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05 gennaio 2026

Tar 2026 - I ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero della Difesa in servizio presso l’Arma dei Carabinieri con ruolo forestale, hanno introdotto un giudizio con gravame, sostenendo di avere un diritto o un interesse pretensivo alla istituzione di una previdenza complementare integrativa, ai sensi di legge, a decorrere dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore di una riforma del sistema pensionistico.

 

 

Tar 2026 - I ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero della Difesa in servizio presso l’Arma dei Carabinieri con ruolo forestale, hanno introdotto un giudizio con gravame, sostenendo di avere un diritto o un interesse pretensivo alla istituzione di una previdenza complementare integrativa, ai sensi di legge, a decorrere dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore di una riforma del sistema pensionistico.

In particolare, lamentano che:

- La previdenza complementare, destinata a compensare il disequilibrio derivante dalla riforma pensionistica, non sia stata istituita per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, di ordinamento civile e militare, creando così una disparità di trattamento tra lavoratori appartenenti allo stesso comparto.

- La mancata istituzione di tali fondi costituirebbe una violazione di obblighi di legge, con conseguente diritto al risarcimento del danno, parametrato alla quota di contribuzione dovuta dalle Amministrazioni per la costituzione di fondi pensione complementari, a decorrere dal 1998, data in cui si imponeva l’obbligo di negoziazione in tal senso.

- La condotta omissiva si porrebbe altresì in contrasto con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in quanto si configurerebbe come una violazione dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e al diritto di ottenere condizioni di previdenza e tutela sociale adeguate.

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**2. Quadro normativo di riferimento**

- **Legge n. 335/1995 (Legge Quota 96)** e successive riforme hanno modificato il sistema pensionistico, introducendo elementi di previdenza complementare, con l’obiettivo di garantire una maggiore sostenibilità del sistema e di integrare le prestazioni pensionistiche pubbliche.

- **Decreto legislativo n. 252/2005**, che disciplina i fondi pensione negoziali e la previdenza complementare, prevedendo specifiche obbligazioni per le amministrazioni pubbliche in materia di avvio delle procedure di negoziazione.

- La **legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007)** ha rafforzato l’obbligo di costituzione di fondi pensione per il personale delle forze di polizia e delle forze armate, in linea con le direttive europee e gli obblighi internazionali.

- La **giurisprudenza** consolidata ha riconosciuto la possibilità di agire in sede risarcitoria in presenza di omissioni o ingiustizie nell’ambito della tutela previdenziale del personale pubblico, in particolare quando si configura una disparità di trattamento illegittima.

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**3. Questioni giuridiche affrontate**

- **Validità e portata dell’obbligo di istituzione della previdenza complementare**: La principale questione riguarda se le amministrazioni pubbliche, in particolare il Ministero della Difesa, siano tenute legalmente a istituire fondi pensione complementari per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, e se tale obbligo sia stato correttamente riconosciuto e attuato.

- **Responsabilità dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche**: Se si riconosce la violazione di obblighi di legge o contrattuali, si può configurare una responsabilità patrimoniale dell’Amministrazione, con conseguente diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno.

- **Il carattere di omissione illegittima e il danno risarcibile**: La mancata istituzione dei fondi e il mancato versamento delle quote dovute devono essere qualificati come omissione illegittima, che ha prodotto un danno patrimoniale e/o non patrimoniale ai ricorrenti.

- **Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)**: La questione si inserisce anche nel contesto della tutela dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata e alla tutela sociale, riconosciuti dall’art. 8 CEDU, e se l’omissione possa configurare una violazione di tali diritti.

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**4. Profilo risarcitorio e giurisprudenza di riferimento**

- La richiesta di risarcimento si basa sul presupposto che il mancato intervento delle autorità pubbliche ha causato un danno patrimoniale, quantificabile nella quota contributiva non versata ai fondi pensionistici, e/o un danno non patrimoniale derivante dalla disparità di trattamento.

- La giurisprudenza ha affermato che le omissioni delle pubbliche amministrazioni in materia di tutela previdenziale possono dar luogo a responsabilità risarcitoria, qualora si dimostri che tali omissioni costituiscano violazioni di obblighi di legge o di diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento internazionale.

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**5. Conclusioni e possibili sviluppi**

- La pronuncia potrebbe riconoscere la responsabilità dell’Amministrazione per omissione illegittima, con condanna al risarcimento del danno.

- In via cautelare o in via principale, potrebbe essere disposta l’istituzione dei fondi previdenziali o l’adozione di misure adeguate per colmare la disparità di trattamento.

- La questione pone inoltre un importante tema di tutela dei diritti dei lavoratori delle Forze Armate e di Polizia, che, pur appartenendo a comparti diversi rispetto ai lavoratori civili, rivendicano uguali diritti in materia previdenziale.

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**In conclusione**, il caso si inserisce nel quadro di una più ampia problematica di tutela dei diritti previdenziali e di responsabilità della pubblica amministrazione, anche alla luce degli obblighi internazionali e delle recenti riforme legislative, offrendo spunti di riflessione sulla necessità di garantire pari trattamento e tutela sociale a tutti i lavoratori pubblici, indipendentemente dal settore di appartenenza.


 

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