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17 giugno 2026

Corte di Giustizia Europea 2026 - La Corte di giustizia dell'Unione Europea (CJUE) ha stabilito il 16 giugno 2026 che gli Stati membri possono legittimamente esigere la verifica dell'età degli utenti di siti pornografici, anche quando questi siti siano stabiliti in altro Paese dell'UE.

 

 

 

 

 Corte di Giustizia Europea 2026 - La Corte di giustizia dell'Unione Europea (CJUE) ha stabilito il 16 giugno 2026 che gli Stati membri possono legittimamente esigere la verifica dell'età degli utenti di siti pornografici, anche quando questi siti siano stabiliti in altro Paese dell'UE.[ledauphine]


Fatti della Causa
Elemento    Dettaglio
Società coinvolte    WebGroup Czech Republic e NKL Associates (società ceche) [ledauphine]
Obiettivo del ricorso    Contestare gli obblighi francesi di verifica dell'età per editori di siti pornografici [ledauphine]
Motivazione contestazione    Violazione del principio del "paese d'origine" sancito dalla direttiva sul commercio elettronico [ledauphine]
Ricorrente in sede UE    Consiglio di Stato francese (hanno sollevato questione pregiudiziale) [ledauphine]
Punti Giuridici Fondamentali della Sentenza
1. Legittimità delle Misure di Verifica
La Corte ha rilevato che le misure di verifica dell'età:
    Perseguono obiettivi riconosciuti dalla direttiva, inclusi ordine pubblico e tutela dei minori[ledauphine]
    Appaiono proporzionate rispetto a tali obiettivi[eldiario]
2. Deroga al Principio del "Paese d'Origine"
La sentenza conferma che gli Stati possono restringere l'accesso a portali di contenuto per adulti anche quando le empresasiano fuori dal loro territorio, costituendo una restrizione alla libertà di servizi.[europapress]
3. Procedura Preliminare Obbligatoria
Prima di adottare misure di verifica dell'età, salvo in caso di urgenza, è necessario:
{█("1. Chiedere allo Stato membro di stabilimento del prestatore" @"di adott esso stesso misure adequate" @"2. Notificare l’intenzione alla Commissione europea" @"e allo Stato membro di stabilimento" )┤

[ledauphine]
Implicazioni per l'Italia
L'Italia ha già introdotto leggi stringenti sulla verifica dell'età:
    Dal 12 novembre 2025: obbligo per siti stabiliti in Italia e fuori dall'UE[agcom]
    Dal 1° febbraio 2026: obbligo esteso anche a siti stabiliti in Paesi UE diversi dall'Italia[agcom]
    L'obbligo richiede dimostrazione di almeno 18 anni tramite documento d'identità o foto[it.euronews]
La sentenza della CJUE avala la normativa italiana, chiarendo che l'estensione automatica alle piattaforme UE estere è legittima purché si rispettino le procedure preliminari.[lanuovasardegna]
Contesto Normativo Europeo
Normativa    Rilevanza
Direttiva commercio elettronico    Sancisce principio paese d'origine, ora derogabile per tutela minori [ledauphine]
Digital Services Act (DSA)    Commissione ha avviato procedure contro Pornhub, Stripchat, XNXX, XVideos per violazioni tutela minori [ilfattoquotidiano]
Legge francese SREN (2024)    Ha introdotto obbligo verifica età con blocco per inadempienti [ledauphine]
Conclusione
La sentenza rappresenta un precedente significativo che:
    Bilancia libertà di servizi digitali con protezione costituzionale dei minori
    Consente agli Stati membri di imporre verifica rigorosa dell'età (non solo autodichiarazione)[it.euronews]
    Stabilisce procedure chiare per evitare abusi nella restrizione di servizi UE
Per gli operatori italiani e europei di siti pornografici, la sentenza conferma l'obbligatorietà di sistemi di verifica dell'età adeguati, con possibili sanzioni包括 blocco del sito per inadempimento.[ledauphine]



 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Camera)

16 giugno 2026 ( * )

“Pronuncia pregiudiziale – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell'informazione – Articolo 2(h) – Ambito di applicazione coordinato – Articolo 3 – Restrizione alla libera circolazione dei servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro – Deroga – Articolo 14 – Hosting – Articolo 15 – Nessun obbligo generale di monitoraggio – Servizio elettronico che fornisce accesso a contenuti pornografici – Legislazione nazionale che vieta la fornitura di tali contenuti ai minori e impone al fornitore di attuare un sistema di verifica dell'età – Articoli 1 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Servizio elettronico che fornisce assistenza alla guida o alla navigazione tramite geolocalizzazione – Legislazione nazionale che vieta la ridistribuzione di informazioni relative a determinati controlli stradali”

Nelle cause riunite C-188/24 e C-190/24,

riguardo a due richieste di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, presentate dal Consiglio di Stato francese, con decisioni del 6 marzo 2024, ricevute dalla Corte il 7 marzo 2024, nel procedimento

WebGroup Repubblica Ceca, come,

NKL Associates sro

contro

Ministro della Cultura,

Primo ministro,

in presenza di:

Abbi il coraggio di essere femminista!

Il movimento del Nido,

Il Cheeky-ES (C-188/24),

E

Sistema Coyote

contro

Ministro dell'Interno e dei Territori d'Oltremare,

Primo Ministro (C-190/24),

LA CORTE (Grande Camera),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente, dal sig. T. von Danwitz (relatore), vicepresidente, MM. C. Lycourgos, I. Jarukaitis, Ms. M.  L. Arastey Sahún, I. Ziemele, M. J. Passer, Ms. O.  Spineanu-Matei, MM. M. Condinanzi e F. Schalin, presidenti di sezione, MM. N. Piçarra, A. Kumin, N. Jääskinen, Z. Csehi e B. Smulders, giudici,

Avvocato generale: Sig. M. Szpunar,

Cancelliere: Sig.ra M.  Siekierzyńska, amministratore,

Tenuto conto della procedura scritta e a seguito dell'udienza del 24 marzo 2025,

tenendo conto delle osservazioni presentate:

– per WebGroup Czech Republic, come e NKL Associates s. r. o., tramite E.  Piwnica, avvocato,

– per Coyote System, a cura dell'avvocato G.  Froger,

– per Les effronté-ES, dall'avv. L.  Questiaux,

– per conto del governo francese, tramite il signor R. Bénard, il signor B. Fodda e la signora M.  Guiresse, in qualità di agenti,

– per il Governo ceco, tramite la Sig.ra A.  Edelmannová, il Sig. M. Smolek e il Sig. J. Vláčil, in qualità di agenti,

– per il governo norvegese, tramite la signora K.  H. Aarvik e la signora I. Collett, in qualità di agenti,

– per la Commissione europea, a cura della Sig.ra L.  Armati, del Sig. O. Gariazzo, del Sig. P.-J. Loewenthal e del Sig. J. Szczodrowski, in qualità di agenti,

Avendo ascoltato le osservazioni dell'Avvocato Generale all'udienza del 18 settembre 2025,

rende presente

Fermare

1.         Le richieste di pronuncia pregiudiziale riguardano l'interpretazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare del commercio elettronico, nel mercato interno (di seguito "direttiva sul commercio elettronico") (GU 2000, L 178, pag. 1), nonché degli articoli 1 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito "Carta").

2.         Tali richieste sono state formulate nell'ambito di due controversie. La prima controversia è tra WebGroup Czech Republic, come e NKL Associates s.r.o., due editori cechi di siti web che diffondono contenuti pornografici, e il Ministro della Cultura e il Primo Ministro francesi, in merito alla legittimità di un decreto che specifica le procedure per l'attuazione di una disposizione di legge che impone l'invio di diffide formali a chiunque gestisca un servizio di comunicazione pubblica online che consenta ai minori di accedere a contenuti pornografici in violazione del codice penale. La seconda controversia è tra Coyote System e il Ministro dell'Interno e dei Territori d'Oltremare e il Primo Ministro francesi, in merito alla legittimità di un decreto che vieta ai fornitori di servizi elettronici di assistenza alla guida o di navigazione geolocalizzata di diffondere informazioni trasmesse dai loro utenti relative a determinati controlli stradali, al fine di prevenire comportamenti evasivi connessi a tali controlli.

 Il quadro giuridico

 Diritto dell'Unione

 La Carta

3         L'articolo 1 della Carta, intitolato "Dignità umana", afferma:

“La dignità umana è inviolabile. Deve essere rispettata e protetta.”

4         L'articolo 24 della Carta, intitolato "Diritti del bambino", stabilisce:

“1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie al loro benessere. Possono esprimere liberamente le proprie opinioni. Tali opinioni devono essere prese in considerazione sulle questioni che li riguardano, in base alla loro età e maturità.”

2. In tutte le azioni riguardanti i minori, siano esse compiute da autorità pubbliche o da istituzioni private, il superiore interesse del minore deve essere la considerazione primaria.

[...] »

 Direttiva 2000/31

5         Considerando 8, 18, 22, 26, 42 e 47 della direttiva 2000/31 stabiliscono:

"(8) L'obiettivo della presente direttiva è quello di creare un quadro giuridico per garantire la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri e non quello di armonizzare il settore del diritto penale in quanto tale.

[...]

(18) I servizi della società dell'informazione comprendono una vasta gamma di attività economiche che si svolgono online. Tali attività possono includere, in particolare, la vendita di beni online. Sono escluse attività quali la consegna di beni in quanto tali o la fornitura di servizi offline. [...]

[...]

(22) Il controllo dei servizi della società dell'informazione deve avvenire alla fonte dell'attività per garantire un'effettiva tutela degli obiettivi di interesse generale. A tal fine, è necessario garantire che l'autorità competente assicuri tale tutela non solo ai cittadini del proprio paese, ma anche a tutti i cittadini della Comunità. Per migliorare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, è essenziale definire chiaramente tale responsabilità dello Stato membro di origine dei servizi. Inoltre, al fine di garantire effettivamente la libertà di prestazione dei servizi e la certezza del diritto per i fornitori e i loro destinatari, tali servizi della società dell'informazione dovrebbero, in linea di principio, essere soggetti al regime giuridico dello Stato membro in cui il fornitore ha sede.

[...]

(26) Gli Stati membri possono, conformemente alle condizioni stabilite nella presente direttiva, applicare le proprie norme nazionali di diritto penale e di procedura penale per avviare tutte le misure investigative e di altro tipo necessarie per individuare e perseguire i reati, senza l'obbligo di notificare tali misure alla Commissione [europea].

[...]

(42) Le deroghe alla responsabilità previste dalla presente direttiva si applicano soltanto nei casi in cui l'attività del fornitore di servizi della società dell'informazione si limita al processo tecnico di gestione e di fornitura dell'accesso a una rete di comunicazioni sulla quale vengono trasmesse o temporaneamente memorizzate informazioni fornite da terzi, al solo scopo di migliorare l'efficienza della trasmissione. Tale attività è puramente tecnica, automatica e passiva, il che significa che il fornitore di servizi della società dell'informazione non ha alcuna conoscenza né alcun controllo sulle informazioni trasmesse o memorizzate.

[...]

(47) Il divieto per gli Stati membri di imporre un obbligo di monitoraggio ai fornitori di servizi si applica soltanto agli obblighi di carattere generale. Non riguarda gli obblighi di monitoraggio applicabili a un caso specifico e, in particolare, non preclude le decisioni delle autorità nazionali adottate conformemente al diritto nazionale.

6.         Ai sensi dell'articolo 1 della presente direttiva, intitolato "Obiettivo e ambito di applicazione":

"1. La presente direttiva ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri."

