La sentenza della Cassazione n. 2694 del 2026 in materia di infortuni sul lavoro affronta diversi aspetti fondamentali riguardanti la responsabilità e il nesso causale tra condotta del lavoratore e evento dannoso.
**1. Premessa sulla responsabilità infortunistica sul lavoro**
Nel diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro, la responsabilità per infortuni si basa generalmente sulla presenza di un nesso causale tra la condotta del datore di lavoro o del lavoratore e l’evento dannoso. La Cassazione ha più volte ribadito che, in presenza di condotte colpose, il nesso di causalità può essere escluso o attenuato se il comportamento del lavoratore esorbita dalle mansioni affidate o si attiva un rischio imprevedibile rispetto alla sfera di rischio gestita dal datore di lavoro.
**2. La condotta colposa del lavoratore e il nesso di causalità**
Secondo la sentenza n. 2694/2026, la condotta colposa del lavoratore può escludere il nesso di causalità solo in determinate circostanze:
- **Esorbitarietà dalle mansioni affidate**: Se il lavoratore, nel suo comportamento, compie atti che vanno oltre le mansioni che gli sono state affidate, e ciò contribuisce in modo decisivo all’evento, si può considerare che il danno non sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro. Tuttavia, questa esclusione è possibile solo se l’azione del lavoratore è totalmente estranea alle sue funzioni e si configura come un comportamento volontario o imprevedibile.
- **Attivazione di un rischio eccentrico o imprevedibile**: Se il comportamento del lavoratore attiva un rischio che esula dalla sfera di rischio tipica e prevedibile della sua attività lavorativa, si può ritenere che il nesso causale sia interrotto. È importante sottolineare che il rischio attivato deve essere *eccentrico* rispetto alla sfera di rischio governata dal datore di lavoro e *imprevedibile* in relazione alle circostanze concrete.
**3. Implicazioni pratiche**
La pronuncia della Cassazione chiarisce che il datore di lavoro può essere considerato responsabile anche in presenza di condotta colposa del lavoratore, purché questa condotta rientri nella sfera di rischio tipica dell’attività lavorativa. Se, invece, il comportamento del lavoratore si discosta significativamente dalle mansioni e attiva un rischio imprevedibile o eccentrico, può essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro, e il nesso causale può essere considerato interrotto.
**4. Conclusioni**
In sintesi, la sentenza n. 2694/2026 ribadisce che:
- La condotta colposa del lavoratore può escludere il nesso di causalità solo se si verifica una delle seguenti circostanze:
- Esorbitarietà dalle mansioni affidate, cioè il comportamento è totalmente estraneo alle funzioni e alle attività lavorative di competenza del soggetto;
- Attivazione di un rischio eccentrico o imprevedibile rispetto alla sfera di rischio governata dal datore di lavoro.
- La valutazione di tali elementi richiede un’attenta analisi delle circostanze concrete, delle mansioni affidate e del comportamento del lavoratore al momento dell’incidente.
**5. Riflessioni**
Questa pronuncia rafforza il principio secondo cui la responsabilità del datore di lavoro non si estende automaticamente a ogni evento dannoso, ma si limita alla sfera di rischio attribuibile all’attività lavorativa. La distinzione tra rischio tipico e rischio eccentrico o imprevedibile è cruciale per determinare l’esatta portata della responsabilità e il corretto inquadramento delle condotte dei soggetti coinvolti.
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