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20 gennaio 2026

Corte dei Conti 2025 - La vicenda riguarda il diritto del sig. OMISSIS OMISSIS alla liquidazione della pensione privilegiata tabellare di ottava categoria della Tab. A, in virtù del suo servizio militare e successivo rapporto con l'Arma dei Carabinieri. La normativa di riferimento principale include il d.P.R. 1092/1973 (testo unico delle norme sugli ufficiali e il personale militare), che disciplina il trattamento di privilegio e le condizioni di riconoscimento dei diritti pensionistici del personale militare, e il T.U. (Testo Unico) in materia di previdenza militare.

 


 

 

 
 
Corte dei Conti 2025 - La vicenda riguarda il diritto del sig. OMISSIS OMISSIS alla liquidazione della pensione privilegiata tabellare di ottava categoria della Tab. A, in virtù del suo servizio militare e successivo rapporto con l'Arma dei Carabinieri. La normativa di riferimento principale include il d.P.R. 1092/1973 (testo unico delle norme sugli ufficiali e il personale militare), che disciplina il trattamento di privilegio e le condizioni di riconoscimento dei diritti pensionistici del personale militare, e il T.U. (Testo Unico) in materia di previdenza militare.
 
**Contesto e fatti di causa**
 
Il ricorrente, attualmente in servizio come Appuntato scelto, ha proposto ricorso per ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato tabellare di ottava categoria, sostenendo che il suo servizio, svolto prima come carabiniere ausiliario e successivamente come effettivo, costituisce un unico rapporto di servizio continuativo, con decorrenza dal 30 giugno 1995, data di riammissione in servizio.
 
La questione principale è se il servizio prestato come ausiliario, considerato servizio di leva obbligatorio, possa essere equiparato al servizio effettivo svolto successivamente, e se tale equiparazione consenta di qualificare l’intero percorso come un unico rapporto di servizio utile ai fini pensionistici privilegiati.
 
**Analisi normativa e giurisprudenziale**
 
1. **Trattamento di privilegio e requisiti di riconoscimento**
 
Secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti e delle Sezioni riunite, il trattamento privilegiato militare si perfeziona quando ricorrono elementi di servizio complesso, anche senza la condizione di obiettiva inabilità. La sentenza n. 66/M/2022 chiarisce che il trattamento privilegiato dipende dalla natura della prestazione e dallo status del dipendente, non limitandosi alla mera fattispecie del servizio di infermità o disabilità.
 
2. **Equiparazione del servizio di leva e servizio effettivo**
 
La distinzione tra servizio di leva (obbligatorio, temporaneo, di natura obbligatoria e di servizio militare di leva) e servizio volontario come effettivo, con caratteristiche di rapporto di lavoro tendenzialmente indeterminato, è centrale. La giurisprudenza afferma che il servizio di leva non può essere semplicemente equiparato al servizio effettivo, anche se costituisce una forma di servizio sostitutivo, perché il rapporto di lavoro volontario con l’amministrazione militare comporta diritti e prerogative differenti, tra cui il trattamento pensionistico privilegiato.
 
3. **Continuity del rapporto di servizio**
 
Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto che non vi sia una cesura tra il servizio come ausiliario e quello successivo come effettivo, considerandoli continui e riferibili a un unico rapporto ai fini previdenziali, in quanto il servizio di leva costituisce comunque servizio di dipendenza e di obbligo, ai sensi dell’art. 1 e 67 del d.P.R. 1092/1973.
 
4. **Cumulo tra pensione privilegiata e retribuzione in godimento**
 
Un altro aspetto rilevante riguarda il divieto di cumulo tra la pensione privilegiata e la retribuzione attualmente percepita, previsto dal T.U. (art. 39). La sentenza evidenzia che, se si considera la continuità del rapporto, non sussiste motivo di impedimento al cumulo, in quanto il rapporto di servizio non si è interrotto e la prestazione svolta è riconducibile a un’unica fattispecie di servizio.
 
**Conclusioni della Corte dei Conti 2025**
 
La Corte dei Conti ha riconosciuto al sig. OMISSIS OMISSIS il diritto alla pensione privilegiata tabellare di ottava categoria, con decorrenza dal 1° novembre 2021, sulla base di una valutazione che ha evidenziato:
 
- La continuità del rapporto di servizio tra il periodo come ausiliario e quello come effettivo, ritenendo che costituiscano un’unica fattispecie utile ai fini pensionistici.
- La corretta applicazione delle norme di diritto, in particolare degli artt. 1 e 67 del d.P.R. 1092/1973, e della giurisprudenza consolidata.
- La possibilità di maturare il diritto al trattamento privilegiato senza che vi siano impedimenti di natura normativa o di principio.
 
**Aspetti critici e osservazioni**
 
- La decisione si fonda sulla qualificazione del servizio di leva come elemento integrativo di un unico rapporto di servizio, anche se di diversa natura (obbligatorio vs volontario). La giurisprudenza ha più volte sottolineato che tale equiparazione deve essere attentamente valutata, tenendo conto della natura del rapporto e delle disposizioni normative applicabili.
- La questione del cumulo tra pensione e retribuzione, mentre risolta favorevolmente in questo caso, rappresenta un tema delicato, poiché il legislatore ha sancito limiti e condizioni ben precise.
- La sentenza sottolinea inoltre che la tutela previdenziale del personale militare ha carattere privilegiato, in virtù della speciale natura del servizio e del suo status, distinguendosi da altre categorie di lavoratori civili.
 
**Sintesi finale**
 
La Corte dei Conti 2025 ha riconosciuto il diritto del sig. OMISSIS OMISSIS alla pensione privilegiata tabellare di ottava categoria, considerando che il suo servizio, iniziato come ausiliario e proseguito come effettivo, costituisce un rapporto continuativo e complesso, conforme alle norme e alla giurisprudenza di settore. La decisione si inserisce nel solco di un’interpretazione favorevole al riconoscimento di diritti previdenziali al personale militare, anche nelle situazioni di continuità tra diverse tipologie di servizio.
 
 

 

 
 


 

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