2. La presente direttiva raccorda, nella misura necessaria al raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, alcune disposizioni nazionali applicabili ai servizi della società dell'informazione che riguardano il mercato interno, la costituzione di prestatori di servizi, le comunicazioni commerciali, i contratti mediante mezzi elettronici, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la risoluzione alternativa delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra gli Stati membri.

3. La presente direttiva integra il diritto comunitario applicabile ai servizi della società dell'informazione, fatto salvo il livello di protezione, in particolare in materia di salute pubblica e interessi dei consumatori, stabilito dagli strumenti comunitari e dalla legislazione nazionale di attuazione degli stessi, nella misura in cui ciò non limiti la libera offerta dei servizi della società dell'informazione.

4. La presente direttiva non stabilisce ulteriori norme di diritto internazionale privato e non disciplina la giurisdizione dei tribunali.

5. La presente direttiva non si applica:

a) nel campo della tassazione;

b) alle questioni relative ai servizi della società dell'informazione disciplinati dalla [Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31)] e dalla [Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU 1998, L 24, pag. 1)];

c) a questioni relative ad accordi o prassi disciplinati dal diritto della concorrenza;

d) alle seguenti attività dei servizi della società dell'informazione:

– le attività di un notaio o di professioni equivalenti, nella misura in cui comportano una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dell'autorità pubblica,

– rappresentare un cliente e difendere i suoi interessi in tribunale,

– attività di gioco d'azzardo che prevedono scommesse con valore monetario in giochi d'azzardo, comprese lotterie e transazioni di scommesse.

6. La presente direttiva non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale, conformemente al diritto comunitario, per promuovere la diversità culturale e linguistica e garantire la tutela del pluralismo.

7         L'articolo 2 della direttiva 2000/31, intitolato "Definizioni", prevede:

"Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

(a) per “servizi della società dell’informazione” si intendono i servizi definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che stabilisce una procedura per la fornitura di informazioni nel campo delle norme tecniche e dei regolamenti e delle norme sui servizi della società dell’informazione (GU 1998, L 204, pag. 37)], modificata dalla direttiva 98/48/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18)];

[...]

(h) per “campo coordinato” si intendono i requisiti stabiliti dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri e applicabili ai fornitori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, siano essi di carattere generale o specificamente concepiti per essi.

(i) Il dominio coordinato si riferisce ai requisiti che il fornitore di servizi deve soddisfare e che riguardano:

– accesso all’attività di un servizio della società dell’informazione, come requisiti di qualificazione, autorizzazione o notifica,

– il funzionamento di un servizio della società dell'informazione, come ad esempio i requisiti relativi alla condotta del fornitore, alla qualità o al contenuto del servizio, anche in materia di pubblicità e contratti, o alla responsabilità del fornitore.

ii) Il dominio coordinato non comprende requisiti quali:

– i requisiti applicabili ai beni in quanto tali,

– i requisiti applicabili alla consegna delle merci,

– i requisiti applicabili ai servizi che non vengono forniti elettronicamente.

8         L'articolo 3 della direttiva 2000/31, intitolato "Mercato interno", recita quanto segue:

"1. Ciascuno Stato membro garantisce che i servizi della società dell'informazione forniti da un fornitore stabilito nel suo territorio siano conformi alle disposizioni nazionali applicabili in tale Stato membro nel settore coordinato.

2. Gli Stati membri non possono, per ragioni rientranti nel campo coordinato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle aree di cui all'allegato.

4. Gli Stati membri possono adottare, in relazione a un determinato servizio della società dell'informazione, misure che derogano al paragrafo 2 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Le misure devono essere:

i) necessario per uno dei seguenti motivi:

– ordine pubblico, in particolare prevenzione, indagini, accertamento e perseguimento dei reati, compresa la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio per motivi di razza, sesso, religione o nazionalità e contro gli attacchi alla dignità umana,

– la tutela della salute pubblica,

– sicurezza pubblica, compresa la protezione della sicurezza nazionale e della difesa,

– tutela dei consumatori, compresa la tutela degli investitori;

(ii) misure adottate nei confronti di un servizio della società dell'informazione che comprometta gli obiettivi di cui al punto (i) o che costituisca un rischio serio e grave di compromettere tali obiettivi;

iii) proporzionati a tali obiettivi;

b) lo Stato membro ha preventivamente e senza pregiudizio per i procedimenti giudiziari, compresi i procedimenti preliminari e gli atti compiuti nell'ambito di un'indagine penale:

– ha chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di adottare misure, e quest'ultimo non ha adottato alcuna misura o le misure adottate erano insufficienti,

– ha notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la propria intenzione di adottare tali misure.

5. Gli Stati membri possono, in caso di urgenza, derogare alle condizioni stabilite al paragrafo 4, lettera b). In tali casi, le misure devono essere notificate al più presto alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1, indicando i motivi per cui lo Stato membro ritiene che sussista un'urgenza.

6. Fatto salvo il diritto dello Stato membro di adottare e applicare le misure in questione, la Commissione esamina quanto prima la compatibilità delle misure notificate con il diritto comunitario; qualora concluda che la misura è incompatibile con il diritto comunitario, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare le misure previste o di porre fine con urgenza alle misure in questione.

9.         Ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2000/31, intitolato "Alloggio":

"1. Gli Stati membri garantiscono che, laddove venga fornito un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il fornitore non sia responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta del destinatario del servizio, a condizione che:"

a) il fornitore di servizi non ha conoscenza effettiva dell'attività o delle informazioni illecite e, per quanto riguarda una richiesta di risarcimento danni, non ha conoscenza di fatti o circostanze in base ai quali l'attività o le informazioni illecite sono evidenti

O

b) il fornitore di servizi, non appena ne venga a conoscenza, deve agire tempestivamente per rimuovere le informazioni o renderne impossibile l'accesso.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora il destinatario del servizio agisca sotto l'autorità o il controllo del fornitore.

3. Il presente articolo non pregiudica la possibilità per un tribunale o un'autorità amministrativa, conformemente agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di imporre al fornitore di servizi di cessare o prevenire una violazione, né pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire procedure che disciplinino la rimozione di tali informazioni o azioni volte a renderne impossibile l'accesso.

10       L'articolo 15 della presente direttiva, intitolato "Nessun obbligo generale in materia di sorveglianza", prevede:

"1. Gli Stati membri non impongono ai fornitori di servizi, per la fornitura dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, un obbligo generale di monitorare le informazioni che trasmettono o memorizzano, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che rivelino attività illecite.

[...] »

11.       L'allegato a tale direttiva, intitolato "Deroghe all'articolo 3", recita quanto segue:

"Come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 non si applicano nei seguenti casi:

– diritto d'autore, diritti connessi, diritti coperti dalla direttiva 87/54/CEE [del Consiglio del 16 dicembre 1986 sulla tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttore (GU 1987, L 24, pag. 36)] e dalla direttiva 96/9/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 sulla tutela giuridica delle banche dati (GU 1996, L 77, pag. 20)] nonché diritti di proprietà industriale,

– l’emissione di moneta elettronica da parte di enti per i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe previste dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa all’assunzione e all’esercizio dell’attività degli enti di moneta elettronica e alla vigilanza prudenziale di tali enti (GU 2000, L 275, pag. 39)],

– Articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE [del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU 1985, L 375, pag. 3)],

– Articolo 30 e titolo IV della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di assicurazioni dirette diverse dalle assicurazioni sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva sulle assicurazioni non vita) (GU 1992, L 228, pag. 1)], titolo IV della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di assicurazioni dirette sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva sulle assicurazioni sulla vita) (GU 1992, L 360, pag. 1)] e articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di assicurazioni dirette diverse dalle assicurazioni sulla vita e stabilisce disposizioni per agevolare l'effettivo esercizio della libertà di prestazione dei servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU 1988, L 172, pag. 1),] e l'articolo 4 della [seconda] direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle assicurazioni dirette sulla vita, stabilendo disposizioni volte ad agevolare l'effettivo esercizio della libertà di prestazione dei servizi e che modifica la direttiva 79/267/CEE (GU 1990, L 330, pag. 50)],

– la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto

– obblighi contrattuali relativi ai contratti conclusi dai consumatori,

– la validità formale dei contratti che creano o trasferiscono diritti su beni immobili, laddove tali contratti siano soggetti a requisiti formali obbligatori previsti dalla legge dello Stato membro in cui si trova il bene immobile,

– Autorizzazione alla ricezione di comunicazioni commerciali non richieste tramite e-mail.

 Direttiva 2010/13/UE

12       Il considerando 59 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di alcune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la prestazione di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1), modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018 (GU 2018, L 303, pag. 69) (di seguito "direttiva 2010/13"), stabilisce:

“La presenza di contenuti dannosi nei servizi audiovisivi è una fonte costante di preoccupazione per i legislatori, il settore dei media e i genitori. Sarà necessario affrontare nuove sfide, soprattutto in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti. Sono pertanto indispensabili norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e per la salvaguardia della dignità umana in tutti i servizi audiovisivi, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive.”

13       L'articolo 1 della presente direttiva prevede:

"1. Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:"

[...]

(a bis) «servizio di piattaforma di condivisione video» indica un servizio come definito agli articoli 56 e 57 [TFUE], il cui scopo principale, o di una parte separabile dello stesso, o di una funzione essenziale del servizio, è la fornitura al pubblico di programmi, video generati dagli utenti, o entrambi, che non sono di responsabilità editoriale del fornitore della piattaforma di condivisione video, allo scopo di informare, intrattenere o educare, mediante reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33)], e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma di condivisione video, in particolare mediante mezzi automatizzati o algoritmi, in particolare visualizzazione, marcatura e sequenziamento;

[...] »

14       L'articolo 6 bis(1) della direttiva 2010/13 prevede:

Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i servizi di media audiovisivi forniti da prestatori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione, che potrebbero essere dannosi per lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, siano resi disponibili solo in condizioni tali che i minori non possano normalmente ascoltarli o vederli. Tali misure possono includere la scelta dell'orario di trasmissione, l'uso di strumenti di verifica dell'età o altre misure tecniche. Esse devono essere proporzionate al danno che il programma potrebbe causare.

I contenuti più dannosi, come la pornografia e la violenza gratuita, sono soggetti alle misure più severe.

15       L'articolo 28 ter della presente direttiva prevede:

"1. Fatti salvi gli articoli da 12 a 15 della direttiva [2000/31], gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme di condivisione video che rientrano nella loro giurisdizione adottino misure adeguate per proteggere:"

a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano essere dannose per il loro sviluppo fisico, mentale o morale, conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 1;

[...]

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le misure appropriate devono essere determinate tenendo conto della natura del contenuto in questione, del danno che potrebbe provocare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare e dei diritti e interessi legittimi coinvolti, compresi quelli dei fornitori di piattaforme di condivisione video e degli utenti che hanno creato o caricato il contenuto, nonché dell'interesse pubblico generale.

Gli Stati membri garantiscono che tutti i fornitori di piattaforme di condivisione video sotto la loro giurisdizione applichino tali misure. Tali misure devono essere fattibili e proporzionate, tenendo conto delle dimensioni del servizio di condivisione video e della natura del servizio fornito. Tali misure non devono comportare misure di controllo ex ante o di filtraggio dei contenuti al momento del caricamento che non siano conformi all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE. Ai fini della tutela dei minori di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i contenuti più dannosi devono essere soggetti alle misure di controllo degli accessi più rigorose.

Tali misure consistono, a seconda dei casi, in:

[...]

