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20 gennaio 2026

Cassazione 2025 - ** La sentenza affronta la questione della spettanza o meno di una rendita da parte di un superstite in relazione a un infortunio verificatosi durante lavori edili non strettamente connessi all’attività agricola, con particolare riferimento alla tutela assicurativa prevista dall’INAIL.

 

 

Cassazione 2025 - ** La sentenza affronta la questione della spettanza o meno di una rendita da parte di un superstite in relazione a un infortunio verificatosi durante lavori edili non strettamente connessi all’attività agricola, con particolare riferimento alla tutela assicurativa prevista dall’INAIL.
 
L’articolo 14 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (Norme per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), stabilisce che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro copre anche gli infortuni occorsi durante l’attività lavorativa, purché quest’ultima sia riconducibile all’attività professionale dichiarata dall’impresa. Tuttavia, la tutela assicurativa dell'INAIL si applica in modo specifico e limitato, prevedendo che l’infortunio debba verificarsi nell’ambito dell’attività lavorativa connessa all’impresa assicurata.
 
**Fatti di causa**
 
Il caso riguarda un lavoratore impegnato in lavori edili, che ha subito un infortunio durante l’esecuzione di lavori di manutenzione o costruzione non direttamente connessi all’attività agricola del datore di lavoro. La vedova o il superstite ha richiesto la rendita ai sensi dell’articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 74, che disciplina la tutela previdenziale per i superstiti di lavoratori deceduti in occasione di lavoro.
 
**Questioni giuridiche affrontate**
 
1. Se l’infortunio verificatosi durante lavori edili non connessi all’attività agricola possa essere considerato infortunio sul lavoro ai fini dell’attribuzione della rendita.
 
2. Se la tutela INAIL si estende agli infortuni occorsi durante attività non direttamente connesse all’attività agricola o alla specifica attività assicurata.
 
3. La valenza probatoria e la qualificazione dell’attività svolta al momento dell’incidente.
 
**Principali argomentazioni della Suprema Corte**
 
La Cassazione, nel ritenere che l’infortunio occorso durante lavori edili non connessi all’attività agricola non possa essere qualificato come infortunio sul lavoro coperto dall’assicurazione INAIL, si richiama ai principi di chiarezza e limiti dell’assicurazione obbligatoria. In particolare, si evidenzia che:
 
- La tutela INAIL si applica esclusivamente agli infortuni occorsi nell’ambito dell’attività assicurata, ovvero quella riconducibile all’attività professionale dichiarata dall'impresa assicurata.
 
- La nozione di “attività assicurata” deve essere interpretata in modo restrittivo, escludendo gli infortuni verificatisi durante lavori che non costituiscono parte integrante dell’attività principale o dichiarata dell’impresa.
 
- Nel caso di specie, poiché i lavori edili erano non connessi all’attività agricola e non rientravano nella copertura assicurativa, l’infortunio non può essere qualificato come infortunio sul lavoro ai sensi della normativa INAIL.
 
- Di conseguenza, la tutela previdenziale prevista dalla legge 74/1958, che si fonda sulla qualificazione dell’infortunio come occorso “in occasione di lavoro”, non si applica, e pertanto la richiesta di rendita da superstite deve essere respinta.
 
**Conclusioni**
 
La sentenza ribadisce il principio che la tutela INAIL e le relative rendite ai superstiti sono subordinate alla prova che l’infortunio si sia verificato nell’ambito dell’attività assicurata. In assenza di tale connessione, l’evento non può essere considerato come infortunio sul lavoro, e di conseguenza, la tutela previdenziale prevista dalla legge 74/1958 non può essere riconosciuta.
 
**Implicazioni pratiche**
 
- La sentenza chiarisce che la qualificazione dell’attività svolta al momento dell’incidente è fondamentale per determinare la spettanza della rendita ai superstiti.
 
- L’onere della prova di aver svolto attività assicurata grava sul richiedente, e la mera presenza sul luogo di lavoro o l’esecuzione di lavori non riconducibili all’attività assicurata non sono sufficienti a qualificare l’evento come infortunio sul lavoro.
 
