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20 gennaio 2026

Tar 2026 – Questura di Roma: Ritardi nella concessione dei Permessi di Soggiorno.

 

 

 Tar 2026 – Questura di Roma: Ritardi nella concessione dei Permessi di Soggiorno.

l’ordinanza istruttoria emessa dal TAR del Lazio in data 12 gennaio 2026, relativa al ricorso promosso da cittadini stranieri circa l’efficienza amministrativa nel rilascio, rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno. La vicenda si inserisce nel quadro normativo vigente, in particolare:

- **Decreto Legislativo n. 198/2009**, che disciplina le modalità di tutela della pubblica amministrazione e dei diritti dei cittadini, con particolare attenzione all’efficienza e alla trasparenza delle procedure amministrative.

- **Testo Unico sull’Immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998)**, che stabilisce le procedure e i termini per il rilascio e la gestione dei permessi di soggiorno, con riferimento agli artt. 5 e seguenti.

2. **Contesto dell’ordinanza e richieste del TAR**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la suddetta ordinanza, ha riconosciuto la necessità di verificare le cause dei ritardi nelle procedure di rilascio e gestione dei permessi di soggiorno, che rappresentano un diritto fondamentale dei cittadini stranieri. La decisione si basa sulla constatazione che tali ritardi potrebbero configurare una lesione dei diritti soggettivi degli interessati, violando i principi di efficienza, rapidità e buona amministrazione.

Il TAR ha quindi disposto un’istruttoria che si concluderà entro 90 giorni, con l’obiettivo di:

- Valutare le cause e le strategie adottate dalla Questura di Roma e dal Ministero dell’Interno per la gestione delle pratiche di soggiorno.

- Confrontare tali strategie con quelle di altre questure nel Lazio e in città come Milano, Napoli e Palermo, al fine di individuare eventuali disparità o inefficienze sistemiche.

3. **Richieste specifiche del TAR alla Questura di Roma e al Ministero dell’Interno**

L’ordinanza impone alle autorità competenti di fornire un quadro dettagliato circa:

a) **Risorse disponibili:**

- **Organico e risorse umane:** Si chiede di conoscere il numero di dipendenti assegnati all’Ufficio Immigrazione, distinguendo tra organico teorico e effettivamente in servizio, nonché il numero di operatori impiegati quotidianamente nelle pratiche di soggiorno, evidenziando se sono stati utilizzati lavoratori interinali per incrementare la capacità operativa.

- **Risorse strumentali:** Si richiede di dettagliare i sistemi informatici utilizzati per la gestione delle pratiche, eventuali recenti implementazioni o aggiornamenti, e le prospettive di miglioramento tecnologico (upgrade, nuove implementazioni).

b) **Dati di flusso e tempi di attesa:**

- **Presentazione dei KIT postali:** Quantificazione e analisi dei dati relativi alle pratiche di richiesta di permesso di soggiorno presentate tramite corrispondenza postale, con particolare attenzione ai tempi di elaborazione e di fissazione degli appuntamenti.

- **Tempi medi di fissazione degli appuntamenti:** Valutazione dei tempi di attesa medi tra la presentazione della domanda e l’appuntamento disponibile per il cittadino straniero, con eventuale confronto tra diverse questure.

4. **Implicazioni legali e riflessi pratici**

L’ordinanza del TAR sottolinea l’importanza di garantire non solo la conformità formale delle procedure, ma anche la tempestività e l’efficienza nella loro esecuzione, riconoscendo tali aspetti come elementi fondamentali per la tutela dei diritti dei cittadini stranieri e la legittimità dell’azione amministrativa.

In particolare, la richiesta di dati dettagliati e di confronti tra diverse questure mira a individuare eventuali cause strutturali o organizzative delle inefficienze, nonché a promuovere politiche di miglioramento e di ottimizzazione delle risorse.

5. **Potenziali sviluppi e considerazioni**

- La verifica della capacità operativa delle questure potrebbe portare a richieste di interventi strutturali, anche di carattere finanziario, per incrementare le risorse umane e tecnologiche.

- La comparazione tra diverse realtà territoriali potrà evidenziare best practices o criticità condivise, favorendo interventi di policy mirati.

- La trasparenza e l’efficienza del sistema di gestione delle pratiche di soggiorno sono elementi chiave per garantire il diritto fondamentale alla mobilità e alla permanenza nel territorio italiano, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

**Conclusioni**

L’ordinanza del TAR del Lazio rappresenta un passaggio importante nel percorso di tutela dei diritti dei cittadini immigrati e nell’ottica di miglioramento dell’efficienza amministrativa. La collaborazione tra le autorità coinvolte, la trasparenza nella comunicazione dei dati richiesti e l’attuazione di strategie migliorative saranno determinanti per superare le criticità evidenziate e garantire un servizio pubblico più efficiente, equo e rispettoso dei diritti fondamentali.

 

 

 







Pubblicato il 12/01/2026
N. 00543/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10018/2025 REG.RIC.           
 