(f) predisporre e utilizzare sistemi per verificare l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione video in relazione a contenuti che potrebbero essere dannosi per lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

[...] »

 Direttiva (UE) 2015/1535

16       L'articolo 1 ( 1)(b) della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recante una procedura per la fornitura di informazioni nel campo delle norme tecniche e delle regole sui servizi della società dell'informazione (GU 2015, L 241, pag. 1), definisce un «servizio» come «qualsiasi servizio della società dell'informazione, ossia qualsiasi servizio normalmente fornito a titolo oneroso, a distanza, mediante mezzi elettronici e su richiesta individuale del destinatario del servizio».

 Regolamento (UE) 2024/1083

17       Il considerando 45 del regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi dei media nel mercato interno e modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media) (GU L, 2024/1083), stabilisce:

“Data la natura paneuropea delle piattaforme di condivisione video, le autorità nazionali o gli organismi di regolamentazione devono disporre di uno strumento specifico per proteggere gli utenti dei servizi di condivisione video da determinati contenuti illegali e dannosi, comprese le comunicazioni commerciali. In particolare, e fatto salvo il principio del paese di origine, deve essere istituito un meccanismo che consenta a qualsiasi autorità nazionale o organismo di regolamentazione competente di chiedere alle proprie controparti di adottare le misure necessarie e proporzionate per monitorare il rispetto, da parte dei fornitori di piattaforme di condivisione video, degli obblighi previsti dall'articolo 28c, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2010/13. Ciò è essenziale per garantire che il pubblico, e in particolare i minori, siano effettivamente protetti in tutta l'Unione europea quando accedono ai contenuti sulle piattaforme di condivisione video e possano contare su un adeguato livello di trasparenza in merito alle comunicazioni commerciali online.” La mediazione fornita dal comitato e i suoi pareri sarebbero tali da garantire risultati reciprocamente accettabili e soddisfacenti per le autorità nazionali o gli organismi di regolamentazione interessati. Qualora l'utilizzo di questo meccanismo non conduca a una soluzione amichevole, la libertà di fornire servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro può essere limitata solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva [2000/31] e se è stata seguita la procedura ivi stabilita.

18       L'articolo 15 del presente regolamento, intitolato "Richieste di esecuzione degli obblighi dei fornitori di piattaforme di condivisione video", prevede:

"1. Fatto salvo l'articolo 3 della direttiva [2000/31], un'autorità richiedente può presentare una richiesta debitamente motivata all'autorità richiesta, invitandola ad adottare le misure necessarie e proporzionate per far rispettare gli obblighi imposti ai fornitori di piattaforme di condivisione video ai sensi dell'articolo 28 ter, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva [2010/13].

2. L'autorità richiesta informa l'autorità richiedente, senza indebito ritardo, delle misure adottate o che intende adottare, o dei motivi per cui non sono state adottate, a seguito di una richiesta di esecuzione formulata ai sensi del paragrafo 1. Il comitato stabilisce i termini a tal fine nel proprio regolamento interno.

3. In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta in merito alle misure adottate o pianificate o alla mancanza di misure a seguito di una richiesta di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, ciascuna autorità può sottoporre la questione al comitato in qualità di mediatore al fine di trovare una soluzione amichevole.

Se, a seguito della mediazione del comitato, non si giunge a una soluzione amichevole, l'autorità richiedente o l'autorità a cui è indirizzata la richiesta può chiedere al comitato di esprimere un parere in merito. Nel suo parere, il comitato valuta se la richiesta di esecuzione di cui al paragrafo 1 sia stata sufficientemente affrontata. Se il comitato ritiene che l'autorità richiesta non abbia affrontato in modo adeguato la richiesta di esecuzione, raccomanda le misure da adottare per soddisfarla. Il comitato esprime il suo parere, previa consultazione con la Commissione, senza indebito ritardo.

4. Dopo aver ricevuto il parere di cui al paragrafo 3, secondo comma, l'autorità richiesta informa senza indebito ritardo e nei termini stabiliti dal comitato nel suo regolamento interno, il comitato, la Commissione e l'autorità richiedente delle misure adottate o previste in relazione al parere.

 Diritto francese

 Caso C-188/24

–        Il codice penale

19       L'articolo 227-24 del Codice penale stabilisce:

"L'atto di fabbricare, trasportare, diffondere con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto un messaggio di natura violenta, incitante al terrorismo, pornografico, comprese immagini pornografiche che coinvolgono uno o più animali, o di natura tale da ledere gravemente la dignità umana o incitare i minori a partecipare a giochi che li mettono fisicamente in pericolo, o di commercializzare tale messaggio, è punibile con la reclusione fino a tre anni e con una multa di 75.000 euro qualora sia probabile che tale messaggio venga visto o percepito da un minore."

Quando i reati previsti dal presente articolo vengono resi noti mediante la stampa scritta o audiovisiva o la comunicazione pubblica online, si applicano le disposizioni specifiche delle leggi che disciplinano tali materie in merito all'individuazione dei responsabili.

I reati previsti dal presente articolo si configurano anche qualora l'accesso del minore ai messaggi menzionati nel primo comma derivi da una semplice dichiarazione del minore stesso attestante di avere almeno diciotto anni.

–        Legge n.  2020-936

20       L'articolo 23 della legge n. 2020-936  del 30 luglio 2020, volta a proteggere le vittime di violenza domestica (JORF del 31 luglio 2020, testo n. 2  ), come modificata dalla legge n. 2021-1382  del 25 ottobre 2021, relativa alla regolamentazione e alla protezione dell'accesso alle opere culturali nell'era digitale (JORF del 26 ottobre 2021, testo n. 2  ) (di seguito "Legge n. 2020-936  "), era formulato come segue:

"Quando il Presidente dell'Autorità di Regolamentazione delle Comunicazioni Audiovisive e Digitali (ARCOM) accerta che una persona che gestisce un servizio di comunicazione pubblica online consente ai minori di accedere a contenuti pornografici in violazione dell'articolo 227-24 del Codice Penale, invia a tale persona, con qualsiasi mezzo che ne attesti la data di ricezione, una diffida formale intimandole di adottare tutte le misure necessarie per impedire ai minori di accedere ai contenuti illeciti. Il destinatario della diffida ha quindici giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni."

Alla scadenza di tale periodo, qualora l'ingiunzione prevista nel primo comma del presente articolo non venga rispettata e il contenuto rimanga accessibile ai minori, il presidente di ARCOM può deferire la questione al presidente del Tribunale di Parigi (Francia) affinché ordini, con procedura accelerata nel merito, che le persone menzionate al comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 2004-575  del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell'economia digitale (Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2004, testo n. 2  ) interrompano l'accesso a tale servizio. Il pubblico ministero sarà informato della decisione del presidente del tribunale.

Il presidente di [ARCOM] può, su richiesta, deferire la questione al presidente del tribunale di Parigi per le medesime finalità qualora il servizio di comunicazione pubblica online sia reso accessibile da un altro indirizzo.

Il presidente di [ARCOM] può anche chiedere al presidente del tribunale di Parigi di ordinare, secondo la procedura accelerata di merito, qualsiasi misura volta a impedire l'indicizzazione del servizio di comunicazione online da parte di un motore di ricerca o di un elenco.

Il presidente di [ARCOM] può agire di propria iniziativa o su richiesta del pubblico ministero o di qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia interesse ad agire.

Le condizioni per l'applicazione del presente articolo sono specificate per decreto.

–        Decreto n.  2021-1306

21       L'articolo 1 del Decreto n.  2021-1306 del 7 ottobre 2021, relativo alle modalità di attuazione delle misure di tutela dei minori dall'accesso ai siti che diffondono contenuti pornografici (JORF dell'8 ottobre 2021, testo n. 25  ), prevede:

"La comunicazione formale inviata dal presidente dell'Alto Consiglio per i Media Audiovisivi nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 23 della Legge [n. 2020-936  ] viene notificata per posta secondo le modalità previste dalla Sezione I dell'articolo 2 del presente decreto.

La notifica formale espone i fatti accertati e come questi violino l'articolo 227-24 del codice penale.

Nella stessa lettera, il presidente dell'Alto Consiglio per i Media Audiovisivi invita il destinatario dell'ingiunzione a presentare le proprie osservazioni scritte entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 23 della suddetta legge del 30 luglio 2020, secondo le modalità stabilite dal comma II dell'articolo 2 del presente decreto.

22.       Ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto:

"Per valutare, ai sensi del primo comma dell'articolo 23 della legge [n. 2020-936  ], se una persona che gestisce un servizio di comunicazione pubblica online consenta ai minori di accedere a contenuti pornografici in violazione dell'articolo 227-24 del codice penale, il Presidente [dell'ARCOM] tiene conto del livello di affidabilità del processo tecnico attuato da tale persona per garantire che gli utenti che desiderano accedere al servizio siano maggiorenni."

23.       Secondo l'articolo 5 del suddetto decreto:

"Quando l'accesso a un servizio di comunicazione pubblica online viene bloccato da una decisione giudiziaria alle condizioni definite dall'articolo 23 della legge [n. 2020-936  ], le persone menzionate al paragrafo 1 della sezione I dell'articolo 6 della legge [n. 2004-575  ] devono attuare tale blocco con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare utilizzando il protocollo di blocco del Domain Name System (DNS)."

Gli utenti dei servizi di comunicazione pubblica online a cui viene bloccato l'accesso vengono indirizzati a una pagina informativa [di ARCOM] che spiega i motivi del blocco. [...] »

 Caso C-190/24

–        Il Codice della Strada

24       L. 130-11 del Codice della Strada stabilisce:

“I. - Quando un controllo stradale che comporta l'intercettazione di veicoli viene effettuato su una strada aperta o chiusa al traffico pubblico, e ha lo scopo di svolgere le operazioni previste dagli articoli L. 234-9 o L. 235-2 del presente Codice o dagli articoli 78-2-2 o 78-2-4 del Codice di procedura penale, oppure di verificare che i conducenti o i passeggeri non siano oggetto di perquisizioni ordinate dalle autorità giudiziarie per reati o infrazioni punibili con almeno tre anni di reclusione o non siano iscritti nel registro di cui all'articolo 230-19 dello stesso Codice a causa della minaccia che costituiscono per l'ordine o la sicurezza pubblica o perché sono soggetti a una decisione di ricovero coatto in un istituto psichiatrico o sono evasi da tale istituto, l'autorità amministrativa può vietare a qualsiasi gestore di un servizio elettronico di assistenza alla guida o di navigazione tramite geolocalizzazione di ritrasmettere attraverso tale servizio qualsiasi messaggio o indicazione emessa dagli utenti di tale servizio nella misura in cui tale ridistribuzione possa consentire ad altri utenti di eludere il controllo.

Il divieto di ritrasmissione menzionato nel primo paragrafo della presente sezione I impone a qualsiasi gestore di un servizio elettronico di assistenza alla guida o di navigazione che utilizza la geolocalizzazione di bloccare, per tutte le strade o tratti di strada designati dall'autorità competente, tutti i messaggi e le informazioni che normalmente ritrasmetterebbe agli utenti nel normale funzionamento del servizio. La durata di tale blocco non può superare le due ore se il controllo stradale riguarda un'operazione prevista dagli articoli L. 234-9 o L. 235-2 del presente codice, o dodici ore se riguarda un'altra operazione menzionata nel primo paragrafo della presente sezione I. Le strade o i tratti di strada interessati non possono estendersi oltre un raggio di dieci chilometri dal punto di controllo stradale quando questo si trova al di fuori di un'area edificata, e oltre due chilometri dal punto di controllo stradale quando si trova all'interno di un'area edificata.

