanto, come sopra esposto, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2207/2021, ha statuito in via definitiva che in specie, ai fini dell’applicabilità dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, non era necessario che la falsità fosse accertata con sentenza passata in giudicato, essendo ancorata la sua applicazione al principio di autoresponsabilità del dichiarante, cosicché ha ritenuto il decreto di annullamento del 2019 comunque legittimo, ancorché adottato oltre il termine di 18 mesi.
Sentenza assolutoria che, giova ribadire, ha escluso la rilevanza del mendacio ai fini penali, fornendo dei fatti oggettivamente accertati un’interpretazione diversa da quella definitivamente fornita dal giudice amministrativo che, all’opposto, ha ritenuto le dichiarazioni rese all’atto della partecipazione erronee e fuorvianti per l’amministrazione.
3. Per tutto quanto esposto, in conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato.
4. Dalla reiezione del ricorso principale discende l’improcedibilità di entrambi i ricorsi per motivi aggiunti diretti ad impugnare atti rispetto ai quali l’associazione non può avere più alcun interesse a ricorrere.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibili i ricorsi per motivi aggiunti.
Condanna l’associazione ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Cultura e della Regione Lazio, delle spese di lite che liquida in € 4.000 (euro quattromila/00) ciascuno, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Francesca Romano        Donatella Scala
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO

 

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