- La decisione sottolinea l’importanza di una corretta qualificazione dell’attività lavorativa e della copertura assicurativa al fine di evitare controversie sulla spettanza delle prestazioni.
 
**In conclusione**, la Suprema Corte ha confermato che l’infortunio occorso durante lavori edili non connessi all’attività agricola non può essere qualificato come infortunio sul lavoro ai fini dell’erogazione di rendite ai superstiti, in quanto esula dalla copertura assicurativa INAIL. Tale interpretazione rafforza il principio che la tutela previdenziale è circoscritta alle attività assicurate e alle condizioni previste dalla legge e dalla normativa di settore. 
 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GARRI Fabrizia - Presidente

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. ORIO Attilio Franco - Rel. Consigliere

Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere

Dott. GNANI Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 

sul ricorso 28730-2020 proposto da:

OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS OMISSIS;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1114/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/03/2020 R.G.N. 1809/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.

 
Fatto

1. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso proposto da OMISSIS, volto a conseguire la rendita a superstite ex lege 296/2006 in relazione all'infortunio mortale occorso al coniuge OMISSIS, durante l'esecuzione di opere di riparazione all'interno del capannone dove erano riposti mezzi e prodotti agricoli, ritenute dall'INAIL non eziologicamente riconducibili all'attività lavorativa, neppure sotto il profilo della occasionalità necessaria.

La Corte territoriale ha escluso che l'operazione compiuta, consistente nel passare antiruggine e sterilizzante alle travi e lamierati del capannone per evitare contaminazioni e proteggere i prodotti ivi depositati, potesse configurarsi come attività agricola o ad essa connessa, ai sensi dell'art. 2135 OMISSIS e, quindi, come occasione di lavoro necessaria perché l'infortunio sia ricompreso nella tutela assicurativa ex art. 2 L. n. 1124/65. Vi rientrerebbero anche attività complementari per le quali non v'è connessione tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente che intercorra un collegamento funzionale e meramente strumentale con il terreno, ed occorre che l'infortunio indennizzabile presenti il carattere di manualità in senso lato (intesa come attività che esponga il soggetto alla eventualità di un danno alla corporeità) e di abitualità delle occupazioni protette, come previsto dall'art. 205 T.U. 1124/65: sono quindi considerate lavorazioni agricole anche quelle connesse, complementari ed accessorie alla trasformazione o alienazione di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 1 co. 207 cit. TU. La Corte di merito ha ritenuto che non vi rientrerebbe quella parte di attività individuale e imprenditoriale volta alla organizzazione e direzione nell'attività economica aziendale, ed al riguardo enuncia alcuni casi esaminati in giurisprudenza di esclusione dalla copertura assicurativa (quali, l'infortunio occorso dal coltivatore diretto recatosi con la propria auto ad acquistare un attrezzo da utilizzare in azienda agricola; l'infortunio del coniuge che aveva accompagnato l'agricoltore presso un cliente per definire il prezzo di un prodotto consegnato; l'infortunio subito da un agricoltore mentre si recava a consegnare fatture inerenti la contabilità della propria azienda agricola; l'infortunio occorso durante le pause lavorative; l'infortunio del coltivatore diretto caduto da una scala sulla quale era salito per appendere ad un gancio sul soffitto un suino macellato destinato al consumo familiare). Vi rientrerebbe invece, ciò che costituisce esecuzione di opera manuale, diversa da quella strettamente agricola, purché si tratti di lavorazioni connesse, complementari o accessorie all'attività principale (Cass. 3770/08) rientranti nel normale ciclo produttivo. È stato cioè ritenuto indennizzabile ciò che rientra nel momento lavorativo-esecutivo, non in quello organizzativo dell'attività economica dell'azienda agricola. Nel caso specifico, il OMISSIS era deceduto mentre eseguiva lavori di completamento di opere edili nel proprio nel capannone, rientranti in un progetto assentito da CILA; non si trattava di un'attività agricola neanche connessa, complementare o accessoria, ex art. 205 TU 1124/65 ed art. 2135 OMISSIS, bensì di un intervento di manutenzione straordinaria, non connesso né abituale, ma di tipo imprenditoriale-organizzativo, di natura edilizia, richiesto per la fatiscenza del capannone.