II. - Il divieto di cui al paragrafo I del presente articolo non si applica agli eventi o alle circostanze previsti dall'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione  , del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la fornitura, per quanto possibile, di informazioni minime universali gratuite sul traffico relative alla sicurezza stradale per gli utenti [(GU 2013, L 247, pag. 6)].

III. – Le procedure per la determinazione delle strade o dei tratti di strada interessati dal divieto di cui al punto I, le procedure per la comunicazione con gli operatori dei servizi elettronici di assistenza alla guida o di navigazione che utilizzano la geolocalizzazione ai fini dell'attuazione di tale divieto, nonché le misure volte a garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse a tali operatori, saranno definite con decreto del Consiglio di Stato.

25       L'articolo L. 130-12 del Codice della Strada prevede le sanzioni applicabili in caso di violazione del divieto di trasmissione menzionato nell'articolo L. 130-11 dello stesso Codice.

–        Decreto n.  2021-468

26       Decreto n.  2021-468 del 19 aprile 2021, attuativo dell'articolo L. 130-11 del Codice della Strada (JORF del 20 aprile 2021, testo n. 48  ), stabilisce le procedure per il sistema previsto dall'articolo L. 130-11, in particolare le procedure per la determinazione delle strade o dei tratti di strada interessati dal divieto, le procedure di comunicazione con gli operatori dei servizi elettronici di assistenza alla guida o di navigazione tramite geolocalizzazione ai fini dell'attuazione di tale divieto, nonché le misure volte a garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse a tali operatori.

27.       Ai sensi dell'articolo R. 130-12 del Codice della Strada, inserito dall'articolo 1 del presente decreto:

“I. - [...] La decisione di vietare la ritrasmissione specifica i canali o le porzioni di canali interessati e definisce la data e l'ora di inizio e di fine di tale divieto.

II. - Le informazioni relative al divieto di ritrasmissione, escluse le informazioni riguardanti i motivi del controllo su strada in questione, vengono comunicate agli operatori dei servizi elettronici di assistenza alla guida o di navigazione [...] »

 Le principali controversie e questioni preliminari

 Caso C-188/24

28       WebGroup Czech Republic e NKL Associates sono società con sede a Praga (Repubblica Ceca) che gestiscono siti web pornografici.

29       A queste società è stato notificato un avviso formale dal Presidente dell'ARCOM, ai sensi del Decreto n. 2021/1306  volto ad attuare la Legge n. 2020-936  e l'articolo 227-24 del Codice Penale, il quale vieta a chiunque di diffondere un messaggio di natura pornografica che possa essere visto da un minore, essendo tale reato costituito, secondo l'ultimo comma del suddetto articolo 227-24, anche qualora l'accesso del minore ai messaggi in questione derivi da una semplice dichiarazione di quest'ultimo attestante di avere almeno 18 anni.

30       Le suddette società hanno impugnato le notifiche formali loro indirizzate dinanzi al tribunale di Parigi e, contestualmente, hanno presentato, in prima e ultima istanza, dinanzi al Consiglio di Stato, che è il giudice di rinvio, istanze di annullamento del presente decreto, in particolare per inadempimento del diritto dell'Unione.

31       A tal fine, le stesse società hanno sollevato, in particolare, la questione della mancata notifica alla Commissione e alla Repubblica Ceca della legge n. 2020-936  e del decreto n. 2021-1306  , in violazione dell'articolo 3 della direttiva 2000/31, nonché del mancato raggiungimento degli obiettivi di tale direttiva, nella misura in cui la legge e il decreto impongono misure di carattere generale e astratto – vale a dire l'implementazione di dispositivi tecnici per bloccare l'accesso dei minori a contenuti pornografici – rivolte a una determinata categoria di servizi della società dell'informazione descritti in termini generali e applicabili indiscriminatamente a qualsiasi fornitore di tale categoria.

32       Il giudice del rinvio osserva che le questioni sollevate nella causa C-188/24 sono decisive per la risoluzione della controversia dinanzi ad esso e che presentano una seria difficoltà. In particolare, si interroga sulla possibilità che le disposizioni penali volte a garantire la tutela dei minori e le misure che impongono l'implementazione di dispositivi tecnici per impedire ai minori l'accesso a contenuti pornografici rientrino nell'"ambito coordinato" e costituiscano un "requisito" per il funzionamento di un servizio della società dell'informazione, ai sensi della direttiva 2000/31. In caso affermativo, valuta come conciliare i requisiti derivanti da tale direttiva con quelli derivanti dalla tutela della dignità umana e del superiore interesse del minore, sanciti, in particolare, dagli articoli 1 e 24 della Carta.

33       In tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

“1) In primo luogo, le disposizioni di diritto penale, in particolare le disposizioni generali e astratte che designano determinati atti come costituenti un reato perseguibile penalmente, devono essere considerate rientranti nel “campo coordinato” della direttiva [2000/31] quando è probabile che si applichino sia alla condotta di un fornitore di servizi della società dell'informazione sia a quella di qualsiasi altra persona fisica o giuridica, oppure si deve ritenere, poiché [la presente] direttiva è intesa unicamente ad armonizzare alcuni aspetti giuridici di tali servizi senza armonizzare il campo del diritto penale in quanto tale e si limita a stabilire requisiti applicabili ai servizi, che tali disposizioni penali non possano essere considerate requisiti applicabili all'accesso e all'esercizio dell'attività dei servizi della società dell'informazione che rientrano nel “campo coordinato” della [detta] direttiva? In particolare, le disposizioni penali volte a garantire la tutela dei minori rientrano nell'ambito di applicazione di tale “campo coordinato”?”

2) L'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione online di attuare misure per impedire ai minori di accedere ai contenuti pornografici da essi distribuiti deve essere considerato rientrante nel “campo coordinato” della direttiva [2000/31], che armonizza soltanto alcuni aspetti giuridici dei servizi in questione, visto che, sebbene tale obbligo riguardi l'esercizio dell'attività di un servizio della società dell'informazione, in quanto concerne il comportamento del fornitore, la qualità o il contenuto del servizio, non riguarda tuttavia la costituzione dei fornitori, le comunicazioni commerciali, i contratti mediante mezzi elettronici, il regime di responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la risoluzione extragiudiziale delle controversie, i rimedi giurisdizionali e la cooperazione tra gli Stati membri, e pertanto non si riferisce ad alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione del suo capitolo II?

3) Se la risposta alle domande precedenti è affermativa, come si conciliano i requisiti derivanti dalla Direttiva [2000/31] con quelli derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali nell'Unione europea, in particolare la tutela della dignità umana e del superiore interesse del minore, garantiti dagli articoli 1 e 24 della [Carta] e dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950], quando la mera adozione di singole misure relative a un determinato servizio non sembra essere sufficiente a garantire l'effettiva tutela di tali diritti? Esiste un principio generale del diritto dell'Unione europea che autorizzi gli Stati membri ad adottare misure – comprese misure generali e astratte riguardanti una categoria di fornitori di servizi – necessarie per la tutela dei minori contro gli attacchi alla loro dignità e integrità, derogando, ove necessario, con riferimento ai fornitori disciplinati dalla Direttiva [2000/31], al principio di regolamentazione di tali fornitori da parte del loro Stato di origine, come stabilito dalla stessa Direttiva?

 Caso C-190/24

34       Coyote System, società con sede in Francia, fornisce un servizio che soddisfa i requisiti di "servizio elettronico di assistenza alla guida o di navigazione tramite geolocalizzazione", ai sensi dell'articolo L. 130-11 del Codice della Strada.

35.       L'articolo L. 130-11 prevede, ai fini dell'ordine pubblico, della sicurezza e della protezione civile, l'istituzione di un meccanismo che consenta all'autorità amministrativa competente di vietare agli operatori di tali servizi di ritrasmettere, per un periodo limitato e in un'area geografica circoscritta, messaggi dei propri utenti che possano rivelare l'ubicazione di centri per i test alcolimetrici e antidroga, nonché determinate operazioni di polizia giudiziaria, ad esempio nei confronti di persone ricercate per reati gravi (compresi atti di terrorismo) o perché evase da una struttura psichiatrica. Tale meccanismo è stato istituito dal Decreto n. 2021-468  di attuazione del suddetto articolo L. 130-11.

36       Coyote System ha chiesto al Consiglio di Stato, che è il giudice del rinvio, di annullare il presente decreto, in particolare per inadempimento della Direttiva 2000/31, e ha sollevato la stessa contestazione mediante eccezione contro l'articolo L. 130-11 del Codice della Strada.

37       A sostegno del suo ricorso, la società sostiene, in primo luogo, che il meccanismo di divieto di ritrasmissione previsto dall'articolo L. 130-11 del Codice della Strada e istituito dal Decreto n. 2021-468  non soddisfa gli obiettivi della Direttiva 2000/31. In secondo luogo, tale meccanismo di divieto di ritrasmissione non soddisferebbe l'articolo 15 di tale Direttiva nella misura in cui imporrebbe agli operatori di un servizio elettronico di assistenza alla guida o alla navigazione tramite geolocalizzazione un obbligo generale di monitorare le informazioni trasmesse.

38       Il giudice del rinvio osserva che le questioni sollevate nella causa C-190/24 sono decisive per la risoluzione della controversia dinanzi ad esso e che costituiscono una seria difficoltà. A tale riguardo, si interroga se tale divieto di ritrasmissione rientri nell'“ambito coordinato” e costituisca un “requisito” connesso all’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione, ai sensi della direttiva 2000/31, e se si tratti di un obbligo generale di vigilanza, vietato dall’articolo 15 di tale direttiva.

39       In tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Il divieto imposto agli operatori di un servizio elettronico di assistenza alla guida o alla navigazione tramite geolocalizzazione di ritrasmettere, mediante tale servizio, qualsiasi messaggio o indicazione emessa dagli utenti che possa consentire ad altri utenti di eludere determinati controlli stradali, deve essere considerato rientrante nel "campo coordinato" previsto dalla direttiva [2000/31], visto che, pur riguardando l'esercizio dell'attività di un servizio della società dell'informazione, in quanto concerne la condotta del fornitore, la qualità o il contenuto del servizio, non riguarda tuttavia la costituzione di fornitori, le comunicazioni commerciali, i contratti mediante mezzi elettronici, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la risoluzione extragiudiziale delle controversie, i rimedi giurisdizionali e la cooperazione tra gli Stati membri, e pertanto non si riferisce ad alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione del suo capitolo II?"

2) Il divieto di ritrasmissione, volto a impedire, in particolare, che le persone ricercate per reati o che costituiscono una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblica, si sottraggano ai controlli stradali, rientra nell'ambito dei requisiti relativi all'esercizio dell'attività di un servizio della società dell'informazione che uno Stato membro non potrebbe imporre ai fornitori di un altro Stato membro, visto che il considerando 26 della direttiva [2000/31] specifica che essa non priva gli Stati membri del potere di applicare le proprie norme nazionali di diritto penale e di procedura penale per avviare tutte le indagini e le altre misure necessarie per individuare e perseguire i reati?

3) L'articolo 15 della direttiva [2000/31], che vieta di imporre un obbligo generale di monitoraggio ai fornitori di servizi a cui si applica, diverso dagli obblighi applicabili a un caso specifico, deve essere interpretato nel senso di precludere l'applicazione di un sistema che prevede semplicemente che agli operatori di un servizio elettronico di assistenza alla guida o di navigazione che utilizza la geolocalizzazione possa essere richiesto di non ritrasmettere occasionalmente, nell'ambito di tale servizio, determinate categorie di messaggi o informazioni, senza che l'operatore debba venirne a conoscenza del contenuto?

