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04 febbraio 2026

Consiglio di Stato 2026 – Polizia di Stato - La sentenza riguarda un importante pronunciamento in materia di limiti di età nei concorsi pubblici, con particolare attenzione alla conformità dei limiti imposti dalla normativa interna e dal bando di concorso rispetto ai principi di non discriminazione enunciati nel diritto dell’Unione Europea e nella Carta dei Diritti fondamentali dell’UE.

 


 

 

Consiglio di Stato 2026 – Polizia di Stato - La sentenza riguarda un importante pronunciamento in materia di limiti di età nei concorsi pubblici, con particolare attenzione alla conformità dei limiti imposti dalla normativa interna e dal bando di concorso rispetto ai principi di non discriminazione enunciati nel diritto dell’Unione Europea e nella Carta dei Diritti fondamentali dell’UE. 


Il bando di concorso del Ministero dell’interno, pubblicato il 3 dicembre 2019, prevedeva, tra i requisiti di partecipazione, il limite di età compreso tra 18 e 30 anni, con alcune eccezioni legate alla durata del servizio militare e alle categorie di appartenenti alla Polizia di Stato e all’amministrazione civile dell’interno. Tale limite di età si basava sul D.M. 13 luglio 2018 n. 103, che stabiliva un limite massimo di 30 anni per la partecipazione.

Il ricorrente, nato nel 1988 e quindi oltre i 30 anni al momento della pubblicazione del bando, aveva tentato di partecipare, ma il sistema informatico aveva impedito la presentazione della domanda in virtù del violato limite di età. La sua impugnazione si è concentrata sulla illegittimità di tale limite, sotto il profilo delle norme antidiscriminatorie e delle direttive europee.


Le questioni principali affrontate dalla sentenza riguardano:

- La compatibilità del limite di età fissato dal bando con le norme di diritto dell’Unione Europea, in particolare:
  - La direttiva 2000/78/CE, che vieta discriminazioni basate sull’età nel contesto dell’occupazione e delle condizioni di accesso al lavoro.
  - Gli artt. 21 della Carta di Nizza e 10 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), che riconoscono il principio di non discriminazione e il diritto di ogni individuo di partecipare alle attività pubbliche senza discriminazioni ingiustificate.
- La conformità delle norme interne, in particolare la legge 15 maggio 1997 n. 127, che consente limiti di età per l’accesso ai pubblici concorsi, purché motivati da ragioni oggettive e proporzionate.


Il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 3 della legge 127/1997, che consente limiti di età nei concorsi pubblici, purché motivati da esigenze di funzionalità e di carattere professionale, nonché dai principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Tuttavia, la Corte di Giustizia dell’UE ha più volte affermato che i limiti di età devono rispettare il principio di non discriminazione e devono essere giustificati da motivi oggettivi e proporzionati. In particolare, limiti di età che risultano troppo rigidi o che discriminano senza adeguate ragioni costituiscono violazione di tali principi.

Nel caso specifico, il Consiglio di Stato ha valutato che il limite di 30 anni, anche considerando le eccezioni previste, può risultare irragionevole e sproporzionato, soprattutto in assenza di una motivazione adeguata che giustifichi tale limite rispetto alle caratteristiche del ruolo di commissario della Polizia di Stato.


Il bando prevedeva alcune eccezioni che innalzavano il limite di età (fino a 35 anni) per alcune categorie di candidati, come il personale appartenente alla Polizia di Stato e i militari, riconoscendo così una differenza di trattamento motivata da esigenze specifiche di servizio.

Tuttavia, il giudice ha sottolineato che tali eccezioni non possono giustificare un limite generale così rigido per altri candidati, soprattutto se esso risulta eccessivamente restrittivo rispetto alle finalità del concorso e alle caratteristiche del ruolo.


Il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di appello, ha accolto le motivazioni del ricorrente, riformando la sentenza di primo grado e annullando gli atti impugnati, compreso il bando di concorso e il provvedimento di esclusione del ricorrente.

La decisione si fonda sulla considerazione che il limite di età di 30 anni, così come previsto, costituisce una forma di discriminazione indiretta, non adeguatamente giustificata da ragioni di funzionalità o di carattere professionale, e quindi contraria ai principi di non discriminazione e di uguaglianza sanciti dal diritto UE e dalla Carta dei Diritti fondamentali.


- **Compatibilità dei limiti di età con il diritto UE**: La sentenza afferma che i limiti di età nei concorsi pubblici devono essere soggetti a un controllo di ragionevolezza e proporzionalità, e non possono essere applicati in modo indiscriminato o eccessivamente restrittivo.
- **Principio di non discriminazione**: La normativa interna e il bando devono rispettare i principi di uguaglianza e di non discriminazione basata sull’età, come sancito dall’UE e dalla Costituzione italiana.
- **Necessità di motivazioni adeguate**: Ogni limite di età deve essere giustificato da motivazioni oggettive e proporzionate, che siano strettamente correlate alle esigenze del ruolo o dell’attività pubblica.


La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un importante precedente in materia di limiti di età nei concorsi pubblici, rafforzando il principio che tali limiti devono essere giustificati da ragioni obiettive e rispettare i principi di non discriminazione. La decisione evidenzia come le norme interne, pur consentendo limiti di età, non possano essere applicate in modo tale da violare i diritti fondamentali dell’individuo e le norme europee di tutela delle pari opportunità.

 

 

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