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10018 del 2025, proposto da


…….


contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Poste Italiane spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Agnello, Flavia Speranza, Ilaria De Vincenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
…..
Ricorso per l’efficienza della pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 1 e 3 D. Lgs. n. 198/2009 e per l’accertamento della lesione diretta, concreta e attuale dei diritti e degli interessi dei ricorrenti per mancata conclusione dei procedimenti amministrativi di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno per stranieri disciplinato dagli artt. 5 e ss. D: Lgs. n. 286/1998 nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti al ripristino della funzione amministrativa attribuita, attraverso tutte le azioni ritenute anche medio tempore idonee a risolvere in modo sistematico e generale il disservizio prodotto


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma, del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Poste Italiane spa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, preliminarmente, che le parti ricorrenti contestano la gestione della procedura di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno con particolare riguardo all’arco temporale che intercorre tra l’invio del kit postale da parte dello straniero e la data di convocazione per il primo appuntamento presso la Questura di Roma; ossia, oggetto della domanda proposta è soltanto la prima fase della procedura in questione, per la quale le parti ricorrenti hanno rilevato una sistematica violazione del termine di conclusione del procedimento;
Considerato che la class action per cui è causa è promossa ai sensi del D. Lgs. n. 198/2009, il quale consente di accertare l’inefficienza dell’azione amministrativa in relazione a funzioni pubbliche attribuite dalla legge e di imporne la rimozione nei limiti delle risorse già assegnate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Preso atto della memoria del 9.12.2025 depositata dalla Questura di Roma, nonché della nota del 15.12.2025;
Considerato indispensabile, ai fini del decidere, acquisire dalle amministrazioni resistenti, Ministero dell’Interno e Questura di Roma, ognuno per quanto di propria competenza e per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, una relazione sui seguenti ulteriori aspetti, onde accertare anche se le problematiche che hanno causato i denunciati ritardi siano state risolte:
- l’entità delle risorse strumentali, finanziarie e umane a disposizione degli uffici della Questura di Roma; quanto alle risorse umane si voglia specificare: A) quelle previste da organico e quelle effettive in servizio presso l’ufficio immigrazione nonché il rapporto con l’organico di diritto e quello in effettivo servizio presso la Questura; B) il numero totale del personale impiegato giornalmente per la lavorazione (eventualmente esclusiva) delle pratiche di soggiorno; e C) se per la gestione delle predette pratiche è stato possibile impiegare anche i lavoratori interinali (nel numero di 44) che hanno preso servizio a febbraio del 2024; quanto alle risorse strumentali, quali tipologie di sistemi informatici sono utilizzati nella gestione delle pratiche della specie e vi sono state recenti implementazioni al riguardo o sono previsti nel prossimo futuro aggiornamenti e/o upgrade in grado di migliorare l’efficienza nella gestione di che trattasi;
- quanti kit postali sono stati inviati alla Questura di Roma tra il 10.10.2024 e il 10.4.2025 (cioè nei sei mesi antecedenti la diffida) e il tempo medio di fissazione dell’appuntamento per il cittadino straniero;
- quanti kit postali sono stati inviati alla Questura di Roma tra l’11.4.2025 e il 31.12.2025 (cioè nei sei mesi successivi alla diffida) e il tempo medio di fissazione dell’appuntamento per il cittadino straniero;
- se, successivamente alla diffida datata 10.4.2025, è stata operata una programmazione in chiave correttiva (come, ad esempio, l’apertura di nuovi sportelli, la modifica dei turni di lavoro, ecc.); più nello specifico, se dopo il 10.4.2025 è stato possibile un incremento del numero di appuntamenti giornalieri calendarizzati (al fine di ridurre la tempistica) ed eventualmente in che modo ciò è stato possibile (aumento di personale dedicato o altro oppure, se a risorse invariate, sono stati adottati altri accorgimenti);
- in caso di risposta negativa al punto precedente, i motivi che non hanno consentito un miglioramento dell’attività; detto altrimenti, è necessario comprendere se la denunciata disfunzione sia imputabile, secondo la pubblica amministrazione, esclusivamente a carenze dipendenti dalla scarsità delle risorse a disposizione o ad altro;
- la durata media degli adempimenti a carico delle parti private e l’incidenza degli stessi sulla durata complessiva del procedimento presso la Questura di Roma;
- prendendo in esame l’arco temporale dal 1.1.2025 al 31.12.2025, di elaborare dei dati anche rispetto alle altre Questure ubicate nelle province della regione Lazio; ovvero, è necessario comprendere il numero di domande ivi proposte, il numero di personale effettivamente addetto presso gli uffici immigrazione (indicando, come sopra, il rapporto con l’organico di diritto e quello in effettivo servizio presso la Questura di riferimento) e il tempo medio di fissazione del primo appuntamento per il cittadino straniero;
- prendendo in esame l’arco temporale dal 1.1.2025 al 31.12.2025, di elaborare dei dati anche rispetto alle Questure di Milano, Napoli e Palermo; ovvero, tenuto conto della collocazione geografica delle seguenti Questure e del fatto che sono verosimilmente chiamate a gestire flussi analoghi a quelli della Questura di Roma, è indispensabile comprendere il numero di domande ivi proposte, il numero di personale addetto complessivamente agli uffici immigrazione (indicando, come sopra, il rapporto con l’organico di diritto e quello in effettivo servizio presso la Questura di riferimento) e il tempo medio di fissazione del primo appuntamento per il cittadino straniero;
- ogni altro aspetto rilevante in ordine alle questioni oggetto del giudizio, anche con riferimento all’effettiva possibilità, se compatibile con la normativa di settore e senza provocare scoperture negli altri settori della pubblica sicurezza di competenza delle Questure, di disporre, se del caso, in via autoritativa, trasferimenti di sede di personale per implementare il settore immigrazione della Questura di Roma e se, nella gestione delle pratiche di che trattasi, vi siano mansioni non delegabili ai predetti lavoratori interinali in quanto devono essere svolte ex lege da personale della Polizia di Stato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dispone l’adempimento istruttorio di cui in motivazione a carico delle parti resistenti, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, da espletarsi entro novanta giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza ovvero dalla notifica, se antecedente.
Fissa, per il prosieguo, l’udienza pubblica del 29.9.2026.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Giovanni Mercone        Daniele Dongiovanni
         
         
         
IL SEGRETARIO







 

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