 Il procedimento dinanzi alla Corte

40       Con decisione dell'11 febbraio 2025, la Corte ha riunito le cause C-188/24 e C-190/24 ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento e della sentenza.

 Su questioni preliminari

 Sulle prime tre questioni del caso C-188/24 e sulle prime due questioni del caso C-190/24

41       Come risulta evidente dall'ordinanza di rinvio, il giudice del rinvio sta valutando se i regolamenti di cui si chiede l'annullamento rientrino nel “campo coordinato” e costituiscano “requisiti” relativi all’accesso o all’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione, ai sensi della direttiva 2000/31.

42       Occorre pertanto considerare che, con le prime tre questioni sollevate nella causa C-188/24 e con la prima e la seconda questione sollevate nella causa C-190/24, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2000/31 impedisca a uno Stato membro di imporre ai fornitori di servizi della società dell'informazione stabiliti in altri Stati membri un obbligo generale e astratto di diritto penale, volto a impedire ai minori di accedere a contenuti pornografici (causa C-188/24), e di vietare a tali fornitori di ridiffondere informazioni relative a determinati controlli stradali (causa C-190/24). In tale contesto, il giudice, con la terza questione sollevata nella causa C-188/24, chiede anche chiarimenti su come conciliare, ove opportuno, le esigenze derivanti da tale direttiva con quelle che derivano dalla tutela della dignità umana e del superiore interesse del minore, sanciti dagli articoli 1 e 24 della Carta.

43       Conformemente all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31, letti alla luce del considerando 8, l'obiettivo di tale direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno creando un quadro giuridico che garantisca la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri, armonizzando, nella misura necessaria a conseguire tale obiettivo, alcune disposizioni nazionali applicabili a tali servizi [sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Valori dell'Unione) , C-769/22, EU:C:2026:326, punto 257].

44       L'articolo 2, lettera a), di tale direttiva, letto congiuntamente all'articolo 1 , paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, definisce i «servizi della società dell'informazione» come «qualsiasi servizio normalmente fornito a titolo oneroso, a distanza, mediante mezzi elettronici e su richiesta individuale del destinatario dei servizi», fermo restando, come risulta dal considerando 18 della direttiva 2000/31, che tali servizi comprendono un'ampia gamma di attività economiche che si svolgono online [sentenza del 21 aprile 2026, Commissione contro Ungheria (Union Values) , C-769/22, EU:C:2026:326, punto 258].

45       L'articolo 3 della direttiva 2000/31 è, a sua volta, una disposizione centrale nell'economia e nel sistema da essa predisposto, in quanto sancisce il principio del controllo nello Stato membro di origine, richiamato anche nel considerando 22 della stessa direttiva, il quale stabilisce che «il controllo dei servizi della società dell'informazione deve avvenire alla fonte dell'attività» [sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Union Values) , C-769/22, EU:C:2026:326, punto 259 e giurisprudenza citata].

46       Secondo l'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, ciascuno Stato membro garantisce che i servizi della società dell'informazione forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio siano conformi alle disposizioni nazionali applicabili in tale Stato membro nel campo coordinato, campo che comprende, come previsto all'articolo 2, lettera h), della stessa direttiva, i requisiti stabiliti dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell'informazione o ai servizi della società dell'informazione, siano essi di carattere generale o specificamente progettati per essi [sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Valori dell'Unione) , C-769/22, EU:C:2026:326, paragrafo 260].

47       Ai sensi dell'articolo 2, lettera h), lettera i), della direttiva 2000/31, il "campo coordinato" si riferisce ai requisiti che il fornitore deve soddisfare e che riguardano l'accesso all'attività di un servizio della società dell'informazione, come i requisiti di qualificazione, autorizzazione o notifica, nonché i requisiti relativi all'esercizio dell'attività di tale servizio, come i requisiti riguardanti la condotta del fornitore, la qualità o il contenuto del servizio o la responsabilità del fornitore.

48       L'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva prevede inoltre che gli Stati membri non possano, per motivi rientranti nel campo del coordinamento, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro [sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Valori dell'Unione) , C-769/22, EU:C:2026:326, paragrafo 262].

49       Pertanto, la suddetta direttiva si fonda sull'applicazione del principio di controllo nello Stato membro di origine e del principio di riconoscimento reciproco, cosicché, nell'ambito del campo coordinato definito all'articolo 2, lettera h), della stessa direttiva, i servizi della società dell'informazione sono regolamentati nello Stato membro soltanto nel cui territorio hanno sede i fornitori di tali servizi [sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Union Values) , C-769/22, EU:C:2026:326, punto 263 e giurisprudenza ivi citata].

50       Nel caso di specie, il giudice del rinvio sta valutando se le norme di cui si è chiesto l'annullamento e che sono applicabili a servizi che possono essere classificati come servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, non debbano essere considerate escluse fin dall'inizio dal campo coordinato definito all'articolo 2, lettera h), di tale direttiva, da un lato perché non riguardano alcuno dei requisiti o delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva e, dall'altro, perché derivano da un obbligo generale e astratto derivante dal diritto penale (causa C-188/24) o perseguono obiettivi di ordine pubblico, sicurezza e ordine pubblico (causa C-190/24).

51       È pertanto necessario verificare se, tenuto conto dei termini dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, del contesto in cui essa si colloca e degli obiettivi di tale direttiva, lo spazio coordinato, ai sensi di tale disposizione, sia limitato sotto questi due aspetti, il che significherebbe che i regolamenti oggetto delle controversie nel procedimento principale non rientrano nel meccanismo sancito dall'articolo 3 di tale direttiva.

 Per quanto riguarda l'ambito di applicazione dello spazio coordinato, ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31

52       Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se il campo coordinato sia limitato ai requisiti e alle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione contenute nei capitoli II e III della direttiva 2000/31, occorre osservare, in primo luogo, che dal tenore letterale dell'articolo 2, lettera h), lettere i) e ii), di tale direttiva, risulta chiaro che il campo coordinato ivi menzionato comprende tutti i requisiti stabiliti dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri relativi all'accesso o all'esercizio di un servizio della società dell'informazione, ad eccezione dei requisiti quali quelli applicabili ai beni, alla fornitura di beni e servizi che non sono forniti per via elettronica. In particolare, tale definizione non subordina il campo coordinato al fatto che siano coperte solo le materie armonizzate da tale direttiva.

53       In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui tale disposizione è inserita, occorre rilevare che l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/31, letto congiuntamente al relativo allegato, prevede che il meccanismo di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non si applichi, nella sostanza, al diritto della proprietà intellettuale, all'emissione di moneta elettronica, agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, alle assicurazioni, a certi aspetti dei contratti e all'autorizzazione di comunicazioni commerciali non richieste tramite posta elettronica. Come rilevato dall'Avvocato generale al punto 62 del suo parere, non sarebbe stato necessario escludere tali aspetti di tale meccanismo se l'ambito di applicazione coordinato fosse stato limitato ai requisiti e alle materie disciplinate dai capitoli II e III della stessa direttiva.

54       In terzo luogo, per quanto riguarda l'obiettivo della direttiva 2000/31, occorre ricordare che dall'articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, letto congiuntamente al considerando 8, risulta chiaro che essa mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno. Da un lato, essa istituisce un quadro giuridico che garantisce la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri, che consiste in particolare nell'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, in base al quale, nell'ambito del settore coordinato, i servizi della società dell'informazione sono regolamentati soltanto nello Stato membro nel cui territorio hanno sede i prestatori di tali servizi. Dall'altro lato, la stessa direttiva stabilisce, in particolare nei capitoli II e III, disposizioni che armonizzano, nella misura necessaria al raggiungimento di tale obiettivo, alcune disposizioni nazionali applicabili a tali servizi.

55       Pertanto, l'articolo 2, lettera h), e l'articolo 3 della direttiva 2000/31, da un lato, e le disposizioni dei capitoli II e III della stessa, dall'altro, costituiscono due mezzi distinti, sebbene complementari rispetto al loro obiettivo. Infatti, come rilevato dall'Avvocato generale al punto 56 del suo parere, i principi enunciati all'articolo 3 di tale direttiva sono rilevanti soprattutto quando si tratta di disposizioni nazionali per le quali la direttiva non prevede l'armonizzazione. In tali circostanze, escludere dal campo di coordinamento qualsiasi requisito o questione non contemplata dai capitoli II e III della suddetta direttiva comprometterebbe il suo obiettivo, rendendo inefficaci, per i requisiti e le questioni diversi da quelli contemplati da tali capitoli, i principi cardine del controllo nello Stato membro di origine e del riconoscimento reciproco, sanciti dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva.

56       Ne consegue che il campo coordinato di cui all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 non è limitato ai requisiti e alle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione contenute nei capitoli II e III di tale direttiva.

57       In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se il campo coordinato si applichi anche alle norme generali e astratte che rientrano nel diritto penale degli Stati membri e alle norme nazionali che perseguono obiettivi di ordine pubblico, sicurezza e protezione, occorre innanzitutto rilevare che dalla formulazione stessa dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 risulta chiaro che, da un lato, la natura generale e astratta di una norma non può avere l'effetto di escluderla dal campo coordinato.

58       Ne consegue inoltre che le norme che rientrano nell'ambito del diritto penale o che perseguono gli obiettivi sopracitati fanno parte, in linea di principio, del campo coordinato nella misura in cui stabiliscono requisiti relativi all'accesso o all'esercizio di un servizio della società dell'informazione che non sono esclusi ai sensi dell'articolo 2, lettera h), punto ii), di tale direttiva. A tale riguardo, occorre rilevare che le norme oggetto del procedimento principale non rientrano chiaramente nell'ambito dei requisiti esclusi dal campo coordinato ai sensi di tale disposizione, come quelli applicabili ai beni in quanto tali, alla loro consegna o ai servizi che non sono forniti per via elettronica.

59       In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, occorre rilevare che solo i regolamenti adottati nei settori della tassazione, della protezione dei dati, dei contratti, dei notai, della rappresentanza legale e del gioco d'azzardo sono specificamente esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva dall'articolo 1, paragrafo 5. Di conseguenza, nella misura in cui non si riferiscono ai settori esclusi da tale disposizione, i regolamenti che rientrano nell'ambito del diritto penale o che perseguono obiettivi di ordine pubblico, sicurezza e ordine pubblico possono rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva e quindi nel campo coordinato, ai sensi dell'articolo 2, lettera h).

60       Tuttavia, è incontestato che le norme oggetto del procedimento principale non si applicano alle aree escluse dall'articolo 1 ( 5) della direttiva 2000/31.

61.       Tali regolamenti non rientrano neanche nell'ambito di applicazione delle deroghe menzionate nell'allegato della direttiva 2000/31 e richiamate al punto 53 della presente sentenza, che riguardano i casi in cui, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, non si applicano i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3. Come osservato dall'Avvocato generale al punto 62 del suo parere, l'esclusione espressa, da parte di tale allegato, di alcuni settori non armonizzati da tale direttiva dal meccanismo di cui ai paragrafi 1 e 2 è esaustiva, il che significa che altri settori non armonizzati, come il diritto penale, nonché la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, rientrano nell'ambito di applicazione del coordinamento e di tale meccanismo.

