Tar 2026 – la sentenza evidenzia un ricorso contro una decisione amministrativa che ha escluso il ricorrente dalla partecipazione a un corso di formazione per Vice Ispettore della Polizia di Stato, nonostante la sua partecipazione a un precedente percorso formativo come conduttore cinofilo antidroga. La decisione impugnata viene contestata per violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
Il giudice osserva che l’amministrazione avrebbe dovuto adottare un comportamento più flessibile, valutando opzioni organizzative che permettessero al dipendente di concludere il percorso già iniziato e di posticipare la partecipazione al nuovo corso, considerato che i percorsi formativi sono all’interno della stessa amministrazione e finalizzati all’acquisizione di competenze utili per la carriera del dipendente. La decisione, invece, si rivela irragionevole e sproporzionata, perché non si è bilanciato correttamente l’interesse dell’amministrazione con quello del dipendente, violando anche il principio di buona fede e correttezza procedimentale.
Il testo sottolinea che l’amministrazione avrebbe dovuto riconoscere e valorizzare un impedimento oggettivo e temporaneo del ricorrente, che comportava l’ulteriore percorso formativo. La rigida esclusione del ricorrente si traduce in una sconfessione delle esigenze di flessibilità e adattamento alle circostanze, principi fondamentali dell’ordinamento amministrativo. Inoltre, si evidenzia come i corsi siano avviati regolarmente, e quindi la possibilità di iscriversi successivamente non compromette le finalità di formazione né le esigenze di contenimento dei tempi.
Il ricorrente non aveva presentato domanda di partecipazione a due corsi contemporaneamente, e la sua domanda di partecipazione risalente al 2021, quando non aveva ancora maturato i requisiti per la partecipazione al concorso, evidenzia che la mancata ammissione non è riconducibile a sua volontà o scelta consapevole, ma a una valutazione amministrativa non adeguata alle circostanze. La decisione, pertanto, viola i diritti soggettivi del ricorrente e si configura come un eccesso di potere per sviamento dai principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Il collegio conclude che i motivi di ricorso sono fondati e che i provvedimenti impugnati devono essere annullati, riconoscendo la fondatezza del ricorso per motivi aggiunti, che contestano la dimissione dal corso di formazione.
In sintesi, il giudice sottolinea che l’amministrazione avrebbe dovuto adottare una interpretazione più flessibile e ragionevole, considerando le circostanze e i principi di proporzionalità, per evitare un’ingerenza sproporzionata nei diritti del dipendente. La decisione, così come adottata, si rivela illegittima e deve essere annullata, con conseguente reintegrazione del ricorrente.

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