Tar 2026 - Il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Capo della Polizia, con cui gli viene disposta la destituzione dall’Amministrazione di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 7, nn. 1-4, del d.P.R. n. 737/1981. La richiesta di annullamento si basa su presunte illegittimità procedurali e di fondamento del provvedimento.
2. Oggetto del Contenzioso
Il cuore della contestazione riguarda:
- La legittimità della procedura disciplinare adottata, in particolare la nomina dei componenti del consiglio di disciplina e dei loro supplenti.
- La corretta applicazione delle norme procedurali e sostanziali vigenti, in particolare l’art. 16 e l’art. 20 del d.P.R. n. 737/1981.
3. Quadro Normativo di Riferimento
a) Art. 16 del d.P.R. n. 737/1981: definisce la composizione del consiglio di disciplina in provincia, prevedendo membri e supplenti con specifiche modalità di nomina e rappresentanza. In particolare:
- Il consiglio è costituito da un vice questore (con funzioni vicarie), da due funzionari di qualifica non superiore a vice questore, e da due appartenenti ai ruoli della polizia di qualifica superiore a quella dell’incolpato, nominati dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi a livello nazionale.
- La nomina dei supplenti segue le modalità di cui alle lettere b) e c), con competenze rispettivamente del Questore e delle articolazioni nazionali dei sindacati.
b) Art. 20 del d.P.R. n. 737/1981: descrive le fasi del procedimento disciplinare, senza tuttavia stabilire tempi minimi o massimi per ciascuna fase.
4. Analisi delle Questioni Sollevate
A) Legittimità della Nomina dei Supplenti
- La parte ricorrente sostiene che nella specie, la nomina del supplente è stata effettuata dall’Organizzazione Sindacale SIULP, tramite e-mail del 12.09.2024, nominando l’ispettore -OMISSIS-. Tuttavia, si evidenzia che, in base alla normativa, la nomina dei supplenti di cui alla lettera b) (cioè quelli indicati dal Questore) spetta esclusivamente al Questore stesso, mentre la nomina di quelli di cui alla lettera c) (appartenenti ai ruoli superiori e designati dalle articolazioni nazionali dei sindacati) spetta alle suddette articolazioni.
- La nomina dell’ispettore -OMISSIS- da parte di una organizzazione sindacale della polizia di Stato, quindi, può essere considerata illegittima se essa riguarda i supplenti di competenza del sindacato, a meno che non si dimostri che tale nomina sia stata effettuata dal soggetto competente o conformemente alle modalità stabilite.
- La partecipazione dell’ispettore solo alla prima riunione del 17.09.2024 può essere ritenuta insufficiente a garantire la regolarità e la trasparenza del procedimento.
B) Violazione dell’Art. 20 del d.P.R. n. 737/1981
- La ricorrente sostiene che non vi sarebbero state violazioni procedurali, in quanto l’art. 20 si limita a descrivere le fasi del procedimento senza prevedere tempistiche stringenti.
- La corretta applicazione di questa norma richiede che il procedimento si svolga in modo conforme ai principi di ragionevolezza, trasparenza e imparzialità, ma non impone scadenze rigide.
- Se si deduce che il procedimento si sia svolto senza irregolarità o irragionevoli ritardi, l’asserita violazione perde di consistenza.
5. Considerazioni di Merito
- La legittimità del provvedimento di destituzione dipende dalla corretta applicazione delle norme procedurali, dalla regolarità delle nomine dei componenti del consiglio di disciplina e dal rispetto delle fasi procedimentali.
- La presunta illegittimità della nomina del supplente, se accertata, potrebbe avere effetto sulla validità del procedimento disciplinare, rendendo annullabile il provvedimento finale.
- Tuttavia, occorre verificare se l’eventuale irregolarità abbia inciso sostanzialmente sulla decisione finale o se si tratti di vizi procedurali sanabili.
6. Conclusioni
- In base alle argomentazioni sopra esposte, l’impugnazione potrebbe essere fondata qualora si dimostri che le nomine dei componenti del consiglio di disciplina siano state effettuate da soggetti non competenti o in modo difforme dalle disposizioni normative.
- La mancanza di una tempistica precisa ai sensi dell’art. 20 può non costituire di per sé motivo di illegittimità, purché l’intero procedimento si sia svolto in modo corretto e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.
- Si consiglia di approfondire la documentazione relativa alle nomine e alle fasi del procedimento, al fine di valutare la sussistenza di eventuali vizi procedurali o sostanziali.
7. Suggerimenti di Azione
- Richiedere l’annullamento del provvedimento di destituzione per vizi nelle nomine dei componenti del consiglio di disciplina, qualora si dimostri che tali nomine non siano conformi alle norme.
- Contestare eventuali irregolarità procedurali che abbiano determinato una irragionevole durata o una violazione del diritto di difesa.
- Se necessario, chiedere la rinnovazione del procedimento o una nuova istruttoria, garantendo la corretta nomina dei componenti e il rispetto delle fasi stabilite.
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