2. Avverso la sentenza di rigetto, con spese compensate, propone ricorso la parte privata, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria depositata in prossimità di udienza. L'INAIL resiste con controricorso.

3. La causa è stata trattata e decisa all'adunanza camerale del 10/6/2025.

 
Diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria valutazione di elementi essenziali ai fini della decisione della controversia, l'insufficienza e/o incongruità della motivazione, la violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 e 186 c.p.c., art. 416 co.2, 420 e 421 c.p.c. In particolare, risultavano integrati i requisiti dell'art. 85 T.U. 1124/1965 essendo stata la morte conseguenza di un infortunio sul lavoro, di cui, nel giudizio di merito, l'istituto assicuratore non aveva contestato il fatto, né l'evento dannoso, né il nesso causale, e dalla prova testimoniale era emerso che si trattava di lavori necessari e non procrastinabili per le esigenze dell'impresa agricola. Lamenta, inoltre, che erroneamente sia stato considerato che l'attività svolta fosse di organizzazione del proprio lavoro e che l'infortunio non rientrasse nella copertura assicurativa, sol perché era necessaria una CILA per eseguire lavori di edilizia libera, e che l'attività svolta non fosse funzionale alle attività agricole; si trattava, invece, di lavori svolti in economia, con mezzi propri degli agricoltori, ed era un'attività essenziale ai fini igienico-sanitari, indispensabile per l'esercizio dell'attività agricola. Evidenzia, poi, che il convincimento del giudice di merito non deve basarsi su un esame isolato di singoli elementi istruttori ma deriva da un apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, e che l'attività compiuta dall'infortunato non era strettamente correlata alle esigenze della piccola azienda agricola ma era indispensabile per la sua prosecuzione. La ricorrente rileva, infine, che la Corte d'Appello aveva richiamato un precedente giurisprudenziale di legittimità -la sentenza n.4277/17- da cui però si era discostata ed in questi termini la motivazione della sentenza era contraddittoria, sicché lacune ed incoerenze impedivano di individuare il criterio logico posto a fondamento della decisione.

Con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 co. 1187 L. 296/2006, degli artt. 85, 205, 206, 207 D.P.R. 1124/65, degli artt. 2082, 2083, 2195 OMISSIS per non avere considerato l'impugnata sentenza che l'imprenditore agricolo rientra nella definizione data dall'art. 2082 OMISSIS, e che sono attività connesse anche quelle che pur non avendo un contenuto agricolo ne acquistano il carattere in quanto esercitate in connessione con una delle attività agricole fondamentali previste dal codice, qualificabili come preparatrici (ad esempio, una bonifica), accessorie (come la costruzione o riparazione di strade), integratrici (come gli allevamenti vari di animali di specie diversa), che si inseriscono organicamente nell'impresa agricola facendone parte integrante o divenendone connesse, distinguendosi una attività principale ed una secondaria, accessoria o collaterale, l'una delle quali deve servire allo svolgimento dell'altra. Ritiene la ricorrente che tra le attività comunque connesse compiute dagli agricoltori ve ne sono alcune nominate e altre atipiche. Reputa che fra queste vi rientri l'attività manutentiva dei locali dove sono conservati i prodotti dell'attività agricola, da non considerarsi organizzativa della produzione ma necessaria all'esercizio dell'agricoltura. Non si tratterebbe di una forma di organizzazione del proprio lavoro bensì di un momento essenziale del processo economico. L'occasione di lavoro che condiziona l'indennizzabilità è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche nel rischio improprio che, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto, riguarda situazioni e attività strettamente connesse alla prestazione lavorativa anche se non si realizza in coincidenza di tempo e luogo con la medesima (richiama Cass. 16216/2003). Per il principio di equivalenza delle condizioni allora ritiene che debba riconoscersi efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento. Osserva poi che l'attività agricola esige un'organizzazione con l'adozione di tutte le misure necessarie al miglior esercizio dell'impresa e funzionali alla integrità fisica e morale dei lavoratori (art.2086-2089). Inoltre, l'art. 205 prevede il rischio agricolo, che riguarda le aziende agricole di coltivazione della terra e le lavorazioni ad esse connesse, complementari od accessorie, e quelle inerenti ai sensi dell'art. 207. Non sarebbe corretto affermare la carenza di abitualità in ragione di un'attività edile di manutenzione straordinaria che aveva richiesto una CILA, poiché abitualità in senso ampio ricomprende ogni lavorazione compiuta nell'esercizio funzionale dell'attività primaria, includendo ogni operazione svolta dentro o fuori i locali aziendali che concorra a ritenere conclusa la prestazione, costituendone la funzionale integrazione (così richiamando Cass. ord. n. 4277/17). In tal modo vi restano comprese le attività che presentano un collegamento funzionale e strumentale con il terreno, non una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo.