62       Inoltre, per quanto riguarda più specificamente le normative nazionali che perseguono obiettivi di ordine pubblico, sicurezza e protezione, tale interpretazione è corroborata dalla disposizione dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, secondo la quale gli Stati membri possono, a determinate condizioni, adottare misure che derogano al paragrafo 2 di tale articolo 3 nella misura in cui tali misure siano necessarie per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, compresa la protezione della sicurezza nazionale. Tale disposizione prevede dunque la possibilità per gli Stati membri diversi da quello nel cui territorio è stabilito un fornitore di servizi della società dell'informazione di adottare misure che rientrano nel campo del coordinamento, qualora siano necessarie per una di tali ragioni.

63       Per quanto riguarda le norme che rientrano nell'ambito del diritto penale, il considerando 8 della direttiva 2000/31 stabilisce che l'obiettivo di tale direttiva è garantire la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione e non armonizzare il campo del diritto penale "in quanto tale". Infatti, tale direttiva non sottopone ad alcuna armonizzazione i requisiti penali stabiliti dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri e applicabili ai fornitori di servizi della società dell'informazione o a tali servizi. Il considerando 26 della stessa direttiva specifica che gli Stati membri possono applicare le proprie norme nazionali di diritto penale e di procedura penale conformemente alle condizioni ivi previste. Pertanto, la distinzione operata dalla direttiva 2000/31 tra, da un lato, il ravvicinamento di alcune disposizioni nazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva e, dall'altro, il campo coordinato definito all'articolo 2, lettera h), della stessa direttiva, avvalora la conclusione che, senza essere soggette ad armonizzazione, le disposizioni di diritto penale rientrano probabilmente in tale campo coordinato.

64       In terzo luogo, escludere in generale dal campo coordinato tutte le normative che rientrano nell'ambito del diritto penale e/o che perseguono obiettivi di ordine pubblico, sicurezza e ordine pubblico, in assenza di un'indicazione espressa del legislatore dell'Unione diversa da quelle menzionate ai paragrafi da 58 a 61 della presente sentenza, comprometterebbe l'obiettivo di garantire la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione.

65       In tali circostanze, la direttiva 2000/31 comprende le disposizioni che stabiliscono requisiti relativi all'accesso o all'esercizio dell'attività dei servizi della società dell'informazione, indipendentemente dalla loro natura o dal settore di competenza a cui rientrano nel diritto nazionale, ad eccezione dei requisiti o dei settori che, ai sensi dell'articolo 1( 5) , dell'articolo 2(h)(ii) o dell'articolo 3(3) di tale direttiva, sono espressamente esclusi dal suo ambito di applicazione, dal settore coordinato o dal meccanismo di cui all'articolo 3(1) e (2). Di conseguenza, le normative nazionali che rientrano nel diritto penale e/o che perseguono obiettivi di ordine pubblico, sicurezza e ordine pubblico non sono, in quanto tali, escluse dall'ambito di applicazione del settore coordinato.

66       Dai paragrafi da 57 a 65 della presente sentenza si evince che le norme oggetto del procedimento principale rientrano nel campo coordinato, a condizione che includano requisiti relativi all'accesso o all'esercizio dell'attività dei servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 2, lettera h), lettera i), della direttiva 2000/31.

 Sull'esistenza di un requisito, ai sensi dell'articolo 2, lettera h), lettera i), della direttiva 2000/31

67       Occorre ricordare, con riferimento alla causa C-188/24, che la Corte ha già statuito che un provvedimento nazionale che impone a un fornitore di servizi della società dell'informazione di subordinare l'accesso al proprio servizio all'obbligo di fornire informazioni costituisce un requisito relativo all'esercizio di un'attività, ai sensi dell'articolo 2, lettera h), lettera i), della direttiva 2000/31 [v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre  2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online) , C-649/18, EU:C:2020:764, punto 88].

68       Tuttavia, un dispositivo per la verifica dell'età degli utenti di un servizio della società dell'informazione che consente l'accesso a contenuti pornografici ha lo scopo di condizionare l'accesso di tali utenti a questo servizio.

69       Per quanto riguarda la causa C-190/24, occorre rilevare che il divieto per gli operatori di un servizio elettronico di assistenza alla guida o di navigazione geolocalizzata di ridiffondere le informazioni trasmesse dai loro utenti in merito a determinati controlli del traffico implica una limitazione delle funzionalità standard di tale servizio, che è concepito per fornire ai suoi utenti informazioni sul traffico. Tale divieto costituisce pertanto un requisito relativo al contenuto di tale servizio.

70       Ne consegue che i regolamenti oggetto del procedimento principale comprendono requisiti riguardanti l'esercizio dell'attività di prestazione di servizi della società dell'informazione, ai sensi del secondo punto dell'articolo 2, lettera h), lettera i), della direttiva 2000/31. Tali regolamenti rientrano pertanto nel campo coordinato e quindi nel meccanismo di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva.

 Per quanto riguarda il meccanismo di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31

71       Come indicato ai paragrafi da 45 a 49, 54 e 55 della presente sentenza, in base a questo meccanismo – che si fonda sui principi cardinali del controllo nello Stato membro di origine e del riconoscimento reciproco, sanciti dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31 – nell'ambito del settore coordinato i servizi della società dell'informazione sono regolamentati soltanto nello Stato membro nel cui territorio hanno sede i fornitori di tali servizi.

72       In particolare, l'articolo 3, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri non possano, per ragioni rientranti nel campo coordinato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro.

73       In tali circostanze, è necessario verificare se le norme oggetto del procedimento principale limitino la libera circolazione di tali servizi.

74       A tale riguardo, dagli atti del procedimento dinanzi alla Corte risulta chiaro che le norme oggetto della causa C-188/24 impongono ai gestori di siti web pornografici, pena sanzioni amministrative e penali, di subordinare l'accesso degli utenti a tali siti a un sistema di verifica dell'età volto a impedire l'accesso ai minori. Pertanto, l'obbligo di fornire un sistema di questo tipo, nella misura in cui si applica ai fornitori di tali servizi stabiliti in altri Stati membri, costituisce una restrizione alla libera circolazione di tali servizi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31.

75       Per quanto riguarda le normative oggetto della causa C-190/24, occorre rilevare che tali normative prevedono la possibilità di vietare, sotto pena di sanzioni penali, agli operatori di servizi elettronici di assistenza alla guida o di navigazione che utilizzano la geolocalizzazione, la ritrasmissione di informazioni trasmesse dai loro utenti in merito a determinati controlli stradali. Tali operatori potrebbero pertanto essere tenuti, sulla base di tali normative, a limitare le funzionalità di tale servizio all'interno del territorio francese.

76       A tale riguardo, dall'ordinanza di rinvio risulta che il decreto n. 2021-468,  attuativo dell'articolo L. 130-11 del Codice della Strada, è applicabile a qualsiasi gestore di un servizio elettronico di assistenza alla guida o alla navigazione tramite geolocalizzazione, sia che abbia sede in territorio francese o in quello di un altro Stato membro.

77       Occorre pertanto rilevare che il presente regolamento, nella misura in cui si applica anche agli operatori di tale servizio stabiliti in altri Stati membri, può comportare una restrizione alla libera circolazione di tale servizio.

78       Ciò detto, occorre ricordare che l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 consente, a determinate condizioni, una deroga al principio stabilito all'articolo 3, paragrafo 2. Pertanto, è necessario esaminare se i regolamenti oggetto del procedimento principale siano suscettibili di soddisfare tali condizioni.

 Sulle condizioni per una deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31

79       Occorre ricordare, in primo luogo, che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31, gli Stati membri possono, nei confronti di un determinato servizio della società dell'informazione, adottare misure che derogano al paragrafo 2 di tale articolo 3, purché, in primo luogo, tali misure siano necessarie per salvaguardare l'ordine pubblico, la tutela della salute pubblica, la sicurezza pubblica o la tutela dei consumatori; in secondo luogo, siano adottate nei confronti di un servizio della società dell'informazione che effettivamente compromette tali obiettivi o costituisce un rischio grave e serio di comprometterli; e, in terzo luogo, siano proporzionate a tali obiettivi [sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Valori dell'Unione) , C-769/22, EU:C:2026:326, paragrafo 303 e giurisprudenza ivi citata].

80       D'altro canto, l'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva subordina tale potere al rispetto di un regime procedurale, vale a dire un invito non accolto allo Stato membro di stabilimento dei prestatori di servizi interessati ad adottare misure sufficienti, nonché la notifica allo Stato membro di stabilimento e alla Commissione dell'intenzione di adottare tali misure.

81       Per quanto riguarda la prima delle condizioni elencate all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31, è necessario verificare se gli obiettivi perseguiti dai regolamenti oggetto del procedimento principale corrispondano a quelli di cui a tale disposizione e se le misure imposte da tali regolamenti possano essere considerate necessarie per garantire tali obiettivi.

82       Per quanto riguarda il regolamento oggetto della causa C-188/24, dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), lettera i), primo punto, della direttiva 2000/31 risulta chiaro che il concetto di «ordine pubblico» ivi contenuto si riferisce in particolare alla tutela dei minori e alla lotta contro gli attacchi alla dignità umana, il che corrisponde agli obiettivi perseguiti da tale regolamento.

83       Per quanto riguarda le norme oggetto della causa C-190/24, occorre rilevare che, oltre all'ordine pubblico e, in particolare, alla prevenzione, all'indagine, all'individuazione e al perseguimento dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), lettera i), della direttiva 2000/31, nel primo paragrafo di tale disposizione si fa riferimento alla sicurezza pubblica e alla sicurezza nazionale. Pertanto, ragioni di ordine pubblico, sicurezza e protezione possono giustificare il divieto di diffusione di informazioni relative ai controlli stradali, come quelli previsti da tali norme.

84       Per quanto riguarda la seconda delle condizioni elencate all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31, secondo la quale devono essere adottate misure in deroga al paragrafo 2 di tale articolo 3 nei confronti di un determinato servizio della società dell'informazione che effettivamente compromette gli obiettivi di cui ai paragrafi da 81 a 83 della presente sentenza o costituisce un rischio serio e grave di comprometterli, occorre ricordare che tale condizione deve essere interpretata nel senso che non è soddisfatta da misure generali e astratte che prendono di mira una determinata categoria di servizi della società dell'informazione descritti in termini generali e che si applicano indiscriminatamente a qualsiasi fornitore di tale categoria di servizi [v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 2023, Google Ireland e altri , C-376/22, EU:C:2023:835, paragrafo 60; del 30 maggio 2024, Airbnb Irlanda e Amazon Services Europe , C-662/22 e C-667/22, EU:C:2024:432, paragrafo 70, e del 21 aprile 2026, Commissione contro Ungheria (Valori dell'Unione) , C-769/22, EU:C:2026:326, paragrafo 309].

85       Nel caso di specie, per quanto riguarda le norme oggetto della causa C-188/24, dagli atti dinanzi alla Corte risulta chiaramente che l'articolo 227-24 del Codice penale vieta, in termini generali, a chiunque di produrre, trasportare o diffondere con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto determinati contenuti o messaggi che possano essere visti o percepiti dai minori. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata nel precedente paragrafo della presente sentenza, si tratta di una norma generale e astratta che riguarda, tra l'altro, un'intera serie di categorie di servizi della società dell'informazione descritti in termini che si applicano indiscriminatamente ai fornitori che rientrano in tali categorie e che hanno sede, se del caso, in un altro Stato membro. Tale norma non può quindi soddisfare la seconda delle condizioni elencate all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31.