Con il terzo motivo deduce l'erronea condanna al pagamento di spese per contributo unificato, nonostante la dichiarazione di esenzione, e la violazione del "disposto di cui all'art. 152 disp. OMISSIS", avendo la parte allegato nel giudizio di merito la dichiarazione di esonero dal contributo unificato in relazione alle sue condizioni reddituali.

Nel controricorso l'INAIL eccepisce l'inammissibilità del ricorso per pronuncia doppia conforme nei due gradi di merito, ai sensi dell'art. 348-ter co.5 c.p.c. (applicabile ratione temporis al ricorso depositato nel novembre 2020), e perché le censure attengono ad un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Quanto all'art. 2 D.P.R. n.1124/65 l'occasione di lavoro sussiste ogni volta che l'evento lesivo sia ricollegabile in modo non meramente marginale, all'esposizione dell'infortunato al rischio indotto dagli elementi costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta. Occorre, cioè un rischio specifico determinato dall'attività lavorativa, ed esso viene meno in caso di rischio elettivo collegato ad una scelta che affronti volutamente una situazione di rischio diversa da quella inerente all'esercizio dell'attività lavorativa (nel caso in esame l'infortunato svolgeva un'attività avulsa dall'attività lavorativa agricola, trattandosi di lavori di edilizia in proprio). Deduce inoltre che il ricorso tende a nuova valutazione di merito, a riesaminare l'intera vicenda, non a verificare la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. Conclude per l'inammissibilità o il rigetto.

3. Il ricorso è complessivamente infondato e va respinto.

4. Il primo motivo è inammissibile.

4.1 - L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22/6/2012 n.83, conv. in L. 7/8/2012 n.13 introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co.1, n.6, e 369, co.2, n.4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Il principio, espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, è stato più volte ripreso in altre pronunce della Corte di cassazione, con la precisazione che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ord. n.27415 del 2018 e n.17005 del 2024); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (ord. 2961/2025) o che possa tradursi in una censura sul "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito" (sent. 11892/2016), non inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, co.1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

4.2 - Ed ancora, questa Corte ha precisato che nel paradigma del vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c. non è inquadrabile la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive (sent. 14802/17), e che il vizio deve essere riferito ad un fatto inteso quale specifico accadimento storico-naturalistico (ord. n.24035/18) la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (n. 13024/22).

4.3 - Orbene, la ricorrente, nel formulare osservazioni critiche sull'argomentazione giudiziale espressa in sentenza, tralascia di indicare quale sia il fatto di cui sia stato omesso l'esame ed il rapporto di derivazione diretta tra l'omesso esame e la decisione a sé sfavorevole della controversia, circostanza che deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata in ricorso (ord. n. 29954/2022). Peraltro, la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, co.1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si e formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione, da parte del giudice di legittimità, degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (ord. n.20553/2021).

4.4 - La censura mossa dal ricorrente alla pronuncia di merito, invero, non indica i fatti, appartenuti alla causa, oggetto di discussione fra le parti, di cui non sia stata operata valutazione di merito; attraverso la ricostruzione in fatto e in diritto, la Corte ha rispettando la completezza motivazionale. La ricorrente, da canto suo, ha espresso un dissenso valutativo all'iter argomentativo del giudice di merito, senza riportare nello specifico quali siano le evidenze storiche che avrebbero potuto consentire, diversamente da quanto ricostruito in fatto, di ritenere che l'infortunio sia occorso sul lavoro, per causa violenta avvenuta in occasione di lavoro. Per un verso la valorizzazione della prova testimoniale mira ad una diversa valutazione degli esiti istruttori che non si traduce in un omesso esame nei termini dianzi precisati, dall'altro la ritenuta indiscussa necessità ed indispensabilità dell'intervento manutentivo non si sovrappone alla modalità del suo svolgimento in economia superando competenze tecniche e professionali proprie dell'attività di impresa agricola; di tanto, peraltro, la Corte di merito ha dato atto mediante la valutazione del tipo di attività compiuta, causativa del mortale infortunio, il cui oggetto rientrava nei lavori edili inclusi nel progetto di più ampi interventi di manutenzione straordinaria, e considerando l'estraneità dell'attività svolta dall'ambito di attività agricola connessa, complementare o accessoria. E si aggiunga che la censura, come articolata, si inserisce in un giudizio di appello che ha confermato il primo grado (cd. doppia conforme).

4.5 - Quanto alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., questa Corte ha più volte affermato che l'omessa pronuncia su alcuni motivi di appello, o su una domanda o eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" -ovverosia in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c.- la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale- di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro "ex actis" dell'assunta omissione, consegue l'inammissibilità del motivo (Cass. ord. n. 29952/22).

4.6 - Quanto infine al rilievo di contraddittorietà motivazionale nell'avere i giudici d'appello fatto riferimento ad una pronuncia di questa Corte, sent. n. 4277/2017, che aveva accolto e riconosciuto il diritto del lavoratore infortunato, giungendo però a adottare una soluzione opposta, si deve osservare che l'anomalia motivazionale denunciabile ai sensi del primo comma n. 5 dell'art. 360 c.p.c. è quella tramutabile in violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attiene all'esistenza della motivazione in sé; questa Corte (Cass. n. 13977/2019 e n. 6758 /2022) ha precisato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art.360, co.1, n.5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, co.1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, co.6, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, co.2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione ed appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n.23940/17).

4.7 - Nel caso in esame, il richiamo operato in sentenza alla pronuncia n.4277/2017 si intende riferito al concetto di collegamento sostanziale e funzionale dell'operazione compiuta, occasione di infortunio, con l'attività produttiva del fondo agricolo, non per citare un esempio analogo di cui riprodurre l'esito decisorio; peraltro, in modo avversativo, l'impugnata sentenza ha precisato che "l'attività svolta dal OMISSIS ed a seguito della quale è occorso l'evento mortale, non era attività agricola neanche connessa, complementare e/o accessoria, così ritenuta ai sensi dell'art. 205 T.U. 1124/65 e art. 2135 OMISSIS", ed ha anche escluso che l'attività imprenditoriale-organizzativa concernente l'attività edile di manutenzione straordinaria, è "carente di quel presupposto di abitualità che è richiesta affinché l'attività possa essere considerata connessa e, di conseguenza, coperta dall'assicurazione INAIL". Trattasi di aspetti valutativi dell'attività specificamente compiuta dall'infortunato che esulano dal perimetro definitorio ed applicativo della copertura delle attività connesse come diversamente individuato nella sentenza Cass. n. 4277/17 (ivi si legge: "In questo quadro, già composito, è intervenuta la sentenza 14 febbraio 2008, n. 3770, con cui questa Corte ha ribadito che a) la protezione assicurativa riguarda esclusivamente ciò che costituisce esecuzione di "opera manuale", dovendo rientrare in questo concetto anche attività manuali diverse da quelle strettamente agricole, purché si tratti di lavorazioni connesse, complementari od accessorie all'attività principale, connessione che si realizza quando si tratti di lavorazioni eseguite nell'interesse e per conto dell'azienda agricola, per un migliore utilizzo dei suoi beni, rientrando così nel suo normale ciclo produttivo; b) che, nei casi di lavoratori autonomi, la tutela assicurativa non riguarda quella parte di attività, che può definirsi più propriamente "imprenditoriale", poiché è indennizzabile solo l'infortunio che attenga al momento "lavorativo esecutivo" e non a quello "organizzativo" dell'attività economica dell'azienda").