86       Detto questo, dalla decisione di rinvio risulta che, oltre al divieto generale previsto dal diritto penale, l'articolo 23 della legge n. 2020-936  prevede che una specifica autorità amministrativa, ovvero il Presidente dell'ARCOM, possa notificare individualmente un avviso formale a un fornitore di un servizio di comunicazione pubblica online che diffonde contenuti pornografici, richiedendogli di adottare tutte le misure necessarie per impedire ai minori di accedere a tali contenuti. Inoltre, qualora tale fornitore non si conformi a tale avviso formale, l'autorità amministrativa può avviare un procedimento legale per far adottare misure tecniche volte a impedire la diffusione di tali contenuti.

87       Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31 non impedisce a uno Stato membro di adottare disposizioni giuridiche che prevedano, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, l'invio di notifiche formali individuali ai fornitori di servizi della società dell'informazione, come ad esempio i servizi di comunicazione pubblica che diffondono contenuti pornografici. Data la loro natura individualizzata, tali notifiche formali possono quindi essere classificate come misure adottate nei confronti di un determinato servizio della società dell'informazione che compromette gli obiettivi di cui al paragrafo 82 della presente sentenza o che costituisce un rischio serio e grave di comprometterli, ai sensi di tale disposizione.

88       Per quanto riguarda la normativa oggetto della causa C-190/24, dall'articolo L. 130-11 del Codice della Strada e dal Decreto n. 2021-468 risulta  che l'autorità amministrativa competente può vietare a qualsiasi gestore di un servizio elettronico di assistenza alla guida o di navigazione tramite geolocalizzazione di ritrasmettere, mediante tale servizio, qualsiasi messaggio o indicazione emessa dagli utenti di tale servizio qualora tale ritrasmissione possa consentire ad altri utenti di eludere determinati controlli stradali.

89       A tale riguardo, l'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31 consente a uno Stato di adottare regolamenti che prevedano misure da adottare nei confronti di un determinato servizio della società dell'informazione che comprometta gli obiettivi di cui al paragrafo 83 della presente sentenza o che costituisca un rischio serio e grave di comprometterli, ai sensi di tale disposizione.

90       Ne consegue che le misure che possono essere adottate ai sensi dei regolamenti di cui ai paragrafi 85 e 88 della presente sentenza, come le comunicazioni individuali ai fornitori di servizi di comunicazione al pubblico che diffondono contenuti pornografici o le decisioni che vietano agli operatori di un determinato servizio di ridiffondere determinate informazioni, possono costituire misure adottate nei confronti di un determinato servizio della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31.

91       Per quanto riguarda la terza delle condizioni elencate all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31, ossia la proporzionalità delle misure adottate rispetto agli obiettivi perseguiti dai regolamenti oggetto del procedimento principale, occorre rilevare, con riferimento al caso C-188/24, che l'articolo 28ter, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2010/13, applicabile ratione temporis dal 19 settembre 2020 ai servizi che hanno per oggetto la fornitura di programmi e video, come i servizi oggetto del presente caso, individua nell'attuazione di sistemi di verifica dell'età degli utenti delle piattaforme di condivisione video un mezzo che consente la tutela dei minori rispetto ai contenuti che possono essere pregiudizievoli per il loro sviluppo fisico, mentale o morale.

92       A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 1 della Carta, la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. Inoltre, l'articolo 24, paragrafo 1, della Carta prevede che i bambini abbiano, in particolare, diritto alla protezione necessaria al loro benessere.

93       Il considerando 59 della direttiva 2010/13 riflette la natura fondamentale del diritto alla dignità umana e la considerazione del superiore interesse del minore, sanciti dagli articoli 1 e 24 della Carta, sottolineando l'importanza di tutelare lo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e la protezione della dignità umana in tutti i servizi di media audiovisivi. Tale importanza richiede, come risulta chiaramente dagli articoli 6 bis e 28 bis della suddetta direttiva, che sia garantita, durante l'attuazione delle direttive 2000/31 e 2010/13 da parte degli Stati membri, un'effettiva prevenzione dell'accesso dei minori a contenuti pornografici, conformemente al principio del riconoscimento reciproco.

94       Ne consegue che una misura nazionale che impone a un fornitore di servizi di attuare un sistema per la verifica dell'età degli utenti di siti web pornografici deve essere considerata proporzionata all'obiettivo di tutelare i minori e la dignità umana, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31, qualora tale fornitore non abbia adottato le misure appropriate di cui all'articolo 28ter della direttiva 2010/13.

95       Inoltre, l'articolo 15 del regolamento 2024/1083, applicabile ratione temporis dall'8 maggio 2025 ai servizi in questione nella causa C-188/24, ha istituito una cooperazione strutturata tra autorità richiedenti e autorità richieste, consentendo di presentare una richiesta debitamente motivata all'autorità richiesta, invitandola ad adottare le misure necessarie e proporzionate per far rispettare gli obblighi imposti dall'articolo 28 ter, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2010/13. Come risulta chiaramente dal considerando 45 di tale regolamento, qualora l'utilizzo del meccanismo previsto dall'articolo 15 non conduca a una soluzione amichevole tra gli Stati membri interessati, la libertà di fornire servizi della società dell'informazione da un altro Stato membro può essere limitata solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31 e se è stata seguita la procedura ivi stabilita.

96       Per quanto riguarda la causa C-190/24, fatto salvo il parere del giudice del rinvio, sembra che la possibilità di un divieto di ritrasmissione previsto dai regolamenti in questione sia proporzionata agli obiettivi di ordine pubblico, sicurezza e incolumità perseguiti da tali regolamenti.

97       Ciò detto, le normative come quelle in questione nelle cause C-188/24 e C-190/24 possono essere attuate solo se è garantito il rispetto degli obblighi procedurali stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/31.

98       Per quanto riguarda tali obblighi procedurali, ossia l'obbligo di presentare una richiesta preventiva e non accolta allo Stato membro di stabilimento del fornitore di servizi interessato affinché quest'ultimo adotti autonomamente le misure necessarie, e l'obbligo di notificare preventivamente alla Commissione e a tale Stato membro, occorre ricordare che tali obblighi costituiscono requisiti procedurali sostanziali che giustificano l'inapplicabilità nei confronti dei singoli delle misure non notificate che limitano la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland , C-390/18, EU:C:2019:1112, punto 94).

99       Per quanto riguarda il caso C-190/24, dall'espressione «senza pregiudizio» contenuta nell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/31, risulta chiaro che gli obblighi procedurali previsti da tale disposizione non si applicano nel contesto dei procedimenti giudiziari, compresi i procedimenti preliminari e gli atti compiuti nell'ambito di un'indagine penale, come confermato anche dal considerando 26 della stessa direttiva in merito all'obbligo di notifica alla Commissione.

100     Tuttavia, è importante notare, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, che i divieti di ritrasmissione previsti dai regolamenti in questione non sembrano, di per sé, rientrare in tali procedure e atti, a meno che il controllo stradale oggetto del divieto non sia disposto nell'ambito di un'indagine penale.

101     Ciò detto, uno Stato membro può, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/31, derogare agli obblighi procedurali stabiliti all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva in caso di urgenza. In tali casi, le misure devono essere notificate il prima possibile, indicando i motivi per cui lo Stato membro ritiene la situazione urgente.

102     Spetta al giudice del rinvio verificare, se del caso, se siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 4, o all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/31.

103     Alla luce di tutte le considerazioni precedenti, la risposta alle domande dalla prima alla terza nella causa C-188/24 e alla prima e alla seconda nella causa C-190/24 è che l'articolo 2, lettera h), e l'articolo 3 della direttiva 2000/31 devono essere interpretati come segue:

– il campo coordinato di cui alla prima di queste disposizioni non è limitato ai requisiti e alle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capitoli II e III della presente direttiva e può comprendere sia regolamenti generali che astratti che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto penale e regolamenti che perseguono obiettivi di ordine pubblico, sicurezza e protezione, a condizione che tali regolamenti stabiliscano requisiti relativi all'accesso o all'esercizio dell'attività dei servizi della società dell'informazione che non sono esclusi dal campo coordinato ai sensi dell'articolo 2, lettera h), punto ii), e che si riferiscono ad ambiti che non sono esclusi né dall'ambito di applicazione della suddetta direttiva ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 , né dal meccanismo di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, ai sensi del paragrafo 3 della stessa;

– si oppongono all'applicazione da parte di uno Stato membro di un obbligo generale e astratto previsto dal diritto penale, volto a impedire ai minori di accedere a contenuti pornografici, ai fornitori di servizi della società dell'informazione stabiliti in altri Stati membri;

– non si oppongono al fatto che uno Stato membro preveda l'adozione di misure volte a obbligare i fornitori di un determinato servizio, stabiliti in altri Stati membri, ad attuare un sistema di verifica dell'età per gli utenti di siti pornografici, laddove tali fornitori non abbiano adottato le misure appropriate di cui all'articolo 28 ter della direttiva 2010/13;

– non si oppongono al fatto che uno Stato membro preveda l'adozione di misure volte a impedire ai fornitori di un determinato servizio, stabiliti in altri Stati membri, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica, di ridiffondere informazioni relative a determinati controlli stradali, conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 e fatto salvo l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, della stessa.

 Sulla terza questione nel caso C-190/24

104     Con la terza questione sollevata nella causa C-190/24, il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia l'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31. Dal motivo del rinvio e dalle osservazioni scritte e orali rese dinanzi alla Corte in quella causa risulta chiaro che tale questione si fonda sul presupposto che il gestore di un servizio elettronico di assistenza alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 14 della direttiva 2000/31.

105     In tali circostanze, è opportuno considerare che, con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 14(1) e 15(1) della direttiva 2000/31 debbano essere interpretati nel senso che il gestore di un servizio elettronico che fornisce assistenza alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione rientri nell'ambito di applicazione di tali disposizioni e se l'articolo 15(1) precluda la legislazione nazionale che consente di vietare a tale gestore di ridiffondere informazioni relative a determinati controlli stradali.

106     Per quanto riguarda, in primo luogo, l'articolo 14 della direttiva 2000/31, esso riguarda l'hosting, ovvero, come risulta chiaramente dal paragrafo 1 di tale articolo 14, un "servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio". Questa definizione non esclude la possibilità che un servizio che abbia per oggetto anche la diffusione o la condivisione di tali informazioni possa, a determinate condizioni, rientrare nel concetto di "hosting" (v., in tal senso, le sentenze del 16 febbraio 2012, SABAM , C-360/10, EU:C:2012:85, punto 27; del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando , C-682/18 e C-683/18, EU:C:2021:503, punto 106; e del 26 aprile 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio , C-401/19, EU:C:2022:297, punto 28).

107     Ciò detto, il fatto che il servizio fornito da un operatore includa la memorizzazione delle informazioni ad esso trasmesse non è di per sé sufficiente a concludere che tale servizio rientri, in ogni circostanza, nell'ambito di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal ea , C-324/09, EU:C:2011:474, punto 111 e la giurisprudenza ivi citata).

108     A tale riguardo, occorre ricordare che, affinché ciò avvenga, è essenziale che il fornitore di servizi in questione sia un “fornitore intermediario” ai sensi delle disposizioni della sezione 4 del capitolo II della direttiva 2000/31. Come affermato nel considerando 42 della stessa, le deroghe alla responsabilità previste dalla direttiva, comprese quelle sancite dall'articolo 14, si applicano solo ai casi in cui l'attività del fornitore di servizi si limiti al processo tecnico di gestione e fornitura dell'accesso a una rete di comunicazioni. Secondo il considerando 42, tale attività è puramente tecnica, automatica e passiva, il che implica che il fornitore di servizi della società dell'informazione non ha conoscenza né controllo delle informazioni trasmesse o memorizzate (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando , C-682/18 e C-683/18, EU:C:2021:503, punto 105).