È evidente che il denunciato vizio di assenza o contraddittorietà della motivazione non e riscontrabile nella decisione impugnata che, al contrario di quanto sostiene la ricorrente, dopo aver ricostruito i fatti essenziali della questione, ha individuato il quadro normativo applicabile e l'interpretazione seguita, ed ha delineato l'oggetto dell'attività svolta, giungendo ad una corretta soluzione in diritto. Non v'è pertanto alcun contrasto motivazionale nell'avere la Corte di merito dapprima richiamato l'orientamento di Cass. ord. n. 4277/17 per poi discostarsene.

5. Il secondo motivo di ricorso va respinto.

5.1 - La nozione codicistica di attività agricola connessa richiede la verifica di un duplice profilo, soggettivo e oggettivo: il primo riferito all'attività esercitata dal medesimo imprenditore agricolo, il secondo alla attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, nonché attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dall'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. La nozione è richiamata nella disciplina del testo unico in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (art. 206 D.P.R. 1124/65: "Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti una attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile"); nella copertura assicurativa ex art. 205 TU rientrano i lavoratori agricoli che "prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende", e, a mente del successivo art. 207, "sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, ossia quelli che rientrano nell'attività dell'imprenditore agricolo, a norma dell'art. 2135 del codice civile, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo. Le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie dirette alla trasformazione od all'alimentazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo dell'azienda agricola, o nell'interesse e per conto di una azienda agricola sono comprese nell'assicurazione a norma del presente titolo".

5.2 - La questione sollevata dalla ricorrente è se l'attività manutentiva dei locali destinati alla conservazione dei prodotti derivanti dall'attività agricola rientri nelle attività agricole complementari od accessorie, non organizzativa della produzione ma necessaria all'esercizio dell'attività agricola. In realtà la tematica rilevante al caso di specie non attiene alla configurazione della accessorietà dell'attività di manutenzione rispetto alla attività imprenditoriale agricola, quanto alla inerenza dell'azione compiuta, causativa dell'infortunio, all'impresa agricola principale o connessa. E si osserva che l'intervento manutentivo (passare uno strato di antiruggine e sterilizzante alle travi e lamierati a protezione delle strutture di copertura del capannone) è una attività che richiede l'impiego di manodopera ed attrezzature inerenti ad interventi propri del settore edilizio, ancorché la finalità sia quella di proteggere l'ambiente di deposito di prodotti agricoli. La tematica della inerenza dell'infortunio sul lavoro alla "occasione di lavoro" agricolo connesso ha richiesto pertanto un'ulteriore verifica sulle operazioni manutentive edilizie compiute in proprio all'interno del capannone adibito a deposito agricolo, se cioè esse rientrino nell'attività economica aziendale ossia nell'ambito dell'organizzazione di cui all'art. 2135 OMISSIS, per poterne qualificare il carattere imprenditoriale nello svolgimento di mansioni inerenti ad operazioni di uso corrente nell'ambito dell'attività economica dell'azienda agricola.

5.3 - Sul punto, la valutazione svolta dal giudice di appello sull'organizzazione di mezzi finalizzata all'esercizio dell'attività agricola ex art. 2082 - 2135 OMISSIS, ad essa necessaria o meno, è rilevante e si aggancia alla tematica della occasionalità necessaria ed alla assunzione di un rischio elettivo nella esecuzione della prestazione causativa dell'evento protetto.