109     Pertanto, per valutare se il gestore di tale servizio possa essere esentato, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, dalla responsabilità per i contenuti memorizzati, è necessario esaminare se il ruolo svolto da tale gestore sia neutrale, vale a dire se il suo comportamento sia puramente tecnico, automatico e passivo, implicando l'assenza di conoscenza o controllo dei contenuti memorizzati, oppure se, al contrario, tale gestore svolga un ruolo attivo che gli conferisca conoscenza o controllo di tali contenuti (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando , C-682/18 e C-683/18, EU:C:2021:503, punto 106 e la giurisprudenza ivi citata).

110     Alla luce del considerando 42 della direttiva 2000/31, queste due condizioni di conoscenza e controllo devono essere intese come alternative e indipendenti l'una dall'altra. Di conseguenza, il gestore di un servizio della società dell'informazione che controlla le informazioni memorizzate è escluso dal beneficio dell'articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, anche se non ha conoscenza di tali informazioni a causa dell'automazione del loro trattamento.

111     Ora, come l'Avvocato Generale ha sostanzialmente rilevato al punto 239 del suo parere, è principalmente attraverso l'algoritmo utilizzato che tale operatore esercita il controllo sulle informazioni memorizzate. Finché ha predeterminato, mediante tale algoritmo, le condizioni per la diffusione o la non diffusione di tali informazioni, è irrilevante che l'operatore stesso effettui ulteriori interventi che abbiano l'effetto di promuovere, modificare o cancellare le informazioni memorizzate per la diffusione.

112     A tale riguardo, è importante chiarire che se, oltre alla semplice categorizzazione e indicizzazione delle informazioni per migliorarne l'accessibilità, l'algoritmo utilizzato determina, nell'interesse del gestore o del suo servizio, a quali condizioni, in che modo e in quale ordine di priorità tali informazioni vengono o non vengono divulgate, allora il gestore esercita un controllo su tali informazioni, cosicché il servizio offerto non può essere qualificato come un "servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio" ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 (v., in tal senso, sentenze del 23 marzo 2010, Google France e Google , C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, paragrafi 115 e 117; e del 12 luglio 2011, L'Oréal). ea , C-324/09, EU:C:2011:474, paragrafo 116, e del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando , C-682/18 e C-683/18, EU:C:2021:503, paragrafo 114).

113     In tal caso, conformemente alle sue disposizioni, che subordinano la sua applicazione all'esistenza di una fornitura di servizi di cui in particolare all'articolo 14 della direttiva 2000/31, gli obblighi che l'articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva impone agli Stati membri non si applicano al gestore di tale servizio che esercita il controllo ai sensi del punto precedente della presente sentenza.

114     Spetta al giudice del rinvio effettuare i controlli necessari a tal fine.

115     In secondo luogo, se il giudice del rinvio dovesse concludere che il ruolo di un fornitore di servizi come Coyote System è neutrale ai sensi della giurisprudenza citata al punto 109 della presente sentenza e che il servizio da esso offerto può pertanto essere classificato come un "servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio", ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, dovrebbe esaminare se tale fornitore possa essere soggetto a un divieto di ritrasmissione relativo a determinati controlli stradali ai sensi del suddetto articolo 14, paragrafo 3, e se tale divieto sia compatibile con l'articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva.

116     Per quanto riguarda, in primo luogo, l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31, tale disposizione stabilisce che l'articolo 14 non pregiudica la possibilità per un giudice o un'autorità amministrativa, conformemente agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di imporre al fornitore di servizi di interrompere o prevenire una violazione. La Corte ha chiarito che tale ingiunzione può essere emessa anche quando il fornitore di servizi non è ritenuto responsabile ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2019, Glawischnig-Piesczek , C-18/18, EU:C:2019:821, paragrafi 24 e 25, e del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando , C-682/18 e C-683/18, EU:C:2021:503, paragrafo 131). Inoltre, come indicato al paragrafo 3, l'articolo 14 di tale direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire procedure che disciplinino la rimozione delle informazioni memorizzate o azioni volte a impedirne l'accesso.

117     Letto congiuntamente al paragrafo 1 della suddetta direttiva, l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 deve essere inteso come riferito a provvedimenti ingiuntivi che impongono al fornitore di un servizio della società dell'informazione, ai sensi del paragrafo 1 di tale direttiva, di porre fine a qualsiasi violazione commessa dal destinatario del servizio a causa, in particolare, della presenza di informazioni illecite memorizzate sul suo sito o sulla sua piattaforma, rimuovendo tali informazioni o bloccandone l'accesso, oppure di prevenire qualsiasi ulteriore violazione di tale natura, in particolare rimuovendo o bloccando l'accesso a informazioni illecite il cui contenuto sia identico o equivalente a informazioni già dichiarate illecite (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Glawischnig-Piesczek , C-18/18, EU:C:2019:821, paragrafi 24 e 37).

118     Spetta al giudice del rinvio verificare, in particolare, se il divieto di ridiffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali, previsto dal regolamento oggetto del procedimento principale, sia volto a bloccare l'accesso a informazioni illegali memorizzate sulla piattaforma del sistema Coyote o a impedire o prevenire attività illegali o violazioni da parte degli utenti del servizio, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31.

119     In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 precluda tale regolamentazione, occorre ricordare che il divieto per gli Stati membri di imporre un obbligo generale di monitoraggio ai prestatori di servizi intermedi è chiarito al considerando 47 di tale direttiva, in quanto non riguarda obblighi di monitoraggio "applicabili a un caso specifico" e, in particolare, non preclude decisioni delle autorità nazionali adottate conformemente alla legislazione nazionale e riguardanti tale caso (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Glawischnig-Piesczek , C-18/18, EU:C:2019:821, punto 34).

120     A tale riguardo, la Corte ha già statuito che un ordine impartito a un fornitore di servizi di hosting per la rimozione di specifici elementi di contenuto memorizzato identici o simili a contenuti dichiarati illeciti da un giudice nazionale non impone a tale fornitore l'obbligo di monitorare, in generale, le informazioni che memorizza. In particolare, tale ordine non impone al fornitore di servizi di hosting di effettuare una valutazione indipendente del contenuto memorizzato, poiché può limitarsi a identificare il contenuto oggetto dell'ordine mediante ricerche automatizzate (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Glawischnig-Piesczek , C-18/18, EU:C:2019:821, paragrafi 46 e 47).

121     Tuttavia, il giudice del rinvio sottolinea espressamente che il gestore di un servizio elettronico di assistenza alla guida o di navigazione che utilizza la geolocalizzazione può rispettare i divieti di ritrasmissione delle informazioni relative a determinati fermi stradali previsti dalla normativa in discussione nel procedimento principale, senza dover conoscere il contenuto dei messaggi trasmessi dai suoi utenti che segnalano tali fermi. È quindi evidente che le informazioni soggette a tali divieti di ritrasmissione sono circoscritte in modo tale che la loro ritrasmissione possa essere automaticamente impedita dal gestore interessato.

122     Alla luce delle considerazioni che precedono, la risposta alla terza questione nella causa C-190/24 è che gli articoli 14(1) e 15(1) della direttiva 2000/31 devono essere interpretati come segue:

– laddove, mediante un algoritmo, il gestore di un servizio della società dell'informazione consistente in particolare nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio determina, nel proprio interesse o in quello del proprio servizio, a quali condizioni, in che modo e in quale ordine di priorità tali informazioni vengono diffuse nell'ambito di tale servizio o meno, esercita un controllo su tali informazioni, in modo tale da non poter essere qualificato come fornitore di un "servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio", ai sensi del presente articolo 14, paragrafo 1, e che pertanto il presente articolo 15, paragrafo 1, non è ad esso applicabile;

– non si oppongono al fatto che uno Stato membro vieti, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza o incolumità, agli operatori di un servizio elettronico che può essere classificato come un "servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio", ai sensi del suddetto articolo 14, paragrafo 1, di ritrasmettere informazioni relative a determinati controlli stradali.

 Su spese

123     Poiché il procedimento costituisce, per quanto riguarda le parti del procedimento principale, una questione interlocutoria sollevata dinanzi al giudice del rinvio, spetta a quest'ultimo decidere in merito alle spese. Le spese sostenute per la presentazione di osservazioni al giudice, diverse da quelle delle suddette parti, non sono recuperabili.

Per tali ragioni, la Corte (Grande Camera) statuisce come segue:

1)       Articolo 2(h) e articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare del commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico),

deve essere interpretato nel senso che:

–         il campo coordinato di cui alla prima di queste disposizioni non è limitato ai requisiti e alle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capitoli II e III della presente direttiva e può comprendere sia regolamenti generali che astratti che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto penale e regolamenti che perseguono obiettivi di ordine pubblico, sicurezza e protezione, a condizione che tali regolamenti stabiliscano requisiti relativi all'accesso o all'esercizio dell'attività dei servizi della società dell'informazione che non sono esclusi dal campo coordinato ai sensi dell'articolo 2, lettera h), punto ii), e che si riferiscono ad ambiti che non sono esclusi né dall'ambito di applicazione della suddetta direttiva ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 , né dal meccanismo di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, ai sensi del paragrafo 3 della stessa;

–         si oppongono all'applicazione da parte di uno Stato membro di un obbligo generale e astratto previsto dal diritto penale, volto a impedire ai minori di accedere a contenuti pornografici, ai fornitori di servizi della società dell'informazione stabiliti in altri Stati membri;

–         non si oppongono al fatto che uno Stato membro preveda l'adozione di misure per obbligare i fornitori di un determinato servizio, stabiliti in altri Stati membri, ad attuare un sistema di verifica dell'età per gli utenti di siti web pornografici, laddove tali fornitori non abbiano adottato le misure appropriate di cui all'articolo 28 ter della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di alcune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi);

–         non si oppongono al fatto che uno Stato membro preveda l'adozione di misure volte a impedire ai fornitori di un determinato servizio, stabiliti in altri Stati membri, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica, di ridiffondere informazioni relative a determinati controlli stradali, conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 e fatto salvo l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, della stessa.

2)       Articolo 14(1) e articolo 15(1) della direttiva 2000/31

deve essere interpretato nel senso che:

–         laddove, mediante un algoritmo, il gestore di un servizio della società dell'informazione consistente in particolare nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio determina, nel proprio interesse o in quello del proprio servizio, a quali condizioni, in che modo e in quale ordine di priorità tali informazioni vengono diffuse nell'ambito di tale servizio o meno, esercita un controllo su tali informazioni, in modo tale da non poter essere qualificato come fornitore di un "servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio", ai sensi del presente articolo 14, paragrafo 1, e che pertanto il presente articolo 15, paragrafo 1, non è ad esso applicabile;

–         non si oppongono al fatto che uno Stato membro vieti, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza o incolumità, agli operatori di un servizio elettronico che può essere classificato come un "servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio", ai sensi del suddetto articolo 14, paragrafo 1, di ritrasmettere informazioni relative a determinati controlli stradali.

Lenaerts

von Danwitz

Lycourgos

Jarukaitis

Arastey Sahún

Ziemele

Passaggio

Spineanu-Matei

Condinanzi

Schalin

Piçarra

Kumin

Jääskinen

Csehi

Smulders

Così pronunciato in pubblica udienza a Lussemburgo, il 16 giugno 2026.

L'impiegato

 

Il presidente

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*       Lingua della procedura: francese.

Superiore

 

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