5.4 - Nell'interpretare l'art. 2 del D.P.R. nr. 1124 del 1965 ("Oggetto dell'Assicurazione") che copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" da cui sia derivata un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni, questa Corte ha specificato che rientrano nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore (tra le tante, Cass. nr. 17917 del 2017). In continuità con l'orientamento espresso, la Corte ha, quindi, affermato che l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo: è indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento di attività ad esse connesse, sempre con il limite del cd. "rischio elettivo", dovendosi dare rilievo, in attuazione dell'art. 38 Cost., a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta (tra le tante, Cass. nr. 2838 del 2018). In un caso afferente all'infortunio occorso durante le operazioni di un taglio di albero finalizzato all'approvvigionamento delle travi di legno utili a costruire il garage/deposito dell'artigiano, questa Corte (con ord. n. 12549/2018) ha escluso che tale attività sia direttamente connessa a quella dell'artigiano costruttore edile. La conclusione, dettata dalla peculiarità del caso concreto, è retta dalla considerazione che "i molteplici passaggi tecnici e manuali intercorrenti tra il taglio dell'albero (richiedenti specifiche professionalità) e il concreto utilizzo di travi di legno per la costruzione appalesano la lontananza tra le attività e, dunque, l'assenza di quella accessorietà e connessione diretta richiesta per la qualificazione della attività artigianale tipica e per il funzionamento della tutela assicurativa".

5.5. - Ed ancora, secondo quanto osservato da questa Corte con ord. n. 27276/2023, in un caso di un carrozziere caduto dal tetto dove operava per la sistemazione di pannelli coibentati nel locale di deposito degli attrezzi da lavoro, e stata esclusa la copertura assicurativa per l'infortunio occorso, in quanto "il limite all'estensione della tutela assicurativa è dunque individuato nell'assenza di necessaria e normale contiguità tra attività protetta e attività ulteriore, quest'ultima causa dell'infortunio".

5.6 - La Corte di appello ha pertanto fatto corretta applicazione dei principi segnati. In coerenza con gli stessi, ha escluso che la fattispecie esaminata, per i connotati di fatto che la contrassegnano, possa ricomprendersi nei confini dell'oggetto della tutela; il de cuius è deceduto, infatti, durante l'esecuzione di un'attività, non riconducibile alla sua propria di imprenditore agricolo, neppure in termini di accessorietà, per il particolare tecnicismo che ha connotato l'intervento nel corso del quale e rimasto vittima (id est: stesura di antiruggine sulle travi del capannone). Di tanto, peraltro, appare consapevole anche la parte ricorrente quando assume che il de cuius stava eseguendo interventi edili in economia, nell'ambito di manutenzione straordinaria per la quale era stata necessaria una comunicazione di inizio lavori di edilizia libera. Va esclusa quindi l'occasionalità necessaria in ragione della iniziativa volontariamente assunta dall'imprenditore agricolo.

6. Il terzo motivo e inammissibile: esso e stato strutturato in modo ambivalente e generico, avendo la ricorrente richiamato la violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., norma in materia di esenzione dal pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza, nell'ambito di una doluta violazione delle norme sulla sanzione a carico della parte soccombente di pagare il doppio del contributo unificato a mente dell'art. 13 co.1-quater del D.P.R. n.115/2002. Mentre la deduzione della prima violazione di legge non resta affatto configurata in mancanza di una pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali, per la seconda occorre rammentare che la statuizione in sede giudiziale implica una valutazione di carattere amministrativo sulla sussistenza dei presupposti di legge per disporre il doppio del contributo unificato, a fini deflattivi nella proposizione di ricorsi infondati; non ricorre una pronuncia decisoria di tipo giurisdizionale.

7. In conclusione il ricorso va complessivamente respinto. Nulla si dispone in ordine alla regolazione delle spese della presente fase di giudizio essendo stata prodotta la dichiarazione esonerativa di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., già presente in primo grado e valevole per le successive fasi di giudizio in mancanza di dichiarate variazioni delle condizioni reddituali.

 
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2025.
 


 

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